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sabato 12 agosto 2023

Corte dei Conti 2023-ricorso VS INPS tendente ad ottenere la pensione privilegiata categoria (...) a vita, a decorrere dalla data di collocamento a riposo.

 

Corte dei Conti 2023-ricorso VS INPS tendente ad ottenere la pensione privilegiata categoria (...) a vita, a decorrere dalla data di collocamento a riposo. 



Corte dei Conti Sicilia Sez. App., Sent., (ud. 16/05/2023) 01-08-2023, n. 47 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte dei conti 

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana 

composta dai signori magistrati: 

dott. Vincenzo Lo Presti - Presidente 

dott. Salvatore Chiazzese - Consigliere 

dott. Guido Petrigni - Consigliere 

dott. Giuseppe Colavecchio - Consigliere 

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro - Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di appello in materia di pensioni militari iscritto al n. (...) del registro di Segreteria, depositato in data 14 novembre 2022, promosso da: 

OMISSIS, nato il omissis a omissis (omissis), rappresentato e difeso dall'avv.x 

contro 

l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gino Madonia (p.e.c: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it), Tiziana Giovanna Norrito (p.e.c: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) giusta procura speciale alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione, domiciliato in Palermo, nella Via Maggiore Toselli n.5, 

per la riforma della sentenza n. 382/2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana il 26 aprile 2022 e pubblicata il 27 aprile 2022. 

Esaminati gli atti e documenti di causa. 

Uditi, all'udienza del 16 maggio 2023, l'Avv. Santi Milardo su delega scritta dell'Avv. Gaetano Sano, per l'appellante, e l'Avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS. 

Ritenuto in 

Svolgimento del processo 

L'appellante, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità a decorrere dal 29 agosto 2013, presentava ricorso alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di questa Corte dei conti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta/diffida da lui trasmessa, in data 18 novembre 2021, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale tendente ad ottenere la pensione privilegiata categoria (...) a vita, a decorrere dalla data di collocamento a riposo. 

Il ricorrente segnatamente chiedeva al giudice di prime cure: 

a) l'annullamento della nota n. INPS omissis, con cui l'ente previdenziale gli aveva precedentemente conferito l'indennità "una tantum" pari a due annualità di pensione di privilegio ordinaria di (...) categoria; 

b) l'accertamento del diritto alla rideterminazione pensionistica e, quindi, il pagamento immediato della maggiorazione della pensione diretta ordinaria di anzianità n. omissis, liquidata in suo favore con il sistema retributivo, erogata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Siracusa a decorrere dal 29.8.2013; 

c) attribuirgli, per l'effetto, la pensione di privilegio - (...) categoria "a vita" con la conseguenziale corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo. 

L'istante esponeva che, già anteriormente al congedo, risultava affetto da una serie di patologie interessate dai seguenti procedimenti amministrativi: 

a) "Esiti di intervento per idrocefalo da astrocitoma benigno", infermità ritenuta "SI" dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla (...) categoria tab. A, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti dalla C.M.O. di Catanzaro in forza dei Verbali Mod. AB n. 666 del 12.07.1991 e mod. B n.4597 del 10.10.1991. Con quest'ultimo verbale, egli veniva altresì dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale, a decorrere dal 10.10.1991", con controindicazione all'impiego in incarichi stressanti; 

b) "Segni di spondiloartrosi cervicale" riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile ai fini pensionistici a nessuna categoria, come da verbale della C.M.O. di Catanzaro n.327 del 19.02.1992; 

c) "Note di gastroduodenite" riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio, ascrivibile ai fini pensionistici a categoria "(...)", come da verbale della C.M.O. di Catanzaro n.327 del 19.02.1992; 

d) "Esiti di colicistectomia in soggetto con steatosi epatica" come da diagnosi posta dalla C.M.O. di Augusta (Verbale n.4927 del 14.11.2011), il cui accertamento della dipendenza da causa di servizio, alla data del 21 maggio 2014, risultava ancora in corso. 

