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mercoledì 27 dicembre 2023

Tar-"diritto dei ricorrenti alla fruizione dell'indennità e del trattamento economico di trasferimento di cui all’articolo 1 della L. 29 marzo 2001 numero 86, dell'articolo 7 del DPR nr.170 dell’11 settembre 2007, nonchè dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della L. nr. 836/1973 e dell’articolo 12 della L. nr.417/1978, a seguito del trasferimento disposto nei loro riguardi per effetto del superamento di concorsi meglio specificati e con la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento nei loro riguardi delle somme non corrisposte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo."

 

N. 10503/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01769/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2011, proposto da:

.

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla fruizione dell'indennità e del trattamento economico di trasferimento di cui all’articolo 1 della L. 29 marzo 2001 numero 86, dell'articolo 7 del DPR nr.170 dell’11 settembre 2007, nonchè dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della L. nr. 836/1973 e dell’articolo 12 della L. nr.417/1978, a seguito del trasferimento disposto nei loro riguardi per effetto del superamento di concorsi meglio specificati e con la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento nei loro riguardi delle somme non corrisposte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti (in forza al Corpo Forestale dello Stato), espongono di aver preso parte alle selezioni indette, per il conseguimento dei brevetti di pilota e di specialista aereonautico, con tre distinti decreti del Corpo Forestale dello Stato pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale (decreto nr. 208/06 per pilota di elicottero, decreto nr. 2/07 per pilota di elicottero, decreto nr. 3/2007 per specialista di elicottero) finalizzati alla costituzione delle specializzazioni di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali numero 1986/05.

Nei bandi era prevista la proposizione di una domanda di partecipazione, nella quale andava espressa la preferenza per le sedi di assegnazione, con applicazione dell’art. 10 del decreto nr. 1986/05. In base a tale disposizione, “il personale ammesso al corso rimane assegnato alla originaria sede di servizio e fino all’emanazione da parte della Divisione del personale del Corpo Forestale dello stato, del provvedimento di trasferimento”; i bandi prevedevano inoltre che il personale vincitore di concorso sarebbe rientrato presso la sede di applicazione e sarebbe stato successivamente assegnato ad una delle basi, con notifica di trasferimento e che, a far data dall’assegnazione, il personale sarebbe stato ammesso a percepire l’indennità di aereonavigazione.

I sigg.ri .. presentavano domanda per la partecipazione al concorso per 13 posti di pilota di elicottero; i sigg.ri ..partecipavano al concorso per 15 piloti di elicottero; i s... presentavano domanda per la partecipazione al concorso per 15 posti di specialisti di elicottero.

Tutti esprimevano la loro preferenza per la sede di destinazione e risultavano vincitori di concorso; con specifici provvedimenti individuali venivano assegnati presso la sedi di destinazione ove prendevano servizio e presentavano domanda di corresponsione delle indennità di trasferimento ai sensi della legge n. 86/2001 ed indennità di prima sistemazione.

La domanda veniva respinta con comunicazioni inviate il 22.10.2010 (prot da nn. 7118 a 727, pos. N. 781/VI).

Avverso il diniego hanno dunque proposto l’odierno ricorso con il quale chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione della indennità richiesta, cui affermano di avere diritto in quanto l’assegnazione alle sedi di destinazione sarebbe avvenuta d’autorità e che quantificano analiticamente per ciascun ricorrente.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Le parti hanno scambiato memorie.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, i ricorrenti si dolgono della mancata corresponsione nei loro confronti delle indennità meglio descritte in parte narrativa, cui assumono di avere diritto per la natura coattiva delle assegnazioni alle rispettive sedi.

In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna, il Tribunale ha ritenuto che “la scelta di partecipare ad un concorso pubblico, che si esplica attraverso la domanda di partecipazione, è un atto totalmente volontario che comporta l'adesione alle prescrizioni dei bandi di concorso in cui sono rese pubbliche le vacanze dei posti in organico, nonché le regole di partecipazione alle selezioni, in parte generali, in parti specifiche, per meglio definire i requisiti richiesti alle figure professionali che si intendono reperire per l'esercizio di un certo tipo di funzione legate alle finalità istituzionali dell'ente (nel caso di specie, non sono stati ravvisati i caratteri del trasferimento d'autorità nello spostamento del personale del Corpo Forestale dello Stato che ha partecipato e vinto la competizione per la nomina di trentanove commissari forestali nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale, derivante dal nuovo status, generato da una scelta del dipendente stesso che, consapevole delle conseguenze, in quanto pubblicate sul bando, decide di partecipare alla selezione, nell'obiettivo di conseguire un vantaggio personale dalla prospettata crescita professionale ed economica).” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II 06 aprile 2012 n. 3213).

Il principio è coerente con quanto ritenuto, più in generale, dalla pacifica giurisprudenza anche di questo Tribunale (ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2013 n. 225; id., 16 settembre 2011 , n. 5234; id., 27 luglio 2010 n. 4928; id., 5 novembre 2004 n. 7204; Tar Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2013, n. 5904; sez. I, n. 5674 del 2008; id., sez. II, n. 7822/2006; n. 7824/2006) secondo la quale i benefici di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1987 n. 100 (recante norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare), non spettano nell'ipotesi di assegnazione del personale ad una sede conseguente il superamento di una selezione concorsuale (interna o esterna) non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d'autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento o di riqualificazione (cfr. di recente TAR Roma, Lazio, II, 26 giugno 2014 nr. 06791/2014 e 12 giugno 2013, nr. 05904/2013).

Le argomentazioni difensive delle parti ricorrente svolte nell’odierno giudizio non sono sufficienti ad indurre il Collegio a rimeditare tali pacifiche conclusioni.

Invero, l’adesione ad una selezione di qualificazione professionale come quella della fattispecie all’odierno esame del Collegio, è volontaria e spontanea da parte del personale interessato e l’assegnazione ad una sede diversa da quella d’origine è parte integrante del percorso di riqualificazione personale e professionale del militare o dell’appartenente ad un corpo militarmente ordinato cui l’interessato presta adesione, alle condizioni del bando.

Invero, la difesa di parte ricorrente si sofferma su tale ultima circostanza, invocando a proprio beneficio il richiamo (contenuto nei bandi delle selezioni cui i ricorrenti hanno partecipato) all’art. 10 del decreto nr. 1986/05 ed affermando che è proprio tale previsione a fondare il diritto alla percezione dell’indennità.

Tuttavia, l’indicazione normativa appena richiamata non vale a confermare la tesi dei ricorrenti, perché in essa il decreto si limita a precisare una scansione temporale afferente l’assegnazione di sede che non implica né esplicitamente, né implicitamente un riconoscimento del diritto all’indennità in capo ai vincitori della selezione.

Né vale sostenere che l’assegnazione è disposta nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione, poiché l’argomento, applicato al caso di specie prova troppo, dal momento che ogni trasferimento di sede, avente ad oggetto l’assegnazione di risorse umane e professionali del Corpo, è disposto nell’interesse dell’Amministrazione, mentre, ai fini della corresponsione dell’indennità di cui si tratta, è necessario un “quid pluris” ovvero che tale interesse sia assolutamente predominante, tanto che esso si concretizzi in un trasferimento adottato nell’esclusivo esercizio del regime sostanziale di supremazia speciale, senza alcuna adesione da parte dell’interessato.

Ne deriva che il ricorso è infondato e va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente, in solido, alle spese di lite che liquida, a favore del costituito Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 


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