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sabato 23 ottobre 2010

Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe

Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e l Sistemi lnformativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 58422
8 luglio 2010
Oggetto: Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 4 c. 3 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche, afferma testualmente che i dispositivi, utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285(1992).
Ciò premesso, al riguardo l'art. 192 cc. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) chiarisce la differenza di procedura tra omologazione ed approvazione, ricorrendo quest'ultima quando non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le particolari prescrizioni, nel qual caso esse sono stabilite, caso per caso, per ogni singolo dispositivo, avvalendosi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Nel caso del sistema TUTOR SicVe, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3999 del 24.12.2004, non esistendo specifiche norme di riferimento, le prescrizioni di installazione, di funzionamento e di impiego sono state stabilite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V^ Sezione, con voto n. 71 reso nell'adunanza del 28.04 .2004, richiamato, unitamente al DL n. 121/2002, nel preambolo del decreto di approvazione.
Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti, come esplicitamente affermato dal legislatore nella formulazione dell'art. 4 c. 3 del citato DL n. 121/2002; pertanto l'affermazione della S.V. circa il fatto che il legislatore ammetta unicamente sistemi omologati è fondamentalmente erronea.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 83160/08.03
Roma, 15 ottobre 2010
OGGETTO: Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Tali modifiche sono intese ad:
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Con la presente circolare si offrono istruzioni operative e chiarimenti, la cui necessità si è palesata in fase di prima applicazione del provvedimento in commento.
L'art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t.
Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola - ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada nonché dell'articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE") - abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t.
Con riferimento allo "specifico attestato sui requisiti fisici e psichici" previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell'articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.
Per quanto concerne l'art. 3 del DM in esame, si sottolinea che le disposizioni in esso contenute, come chiaramente indica la rubrica, disciplinano la validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni: ed infatti la disciplina del predetto rinnovo, per conducenti già ottantenni, è posta dall'articolo 115, co. 2-bis, del codice della strada, come di recente modificato.
Tuttavia, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 3 del DM, si è diffuso tra i medici delle commissioni mediche locali il convincimento che le disposizioni del medesimo articolo precludessero la possibilità per conducente ultraottantenne di ottenere successivi rinnovi del titolo abilitativo alla guida posseduto oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età.
Evidentemente tale convincimento è erroneo, e non tiene conto del combinato disposto delle disposizioni di cui ai predetti articoli 115, co. 2-bis, del codice della strada e 3 del DM 8 settembre 2010.
Pertanto, al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare, in definitiva, pregiudizio per l'utenza si chiarisce che:
1. l'articolo 3 del DM disciplina, a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM 8 settembre 2010) la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che, non avendo ancora compiuto gli ottanta anni, possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (cfr. art. 126, co. 1, CdS).
2. Tuttavia, stante la nuova prescrizione che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata da CML con visita biennale (cfr. 115 co. 2-bis, CdS), si prevede che quando il soggetto acquisisca - prima degli ottanta anni - una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo, giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale.
3. Per converso, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una certificazione di medico monocratico, evidentemente la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno, nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS).
4. Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lett. b) e c), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010 si applicano le disposizioni dell'art. 115, co. 2-bis, del codice della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta,senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
Si sottolinea infine che, sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126, co. 1, del codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'art. 115, co. 2-bis, CdS si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.
Pertanto, l'attestato di cui al citato art. 115, co. 2-bis, deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.
Infine si precisa che, sebbene nell'ambito del comma 1 dell'articolo 3 del DM 8 settembre 2010 (che disciplina la validità temporale di certificazioni di idoneità psicofisica alla guida nei riguardi di soggetti che abbiano compiuto settantasette anni ma non ancora ottanta, rilasciata da medico monocratico), sia menzionata anche la patente di categoria C, è evidente che i predetti soggetti già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età devono procedere al rinnovo della patente C posseduta presso una commissione medica locale (cfr. art. 119, co. 4, lett. b).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

venerdì 22 ottobre 2010

ricevo e pubblico " Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo l'approvazione del "Collegato lavoro"."

Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo
l'approvazione del "Collegato lavoro".

