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sabato 30 dicembre 2023

Registro delle Imprese 2023-In rito,dichiarare la nullita' degli stessi per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito,accogliere il ricorso in fatto e in diritto e per l'effetto disporre l'annullamento totale dei verbali :-n.(...) serie 2016 n.(...) emesso per la violazione dell'art.192 co.1 e 6 CDS,perché il ricorrente dopo un iniziale arresto del veicolo si dava alla fuga,eludendo i controlli di Polizia,-n.(...) serie 2016 n.(...) per la violazione dell'art.186 co. 2 lett. a) CDS,perché il conducente del veicolo manifestava alla guida i seguenti sintomi :sudorazione eccessiva,occhi lucidi alito vinoso.

 

Registro delle Imprese 2023-In rito,dichiarare la nullita' degli stessi per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito,accogliere il ricorso in fatto e in diritto e per l'effetto disporre l'annullamento totale dei verbali :-n.(...) serie 2016 n.(...) emesso per la violazione dell'art.192 co.1 e 6 CDS,perché il ricorrente dopo un iniziale arresto del veicolo si dava alla fuga,eludendo i controlli di Polizia,-n.(...) serie 2016 n.(...) per la violazione dell'art.186 co. 2 lett. a) CDS,perché il conducente del veicolo manifestava alla guida i seguenti sintomi :sudorazione eccessiva,occhi lucidi alito vinoso.



Registro delle Imprese Perugia, Sent., (ud. 07-02-2023) 21-02-2023

Fatto Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA


Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso avverso sanzione amministrativa depositato in data 25.11.2022 da:


R.D.,nato il (...) a P.,ivi residente in fraz.C.,via delle M. n.54,rappresentato e difeso,giusta procura a margine del ricorso,dall'avv.Delfo Berretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia,via Marconi n.6,con fax.(...) e pec: delfo.berretti@avvocatiperugiapec.it,


Ricorrente


contro


Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,in persona del Prefetto pro tempore,


Resistente


Oggetto: opposizione a sanzioni amministrative.

Svolgimento del processo


Con ricorso depositato a norma e nei termini di legge di cui all'art.25 L. n. 689 del 1981 e D.Lgs. n. 150 del 2011 parte ricorrente R.D. adiva avanti l'intestato Giudice l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,in persona del Prefetto pro tempore,per sentire, in via preliminare,disporre inaudita altera parte sussistendone i presupposti l'immediata sospensione dell'efficacia dei verbali:-n.(...) serie 2016 n.(...),-n.(...) serie 2016 n.(...),-n.(...) serie 2016 n.(...).In rito,dichiarare la nullita' degli stessi per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito,accogliere il ricorso in fatto e in diritto e per l'effetto disporre l'annullamento totale dei verbali :-n.(...) serie 2016 n.(...) emesso per la violazione dell'art.192 co.1 e 6 CDS,perché il ricorrente dopo un iniziale arresto del veicolo si dava alla fuga,eludendo i controlli di Polizia,-n.(...) serie 2016 n.(...) per la violazione dell'art.186 co. 2 lett. a) CDS,perché il conducente del veicolo manifestava alla guida i seguenti sintomi :sudorazione eccessiva,occhi lucidi alito vinoso. Non veniva effettuata la rilevazione etilometrica.La patente non veniva ritirata e il verbale veniva accertato e contestato verbalmente,-n.(...) serie 2016 n.(...),per violazione dell'art.186 co.7 del cds,in quanto il conducente si rifiutava di sottoporsi all'accertamento .Inizialmente accettava e poi di fatto si dava alla fuga. Il verbale veniva accertato e contestato verbalmente,con successiva archiviazione,previa


concessione della sospensiva degli effetti dei verbali stessi. Pertanto condannare il convenuto al pagamento delle spese funzioni e onorari del giudizio che si stimano forfettariamente in Euro 600,00.


Parte ricorrente asseriva nell'atto introduttivo,a motivo di annullamento del provvedimento opposto,la carenza di elementi essenziali e di motivazione e/o genericita' della stessa,la violazione di legge,la contraddittorieta' dell'indicazione delle ragioni inerenti la mancata contestazione immediata.


L'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia si costituiva in data 27.01.2023,con deposito di memoria di costituzione ed allegati contestando il ricorso in punto responsabilità' e chiedendone il rigetto.


All'udienza del 07.02.2023,previa istruzione anche documentale della causa,vista la richiesta di decisione delle parti,il Giudice,ritenuta la causa matura per la decisione,precisate le conclusioni,decideva la causa mediante la lettura del dispositivo in udienza,con successiva sentenza nei termini di legge.

Motivi della decisione


Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento per i motivi di cui si dira'.


Dall'esame degli atti di cui è causa rileva che i Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella(Pg),intervenuti nel luogo del sinistro ,davano atto che il ricorrente alla guida del veicolo di proprieta' della di lui madre,veniva fermato e rifiutava l'accertamento etilometro.


I Carabinieri delineavano che nella fattispecie sebbene il ricorrente accettava di sottoporsi agli accertamenti,di fatto il trasgressore si dava alla fuga. La patente non veniva ritirata in quanto il ricorrente si dava alla fuga e la violazione veniva contestata in un momento successivo.


Con il verbale n.(...) gli agenti verbalizzavano la fuga del ricorrente,ma il signor R. si spostava di alcuni metri per riportare a casa il figlio che era in qualita' di trasportato nel veicolo sanzionato, dopo aver adempiuto regolarmente all'obbligo di fermarsi e chiedendo di poter accedere alla propria abitazione vicina al posto di blocco e poi procedere all'accertamento.


Con i verbali n.(...) serie 2016 n.(...) e n.(...) serie 2016 n.(...),veniva contestato lo stato di ebbrezza alcolica sulla base di evidenti alterazioni psicofisiche,senza procedere al controllo con l'etilometro in quanto non disponibile.


Nel caso in esame non è ipotizzabile il rifiuto quando l'organo accertatore non è dotato di etilometro e pertanto l'esame strumentale poteva essere effettuato a seguito di accompagnamento dell'utente presso altro luogo (ad es. presso un Ospedale per effettuare i prelievi di liquidi biologici).


Dagli atti emerge anche la mancanza del previo avviso al ricorrente della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia al compimento di un accertamento urgente di Polizia Giudiziaria sul tasso alcolemico in relazione al reato di cui all'art.186 co.2 cds(I fascia-depenalizzato).


Gli Agenti sottoponevano il signor R. al controllo affermando di aver contestato i verbali verbalmente.


Tuttavia la data della notifica e quella della compilazione è il 28 ottobre 2022 e cioè il giorno successivo al controllo effettivo,senza specificare nulla in merito alle circostanze che impedivano l'effettiva contestazione immediata ex art.200 del codice della strada.


Pertanto il Giudice,visto tutto quanto sopra premesso,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti opposti.


Quanto al regime delle spese del presente giudizio,compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.

P.Q.M.


Il Giudice di pace,definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,eccezione e deduzione disattesa,nella causa promossa da R.D. contro Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,in persona del Prefetto pro tempore,cosi' provvede:


l'accoglie il ricorso per le ragioni espresse in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti opposti.


2)compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.


Così deciso in Perugia, il 7 febbraio 2023.


Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2023.

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