Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comunicato 16/04/2024
Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2024, n. 89.
Epigrafe
[Testo del comunicato]
Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ex art. 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni recante «codice dell'amministrazione digitale»).
Comunicato 16 aprile 2024 (3) (1).
Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2024, n. 89.
(2) Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(3) Data della Gazzetta Ufficiale.
[Testo del comunicato]
Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale del 28 marzo 2024, ammesso al visto dell'ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 1286/2024, è stata emanata, previo parere favorevole della Banca d'Italia, la nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - versione 1.3 - febbraio 2024» che aggiornano il documento rispetto alle intervenute modifiche normative e all'evoluzione, anche dal punto di vista tecnologico, della Piattaforma pagoPA.
Le nuove Linee guida della Piattaforma pagoPA, corredate dalle specifiche attuative già pubblicate e disponibili sul sito della società PagoPA S.p.a., sostituiscono la precedente versione (Versione 1.2 - febbraio 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2018.
Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ex art. 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni recante «codice dell'amministrazione digitale»).
Versione n. 1.3 - del 12 febbraio 2024 (precedenti versioni: n. 1.1 del gennaio 2014, nella Gazzetta Ufficiale n. 31/2014 e n. 1.2 del febbraio 2018, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2018)
1. Riferimenti normativi.
Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura e l'aggiornamento delle presenti Linee guida:
(1) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
(2) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
(3) decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», con riferimento all'art. 2, comma 2, con il quale l'Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;
(4) decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», in particolare l'art. 17 relativo al sistema dei versamenti unitari;
(5) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);
(6) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», in particolare ci si riferisce al titolo V della parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;
(7) decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e successive modificazioni recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;
(8) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito indicato anche come «CAD»;
(9) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali»;
(10) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», con riferimento all'art. 1, comma 455, per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;
(11) provvedimento 20576 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009, avente come argomento «Poste italiane - aumento commissione bollettini c/c»;
(12) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE»;
(13) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 12 «Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante»;
(14) regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
(15) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», con particolare riferimento all'art. 15 «Pagamenti elettronici»;
(16) provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, recante «Istruzioni applicative del regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009»;
(17) legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 688, relativa al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
(18) legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», meglio conosciuta come legge Madia di riforma della PA;
(19) decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 2-bis per il pagamento spontaneo di tributi;
(20) decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
(21) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
(22) decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» il quale dispone, all'art. 8, commi 1, 2 e 3, che «Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, co-ordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
(23) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della società di cui al comma 2 del sopra citato art. 8, denominata «PagoPA S.p.a.», e sono stati individuati i criteri e le modalità per la costituzione della medesima, all'art. 1, comma 4 prevede che la società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge;
(24) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021 recante «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato».
2. Definizioni.
Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del CAD. Inoltre, si intende per:
(a) addebito diretto: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso eseguito sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC;
(b) ATM (Automated teller machine): apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;
(c) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste italiane S.p.a.;
(d) bonifico (bancario o postale): un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un'istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);
(e) carta di pagamento: la categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;
(f) conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
(g) enti creditori: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, nonchè i gestori di pubblici servizi e gli altri soggetti che risultino comunque aderenti all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC;
(h) EPC: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese;
(i) gestori di pubblici servizi: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;
(j) IBAN: International Bank Account Number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;
(k) istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d'Italia;
(l) nodo dei Pagamenti-SPC: piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 5, comma 2 del CAD;
(m) pagatore: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;
(n) POS (Point of sale): apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali è possibile effettuare l'operazione di pagamento;
(o) PSD: payment services directive: la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
(p) PSD2: payment services directive: la direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
(q) PSP: prestatore di servizi di pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi o comunque insediato in un altro paese SEPA e aderente ai relativi schemi di pagamento. Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonchè, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
(r) ricevuta: attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata all'ente creditore, nonché per il suo tramite al pagatore, o al soggetto versante;
(s) richiesta di pagamento: disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;
(t) SEPA: Single euro payments area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La lista dei paesi aderenti alla SEPA è consultabile sul sito dello European Payments Council;
(u) servizi pubblici: qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilità generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. (4)
(v) Sistema pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
(w) soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;
(x) SPID: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese di cui all'art. 64 e 64-bis del CAD;
(y) strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;
(z) utilizzatore finale: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore.
