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domenica 21 aprile 2024

1. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l'equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;

 

 Concl. 26 febbraio 2024, n. C/2024/1804 (1) (2).


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 febbraio 2024, C.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo della conclusione]


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


1. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l'equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;


2. APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;


3. ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e i regimi fiscali dannosi, nonché l'applicazione dei requisiti di sostanza economica;


4. DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e che una serie di giurisdizioni non abbia rispettato i suoi impegni nei confronti del gruppo «Codice di condotta», tra cui quelli relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (criterio 1.1), allo scambio di informazioni su richiesta (criterio 1.2), alla riforma dei regimi fiscali dannosi di cui al criterio 2.1 o all'applicazione dei requisiti di sostanza economica di cui al criterio 2.2; INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;


5. DEPLORA che la Turchia non abbia compiuto alcun progresso con uno Stato membro per quanto riguarda l'effettivo scambio automatico di informazioni; RIBADISCE il suo invito alla Turchia ad avviare le relazioni in sospeso ai fini dello scambio automatico di informazioni con uno Stato membro e ad assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021, del 5 ottobre 2021, del 24 febbraio 2022, del 4 ottobre 2022, del 14 febbraio 2023 e del 17 ottobre 2023; RIBADISCE che l'effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;


6. APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel doc. ST 6299/2024;


7. APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali figurante nell'allegato I;


8. APPROVA lo stato di avanzamento per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione delle norme di buona governance fiscale, riportato nell'allegato II.



Allegato I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali


1. Samoa americane


Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (standard minimi in materia di BEPS) né ad affrontare queste problematiche.


2. Anguilla


Anguilla non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta. Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, Anguilla favorisce inoltre le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.


3. Antigua e Barbuda


Antigua e Barbuda non sono state valutate come almeno «ampiamente conformi» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta.


4. Figi


Figi non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (società di esportazione, incentivi alla tecnologia per la comunicazione dei redditi, aliquota d'imposta agevolata per le sedi regionali o globali), non è divenuta membro del quadro inclusivo né ha attuato gli standard minimi in materia di BEPS e non ha ancora risolto queste problematiche.


5. Guam


Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.


6. Palau


Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.


7. Panama


Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto queste problematiche.


8. Federazione russa


La Federazione russa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (holding internazionali) e non ha risolto questa problematica.


9. Samoa


Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.


10. Trinidad e Tobago


Trinidad e Tobago non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (zone franche), non attua la norma minima BEPS in materia di rendicontazione paese per paese e non ha ancora risolto queste problematiche.


Trinidad e Tobago si è inoltre impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni (criterio 1.1), in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.


11. Isole Vergini degli Stati Uniti


Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale), non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.


12. Vanuatu


Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.


Vanuatu è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.



Allegato II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale


1. Trasparenza


1.1. Scambio automatico di informazioni


La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022, al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 14 febbraio 2023 e al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2023:


Turchia


Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024:


Costa Rica e Curaçao


1.2. Adesione al forum globale e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta


Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:


Belize, Isole Vergini britanniche e Seychelles


2. Equa imposizione


2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi


Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso entro la fine del 2022 e che ha dimostrato progressi tangibili in merito a tali riforme nel 2022 e nel 2023, è stato concesso fino al 31 marzo 2024 per adeguare la propria legislazione per quanto riguarda il trattamento delle plusvalenze:


Malaysia


Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2023, sono in attesa delle valutazioni finali da parte del FHTP:


Armenia (zone economiche franche) ed Eswatini (zona economica speciale)


3. Prevenzione dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili


3.2. Attuazione dello standard minimo della CbCR (azione 13 BEPS)


La seguente giurisdizione si è impegnata ad attuare lo standard minimo della CbCR e ad attivare relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE entro il termine concordato (entro il 31 agosto 2024):


Vietnam 

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