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domenica 16 aprile 2023

Consiglio di Stato 2023-"Quanto al merito della causa, con la sua impugnazione il ricorrente, che ha prestato servizio fino all'età della pensione quale impiegato di settimo livello presso l'Ufficio II. DD. di C.G., in provincia di Lucca, dopo essere stato assunto presso il Ministero delle finanze nell'anno 1962, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. per la Toscana non avrebbe adeguatamente considerato l'avvenuta maturazione da parte sua del diritto all'inquadramento nel settimo livello ai sensi dell'art. 14 della L. n. 397 del 1975 al momento dell'entrata in vigore della L. n. 312 del 1980, ritenendo che egli avesse l'onere di contestare "a suo tempo il decreto ministeriale (emesso) in data 8 novembre 1980 con il quale gli era stato attribuito appunto il sesto livello retributivo" e che, in mancanza di qualsiasi tempestiva contestazione al riguardo "la relativa doglianza non (potesse) … quindi essere introdotta in sede di impugnazione del decreto ministeriale (adottato) in data 4 maggio 1992 (provvedimento impugnato in primo grado) che necessariamente (aveva) preso atto dei precedenti inquadramenti rimasti inoppugnati". "

 

 

Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 20/02/2023) 11-04-2023, n. 3662

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2019, proposto dax

contro

 

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12

 

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1191 del 9 settembre 2018

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2023, svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 87 comma 4bis c.p.a. il consigliere Ofelia Fratamico;

 

Nessuno presente per le parti;

 

Viste altresì le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Svolgimento del processo

 

L'appellante ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1191 del 30 settembre 2018 con cui il T.a.r. per la Toscana ha rigettato il ricorso proposto in primo grado avverso il decreto di inquadramento economico emesso nei suoi confronti in data 4 maggio 1992 dal Ministero delle finanze, ritenendo infondate le sue domande di "riconoscimento del corretto inquadramento economico e delle corrispondenti somme dovute per stipendio e arretrati".

 

A sostegno della sua impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, (il secondo ed il terzo dei quali riproposizione delle censure già formulate in primo grado): 1) erroneità della sentenza di primo grado, errata interpretazione ed applicazione del disposto dei D.M. dell'8 novembre 1980 e D.M. del 21 febbraio 1989, violazione della L. 11 luglio 1980 n. 312 (in particolare all'art. 4, commi 8 e 9); 2) violazione dell'art. 14 della L. 4 agosto 1975 n. 397, della L. 19 luglio 1977 n. 412, del D.P.R. 7 giugno 1979, n. 223, della L. 11 luglio 1980 n. 312, del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 4941 e del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, vizio di eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento e violazione delle disposizioni di circolare del Ministero del tesoro; 3) violazione della L. 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo della mancanza di motivazione e del difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato.

 

In data 27 gennaio 2023 l'amministrazione ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza previa discussione.

 

All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2023, svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 87 comma 4 bis c.p.a. nella quale nessuno è comparso per le parti, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

 

Con istanza depositata alle ore 16.17 dello stesso giorno dell'udienza di discussione del merito, il difensore dell'appellante, rappresentando di non aver potuto prendere parte all'udienza stessa a causa del verificarsi di problemi tecnici in ordine al collegamento telematico per la discussione del ricorso e/o per l'incolpevole perdita della connessione, ha chiesto al Collegio di essere rimesso in termini e di essere considerato "come presente in udienza al … fine di consentirgli di riportarsi agli atti di causa e di insistere per l'accoglimento del ricorso".

 

In via preliminare deve affermarsi che tale richiesta, esaminata dal Collegio tramite riconvocazione di apposita camera di consiglio nella data del 20 febbraio 2023, non può essere, però, accolta, non essendo il suddetto difensore, che non risultava visibile al momento della chiamata della causa per la trattazione, né successivamente, nella "sala d'attesa virtuale", riuscito in alcun modo a dimostrare, sia pure attraverso elementi indiziari quali ad esempio la tempestiva chiamata ai numeri telefonici messi a appositamente a disposizione dalla Segreteria della Sezione o l'invio di una mail alla Segreteria stessa nel corso dell'udienza, la propria presenza on line e disponibilità per l'udienza telematica.

 

Quanto al merito della causa, con la sua impugnazione il ricorrente, che ha prestato servizio fino all'età della pensione quale impiegato di settimo livello presso l'Ufficio II. DD. di C.G., in provincia di Lucca, dopo essere stato assunto presso il Ministero delle finanze nell'anno 1962, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. per la Toscana non avrebbe adeguatamente considerato l'avvenuta maturazione da parte sua del diritto all'inquadramento nel settimo livello ai sensi dell'art. 14 della L. n. 397 del 1975 al momento dell'entrata in vigore della L. n. 312 del 1980, ritenendo che egli avesse l'onere di contestare "a suo tempo il decreto ministeriale (emesso) in data 8 novembre 1980 con il quale gli era stato attribuito appunto il sesto livello retributivo" e che, in mancanza di qualsiasi tempestiva contestazione al riguardo "la relativa doglianza non (potesse) … quindi essere introdotta in sede di impugnazione del decreto ministeriale (adottato) in data 4 maggio 1992 (provvedimento impugnato in primo grado) che necessariamente (aveva) preso atto dei precedenti inquadramenti rimasti inoppugnati".