3. Obiettivo delle Linee guida.
Le presenti Linee guida sono emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale di PagoPA S.p.a., sentita la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) in combinato disposto con l'art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018.
In particolare, il quadro di riferimento è dato dall'art. 5, comma 1 del CAD che statuisce l'obbligo per i soggetti di cui al comma 2, art. 2, del CAD di «[...] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'art. 5, comma 2, del CAD, «[...] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico [...]».
Tale piattaforma è quella meglio conosciuta come Nodo dei pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si veda il successivo paragrafo 8.3).
Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.
Le Linee guida per i pagamenti della pubblica amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici, nonchè le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite della PagoPA S.p.a., provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell'evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, nonchè degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato.
4. Soggetti destinatari.
Ai sensi dell'art. 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, nonchè le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015.
Inoltre, l'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 179/2012, come convertito in legge, ha esteso genericamente alle pubbliche amministrazioni l'obbligo a collegarsi all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.
A tal riguardo, per la nozione di pubblica amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015, emessa per l'ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.
Pertanto, sono sottoposte all'obbligo di adesione al Sistema pagoPA, oltre alle amministrazioni di cui l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicate all'art. 2 del CAD, anche le altre amministrazioni di cui alla circolare appena citata, inclusi dunque anche gli enti di cui all'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nonchè gli ulteriori gestori di pubblici servizi e le società non quotate a controllo pubblico.
Nel seguito del presente documento sarà utilizzata la dizione enti creditori per indicare genericamente l'insieme dei soggetti obbligati all'adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti in via facoltativa.
Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi di legge ovvero conseguenti all'erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e che possono essere attivati, sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore finale.
La società PagoPA S.p.a., si riserva di valutare istanze di adesione di soggetti non obbligati che vogliano aderire in via facoltativa al sistema.
L'adesione resta, altresì, facoltativa da parte dei prestatori di servizi di pagamento che vogliano erogare servizi nei confronti degli utilizzatori finali e che rientrino in una delle categorie di cui al paragrafo 2, lettera q).
Resta ferma anche per i prestatori non rientranti nella definizione di prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 2 che precede, la facoltà di erogare servizi di pagamento integrati con il Sistema pagoPA tramite i PSP già aderenti, che in ogni caso restano i soli responsabili delle operazioni di pagamento eseguite sul Sistema pagoPA.
Resta ferma la possibilità per la PagoPA S.p.a. di sospendere l'efficacia degli accordi di servizio in essere con i PSP di uno stato non appartenente all'UE, ancorché appartenente alla SEPA, all'insorgere di rischi legali e operativi a carico del sistema e dei suoi partecipanti.
5. Strumenti di pagamento.
Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, connessi con la piattaforma tecnologica di cui al paragrafo 8.3, quali: il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito e ogni altro servizio di pagamento che, adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica, risulti rispettoso delle presenti Linee guida e dei relativi allegati tecnici, nonchè di ogni documento pubblicato dall'AgID all'epoca della sua gestione del Nodo dei pagamenti-SPC ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dalla società PagoPA S.p.a.
In merito, si precisa che, in considerazione dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i prestatori di servizi di pagamento (sottoposti alla normativa appena citata), non possono erogare nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA, servizi di pagamento non integrati con il sistema stesso, ad eccezione degli specifici strumenti di pagamento elencati alle lettere a), b), c) e d) che seguono.
Di conseguenza, ove un soggetto obbligato ad aderire al sistema abbia una specifica esigenza in materia di pagamenti, in via preliminare, dovrà valutare se tale esigenza possa o meno essere soddisfatta attraverso i servizi di pagamento erogabili in via integrata con il Sistema pagoPA e, solo in caso negativo, potrà richiedere e ottenere dai PSP l'erogazione di uno strumento di pagamento in modalità non integrata con pagoPA.
Al fine di consentire all'utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni ente creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l'IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa.
Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni ente creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all'adesione al Sistema pagoPA.
Ogni ente creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei pagamenti-SPC.
Al fine di consentire l'utilizzo di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, il Sistema pagoPA favorisce l'interconnessione con gli schemi, anche internazionali, di carte di pagamento come definite ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Pertanto, il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:
a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poichè una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno l'obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede e quanto di seguito rappresentato all'ultimo periodo del presente paragrafo.
Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito.
Resta fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio me-moria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione, con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.
Quale ulteriore eccezione all'uso esclusivo del Sistema pagoPA, ogni pubblica amministrazione, ove debba incassare somme da un pagatore non stabilito sul territorio italiano (ossia che non possa utilizzare la rete fisica sul territorio nazionale dei PSP aderenti a pagoPA, non es-sendo il pagatore stesso sul territorio italiano) e/o che non abbia la possibilità di operare tramite un prestatore di servizi di pagamento aderente direttamente al Sistema pagoPA o comunque integrato allo stesso (ossia che non abbia nella sua disponibilità una carta di pagamento per finalizzare il pagamento ovvero il psp presso cui detiene il conto corrente non metta a sua disposizione operazioni di addebito del conto integrate con pagoPA), ha la facoltà di comunicare a tale pagatore straniero le istruzioni per effettuare il pagamento dovuto unitamente all'IBAN di destinazione dei fondi per assicurarne una corretta contabilizzazione. Le operazioni di pagamento eseguite tramite bonifico extra pagoPA non potranno beneficiare del medesimo effetto liberatorio di quelle eseguite tramite la Piattaforma pagoPA, ove è possibile l'aggiornamento in tempo reale dell'importo dovuto all'ente creditore.
6. Il Ciclo di vita del pagamento.
Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e enti creditori, l'effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un «Ciclo di vita del pagamento», a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.
Le fasi possono essere schematizzate come segue:
a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell'ente o del privato);
b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;
c) pagamento;
d) regolamento e riversamento degli importi;
e) riconciliazione del pagamento;
f) emissione della quietanza ed eventuale erogazione del servizio.
Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del «Ciclo di vita del pagamento» e contengono, inoltre, le informazioni essenziali per la loro attuazione.
7. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento.
Al fine di avviare il processo di pagamento, gli enti creditori met-tono a disposizione della piattaforma pagoPA, le seguenti informazioni minime:
a) denominazione dell'ente creditore;
b) identificativo dell'obbligato (il pagatore);
c) importo del pagamento dovuto;
d) identificativo univoco di versamento e causale del versamento;
e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente bancario);
f) identificativo del conto di pagamento postale sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente postale, se nella disponibilità dell'ente creditore);
g) scadenza (se prevista).
Nel momento in cui l'ente creditore crea la posizione debitoria deve memorizzare in un apposito archivio le informazioni minime richieste per il relativo pagamento - che costituiscono evidenza informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili, in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.
Gli enti creditori sono tenuti alla continuità operativa h24 affinché ogni prestatore di servizio di pagamento possa sempre erogare i propri servizi di pagamento agli utenti, pena il pagamento da parte degli stessi enti creditori delle sanzioni che saranno indicate a tal fine nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, previa fattura da parte della società PagoPA S.p.a.
Sarà cura della PagoPA S.p.a., determinare e condividere preventivamente i parametri per la rilevazione anche a campione degli enti creditori passibili di tali sanzioni.
PagoPA S.p.a. è tenuta a monitorare i soggetti aderenti al Sistema pagoPA al fine di dare evidenza agli utenti di ogni possibile disservizio, cosicché gli stessi possano, in ogni momento, essere a conoscenza dei servizi accessibili.
7.1. Identificativo univoco di versamento e causale del versamento.
L'identificativo univoco di versamento (IUV) da indicare obbligatoriamente, rappresenta l'elemento essenziale del versamento, il cui formato deve essere conforme e generato secondo quanto specificato nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato «Identificativo univoco di versamento» (IUV) che non potrà mai essere più associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.
