Translate

giovedì 25 maggio 2023

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00424 presentata da GIUSY VERSACE martedì 16 maggio 2023, seduta n.067 VERSACE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. - Premesso che: la pubblicità sui veicoli è regolata a livello generale dall'articolo 23, comma 2, del Codice della strada e dall'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) che, vietando la pubblicità per conto terzi a titolo oneroso, prevede delle specifiche e dettagliate deroghe unicamente per veicoli del trasporto pubblico;

 

            ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00424

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 67 del 16/05/2023

Firmatari
Primo firmatario: VERSACE GIUSY
Gruppo: AZIONE-ITALIAVIVA-RENEWEUROPE
Data firma: 16/05/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/05/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00424
presentata da
GIUSY VERSACE
martedì 16 maggio 2023, seduta n.067

VERSACE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. - Premesso che:

la pubblicità sui veicoli è regolata a livello generale dall'articolo 23, comma 2, del Codice della strada e dall'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) che, vietando la pubblicità per conto terzi a titolo oneroso, prevede delle specifiche e dettagliate deroghe unicamente per veicoli del trasporto pubblico;

in data 3 febbraio 2020, il Dipartimento della pubblica sicurezza, servizio di polizia stradale con apposita circolare (prot. 300/A/884/20/105/41) ha specificato che tali divieti si applicano anche ai messaggi pubblicitari per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone con disabilità;

questa interpretazione restrittiva della norma contrasta, tuttavia, con la prassi, consolidata negli anni, secondo cui la concessione in comodato gratuito di veicoli recanti messaggi pubblicitari per conto terzi consente alla maggior parte delle associazioni di volontariato di svolgere i propri servizi di assistenza, non disponendo queste ultime delle risorse necessarie per acquistare veicoli di proprietà;

negli ultimi anni, si è venuta a ingenerare una situazione di emergenza nella quale molte associazioni di volontariato sono state costrette a sospendere la propria attività, ovvero a limitarla considerevolmente per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada;

proprio per far fronte a tale problematica, con l'articolo 5, comma 4 della legge n. 120 del 2010, è stato previsto l'inserimento di una specifica disposizione per legittimare l'apposizione di pubblicità per conto terzi su veicoli appartenenti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, la cui attuazione è stata demandata ad un'apposita modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

il 29 settembre 2020, la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati (XVIII Legislatura) approvava all'unanimità la risoluzione 7/00494, con cui impegnava il Governo «ad adottare le iniziative di competenza per dare quanto prima attuazione all'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, modificando l'articolo 57 del predetto regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)»;

a distanza di tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, nonostante a più riprese si siano sollecitati i ministri pro tempore ad intervenire in materia, nonché a fronte delle più numerose notizie di cronaca che denunciano il rischio concreto per molte associazioni ed enti del terzo settore di non potersi più dotare di mezzi adeguati e necessari soprattutto al trasporto di persone con disabilità,

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, al fine di sollecitare la deliberazione del Consiglio dei ministri necessaria per dare attuazione all'articolo 5, comma 4 della legge n. 120 del 2010.

(3-00424)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione senza fini lucrativi

disabile

trasporto viaggiatori

Nessun commento: