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domenica 16 aprile 2023

Consiglio di Stato 2023-"All'esito del giudizio di prime cure il Tar ha riconosciuto al ricorrente in primo grado il diritto di ottenere gli scatti di anzianità annuali non riconosciuti dall'amministrazione, con le conseguenti differenze retributive (comprensive di quelle per eventuali voci stipendiali previste nel contratto e collegate alla retribuzione base, quali a es. il premio annuale e l'indennità di funzione) spettanti in forza del riconoscimento dei seguenti livelli: 20 per il periodo 14.5.2000-14.5.2001; 24 per ilperiodo16.5.2002-16.5.2003; 25 per il periodo 21.5.2003-20.5.2004; 26 per il periodo 21.5.2004-13.5.2005; con condanna di AGCOM al pagamento delle differenze retributive con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima solo nella parte in cui dovesse eccedere gli interessi. "

 


Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 06/12/2022) 11-04-2023, n. 3658



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2016, proposto da Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro


omissis


per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06260/2016, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del livello retributivo di dirigente di prima fascia - pagamento di differenze retributive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di P.M.;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Con l'appello in esame, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha appellato la sentenza n. 6260/2016 del TAR Lazio (Sez. terza ter) concernente l'accoglimento del ricorso proposto dall'avv. P.M. volto all'accertamento del diritto a ottenere:


(i) le differenze retributive, in conseguenza dell'inquadramento e ricostruzione giuridico-economica, in relazione al riconoscimento del livello retributivo di dirigente di prima fascia (33 livello o livello perequato alla retribuzione media dei dirigenti di prima fascia dell'Autorità), preposto ad Unità Organizzativa di primo livello, a partire dal l luglio 1999 e fino al 13 maggio 2005;


(ii) le differenze retributive spettanti in relazione alle misure di progressione economica collegate agli scatti annuali dal 15 maggio 1999 e fino al 13 maggio 2005;


(iii) la condanna di AGCOM al pagamento delle somme dovute, quantificate in base alle perizie in atti in € 150.000,00 circa, o secondo la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.


1.1. La vicenda può essere ricostruita, con riferimento ai contratti di lavoro ed ai relativi inquadramenti, come segue:


- in data 21.4.1999 il ricorrente avv. M. ha firmato con AGCOM, a seguito del conferimento dell'incarico di coadiutore del Coordinatore del Servizio affari giuridici e comunitari (Delib. n. 49 del 20 aprile 1999), un contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (15.5.1999-14.5.2001), con trattamento economico equivalente al 19 livello stipendiale per la qualifica di dirigente di II fascia;


- dall'1.7.1999 al 14.5.2001 ha ricoperto, contestualmente alla cessazione delle funzioni dell'allora Segretario generale dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, su incarico del Consiglio dell'Autorità, il diverso e superiore ruolo di Coordinatore del predetto Ufficio del Garante; successivamente è stato nominato Responsabile dell'Unità funzionale di trasferimento (UFT), dirigendone il personale fino alla scadenza del contratto (14.5.2001);


- dal 17.5.2001 è stato conferito all'avv. M. l'incarico di Responsabile della Commissione per i servizi ed i prodotti, (Delib. n. 215/01/CONS); gli veniva attribuito un trattamento economico "pari alla retribuzione di livello dei dipendenti di ruolo dell'Autorità con qualifica di Dirigente - livello 20, sul quale venivano calcolati, per ciascuno dei due anni, l'indennità di funzione e il premio annuale individuale previsti dalle disposizioni vigenti presso l'Autorità" (Delib. n. 240/01/CONS); con efficacia dal 17 maggio 2001 AGCOM ridefiniva detto trattamento, riconoscendo quello "economico e giuridico corrispondente al livello 23, in luogo del 20, oltre ad una indennità di funzione pari al 10% della suddetta retribuzione di livello" (Delib. n. 492/01; con tale provvedimento venivano altresì respinte le richieste relative al riconoscimento di un maggior livello stipendiale per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico di cui alla Delib. n. 215 del 2001/CONS, sul presupposto che le funzioni svolte dal ricorrente "nel periodo antecedente la predetta nomina … a Responsabile della Commissione per i Servizi e Prodotti non sono certamente riferibili, sotto il profilo sia giuridico che economico, ad un livello stipendiale diverso da quello stabilito nella Delib. n. 49 del 1999 e previsto nel relativo contratto stipulato con lo stesso");