Salute
Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma



Alle 19,15 di oggi la Camera dei Deputati con 310 voti a favore e 204
contrari, stante la compattezza della maggioranza (incluso il gruppo
FLI) e con il voto favorevole dell’UDC sull’art. 31 (quello relativo
all’arbitrato), ha definitivamente approvato il Collegato Lavoro. Al
di là delle norme sull’arbitrato —che giocoforza impiegheranno qualche
tempo a scardinare il processo del lavoro— la nuova legge piomba
subito su tutte le controversie presenti e future di precariato, non
solo limitando il danno massimo risarcibile (anche retroattivamente) a
prescindere da quale esso realmente sia, ma introducendo un meccanismo
di doppia decadenza per l’azione giudiziaria che renderà pressoché
impossibile rivendicare i propri diritti. Entro 60 giorni dalla
scadenza di qualsiasi contratto precario, infatti, a prescindere se il
lavoratore sia nell’attesa di una nuova chiamata in servizio (e anche
se tale nuova chiamata dovesse giungere e venire accettata entro il
tale termine), scatterà un onere di impugnare con lettera
l’illegittimità del contratto stesso e poi vi saranno solo altri 270
giorni per iniziare la controversia giudiziaria. In caso contrario,
qualsiasi illegalità, anche la più grave, sarà automaticamente
condonata. Il punto è che per qualsiasi controversia in materia
contrattuale la prescrizione è decennale e non c’è alcuna decadenza,
non esistendo nel nostro ordinamento nessun diritto contrattuale —al
di fuori di quello dei precari in particolare e dei lavoratori in
generale— che sia limitato da tale straordinario regime di doppia
decadenza. Il diritto italiano (ed europeo più in generale) già
effettivamente conosceva strumenti di denegata giustizia per gestire
“gli altri da sé” per ragioni di età, di sesso (almeno fino ad anni
recenti), di malattia mentale, di indigenza, di comportamento
criminoso (o stimato tale) oppure eversivo, di estraneità al
territorio e alla cittadinanza. La novità clamorosa del collegato
lavoro è che in tale elenco di “fuori diritto” ora rientrano tutti i
casi disciplinati dall’art. 32 ed oggetto di tale doppia decadenza,
cioè: 1) i lavoratori licenziati; 2) i collaboratori coordinati e
continuativi o a progetto, nel caso in cui il datore receda dal
contratto; 3) i lavoratori “falsi autonomi” a cui viene interrotto
l’incarico; 4) i lavoratori trasferiti di sede; 5) tutti i lavoratori
assunti a termine; 6) i lavoratori a cui è stato fraudolentemente
ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo
d’azienda; 7) i lavoratori somministrati; 8) i lavoratori vittima del
caporalato che vogliano chiedere la sussistenza di un rapporto con il
reale utilizzatore e denunciare la speculazione sulla loro forza
lavoro. Il lavoro è da oggi posto ufficialmente “fuori” dallo spazio
pubblico, è “altro” rispetto al gioco repubblicano. È quindi da questo
“fuori”, da questa “alterità”, che dobbiamo ripartire, per l’intanto
accettando l’ingaggio. È indispensabile che tutti i precari vengano
informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in
vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per
impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi
intercorsi. Se la prima finalità della legge è ridurre le controversie
di lavoro abbiamo la possibilità di stravolgerla subito!

Carlo Guglielmi

Art. 19. (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

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UE, ai neo papà garantite due settimane di congedo



Cassazione "...La casa è umida? Il proprietario paga i danni anche se l'inquilino non ha versato l'affitto. Risarciti i mobili deteriorati, nonostante lo sfratto: sì al ricorso al "fatto notorio", è nozione di comune esperienza che le infiltrazioni d'acqua rovinano l'arredamento. Non conta che risultino decisive solo le testimonianze di amici del locatario..."

Collegamento al link. Chiedici come ottenere la password

Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia -Agevolazione per l'acquisto della prima casa

Nerozzi: interpellanza sulle mancate assunzioni nella Pubblica amministrazione

Link all'interrogazione

"...Nel richiederle, signor Sottosegretario, quali iniziative il Governo intenda assumere in via urgente per porre fine a questa grave situazione che costringe migliaia di cittadini italiani a vivere nella totale incertezza circa il loro futuro lavorativo (e ci risulta che questo riguarda anche settori importanti come quelli della Polizia e dei Vigili del fuoco), chiediamo al Governo di dare corso alle assunzioni di coloro che sono risultati vincitori di concorsi pubblici, dando così finalmente una risposta ai titolari di un diritto; più in generale, riteniamo indispensabile che il Parlamento sia messo a conoscenza dei costi economici che tali procedure concorsuali hanno determinato per la pubblica amministrazione..."

DIFESA: MINISTERO, UN ERRORE L'ABROGAZIONE DEL DECRETO SU DIVIETO DI ASSOCIAZIONI MILITARI

 =

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "L'abrogazione, ad opera del
Codice dell'ordinamento militare, del decreto legislativo concernente
il divieto di associazioni di carattere militare e' ricompresa tra le
1.085 abrogazioni previste dal decreto". E' quanto tiene a precisare
il ministero della Difesa, ricordando che "il testo e' stato
predisposto, a partire dalla fine del 2007, da un apposito comitato
scientifico insieme ad esperti appartenenti all'amministrazione, di
intesa con le Forze armate e il segretariato generale della Difesa ed
e' stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 12
marzo scorso".

Inoltre, prosegue il dicastero di Palazzo Baracchini, "si e'
trattato di un inserimento erroneo, peraltro non rilevato ne' nella
lunga concertazione interministeriale ne' nella fase di acquisizione
dei previsti pareri del Consiglio di Stato e parlamentare, in quanto
concernente la materia della sicurezza pubblica, quindi di competenza
del ministero dell'Interno, come riconosciuto dal decreto legislativo
c.d. 'salvaleggi' che ne ha previsto la salvezza dall'automatica
abrogazione, altrimenti prevista dalla legge per tutte le fonti
legislative anteriori al 1970".