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domenica 16 aprile 2023

Tar 2023-" Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 9 novembre 2022, con cui è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, in quanto "è stato riscontrato affetto da -OMISSIS-, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.M. 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"."

 


T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 05/04/2023) 11-04-2023, n. 6263



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 591 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;


per l'annullamento


previa richiesta di sospensiva,


del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. -OMISSIS- del 9 novembre 2022, con cui è stata disposta l'esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso per il reclutamento di (...) allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, in quanto giudicato inidoneo a seguito degli accertamenti psico-fisici espletati nei suoi confronti da parte della Commissione medica, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:


- il D.M. 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;


- le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri prot. n. (...) CC del 01/10/2022, laddove dovessero essere interpretate nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;


- i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;


- gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il sig. -OMISSIS-;


- le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente, come richiamate nel preambolo del provvedimento di non idoneità prot. n. -OMISSIS- del 9 novembre 2022;


- la lex specialis di gara tutta, ed in specie l'art. 10 del bando di concorso e gli allegati ivi richiamati, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;


NONCHÉ PER LA CONDANNA


delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del sig. -OMISSIS- alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 9 novembre 2022, con cui è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, in quanto "è stato riscontrato affetto da -OMISSIS-, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.M. 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".


Il ricorrente ha censurato il suddetto giudizio ritenendolo ingiustificato ed errato, alla luce della documentazione medica di parte depositata, chiedendo, contestualmente l'adozione di misure cautelari.


2. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 9.2.2023 il Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare l'esistenza della menzionata causa di inidoneità, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Roma.


3. La relazione di verificazione, depositata in data 7.03.2023, ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità riscontrata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, pertanto, ha nuovamente ritenuto il ricorrente inidoneo al reclutamento per il concorso de quo.


5. Con memoria depositata in data 31.03.2023 il ricorrente ha presentato, altresì, osservazioni critiche alla suddetta verificazione, in quanto l'accertamento tecnico espletato sarebbe stato contraddetto da quanto affermato dal consulente tecnico di parte e dagli approfondimenti medici disposti dal ricorrente medesimo.


6. Alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2023 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, verificata l'integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione alle parti in causa, come da verbale.


7. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.


7.1 La verificazione disposta, a seguito del principio di prova introdotto dal ricorrente nel giudizio attraverso la produzione degli esami specialistici effettuati, ha confermato l'inidoneità riscontrata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.


Dall'esito della predetta verificazione il Collegio non ha motivo di discostarsi, né le certificazioni degli specialisti che avevano effettuato gli accertamenti sul ricorrente conducono il Collegio ad accogliere le richieste del ricorrente medesimo.


Al riguardo il Collegio ritiene inconferenti le osservazioni di parte ricorrente tendenti a voler ancorare il giudizio della Commissione allo stato del ricorrente medesimo che, in sede di visita medica, non avrebbe rilevato patologie in atto.


La causa di inidoneità riscontrata, invero, si caratterizza per la sua spontaneità, nel caso di specie, e, dunque, per la sua imprevedibilità; in linea generale, come evidenziato dalla verificazione, si caratterizza per la particolare gravità dei suoi effetti come "-OMISSIS-" che, se non trattato prontamente, può risultare letale. Non rileva, pertanto, che il ricorrente in sede di visita medica innanzi alla Commissione non presenti il predetto stato patologico, in quanto ciò non esclude la possibilità che lo stesso possa ripresentarsi o in maniera spontanea, visto l'episodio già occorsogli e che ha supportato l'impugnato giudizio di inidoneità, o a seguito di sollecitazioni.


La normativa di riferimento per le imperfezioni di cui all'articolo 582, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010, costituenti causa di inidoneità, appare, al riguardo, molto chiara. La lettera M, n. 3, del D.M. del 4 giugno 2014 riporta "I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questa fattispecie…il pneumotorace".


Appare utile evidenziare, infine, che l'impugnato provvedimento di inidoneità del ricorrente all'arruolamento è un provvedimento adottato a tutela innanzitutto del ricorrente medesimo, il cui stato di salute, per come evidenziato nella relazione di verificazione, è una condizione potenzialmente mutevole e rispetto alla quale la vita militare, per le proprie indubbie caratteristiche di gravosità, costituisce un'attività sicuramente pericolosa.


7.2 L'impugnato provvedimento di esclusione ed il verbale sottostante, dunque, non appaiono inficiati dai profili di illegittimità denunziati e, pertanto, il presente ricorso deve essere respinto.


8. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.


9.Viene posto a carico della parte soccombente il compenso dell'organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Compensa le spese di giudizio.


Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese relative alla verificazione in favore della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Roma, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:


Giovanni Iannini, Presidente


Claudio Vallorani, Consigliere


Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore 

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