- in data 21.12.2001 l'avv. M. ha firmato il secondo contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 17.5.2001-16.5.2003, non recante aggiornamento del livello retributivo (dal 19 al 23, secondo quanto previsto dalla Delib. n. 492 del 2001 cit.); l'Autorità non applicava la progressione automatica di livello sulla base dello scatto annuale, così come prescritto dal proprio Regolamento e confermato dalla successiva Delib. n. 236/02/CONS;


- con Delib. n. 177 del 21 maggio 2003 l'Autorità gli conferiva l'incarico di Direttore del Servizio Relazioni Istituzionali, disponendo il rinnovo del contratto alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del precedente (retribuzione corrispondente al livello 23 dei dipendenti di ruolo dell'autorità con qualifica di dirigente prevista dal Regolamento, oltre indennità di funzione e premio annuale), senza l'aggiornamento per gli scatti annuali; per il periodo 21.5.2003-20.5.2005 viene firmato anche il terzo contratto, con il medesimo livello retributivo del precedente (23) e senza riconoscimento del livello di dirigente di prima fascia (spettante in forza dell'attribuzione della direzione di un'Unità Organizzativa di primo livello) e senza aggiornamento o adeguamento del livello retributivo maturato all'atto del rinnovo sulla base degli scatti annuali;


- il 13.5.2005 veniva a cessare il rapporto lavorativo tra il ricorrente e l'Autorità per dimissioni volontarie.


1.2. Con ricorso del 09.09.2010, depositato il 15.09.2010, il ricorrente si è rivolto al TAR e, dopo aver esposto in fatto che


- dall'1.7.1999 e fino al 14.5.2001 avrebbe ricoperto prima il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria e poi (cessato tale Ufficio il 31.1.2000) quello di Responsabile dell'Unità Funzionale di Trasferimento (UFT): in tutto questo periodo, come illustrato in punto di fatto, il ricorrente avrebbe coordinato ed impartito direttive ai Direttori preposti ai Dipartimenti dell'Autorità (strutture di primo livello) e, pertanto, avrebbe dovuto anch'egli percepire, per tutto il periodo, una retribuzione quanto meno ragguagliata alla media delle retribuzioni percepite dai dirigenti a lui sottordinati;


- dal 17.5.2001 al 16.5.2003 avrebbe ricoperto l'incarico di Responsabile della Commissione per i Servizi ed i Prodotti, espressamente riconosciuta come Unità Organizzativa di primo livello: anche per questo periodo, quindi, non sarebbe stato adeguatamente e proporzionalmente retribuito, essendo il livello stipendiale corrisposto (peraltro pari al 19, nonostante il riconoscimento formale del 23) di gran lunga inferiore a quello degli altri Dirigenti preposti ad Unità dello stesso livello (inquadrati quanto meno nel 33) nonché a quello dei Dirigenti che avevano precedentemente ricoperto lo stesso incarico;


- dal 21.5.2003 al 20.5.2005 avrebbe infine svolto le funzioni di Direttore del Servizio Relazioni Istituzionali, parimenti costituente struttura organizzativa di primo livello per esplicita previsione dell'art. 12, co. 2, punto 5 Delib. n. 316 del 2002 (come il Servizio Giuridico, il Servizio Risorse Umane e Finanziarie, il Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa ed il Servizio Relazioni Comunitarie ed Internazionali),


ha proposto i seguenti motivi in diritto:


(i) violazione e falsa applicazione della deliberazione n.464/04/cons. del 22 dicembre 2004, disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 36 costituzione, violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione


(ii) violazione e falsa applicazione della delibera dell'Agcom n.17 del 16 giugno 1998 (art.36 ed allegata tabella 1); violazione e falsa applicazione della Delib. n. 236 del 2002/cons. del 17 luglio 2002; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; mancato riconoscimento della progressione economica per scatti annuali


per chiedere l'accertamento del diritto ad ottenere:


- le differenze retributive, in conseguenza del corretto inquadramento e ricostruzione giuridico-economica, spettanti al ricorrente in relazione al dovuto riconoscimento del livello retributivo di dirigente di prima fascia (33 livello o livello perequato alla retribuzione media dei dirigenti di prima fascia dell'Autorità), preposto ad Unità Organizzativa di primo livello, a partire dal 1 luglio 1999 e fino al 13 maggio 2005;


- le differenze retributive spettanti al ricorrente in relazione alle misure di · progressione economica collegate agli scatti annuali dal 15 maggio 1999 e fino al 13 maggio 2005, da calcolarsi partendo dal livello 33 o, in subordine, dal livello attribuito all'atto delle nomine


- la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, quantificate in base alle perizie in atti m € 150.000,00 circa, o secondo la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia


2. All'esito del giudizio di prime cure il Tar ha riconosciuto al ricorrente in primo grado il diritto di ottenere gli scatti di anzianità annuali non riconosciuti dall'amministrazione, con le conseguenti differenze retributive (comprensive di quelle per eventuali voci stipendiali previste nel contratto e collegate alla retribuzione base, quali a es. il premio annuale e l'indennità di funzione) spettanti in forza del riconoscimento dei seguenti livelli:


20 per il periodo 14.5.2000-14.5.2001;


24 per ilperiodo16.5.2002-16.5.2003;


25 per il periodo 21.5.2003-20.5.2004;


26 per il periodo 21.5.2004-13.5.2005;


con condanna di AGCOM al pagamento delle differenze retributive con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima solo nella parte in cui dovesse eccedere gli interessi.


2.1. A tale riguardo, il Giudice di prime cure ha ritenuto che


- il regime giuridico del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo determinato non si differenzia rispetto a quello dei dirigenti a tempo indeterminato, e quindi, a parità di diritti, doveri e responsabilità, non può ritenersi legittima una disparità di trattamento a sfavore dei primi nell'applicazione dell'art. 2, co. 2, Delib. n. 464/2004/CONS.


- lo stesso Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con Delib. n. 17 del 1998, prevede la progressione economica dei Dirigenti, anche con contratto a tempo determinato, sulla base degli scatti annuali. Infatti, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento citato "La progressione economica dei Dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella n.1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal responsabile dell'unità operativa di primo livello presso la quale il Dirigente presta servizio ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio"


- con la deliberazione n. 236/2002/CONS l'Autorità ha correttamente reiterato tale principio (peraltro già affermato nell'ordinamento), prevedendone espressamente l'applicazione anche ai dirigenti con contratto a tempo determinato. Sancisce infatti l'art. l: "Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorità… La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti è attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso". La norma surriportata è richiamata anche dalla Delib. n. 177/03/CONS, vigente nel periodo relativo al terzo contratto stipulato dal ricorrente


- non rileva che gli scatti di anzianità non fossero riconosciuti contrattualmente al dipendente: è noto che la disciplina negoziale, in materia di lavoro, deve essere eterointegrata con le norme di legge e quelle dei CCNNLL. Né ha alcun pregio la circostanza che la Delib. n. 236/2002/CONS non fosse direttamente applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato sorti precedentemente in quanto il principio di non discriminazione, come si è visto, trova ingresso nel nostro ordinamento da tempo risalente e comunque quanto meno dal 1999.


2.3. È stata invece rigettata l'istanza di ottenere il trattamento economico per i dirigenti di I fascia, in quanto:


- l'articolazione in fasce per ciascuna qualifica funzionale è stata introdotta solamente nel 2004, con la Delib. n. 336/04/CONS, che è intervenuta sull'articolo 23 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agcom, approvato con Delib. n. 17 del 1998, prevedendo, per quanto di interesse, la suddivisione della qualifica dirigenziale in tre diverse fasce: terza (livello da 0 a 17); seconda (livello da 18 a 32); prima (livelli oltre il 33); l'art. 23, recante la classificazione del personale, si limitava a ripartire lo stesso in dirigente, funzionario, operativo ed esecutivo. Il successivo art. 24 prevedeva che i dirigenti fossero "preposti alle unità organizzative di primo e di secondo livello" (co. 2); pertanto l'art. 24 prevedeva la possibilità di preporre i dirigenti (senza alcuna distinzione tra I e II livello) alle unità organizzative di primo o di secondo livello


