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giovedì 19 dicembre 2024

Cassazione 2024-La questione della "clausola di riserva" nei concorsi pubblici riguarda la validità e le implicazioni di disposizioni nei bandi che consentano all'amministrazione di non procedere all'assunzione del vincitore o di subordinare tale assunzione a ulteriori determinazioni da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha stabilito che una simile clausola è nulla, poiché in contrasto con il principio secondo cui la graduatoria approvata dall'amministrazione, una volta definita, è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo. In particolare, l'approvazione della graduatoria non è solo un atto procedimentale, ma anche un atto negoziale che identifica il contraente, ossia il vincitore del concorso, e stabilisce il diritto di quest'ultimo all'assunzione. L'amministrazione, quindi, ha un obbligo giuridico di procedere all'assunzione del candidato collocatosi in posizione utile, a meno che non esistano impedimenti legittimi che giustifichino una rinuncia all'assunzione stessa. La "clausola di riserva" che lascia all'amministrazione la facoltà di non procedere all'assunzione o di condizionarla a successivi atti è considerata illegittima, in quanto viola il diritto del candidato alla stabilità della posizione acquisita tramite il concorso.

 


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