Il prestatore di servizi di pagamento, in caso di mancato o tardivo riversamento agli enti creditori, è chiamato al pagamento degli interessi indicati nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento, in caso di tardivo invio del flusso di rendicontazione è chiamato al pagamento delle somme indicate a tal fine nell'accordo di servizio.
Le somme dovute dal prestatore per il mancato e/o tardivo riversamento e/o per la rendicontazione tardiva sono calcolate dalla Società PagoPA S.p.a. per conto dell'ente creditore e dalla stessa fatturate e incassate, con onere di quest'ultima al riversamento nei confronti dell'ente creditore competente.
Gli enti creditori possono demandare ad uno o più soggetti terzi, in tutto o in parte, la generazione dell'identificativo univoco di versamento, avendo cura che ne sia mantenuta nel tempo l'univocità.
Per i versamenti al bilancio dello Stato o sui conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 9 ottobre 2006, n. 293 («Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali»), l'indicazione del codice IUV e della causale deve rispettare integralmente quanto specificato nelle presenti Linee guida anche in deroga, per la sola componente della causale, alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, tenuto conto del rapporto di specialità delle presenti Linee guida rispetto alla circolare della RGS. Le disposizioni di cui alla suddetta circolare RGS n. 20 del 2007 restano integralmente applicabili per i versamenti effettuati dagli utilizzatori finali al di fuori del Sistema pagoPA.
7.2. Identificativo del conto di pagamento.
L'identificativo del conto di pagamento è costituito dal codice IBAN del conto di pagamento dell'ente creditore aperto presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e/o cassa, ovvero presso Poste italiane S.p.a.
Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria dello Stato, il codice IBAN di cui sopra è quello indicato sul sito web della Ragioneria generale dello Stato (5) ai sensi del già citato decreto del MEF n. 293/2006.
Sempre al fine di garantire il maggior numero di servizi di pagamento disponibili, nel caso in cui siano stati istituiti dall'amministrazione centrale uno o più conti correnti postali aperti nell'ambito della procedura informatica «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato» di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2021, dedicati a particolari categorie di versamenti, collegati a specifiche imputazioni di versamenti destinati al bilancio dello Stato o a conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, l'ente creditore dovrà fornire al PSP, oltre al codice IBAN di cui al periodo precedente, anche l'identificativo del conto corrente postale «dedicato» attestato sulla piattaforma incassi già indicata.
Per evitare che siano eseguite operazioni di pagamento al di fuori del Sistema pagoPA, gli enti creditori non devono esporre in alcun modo, neppure sul proprio sito web, né sugli avvisi di pagamento, gli IBAN dei conti di pagamento utilizzati nel Sistema pagoPA.
7.3. Identificativo del pagatore.
Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA.
8. Effettuazione del pagamento.
Le Linee guida non dettano specifici workflow procedurali per i procedimenti amministrativi degli enti creditori, bensì introducono particolari «modelli», meglio definiti nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, per eseguire i correlati pagamenti che possono essere effettuati, sia dai siti web degli stessi enti creditori, sia attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, nonché forniti da PagoPA S.p.a..
L'insieme del codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV) associato al codice fiscale dell'ente creditore, si configura come un «avviso di pagamento».
Nel caso in cui il pagamento sia avviato attraverso il sito web dell'ente creditore, l'avviso di pagamento può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione.
Nel caso in cui il pagamento sia eseguito attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione, l'ente creditore deve rendere disponibile l'avviso di pagamento in un documento inviato all'utilizzatore finale stesso attraverso canali digitali, posta ordinaria, posta elettronica, «download» dal sito web dell'ente creditore, ovvero per il tramite di PagoPA S.p.a., laddove quest'ultima sia stata messa in grado dall'ente creditore della gestione delle posizioni debitorie dell'ente stesso.
8.1. Pagamenti dal sito dell'ente creditore.
Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale attraverso i siti web degli enti creditori, integrati in un procedimento amministrativo che prevede la de-materializzazione dell'attestazione del pagamento.
In tale processo, che presuppone il colloquio tra l'utilizzatore finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a tale scopo utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il prestatore di servizi di pagamento che lo esegue, si configura l'uso di un «avviso di pagamento informatico» che contiene il codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV).