- prima del 2004 il Regolamento in materia di trattamento economico e giuridico del personale, di cui alla medesima Delib. n. 17 del 1998, non prevedeva alcuna distinzione all'interno della qualifica dirigenziale; successivamente, la Delib. n. 464 del 2004/CONS, entrata in vigore il 5.1.2005 (con la pubblicazione in G.U.) ha novellato il menzionato art. 24, individuando un collegamento, peraltro non tassativo, tra la titolarità di una qualifica dirigenziale e il livello dell'unità organizzativa alla quale il dirigente può essere preposto (nuovo art. 24, co. 2: "i dirigenti delle varie fasce sono, di norma, preposti a corrispondenti unità organizzative"). La stessa delibera all'art. 2 ("disposizioni transitorie") ha previsto (co. 2) che "nelle more della definizione delle necessarie modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale, ai dirigenti di II fascia incaricati di funzione dirigenziale di primo livello è attribuita, per il periodo di svolgimento dell'incarico, un'indennità perequativa riassorbibile del trattamento stipendiale pari alla differenza tra la retribuzione di livello in godimento all'atto della nomina e quella del primo livello retributivo dei dirigenti di prima fascia" (individuato nel 33 dalla Delib. n. 336 del 2004/CONS)


- la Delib. n. 464/04/CONS non può avere efficacia retroattiva potendo trovare la stessa applicazione soltanto dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 5.1.2005, per cui non poteva essere applicata né ai primi due incarichi attribuiti al ricorrente o da lui espletati in via di fatto (coadiutore del Coordinatore del Servizio affari giuridici e comunitari; coordinatore dell'Ufficio del Garante; responsabile dell'Uft; responsabile della Commissione per i servizi e i prodotti), né all'ultimo (direttore del Servizio relazioni istituzionali), iniziato prima di detta entrata in vigore (21.5.2003)


- l'amministrazione, in applicazione della Delib. n. 464 del 2004/CONS, ha riconosciuto correttamente al ricorrente proprio dal 5.1.2005 fino alla cessazione del rapporto la retribuzione corrispondente al 24 livello con indennità perequativa rispetto al trattamento economico previsto per il 33 livello.


3. Avverso la sentenza di primo grado l?Autorità appellante ha formulato il seguente motivo di appello:


Violazione e falsa applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché del D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6) di attuazione della direttiva e del successivo D.Lgs. n. 81 del 2015 (art. 25). Violazione e falsa applicazione della Delib. n. 2 del 3 6/O2/CONS e della Delib. n. 17 del 1998, che ha approvato il Regolamento in materia di trattamento economico e giuridico del personale.


3.1. Si è costituito l'avv. M. con memoria 4.10.2016 chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo che:


- contrariamente a quanto affermato dall'Autorità nella propria relazione agli atti del giudizio, sarebbe lo stesso Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità approvato con Delib. n. 17 del 1998 a prevedere la progressione economica dei Dirigenti, anche con contratto a tempo determinato, sulla base degli scatti annuali. Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento "La progressione economica dei Dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella n.1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal responsabile dell'unità operativa di primo livello presso la quale il Dirigente presta servizio ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio"


- il Consiglio di Autorità, con la Delib. n. 236/02 avrebbe reiterato tale principio e ne avrebbe previsto espressamente l'applicazione, senza distinzioni di sorta, anche per i dirigenti con contratto a tempo determinato, in quanto l'art.1 della citata Delib. n. 236/2002/CONS prevede che "Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorità. Il personale a contratto svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, secondo le disposizioni di cui rispettivamente agli artt.24, 25 e 26 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e non possono essere rinnovati per più di due volte. La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti è attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso"


- la norma sarebbe poi, espressamente richiamata anche dalla Delib. n. 177 del 2003/CONS, vigente nel periodo relativo al terzo contratto stipulato dal ricorrente.


