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sabato 30 dicembre 2023

GDP 2023- Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra OMISSIS. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento del verbale di affidamento in custodia n.135/19/V, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Campobasso, del verbale di accertamento Cron. 8894/19, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Campobasso, nonché dell'ordinanza di confisca n. Prot. (...) del 20.10.2020, elevata dalla Prefettura U.T.G. di Campobasso, notificata in data 26.03.2021.

 GDP 2023- Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra OMISSIS. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento del verbale di affidamento in custodia n.135/19/V, elevato dalla Polizia  Municipale del Comune di Campobasso, del verbale di accertamento Cron. 8894/19, elevato dalla  Polizia  Municipale del Comune di Campobasso, nonché dell'ordinanza di confisca n. Prot. (...) del 20.10.2020, elevata dalla Prefettura U.T.G. di Campobasso, notificata in data 26.03.2021.


Giudice di pace Campobasso, Sent., 26-10-2023

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 674/2021 R.G.A.C. e riservata a sentenza all'udienza del 14.09.23, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di confisca, promossa da:

OMISSIS., nata a C. il (...), C.F. (...), rappresentata e difesa dall'avv.  

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Campobasso U.T.G.,

RESISTENTE


Svolgimento del processo


Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua. c.p.c..

Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.

All'udienza del 14.09.23 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.


Motivi della decisione


Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra OMISSIS. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento del verbale di affidamento in custodia n.135/19/V, elevato dalla Polizia  Municipale del Comune di Campobasso, del verbale di accertamento Cron. 8894/19, elevato dalla  Polizia  Municipale del Comune di Campobasso, nonché dell'ordinanza di confisca n. Prot. (...) del 20.10.2020, elevata dalla Prefettura U.T.G. di Campobasso, notificata in data 26.03.2021.

Si costituiva la Prefettura di Campobasso U.T.G., depositava la documentazione richiesta, esprimeva parere negativo all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 14.09.23 la causa veniva decisa come da dispositivo di cui si dava lettura in udienza.

Si osserva in diritto.

Il provvedimento di confisca impugnato nasce a seguito di sequestro da parte dei militi della  Polizia Municipale del Comune di Campobasso per la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.s..

Si osserva preliminarmente, che ogni questione relativa agli atti prodromici all'ordinanza impugnata, non possono avere alcuna valenza nel presente giudizio, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Per quanto concerne l'ordinanza di confisca, si osserva quanto segue.

La L. n. 689 del 1981 prevede che possa essere disposta, come sanzione amministrativa accessoria, la "confisca" delle cose che servirono a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, sempreché appartengono ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Per quanto concerne il termine per il Prefetto per l'emissione dell'ordinanza di confisca, secondo un orientamento giurisprudenziale, che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del C.d.s., il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della L. n. 689 del 1981, ma dall'art. 231 C.d.s., che in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione quinquennale.

Secondo un altro orientamento che è andato sempre più a consolidarsi, l'art. 2, comma 2, della citata L. n. 241 del 1990 dispone che le Pubbliche Amministrazioni determinano, per ciascun provvedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.

Il 3 comma dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 dispone che, qualora le pubbliche amministrazioni non vi provvedano, il termine è di novanta giorni.

E' chiaro, quindi, che la certezza del termine finale del procedimento, che prima rappresentava l'eccezione, diventa la regola ed assume valore ordinamentale.

La determinazione del termine deve essere rapportata alla variabile complessità del procedimento amministrativo ed è questa la ragione per cui l'art. 2 rimette alle singole amministrazioni la determinazione, per ciascun tipo di procedimento, del termine conclusivo, nell'esercizio di un potere di autorganizzazione.

Detta ampia discrezionalità nell'individuazione della durata dei propri procedimenti non consente, comunque, alle amministrazioni pubbliche di sconfinare nell'arbitrio o nella elusione delle finalità sottostanti l'art. 2 della L. n. 241 del 1990. Infatti, la fissazione di un termine generalizzato "suppletivo" di novanta giorni (art.2, 3 comma) costituisce un parametro di riferimento per un giudizio di ragionevolezza del termine che deve stabilire ciascuna amministrazione e, soprattutto, rappresenta un impulso alle medesime per deliberare sulla materia.

In tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 CdS, come modificato dall'art. 18 L. 24 novembre 2000, n. 340, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto" (Cass. civ., sez. I, 16.05.2005, n. 10214).

Per le suindicate considerazioni, questo giudice ritiene di aderire al secondo orientamento in considerazione delle numerose pronunce di merito in tal senso.

Ritornando all'odierna fattispecie, risulta per tabulas che l'ordinanza di confisca risulta notificata alla ricorrente a distanza di 13 mesi dal verbale di sequestro, anziché nel più breve termine di 120 giorni.

Rilevato che, con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto, il provvedimento impugnato va annullato.

La natura della controversia nonché la particolarità delle questioni giuridiche, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dr. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso pervenuto in data 28.04.2021 da OMISSIS. contro Prefettura di Campobasso U.T.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di confisca n. Prot. (...) del 20.10.2020, elevata dalla Prefettura U.T.G. di Campobasso;

2) spese compensate.

Così deciso in Campobasso, il 14 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2023.


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