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venerdì 28 novembre 2025

MANOVRA, FDI RIFORMULA EMENDAMENTO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTO DIFESA-

 

MANOVRA, FDI RIFORMULA EMENDAMENTO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTO DIFESA

MANOVRA, FDI RIFORMULA EMENDAMENTO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTO DIFESA (Public Policy) - Roma, 28 Nov - Tra gli emendamenti segnalati da FdI alla Manovra figura quello a prima firma Marco Lisei sul trattamento pensionistico per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. La proposta emendativa era stata inizialmente dichiarata inammissibile in commissione Bilancio al Senato per motivi di coperture ed è stata riformulata. Il testo stabilisce che, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal primo gennaio 2026 (era primo gennaio 2022 nella prima versione dell’emendamento), l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032. (Segue) GIS 281659 nov 2025 


MANOVRA, FDI RIFORMULA EMENDAMENTO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTO DIFESA-2-

MANOVRA, FDI RIFORMULA EMENDAMENTO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTO DIFESA-2- (Public Policy) - Roma, 28 Nov - Per il personale collocato in ausiliaria, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 2 anni dall'anno 2026. Per il personale che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni – si legge ancora nel testo – si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni aumentato nel limite di 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032. Le misure – si chiarisce – sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari. Alla copertura degli oneri previsti per tali misure – che non veniva specificata nella versione iniziale dell’emendamento – si provvede mediante “corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica”. (Public Policy) @PPolicy_News GIS 281659 nov 2025 

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