N.
10503/2015 REG.PROV.COLL.
N.
01769/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2011,
proposto da:
.
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,
12;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla fruizione dell'indennità e
del trattamento economico di trasferimento di cui all’articolo 1 della L. 29
marzo 2001 numero 86, dell'articolo 7 del DPR nr.170 dell’11 settembre 2007,
nonchè dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della L. nr.
836/1973 e dell’articolo 12 della L. nr.417/1978, a seguito del trasferimento
disposto nei loro riguardi per effetto del superamento di concorsi meglio
specificati e con la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al
pagamento nei loro riguardi delle somme non corrisposte oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il
dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti (in forza al Corpo Forestale dello Stato),
espongono di aver preso parte alle selezioni indette, per il conseguimento dei
brevetti di pilota e di specialista aereonautico, con tre distinti decreti del
Corpo Forestale dello Stato pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo
Forestale (decreto nr. 208/06 per pilota di elicottero, decreto nr. 2/07 per
pilota di elicottero, decreto nr. 3/2007 per specialista di elicottero)
finalizzati alla costituzione delle specializzazioni di cui al decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali numero 1986/05.
Nei bandi era prevista la proposizione di una domanda di
partecipazione, nella quale andava espressa la preferenza per le sedi di
assegnazione, con applicazione dell’art. 10 del decreto nr. 1986/05. In base a
tale disposizione, “il personale ammesso al corso rimane assegnato alla
originaria sede di servizio e fino all’emanazione da parte della Divisione del
personale del Corpo Forestale dello stato, del provvedimento di trasferimento”;
i bandi prevedevano inoltre che il personale vincitore di concorso sarebbe
rientrato presso la sede di applicazione e sarebbe stato successivamente
assegnato ad una delle basi, con notifica di trasferimento e che, a far data
dall’assegnazione, il personale sarebbe stato ammesso a percepire l’indennità
di aereonavigazione.
I sigg.ri .. presentavano domanda per la partecipazione al
concorso per 13 posti di pilota di elicottero; i sigg.ri ..partecipavano al
concorso per 15 piloti di elicottero; i s... presentavano domanda per la
partecipazione al concorso per 15 posti di specialisti di elicottero.
Tutti esprimevano la loro preferenza per la sede di
destinazione e risultavano vincitori di concorso; con specifici provvedimenti
individuali venivano assegnati presso la sedi di destinazione ove prendevano
servizio e presentavano domanda di corresponsione delle indennità di
trasferimento ai sensi della legge n. 86/2001 ed indennità di prima
sistemazione.
La domanda veniva respinta con comunicazioni inviate il
22.10.2010 (prot da nn. 7118 a 727, pos. N. 781/VI).
Avverso il diniego hanno dunque proposto l’odierno ricorso
con il quale chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione della
indennità richiesta, cui affermano di avere diritto in quanto l’assegnazione
alle sedi di destinazione sarebbe avvenuta d’autorità e che quantificano
analiticamente per ciascun ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al
ricorso di cui chiede il rigetto.
Le parti hanno scambiato memorie.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2015 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’odierno giudizio, i ricorrenti si dolgono della mancata
corresponsione nei loro confronti delle indennità meglio descritte in parte
narrativa, cui assumono di avere diritto per la natura coattiva delle
assegnazioni alle rispettive sedi.
In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella
odierna, il Tribunale ha ritenuto che “la scelta di partecipare ad un concorso
pubblico, che si esplica attraverso la domanda di partecipazione, è un atto
totalmente volontario che comporta l'adesione alle prescrizioni dei bandi di
concorso in cui sono rese pubbliche le vacanze dei posti in organico, nonché le
regole di partecipazione alle selezioni, in parte generali, in parti
specifiche, per meglio definire i requisiti richiesti alle figure professionali
che si intendono reperire per l'esercizio di un certo tipo di funzione legate
alle finalità istituzionali dell'ente (nel caso di specie, non sono stati
ravvisati i caratteri del trasferimento d'autorità nello spostamento del
personale del Corpo Forestale dello Stato che ha partecipato e vinto la
competizione per la nomina di trentanove commissari forestali nel ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo Forestale, derivante dal nuovo status,
generato da una scelta del dipendente stesso che, consapevole delle
conseguenze, in quanto pubblicate sul bando, decide di partecipare alla
selezione, nell'obiettivo di conseguire un vantaggio personale dalla
prospettata crescita professionale ed economica).” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II
06 aprile 2012 n. 3213).
Il principio è coerente con quanto ritenuto, più in
generale, dalla pacifica giurisprudenza anche di questo Tribunale (ex plurimis,
Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2013 n. 225; id., 16 settembre 2011 , n. 5234;
id., 27 luglio 2010 n. 4928; id., 5 novembre 2004 n. 7204; Tar Lazio, Roma,
sez. II, 12 giugno 2013, n. 5904; sez. I, n. 5674 del 2008; id., sez. II, n.
7822/2006; n. 7824/2006) secondo la quale i benefici di cui all'art. 1 della l.
10 marzo 1987 n. 100 (recante norme relative al trattamento economico di
trasferimento del personale militare), non spettano nell'ipotesi di
assegnazione del personale ad una sede conseguente il superamento di una
selezione concorsuale (interna o esterna) non potendo detta assegnazione essere
equiparata al trasferimento d'autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione
successiva ad una fase di addestramento o di riqualificazione (cfr. di recente
TAR Roma, Lazio, II, 26 giugno 2014 nr. 06791/2014 e 12 giugno 2013, nr.
05904/2013).
Le argomentazioni difensive delle parti ricorrente svolte
nell’odierno giudizio non sono sufficienti ad indurre il Collegio a rimeditare
tali pacifiche conclusioni.
Invero, l’adesione ad una selezione di qualificazione
professionale come quella della fattispecie all’odierno esame del Collegio, è
volontaria e spontanea da parte del personale interessato e l’assegnazione ad
una sede diversa da quella d’origine è parte integrante del percorso di
riqualificazione personale e professionale del militare o dell’appartenente ad
un corpo militarmente ordinato cui l’interessato presta adesione, alle
condizioni del bando.
Invero, la difesa di parte ricorrente si sofferma su tale
ultima circostanza, invocando a proprio beneficio il richiamo (contenuto nei
bandi delle selezioni cui i ricorrenti hanno partecipato) all’art. 10 del
decreto nr. 1986/05 ed affermando che è proprio tale previsione a fondare il
diritto alla percezione dell’indennità.
Tuttavia, l’indicazione normativa appena richiamata non vale
a confermare la tesi dei ricorrenti, perché in essa il decreto si limita a
precisare una scansione temporale afferente l’assegnazione di sede che non
implica né esplicitamente, né implicitamente un riconoscimento del diritto
all’indennità in capo ai vincitori della selezione.
Né vale sostenere che l’assegnazione è disposta
nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione, poiché l’argomento, applicato al
caso di specie prova troppo, dal momento che ogni trasferimento di sede, avente
ad oggetto l’assegnazione di risorse umane e professionali del Corpo, è
disposto nell’interesse dell’Amministrazione, mentre, ai fini della
corresponsione dell’indennità di cui si tratta, è necessario un “quid pluris”
ovvero che tale interesse sia assolutamente predominante, tanto che esso si
concretizzi in un trasferimento adottato nell’esclusivo esercizio del regime
sostanziale di supremazia speciale, senza alcuna adesione da parte
dell’interessato.
Ne deriva che il ricorso è infondato e va respinto, con ogni
conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente, in solido, alle spese di lite che
liquida, a favore del costituito Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4
giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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