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domenica 21 aprile 2024

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania.

 


Consiglio

Dec. 12/04/2024, n. 2024/1169/UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania.

Pubblicata nella G.U.U.E. 18 aprile 2024, Serie L.


Epigrafe


Premessa


Articolo 1


Articolo 2


Articolo 3


Dec. 12 aprile 2024, n. 2024/1169/UE (1).


DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 18 aprile 2024, Serie L.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),


vista la proposta della Commissione europea,


vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),


considerando quanto segue:


(1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/2105 del Consiglio (3), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 15 settembre 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.


(2) A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall'Unione con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.


(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.


(5) E' opportuno approvare l'accordo,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


(2) Approvazione del 24 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


(3) Decisione (UE) 2023/2105 del Consiglio, del 7 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (GU L, 2023/2105, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2105/oj).


(4) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).


(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



Articolo 1

In vigore dal 12 aprile 2024


L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione (6).


(6) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2023/2107, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2107/oj.



Articolo 2

In vigore dal 12 aprile 2024


Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo (7).


(7) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



Articolo 3

In vigore dal 12 aprile 2024


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM

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