3.2. In vista dell'udienza di discussione l'appellato avv. M. ha depositato memoria difensiva.


3.3. All'udienza del giorno 06.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.


4. È infondato l'appello (rubricato: Violazione e falsa applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché del D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6) di attuazione della direttiva e del successivo D.Lgs. n. 81 del 2015 (art. 25). Violazione e falsa applicazione della Delib. n. 2 del 3 6/O2/CONS e della Delib. n. 17 del 1998, che ha approvato il Regolamento in materia di trattamento economico e giuridico del personale), con il quale l'Autorità appellante - precisando di essere dotata in applicazione dell'art. 1, comma 9, della L. n. 249 del 1997 di notevole autonomia regolamentare anche con riferimento al trattamento giuridico ed economico del proprio personale - sostiene che


- il T.a.r. , accogliendo il secondo motivo del ricorso di primo grado sembrerebbe essere incorso in un errore, in quanto l'art. 2, comma 2 della Delib. n. 464/04/CONS, che recita "Nelle more della definizione delle necessarie modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale, ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali di unità organizzative di primo livello è attribuita, per il periodo di svolgimento dell'incarico, un 'indennità perequativa riassorbibile del trattamento stipendiale pari alla differenza della retribuzione di livello in godimento all'atto della nomina e quella del primo livello retributivo dei dirigenti di prima fascia" avrebbe la finalità, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 24 del Regolamento - ossia l'individuazione di un collegamento, non tassativo, tra la titolarità di una qualifica dirigenziale e il livello dell'unità organizzativa alla quale il dirigente può essere preposto - di prevedere un'indennità perequativa (peraltro correttamente corrisposta dall'Agcom al ricorrente in primo grado così come riconosciuto anche Tar) pari alla differenza tra la retribuzione in godimento del dirigente di seconda fascia incaricato di funzioni dirigenziali di unità organizzative di primo livello e quella del primo livello retributive dei dirigenti di prima fascia


- l'art. 1 del Regolamento in materia di trattamento economico e giuridico del personale, approvato con Delib. n. 17 del 1998 definisce l'ambito di applicazione del Regolamento sancendo che "Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonché, se compatibili, al personale comandato o distaccato da tali amministrazioni pubbliche o enti pubblici ovvero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da specifiche clausole negoziati", per cui, ad eccezione della scarna regolazione contenuta al titolo III del Regolamento, espressamente dedicato al personale non di ruolo, lo stesso avrebbe un'applicazione residuale ai rapporti di lavoro basati su contratti a tempo determinato. Per quanto concerne il titolo III, l'art. 48, comma 2, dispone che "Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere a contratto è determinato dall'Autorità con propria delibera in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, con riferimento a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe". Di conseguenza, per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale a tempo determinato, prevedendo lo stesso Regolamento la necessità di un'apposita e specifica delibera, (cfr. art. 48, comma 2) apparirebbe palese che tale disciplina ed il contratto assurgano a fonte privilegiata della materia (assumendo il Regolamento valenza residuale solo per quanto non previsto dal contratto)


- successivamente, e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, con la Delib. n. 236/02/CONS. l'Autorità avrebbe stabilito che la progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avvenisse sulla base di scatti annuali (art. 1, comma 5). Tale delibera avrebbe inoltre previsto che, in caso di rinnovo di contratti, fosse attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo (art. 1, comma 5), per cui - fino al 7 agosto 2002 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera - la disciplina regolamentare del contratto a tempo determinato doveva essere rintracciata, essenzialmente, nel contratto stesso


- sarebbe errata la sentenza del T.a.r. laddove afferma che "è lo stesso Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità (Delib. n. 17 del 1998) a prevedere la progressione economica dei Dirigenti, anche con contratto a tempo determinato, sulla base degli scatti annuali. Infatti, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento "La progressione economica dei Dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella n.1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal responsabile dell'unità operativa di primo livello presso la quale il Dirigente presta servizio ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio", in quanto il Regolamento risulterebbe applicabile al personale con contratto a tempo determinato solo per quanto non previsto dal contratto stesso, mentre il citato art. 36 si riferirebbe espressamente ai dirigenti di ruolo, e non con contratto a tempo determinato, come sembra concludere il T.a.r. Nel caso in esame, con le delibere con cui sono stati conferiti gli incarichi, si prevedeva che il trattamento giuridico ed economico fosse specificatamente regolato dal contratto stipulato


- nel primo contratto stipulato con il dott. M., oltre a non esservi alcun riferimento alle progressioni economiche, il tenore dell'art. 2 porterebbe chiaramente a considerare che la previsione di una retribuzione per l'intera durata contrattuale escluda in radice la possibilità di progressione economica; medesime osservazioni valgono anche con riferimento al secondo contratto stipulato, con riferimento all'art. 3 e all'art. 7


- il meccanismo di progressione economica di cui all'art. 36 del Regolamento sarebbe da ritenersi inapplicabile, in considerazione del fatto che l'art. 3 - per entrambi gli anni di durata del contratto - fissa il trattamento economico a quello equivalente alla retribuzione di livello; apparerebbe quindi chiaro che la disciplina contrattuale abbia inteso escludere, con riferimento ai primi due contratti, l'applicabilità del meccanismo degli scatti annuali


- in applicazione della Delib. n. 236 del 2002/CONS sarebbero stati riconosciuti gli scatti annuali con riferimento al terzo contratto stipulato conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della stessa prevedendo "il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso". Tale delibera non avrebbe potuto trovare applicazione che dal momento dell'entrata in vigore (adottata il 17 luglio 2002 è stata pubblicata il 7 agosto 2002 in Gazzetta Ufficiale). Pertanto in considerazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e in assenza di qualsiasi espressa previsione circa l'applicabilità della delibera in discorso ai contratti all'epoca vigenti, deve ritenersi che la stessa non potesse essere applicata ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore


- il 21 luglio 2001 sarebbe stato il termine finale fissato per il recepimento della direttiva 1999/70/CE alla quale era allegato l'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recante il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato in esame, per cui - fino ad almeno il 10 luglio 2001 - apparerebbe possibile sostenere che il più volte citato Accordo ed i principi ivi contenuti, non fossero immediatamente e direttamente invocabili; il primo contratto a tempo determinato stipulato tra l'Autorità ed il dott. M. avrebbe avuto decorrenza dal 15 maggio 1999 al 14 maggio 2001, per cui avrebbe prodotto i propri effetti nel periodo precedente al termine per il recepimento della direttiva 1999/70/CE avvenuto solo con il D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.


4.1. Le deduzioni ed argomentazioni poste alla base dell'articolato motivo di impugnazione dell'Autorità non possono essere condivise, in quanto le statuizioni contenute nella sentenza impugnata concernenti l'applicabilità delle disposizioni concernenti la progressione economica per i contratti a tempo determinato stipulati tra l'Agcom e l'appellato nel periodo intercorrente tra il 1999 ed il 2005, sono logiche e esplicitano una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento AGCOM in materia di trattamento economico e giuridico del personale, approvato con Delib. n. 17 del 1998.


4.2. Il Collegio, che condivide le conclusioni alle quali è giunto il Giudice di prime cure, rammenta a tale uopo che in base al combinato disposto dell'art. 1 del Regolamento che stabilisce l'ambito di applicazione del Regolamento anche al personale "assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da specifiche clausole negoziati" e dell'art. 36 che dispone che "La progressione economica dei dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella n.1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal responsabile dell'unità operativa di primo livello presso la quale il Dirigente presta servizio ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio" possa essere applicato ai contratti a tempo determinato stipulati nel periodo tra 1999 e 2005 la progressione economica, in quanto né nei contratti individuali stipulati tra AGCOM e l'appellato, né nelle relative deliberazioni sono contenute esplicite disposizioni che escludano l'applicazione della progressione economica mediante scatti annuali.


4.3. Pertanto sono destituite di fondamento le affermazioni della difesa di AGCOM secondo le quali il tenore dell'art. 2 nel primo contratto stipulato con il dott. M., e il tenore degli artt. 3 e 7 nel secondo contratto stipulato porterebbero a considerare che la previsione di una retribuzione per l'intera durata contrattuale escluda in radice la possibilità di progressione economica.


4.4. Conclusivamente, per quanto esposto e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta, l'appello deve essere respinto per i motivi indicati, con assorbimento di ogni altra questione.


5. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:


Andrea Pannone, Presidente FF


Davide Ponte, Consigliere


Marco Poppi, Consigliere


Giovanni Pascuzzi, Consigliere


Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore 

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