8.1.1. Identificazione del soggetto che effettua il versamento.
Le procedure di pagamento messe in atto dalle pubbliche amministrazioni possono richiedere, quando previsto dalle stesse, l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento attraverso gli strumenti previsti dall'art. 64 e 64-bis del CAD (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali) ovvero con altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.
8.1.2. Trasparenza nel pagamento.
Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, il Nodo dei pagamenti-SPC, attraverso delle specifiche funzionalità e preventivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, espone le condizioni, anche economiche, per l'utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dai PSP.
8.2. Pagamenti attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai PSP.
Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non è richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operatività di tipo interattivo con l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono eventualmente supportati da un avviso di pagamento (analogico e/o digitale) e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi, avvalendosi dei canali offerti dai PSP scelti dal pagatore o dal soggetto versante, attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela e integrati con la piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.
8.3. La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.
L'obbligo di adesione al Sistema pagoPA è declinato e tecnicamente dettagliato nelle presenti Linee guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento.
Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei pagamenti-SPC sono, altresì, chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti.
Gli enti creditori devono definire un piano di attivazione dei servizi atto ad individuare, in dettaglio, le attività e i tempi di loro realizzazione per fare in modo che i pagamenti di tutti i servizi erogati dal singolo soggetto obbligato possano essere eseguiti con tutti i modelli di pagamento previsti dalle presenti Linee guida.
8.3.1. Le funzionalità del Nodo dei pagamenti-SPC.
L'infrastruttura messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, per il tramite della Società PagoPA S.p.a., consente agli enti creditori di gestire tutte le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i pagamenti dovuti - sia che siano attivati direttamente dai propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili.
In particolare, è possibile - attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i pagamenti, nonchè consentire all'utilizzatore finale di operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento, rendendo possibile agli enti creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e il risparmio sui costi di processo.
Le ricevute create dalla piattaforma costituiscono prova dell'av-venuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici. (6)
L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al Nodo dei pagamenti-SPC consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica e/o cartacea, con potere liberatorio.
Le modalità tecniche e organizzative per l'utilizzo della piattaforma tecnologica sono definite nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, e costituiscono parte integrante delle presenti Linee guida.
8.3.2. Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il Nodo dei pagamenti-SPC.
L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Nodo dei pagamenti-SPC è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale della società PagoPA S.p.a.
Per aderire, gli enti creditori devono utilizzare il portale messo a disposizione della società PagoPA S.p.a. sottoscrivendo apposite «Lettere di adesione», il cui schema è predisposto dalla società stessa.
Per garantire il rispetto delle presenti Linee guida, dei relativi allegati, nonché di ogni altra documentazione inerente il Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di pagamento, sottoscrivono su base volontaria con PagoPA S.p.a. l'«Accordo di servizio», pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.a.
Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al rispetto dei service level agreement che garantiscono l'avvenuto pagamento da parte degli utenti agli enti creditori. Tali livelli di servizio sono disciplinati nell'accordo sopra citato, unitamente alle rispettive conseguenze per il mancato rispetto; queste ultime, nessuna esclusa, saranno contestate dalla società PagoPA S.p.a. che ne inserisce in fattura il relativo importo a titolo di responsabilità contrattuale.
Al fine di assicurare la piena funzionalità del Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di pagamento operativi sulla piattaforma sono tenuti a implementare nei termini stabiliti le modifiche evolutive indicate nelle presenti Linee Guida o stabilite, di volta in volta, nei relativi allegati e/o nella documentazione tecnica prodotta dalla PagoPA S.p.a. A tal fine, PagoPA S.p.a. definirà e renderà noti, previa consultazione della comunità degli aderenti, appositi indicatori di performance sulla base dei quali potranno essere applicati meccanismi di differenziazione tariffaria volti a incentivare la corretta e tempestiva adozione delle modifiche evolutive sopra citate.
Eventuali problematiche relative alla mancata adozione delle modifiche evolutive potranno essere oggetto di confronto con la Banca d'Italia, nell'ambito delle sue attività di sorveglianza sulla Piattaforma pagoPA.
