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domenica 21 aprile 2024

Ministero dell'interno D.M. 06/02/2024, n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

 


Ministero dell'interno

D.M. 06/02/2024, n. 49

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2024, n. 89.


Epigrafe


Premessa


Capo I

Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile


Art. 1.Modalità di accesso al ruolo


Art. 2.Commissioni esaminatrici


Art. 3.Requisiti di partecipazione


Art. 4.Titoli


Art. 5.Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


Art. 6.Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione


Art. 7.Corso di formazione basico e graduatoria finale


Art. 8.Corso di formazione avanzato e graduatoria finale


Art. 9.Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato


Capo II

Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile


Art. 10.Modalità di accesso al ruolo


Art. 11.Commissioni esaminatrici


Art. 12.Requisiti di partecipazione


Art. 13.Titoli


Art. 14.Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


Art. 15.Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione


Art. 16.Corso di formazione basico e graduatoria finale


Art. 17.Corso di formazione avanzato e graduatoria finale


Art. 18.Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato


Capo III

Accesso al ruolo degli elisoccorritori


Art. 19.Modalità di accesso al ruolo


Art. 20.Commissione esaminatrice


Art. 21.Requisiti di partecipazione


Art. 22.Titoli


Art. 23.Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


Art. 24.Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale


Art. 25.Corso di formazione professionale e graduatoria finale


Art. 26.Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione


Capo IV

Disposizioni transitorie e comuni


Art. 27.Disposizioni transitorie


Art. 28.Scelta Sede


Art. 29.Disposizione di rinvio


Allegato A


Allegato B


Allegato C


D.M. 6 febbraio 2024, n. 49 (1).


Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2024, n. 89.


(2) Emanato dal Ministero dell'interno.



IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;


Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 32 e 35;


Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;


Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;


Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;


Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586;


Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;


Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;


Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012;


Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»;


Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;


Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;


Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in data 26 gennaio 2024;


ADOTTA


il seguente regolamento:



Capo I


Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile


Art. 1. Modalità di accesso al ruolo


1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.


2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.


3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Art. 2. Commissioni esaminatrici


1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.


2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.


3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.



Art. 3. Requisiti di partecipazione


1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 30 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;

d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): B1.


2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1;


3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 9;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.


4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 5.



Art. 4. Titoli


1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.


3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio più alto.


4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.


5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.



Art. 5. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.


2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli uffici per le attività sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell'Aeronautica militare.


3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (EASA).


4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.



Art. 6. Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione


1. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.


2. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.


3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.



Art. 7. Corso di formazione basico e graduatoria finale


1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Approved training organization (ATO), ai sensi delle direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalità di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.


2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, è riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale.


3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.


4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.


6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 8. Corso di formazione avanzato e graduatoria finale


1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili, della condotta in volo degli stessi e delle tecniche di pilotaggio, nonché dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di pilota di aeromobile del Corpo nazionale.


2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.


3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.


4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.


5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.


6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.


7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.


9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 9. Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato


1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 7, comma 1;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.


2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8, comma 2;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma 3;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.


3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.


5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.



Capo II


Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile


Art. 10. Modalità di accesso al ruolo


1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.


2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.


3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


4. L'identificazione informatica dei candidati che par-tecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Art. 11. Commissioni esaminatrici


1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.


2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.


3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.



Art. 12. Requisiti di partecipazione


1. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 30 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 18 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;

d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): A2.


2. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe II, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - annex 1.


3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 18;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.


4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 14.



Art. 13. Titoli


1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.


3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio più alto.


4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.


5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.



Art. 14. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.


2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell'Aeronautica Militare.


3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (E.A.S.A.).


4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.



Art. 15. Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione


1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.


2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.


3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.



Art. 16. Corso di formazione basico e graduatoria finale


1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Maintenance training organization (MTO), ai sensi delle direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalità di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.


2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, è riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale.


3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.


4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.


6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 17. Corso di formazione avanzato e graduatoria finale


1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonché dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.


2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.


3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata su un aeromobile, componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.


4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.


5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.


6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.


7. La graduatoria finale di cui al comma 5 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.


9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 18. Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato


1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 16, comma 1;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 16, comma 1, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.


2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 17, comma 2;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 17, comma 3;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.


3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.


5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.



Capo III


Accesso al ruolo degli elisoccorritori


Art. 19. Modalità di accesso al ruolo


1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.


2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


3. L'identificazione informatica dei candidati che par-tecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Art. 20. Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.


2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.



Art. 21. Requisiti di partecipazione


1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 4 anni;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.


2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 26;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.


3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.



Art. 22. Titoli


1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.


3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti.


4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.


5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.



Art. 23. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale


1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.


2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di elisoccorritore è svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM).


3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis di cui al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.



Art. 24. Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale


1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.


2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.



Art. 25. Corso di formazione professionale e graduatoria finale


1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.


2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.


3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.


4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, è finalizzato all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.


5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.


6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.


7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.


8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale.


9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 26. Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione


1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25, comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.


2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.


3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.


4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.



Capo IV


Disposizioni transitorie e comuni


Art. 27. Disposizioni transitorie


1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 12, commi 1, lettere a), è elevata a 33 anni.


2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni.



Art. 28. Scelta Sede


1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 8, 16 e 25 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.



Art. 29. Disposizione di rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.


Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A


(articolo 4)


RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE

Parte I - Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 3

2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3

3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2

4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2

5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2

6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2

7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2

8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2

9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 1

2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1

3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5

4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5

5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5

6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle

Università punti 0,50

e) Master universitario di II livello punti 0,40

f) Master universitario di I livello punti 0,25

g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER:

1) livello C2 punti 3

2) livello C1 punti 2

3) livello B2 punti 1

Parte II - Titoli aeronautici

Pilota di aereo (80%)

a) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane

o altri Corpi dello Stato punti 2

b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2

c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1

d) Abilitazione IR current punti 0,5

e) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25

Pilota di elicottero (80%)

a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane

o altri Corpi dello Stato punti 2

b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2

c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1

d) Abilitazione IR current punti 0,5

e) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25

Pilota di aereo (20%)

a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2

b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 2

c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2

d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2

e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1

f) Abilitazione IR current punti 0,5

g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25

Pilota di elicottero (20%)

a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2

b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2

c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2

d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2

e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1

f) Abilitazione IR current punti 0 5

g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo , punti 0,5

h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25



Allegato B


(articolo 13)


RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE

Parte I - Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 3

2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3

3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2

4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2

5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2

6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2

7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2

8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2

9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 1

2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1

3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5

4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5

5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5

6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle

Università punti 0,50

e) Master universitario di II livello punti 0,40

f) Master universitario di I livello punti 0,25

g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER:

1) livello C2 punti 3

2) livello C1 punti 2

3) livello B2 punti 1

4) livello B1 punti 0,5

Parte II - Titoli aeronautici

Specialista di aereo (80%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di elicottero (80%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di aereo (20%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5

f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di elicottero (20%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5

f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25



Allegato C


(articolo 22)


RUOLO DEGLI ELISOCCORRITORI

Parte I - Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 3

2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3

3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2

4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2

5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2

6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2

7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2

8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2

9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 1

2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1

3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5

4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5

5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5

6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle

Università punti 0,50

e) Master universitario di II livello punti 0,40

f) Master universitario di I livello punti 0,25

g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1) punti 0,50

h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2) punti 1,00

Parte II - Qualificazioni professionali

1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) punti 0,50

2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) punti 3*

3) Qualificazione professionale VF SA punti 3*

4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) punti 1

5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF punti 1

6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello punti 1

* Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto nonverranno considerati i relativi punteggi. 

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