Il 29 agosto 2013 il ricorrente inoltrava alla propria amministrazione istanza di pensione privilegiata ordinaria, in ordine alla quale la CMO di Augusta, con verbale n. OMISSIS del 21 maggio 2014, poneva diagnosi per le infermità sofferte dall'istante (ad eccezione di quella di cui alla lettera d) con relativa ascrivibilità tabellare. 

In data 26 giugno 2014 il ricorrente presentava all'INPS istanza per la concessione della pensione privilegiata, in relazione alla quale, il CVCS, con parere n. (...) del 25 maggio 2017, riconosceva la dipendenza causale da fatti di servizio della sola patologia descritta alla precedente lettera b) (ovvero "segni di spondilartrosi cervicale"), escludendola per le infermità di cui alle lettere a) e c). In sede di riesame, il suddetto organo, con parere n. (...), del 18 settembre 2018, confermava la precedente valutazione. 

Alla stregua del parere reso dal CVCS, l'INPS conferiva al ricorrente un'indennità "una tantum" pari a 2 annualità di pensione di privilegio di (...) categoria (nei termini indicati dalla CMO di Augusta, con verbale n. OMISSIS del 21 maggio 2014). 

Il militare, sostenendo che per le patologie a), b), e c) la CMO competente si era già espressa in ordine alla dipendenza da causa di servizio in un contesto normativo anteriore al D.P.R. n. 426 del 2001, e, quindi, con carattere di definitività, aveva diffidato l'INPS affinché provvedesse all'annullamento del provvedimento della sede provinciale di Siracusa n. omissis e ad attribuirgli la (...) categoria "a vita". Sulla diffida/riesame così proposta, l'INPS era rimasto silente. 

L'esponente, per suffragare la bontà delle proprie deduzioni, rimarcava che, con p.v. n.4597 del 10.10.1991, la C.M.O. di Catanzaro lo aveva, tra l'altro, giudicato parzialmente e permanentemente non idoneo al servizio d'istituto perché affetto da "esiti di intervento per idrocefalo da astrocitoma benigno". In forza del suindicato provvedimento, con determina n.OMISSIS del 22.7.1992 del Comando Generale della Guardia di Finanza, egli veniva destinato a servizi interni e, con D.M. n. 288 del 1993, gli veniva attribuita l'indennità speciale una tantum ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 738 del 1981. 

Secondo il militare, atteso che, nel regime previgente al D.P.R. n. 461 del 2001, le Commissioni Medico Ospedaliere non si limitavano a porre la diagnosi ma erano anche chiamate ad esprimersi sulla riconducibilità (o meno) dell'infermità/lesione a fatti servizio, non potevano più essere messi in discussione gli accertamenti condotti nei suoi confronti dalle più volte menzionate CMO. 

L'INPS, costituitosi in giudizio, contrastava le deduzioni di parte attrice affermando la correttezza del proprio operato, in stretta aderenza al parere reso dal CVCS; in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente riliquidati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso. 

Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 382/2022, depositata il 26 aprile 2022 e pubblicata il successivo 27 aprile 2022, respingeva il ricorso sul presupposto che i pareri della CMO di Catanzaro esitati tra il 1991 ed il 1992 erano stati resi in vigenza del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni in L. n. 472 del 1987. L'allora vigente art. 5 bis del D.L. n. 387 del 1987, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva infatti che "i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi... ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo". Richiamata la più recente giurisprudenza d'appello di questa Corte dei conti (Sez. II n. 66/2018 e 200/2018) e le pronunce n. 209/1996 e n. 323/1996 della Corte costituzionale (con cui erano stati dichiarati infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 5 bis del D.L. n. 387 del 1997), il giudice ha negato il carattere di definitività all'accertamento compiuto dalle CMO perché non finalizzato al riscontro della liquidabilità della pensione privilegiata. 

Alla luce di tali considerazioni, atteso che la domanda di pensione privilegiata era stata formalizzata dall'interessato solo successivamente, ovvero in data 29 agosto 2013, la sentenza concludeva per la correttezza dell'operato dell'amministrazione che, non ravvisando la sussistenza di un procedimento pendente e rilevante ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 461 del 2001, aveva compulsato il CVCS adeguandosi poi al suo parere. 