PagoPA S.p.a. provvederà a modificare e integrare lo standard di accordo di servizio, nonché a modificare in via unilaterale gli accordi di servizio già in essere con i prestatori di servizi di pagamento, corredandoli di un nuovo e distinto allegato che disciplini i meccanismi di differenziazione tariffaria a integrazione di quelli indicati nell'allegato A.
8.3.3. Intermediari per la connessione al Nodo dei pagamenti-SPC.
Gli enti creditori, nonchè i PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di uno o più soggetti terzi che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura Nodo dei pagamenti-SPC, mantenendo inalterate le singole responsabilità nei confronti degli utilizzatori finali.
Gli stessi enti creditori, nonchè gli stessi PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, previo accordo con la società PagoPA S.p.a., possono costituirsi quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi di interconnessione al Nodo dei pagamenti-SPC.
8.4 Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento.
In via generale e - indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale, per le operazioni di pagamento richieste a un prestatore di servizi di pagamento prescelto, ancorchè in via occasionale, dall'utilizzatore finale - non sono necessari particolari convenzioni o atti negoziali tra l'ente creditore ed i prestatori di servizi di pagamento, ma è sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento prescelto sia tra quelli aderenti al Sistema pagoPA, in quanto l'ordine di pagamento è impartito direttamente dal pagatore o dal soggetto versante al prestatore di servizi di pagamento e il codice IBAN indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione immediata delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la Tesoreria dello Stato.
Il Sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l'ente creditore, per cui le commissioni sono applicate all'utilizzatore finale dal PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti che offrono il servizio in concorrenza fra loro) per il servizio di pagamento richiesto. Ciò è coerente con il principio di tariffazione «share» (il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento) e con il divieto di surcharge. (7) Tali principi, stante il funzionamento del Sistema pagoPA, sono rispettati anche nell'operatività del pagamento con carta di pagamento.
Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, voglia accollarsi in tutto o in parte le commissioni in capo agli utilizzatori finali ovvero voglia mettere a disposizione degli utilizzatori finali dei servizi di pagamento che non risultano erogati da nessun PSP aderente al Nodo dei pagamenti-SPC, la stessa amministrazione, solo in tali evenienze, potrà porre in essere delle specifiche convenzioni con uno o più PSP, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.
8.5 Giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC.
Al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei tempi di esecuzione massima delle operazioni e tenendo altresì conto dei diversi modelli operativi adottati dai PSP, indipendentemente dal termine della giornata operativa stabilito da ciascun PSP, il termine della giornata operativa per la ricezione delle operazioni di pagamento da effettuarsi tramite il Nodo dei pagamenti-SPC (c.d. «giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC») è indicata nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
9. Regolamento contabile e riversamento.
Il «ciclo di vita del pagamento» prevede che, una volta completata la fase di esecuzione del pagamento, quest'ultimo venga regolato contabilmente tra i PSP dell'utilizzatore finale e dell'ente creditore attraverso l'invio di SEPA Credit Transfer, con le modalità indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
Le operazioni disposte attraverso il Sistema pagoPA possono essere regolate facendo riferimento alla giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi § 8.5), nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
La comunicazione al Sistema pagoPA di esito positivo da parte del PSP, di per sè, impone a quest'ultimo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella comunicazione stessa, a prescindere che l'operazione di addebito nei confronti dell'utilizzatore finale sia stata eseguita o meno, con diritto della PagoPA S.p.a. di inserire nelle proprie fatture, sempre a titolo di responsabilità contrattuale, anche quanto dovuto dal PSP al singolo ente creditore per tali casistiche e/o ogni altra casistica connessa al mancato accredito all'ente creditore di quanto a quest'ultimo dovuto in base all'operatività del singolo PSP sulla piattaforma.
Il PSP che abbia inviato erroneamente una comunicazione con esito positivo potrà essere esentato dall'obbligo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella comunicazione stessa solo al ricorrere della condizione di cui al seguente punto a) e di una delle due condizioni elencate ai seguenti punti b) e c):
a) abbia preventivamente comunicato all'ente creditore l'errata emissione della comunicazione avente esito positivo;
b) ove il pagamento sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e quest'ultimo non abbia provveduto all'erogazione del servizio stesso verso l'utilizzatore finale;
c) ove il pagamento non sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento dia prova all'ente creditore che l'utilizzatore finale abbia già ricevuto un documento emesso dallo stesso prestatore di servizi di pagamento al fine di annullare l'esito positivo dell'attestazione di pagamento erroneamente rilasciata.
9.1. Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.
Fatta salva la particolare natura del versamento in oggetto, regolato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui conti correnti postali, l'ente creditore ha facoltà di richiedere a Poste italiane S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi paragrafo 8.5) mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le modalità indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
All'esercizio della facoltà da parte dell'ente creditore corrisponde l'obbligo di Poste italiane S.p.a. di darvi immediata esecuzione accreditando le somme con la periodicità richiesta dall'ente creditore, la quale, come minimo, dovrà tenere conto della tempistica di legge per l'esecuzione della duplice operazione di accredito.
10. Riconciliazione e rilascio della quietanza.
Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonchè dei codici IUV presenti sulle proprie evidenze informatiche costituite in accordo con quanto descritto al capitolo 7.
Per le modalità con le quali effettuare la riconciliazione delle operazioni si rimanda a quanto indicato negli appositi paragrafi delle specifiche attuative.
Al fine di consentire all'ente creditore di eseguire una riconciliazione automatica e nel rispetto di quanto altresì indicato nelle regole tecniche OPI e nel protocollo sulle regole tecniche OIL (8) si segnala la necessità che l'istituto tesoriere non alteri in alcun modo la causale del pagamento, ma la trascriva integralmente nel giornale di cassa elettronico.
10.1 Pagamenti effettuati tramite bonifico cumulativo.
Per la riconciliazione delle operazioni regolate in modo cumulativo si rimanda a quanto indicato nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
10.2 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza.
Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore deve rendere disponibile sul proprio sito web ovvero inviare al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all'art. 3-bis del CAD, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento.
Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l'originale informatico da cui è tratta (9) si rimanda alle «Linee guida sul contrassegno elettronico» a cura dell'AGID.
Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei pagamenti-SPC hanno potere liberatorio (10) nei confronti del pagatore per l'importo dell'operazione di pagamento, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti.
Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.
11. Identificativi errati o incompleti del pagamento.
Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificati dal decreto legislativo n. 218/2017, gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti.
Gli stessi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti.
12. Specifiche attuative.
Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:
allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione;
allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della società PagoPA S.p.a. si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici.
13. Decorrenza.
Le presenti Linee guida, anche in forza di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 sostituiscono le precedenti versioni emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2014 e Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2018.
Inoltre si segnala che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5 e di quanto ulteriormente nel medesimo paragrafo rappresentato.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, punto 39, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'art. 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019».
Pertanto, dovendo le pubbliche amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l'adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.
Per comodità del lettore, si riporta il testo dell'art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dal successivo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
Art. 5.
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)
2-bis. ((comma abrogato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)).
2-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
3-bis. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
3-ter. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per ((l'attuazione del presente articolo e per)) la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Aggiornamento (16)
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che «Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Aggiornamento (29)
Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019».
Aggiornamento (31)
Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che «Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179». Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019».
Aggiornamento (34)
Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020».
Aggiornamento (36)
Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021».
(4) Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 319 del 3 aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001.
(5) Vedi sito MEF/RGS all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classificazione_delle_entrate/ index.html
(6) Capo III «Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» del CAD.
(7) La commissione applicata dal PSP al pagatore rappresenta il corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di pagamento e non costituisce pertanto una fattispecie assimilabile al surcharge (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 11/2010; art. 21, comma 4-bis, e art. 62, comma 1, decreto legislativo n. 206/2005) in cui il beneficiario applica un sovrapprezzo per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, ribaltando sull'utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.
(8) Vedi rispettivamente «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» e «Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico» pubblicati sul sito AgID.
(9) art. 23, comma 2 del CAD.
(10) L'effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, laddove l'ammontare dell'importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all'atto del pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l'importo da pagare è variabile per legge a seconda della data dell'avvenuta notifica nei confronti dell'obbligato al pagamento.
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