 

Il ricorrente sul punto ha dedotto il superamento del D.M. dell'8 novembre 1980 (che lo aveva inserito nella sesta qualifica funzionale) da parte del D.M. del 21 febbraio 1989, che avrebbe operato con efficacia retroattiva (a partire dall'anno 1978 sia riguardo alla qualifica funzionale sia riguardo al trattamento economico) con conseguente venir meno della necessità per lui di contestare il precedente provvedimento. Denunciando, poi, di aver perso per gli erronei calcoli effettuati dall'amministrazione il beneficio dell'anzianità maturata, percependo una retribuzione uguale a soggetti aventi un'anzianità di molto inferiore alla sua, l'originario ricorrente ha, dunque, lamentato la violazione da parte del Ministero delle disposizioni di legge e di quanto prescritto dalle circolari in materia, chiedendo che il suo inquadramento economico fosse correttamente determinato, con condanna del Ministero a provvedere all'accreditamento e al pagamento di tutte le somme spettantigli, sia come stipendio, sia come conguaglio e arretrati.

 

Ha, quindi, riproposto dinanzi a questo Consiglio anche le censure di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e di omessa comunicazione dell'apertura del procedimento che aveva condotto a tale atto.

 

Tali doglianze non sono fondate e devono essere respinte.

 

Alla luce degli atti di causa e della relazione prodotta in primo grado dall'amministrazione in ottemperanza a preciso ordine istruttorio del T.a.r., l'odierno appellante, appartenente alla ex carriera esecutiva alla data di entrata in vigore della L. 4 agosto 1975, n. 397, risulta, infatti, essere stato correttamente inquadrato con il D.M. 8 novembre 1980 ai sensi dell'art. 4 della L. n. 312 del 1980 nella ex VI qualifica funzionale a decorrere dal 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e, successivamente, con D.M. 22 luglio 1981 essere stato nominato "segretario". Con D.M. 21 febbraio 1989 è stato, poi, inquadrato, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L. n. 312 del 1980, nel profilo professionale di "collaboratore tributario" - ex VII qualifica funzionale (ex carriera di concetto) con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1978 ed economica dal 1 luglio 1978. In base al provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado la sua posizione giuridica è stata, quindi, rideterminata con l'attribuzione del VII livello retributivo (livello apicale all'interno della carriera di concetto) sempre a decorrere dal 1 gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1 luglio 1978 ai fini economici.

 

Tale inquadramento appare rispettoso della disciplina stabilita dai commi 8 e 9 dell'art. 4 della L. n. 312 del 1980 che prescrivono che "8. il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili di cui al precedente articolo 3 è inquadrato nelle qualifiche medesime anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile alla stessa qualifica" e che "9. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati a domanda previo parere favorevole della commissione di inquadramento… nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate", senza che nell'operato dell'amministrazione siano riscontrabili violazioni di legge o del modus operandi prescritto agli uffici dalle circolari in materia.

 

Anche il nuovo stipendio dovuto all'originario ricorrente risulta, in verità, essere stato determinato in applicazione delle disposizioni normative vigenti, costituite, in particolare, dall'art. 2 lett. a) del D.P.R. n. 310 del 1981 secondo il quale "a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate rispettivamente in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattasi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese (e) allo stipendio così determinato si aggiunge ove spettante l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3".

 

Né si riscontrano nella normativa applicata profili di disparità di trattamento tra posizioni identiche tali da integrare una violazione dell'art. 3 della Costituzione. La relativa questione, peraltro dedotta in modo del tutto generico dall'appellante, non può che essere dunque dichiarata manifestamente infondata.

 

Trattandosi, infine, della puntuale applicazione di norme di legge all'interno della procedura per la determinazione dell'inquadramento del dipendenti nel nuovo sistema, priva di alcun profilo di discrezionalità, ed avendo l'amministrazione illustrato lo svolgimento del relativo procedimento ed i calcoli effettuati, anche le censure di violazione della L. n. 241 del 1990 e di difetto di motivazione e di comunicazione di avvio della procedura non possono che essere respinte, tenuto conto anche della mancata prova da parte del ricorrente, come sottolineato dal T.a.r. nella pronuncia appellata, del possesso dei requisiti necessari per ottenere l'inquadramento superiore ai sensi di legge.

 

In conclusione, stante l'infondatezza di tutte le censure articolate dall'originario ricorrente, l'appello deve essere respinto.

 

Per la particolarità e la complessità della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Compensa le spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 febbraio 2023 e 20 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

 

Claudio Contessa, Presidente

 

Fabio Franconiero, Consigliere

 

Sergio Zeuli, Consigliere

 

Giovanni Tulumello, Consigliere

 

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore


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