Agenzia delle Entrate
Risp. 05/08/2024, n. 168
Definizione agevolata delle controversie tributarie - art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197 - versamento rateale - calcolo interessi.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti (Risposta a istanza di interpello).
Epigrafe
Quesito
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Parere dell'agenzia delle entrate
Risp. 5 agosto 2024, n. 168 (1)
Definizione agevolata delle controversie tributarie - art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197 - versamento rateale - calcolo interessi.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti (Risposta a istanza di interpello).
Quesito
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A, nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante riferisce che nel "periodo di vigore della legge di bilancio 2023 [legge 29 dicembre 2022, n. 197 ndr.] era pendente in Corte di cassazione una vertenza riguardante un avviso di accertamento, in seguito a due pronunce sfavorevoli alla contribuente. È stato quindi deciso di definire tale vertenza ai sensi della citata legge di bilancio 2023, con presentazione di apposita domanda in data 16 marzo 2023.".
Nel dettaglio, l'istante "ha presentato la domanda di accesso [alla definizione di cui all'art. 1, co. 194 della legge di bilancio 2023 ndr.] esercitando l'opzione del versamento rateale delle somme dovute e ha provveduto sino ad oggi a versare le rate nei termini prescritti dalla legge.
Il dubbio interpretativo è sorto all'indomani della pubblicazione del Decreto del MEF del 29 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023) che, come noto, ha determinato un abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024.".
A seguito di tale decreto, infatti, "non è chiaro se l'attuale Istante potrà applicare il "nuovo" tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, avendo presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata e versato la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.".
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l'istante, rilevato come "allo stato attuale nessuna norma stabilisce espressamente che, nel caso di versamento rateale di somme dovute a seguito dell'accesso a forme di definizione concordata della pretesa, debba applicarsi il tasso legale di interesse vigente al momento del versamento della prima rata, l'attuale Istante ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Pertanto: i) sulle rate già versate nel 2024 con applicazione prudenziale del tasso di interesse al 5%, l'attuale Istante ritiene di aver maturato il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, ossia la differenza tra il previgente tasso legale del 5% e l'attuale tasso del 2,5%; ii) con riferimento, invece, alle rate ancora da versare alle scadenze di legge, l'attuale Istante ritiene pacifica l'applicazione del "nuovo" tasso di interesse del 2,5%.".
Parere dell'agenzia delle entrate
A seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la scrivente Agenzia delle entrate ha commentato con plurimi interventi - tanto di prassi (cfr., ad esempio, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023), quanto in risposta a specifiche istanze dei contribuenti - le misure ivi contenute.
Con riferimento alla "definizione agevolata delle controversie tributarie", la circolare n. 2/E del 2023 ha evidenziato come la stessa, "disciplinata nei commi da 186 a 205 [dell'articolo 1, ndr.], consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. [...]
Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023 [...], dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.".
Va aggiunto:
a) come precisato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 250755 del 5 luglio 2023 - attuativo di tali disposizioni unitamente al precedente prot. n. 30294 del 1° febbraio 2023 - che l'articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, intervenendo sui commi richiamati, posticipa "al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.";
b) in merito al richiamato articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che "la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all'1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi)." (così la circolare n. 28/E del 21 giugno 2011).
Il chiarimento reso nel citato documento di prassi - applicabile anche alla definizione agevolata delle controversie tributarie, stante il rinvio contenuto nell'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 ("nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 [...]") - esclude che la soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante possa essere condivisa.
Né, in senso contrario, vale il rilievo contenuto nell'istanza presentata, secondo cui "i chiarimenti forniti con la Circolare n. 28 del 2011 erano certamente coerenti rispetto ad un dettato normativo (il comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218 del 1997, vigente fino al 21 ottobre 2015) che così recitava: "Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".
Si tratta di una disposizione normativa profondamente diversa da quella attuale, dal momento che il vigente comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218/1997 (come modificato dal d.lgs. n. 159 del 2015), stabilisce che "Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata", non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla "data di perfezionamento dell'atto di adesione" che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva.".
Non può dimenticarsi, infatti, che le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerato, come sopra già anticipato, che "Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023." (così sempre l'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022).
Alla luce di quanto sopra, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve ribadirsi che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
Il Vice direttore
Capo Divisione contribuenti
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