Con atto di appello notificato il 9 novembre 2022 a controparte e depositato il successivo 14 novembre 2022, il omissis ha impugnato la sentenza n.382/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, non notificata, affidandosi ad un unico motivo di diritto: " error in iudicando -erroneità della sentenza per violazione di legge e per intrinseca illogicità della motivazione -Violazione e falsa applicazione di legge - L. n. 416 del 1926; Violazione del D.P.R. n. 738 del 1981; Violazione del D.L. n. 387 del 1987 convertito con modificazioni nella L. n. 472 del 1987; Violazione della L. n. 461 del 2001; Violazione dell'art.11 della preleggi". 

L'appellante ha sostenuto che l'accertamento operato dalla Commissione Medico Ospedaliera di Catanzaro (nel 1991 e nel 1992) sulla dipendenza da causa di servizio delle lamentate lesioni, sia da considerarsi definitivo poiché intervenuto in epoca anteriore alla vigenza del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, e, pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in suo favore, con attribuzione della pensione di privilegio tabella "A"- (...) categoria "a vita" a decorrere dal 29.8.2013; ha altresì chiesto la condanna dell'INPS al pagamento in suo favore di tutte le somme dovute e non corrisposte, oltre accessori come per legge e con vittoria di spese. 

In data 4 febbraio 2023, il difensore dell'appellante ha depositato una richiesta di remissione in termini per la rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, accompagnata dalle ricevute attestanti la notificazione tardiva all'INPS del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, con richiesta di rinvio della discussione della causa. 

All'udienza del 7 febbraio 2023, il difensore di parte appellante era assente e l'ente previdenziale appellato non risultava costituito, sicché, preso atto della motivata istanza di differimento dell'udienza, è stato disposto il rinvio della causa all'udienza del 26 maggio 2023. 

Il 20 febbraio 2023 il Legale dell'appellante ha depositato la relata di avvenuta notifica all'INPS dell'istanza di remissione in termini e del verbale dell'udienza del 7 febbraio 2023. 

Con D.P. del 22 febbraio 2023 n. 52 del 2023, è stata disposta la trattazione del giudizio all'udienza del 16 maggio 2023, in luogo del 26 maggio 2023, giusta modifica del calendario di udienza adottata con D.P. n. 51 del 2023 recante pari data. 

Il 4 maggio 2023 l'INPS si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione del gravame; l'ente appellato ha resistito affermando l'inesattezza dell'interpretazione della normativa di riferimento fatta dall'appellante, posto che l'erogazione del trattamento di privilegio deve essere regolata dalla legge in vigore al momento dell'emissione del provvedimento. In particolare, i pareri che la CMO di Catanzaro ha reso fra il 1991 ed il 1992, con cui le controverse infermità sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono stati esitati in vigenza del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni in L. n. 472 del 1987, e non possono rivestire carattere di definitività ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e della presupposta valutazione medico-legale della dipendenza causale: momenti entrambi rimessi, dalla cornice normativa vigente ratione temporis, alle valutazioni del Comitato per le pensioni privilegiate, nella fattispecie mai interpellato. 

In via subordinata, per il denegato caso di accoglimento dell'appello, l'INPS ha insistito sull'eccezione di prescrizione ritualmente proposta in primo grado; con ogni conseguenza sulle spese del presente grado di giudizio. 

Il 16 maggio 2023, l'Avv. Milardo per l'appellante, e l'Avv. Tiziana Giovanna Norrito, per l'INPS, hanno rispettivamente confermato le richieste formulate con gli atti scritti. 

Considerato in 

Motivi della decisione 

Il gravame è infondato. 

In fattispecie, risulta dagli atti di causa che l'appellante ha presentato per la prima volta domanda di pensione privilegiata in data 29 agosto 2013, in vigenza delle disposizioni recate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). 

A mente dell'art. 11 del menzionato regolamento, il Comitato di verifica per le cause di servizio (denominazione assunta dal CPPO - Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione". 

L'intervento delle Commissioni medico ospedaliere interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (già CMO ex art. 166 del D.P.R. n. 1092 del 1973) è invece finalizzato ad effettuare "la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia" (art. 198 c.m.). 

Il procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quello attivato per la concessione della pensione privilegiata, secondo costante giurisprudenza di questa Corte di conti, operano su piani non coincidenti (Sez. II centrale di appello n. 21/2013, n. 66/2018 e 200/2018). La distinzione è stata chiaramente sottolineata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 209 del 21.06.1996 e n. 323 del 26.07.1996, laddove il Giudice delle leggi ha ritenuto non censurabile la normativa che prevedeva la competenza del Comitato per le pensioni privilegiate nel procedimento relativo alla pensione privilegiata, di cui all'art. 5-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472 e successivamente abrogato dal D.P.R. n. 461 del 2001, che così si esprimeva: "I giudizi collegiali adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo". 

Il Giudice delle leggi ha osservato che la valutazione medico - legale sulla dipendenza da causa di servizio di un'infermità, in vista della decisione sulla liquidabilità della pensione privilegiata, è differente dal giudizio demandato alle Commissioni mediche ospedaliere essendo connotata da maggiore complessità; essa riguarda infatti anche l'effetto invalidante della patologia mentre la valutazione condotta dalle CMO sulla domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio è precipuamente diretta ad altri fini, quali la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa, le spese di cura, ecc. (Sez. II centrale di appello n. 21/2013). 

Orbene, i pareri della CMO di Catanzaro esitati tra il 1991 ed il 1992 sono stati resi in vigenza del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni in L. n. 472 del 1987, a mente del quale era dunque necessario che si pronunciasse il CPPO che, nella fattispecie non risulta essere stato mai interessato perché il militare non aveva all'epoca presentato domanda di pensione privilegiata. 

Né, nel caso in esame, è invocabile la disposizione transitoria recata dall'art. 18 del D.P.R. n. 461 del 2001, in difetto di istanza di pensione presentata anteriormente all'entrata in vigore del suddetto regolamento. Peraltro, la norma richiamata non si presta alla lettura proposta dall'appellante che vorrebbe equiparare l'accertamento diagnostico compiuto nel 1991 dalla CMO di Catanzaro a quello oggi demandato al CVCS e un tempo attribuito al CPPO; la disposizione in parola fa infatti salvo, per le domande già presentate, quanto previsto dall'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare e dall'articolo 11, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 461 del 2001 sulla distinta natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. 

Da quanto ora esposto, deriva che, all'atto della presentazione della domanda di pensione da parte del omissis, correttamente è stato compulsato il CVCS per la necessaria valutazione dell'eventuale sussistenza del rapporto causale tra le diagnosticate infermità e i fatti di servizio. Il Comitato si è poi espresso nei termini indicati nella premessa in fatto e ha successivamente ribadito l'esito delle proprie valutazioni in sede di riesame. 

Sul punto, non appare neppure conducente la giurisprudenza richiamata dall'appellante, trattandosi di casi non sovrapponibili a quello oggetto dell'odierno giudizio; infatti, con la sentenza n. 459/2017 la Prima Sezione centrale di appello ha giudicato in una fattispecie in cui la domanda di pensione privilegiata era stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001, mentre la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con la sentenza n. 49/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso pensionistico. Per contro, la Seconda Sezione centrale di appello, in epoca ben anteriore alla proposizione dell'odierna controversia, si era espressa negativamente con le già commentate pronunce nn. 21/2013, 66/2018 e 200/2018. 

Per finire, alcun rilievo può rivestire la circostanza che il militare abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. n. 738 del 1981, considerato che, in mancanza di una domanda finalizzata a conseguire la pensione privilegiata, non è stato attivato il connesso procedimento di competenza del CPPO. 

Per tutto quanto precede, il gravame va respinto con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza appellata. 

L'esito del giudizio comporta la condanna alle spese di parte appellante nei confronti dell'INPS che si liquidano in Euro 700,00. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando: 

- respinge il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 382/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. 

- condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che vengono liquidate in Euro 700,00 (Euro settecento,00). 

dispone con decreto 

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata. 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023. 

Depositata in Cancelleria il 1 agosto 2023. 


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