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martedì 23 novembre 2010

ACQUA:NO UE A DEROGA; CODACONS, TAR BLOCCHI CHI E'FUORILEGGE

ACQUA:NO UE A DEROGA; CODACONS, TAR BLOCCHI CHI E'FUORILEGGE

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il Codacons esprime soddisfazione per
la decisione della Commissione europea di bloccare la richiesta
dell'Italia di una nuova deroga sulla sicurezza delle acque
destinate al consumo.
Sulla vicenda era intervenuta l'associazione dei consumatori,
attraverso un ricorso al Tar del Lazio e un esposto alla
Commissione Ue, a tutela della salute dei cittadini dei 128
comuni italiani interessati.
''Dopo la decisione dell'Ue - annuncia il presidente Codacons
Carlo Rienzi - e' nostra intenzione attivare una procedura
sospensiva urgente dinanzi al Tar, finalizzata ad ottenere il
blocco immediato delle fonti d'acqua i cui parametri sulle
sostanze tossiche non rispettino la normativa. Cio' significa
che le acqua contenenti arsenico in misura superiore ai 20
microgrammi al litro dovranno essere vietate e, quindi, non
potranno essere consumate dai cittadini''. (ANSA).

COM-DE
23-NOV-10 19:34 NNNN

SICUREZZA STRADALE:OK SENATO A DIVIETO CELLULARI PER AUTISTI


PROVVEDIMENTO COMPLETA NORME SU SICUREZZA E PASSA A CAMERA
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Presto l'uso del cellulare alla guida
sara' vietato anche agli autisti di pullman e autobus. La
Commissione Lavori pubblici del Senato ha infatti approvato oggi
all'unanimita' un disegno di legge presentato da Marina
Magistrelli (Pd) che estende anche ai conducenti di veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto
di persone il divieto di utilizzare durante la marcia apparecchi
radiotelefonici o cuffie sonore. Il provvedimento passa ora all'
esame della Camera e completa le norme su nuovo codice della
strada che gia' vieta l'uso dei telefonini per gli
automobilisti.
Anche gli autisti, dunque, come tutti gli automobilisti,
dovranno essere dotati di viva voce o auricolari, se non
vorranno correre il rischio di pagare una multa da 148 a 594
euro e di avere 5 punti in meno sulla patente o addirittura di
vedersela sospesa da uno a tre mesi in caso di recidiva entro
due anni.
La possibilita' di telefonare mentre si guida, se passa la
nuova legge, resta solo per chi guida veicoli delle Forze Armate
e delle Forze dell'ordine (Polizia, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, vigili del fuoco, croce rossa, Forestale) e di
polizia (ad esempio le scorte).(ANSA).

SES
23-NOV-10 19:49 NNNN

Presidio del Silp in via Milano per le pari opportunità nella Polizia

“Tutti i sindacati di polizia critici sull'intervento di Maroni da Fazio”

"Quel poliziotto solo a Quarto Oggiaro" - La sicurezza vista dai cittadini

"Vendola: primarie subito"

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA' - VALORI CENTESIMALI - RILEVANZA

La Corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), Cod. strada, assumano rilievo anche i valori centesimali. (Nella specie, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari ad 1,56, si è, pertanto, ritenuto che ricorresse la fattispecie di cui alla lettera c).

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE

La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

Ammissione a pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, delle pensioni provvisorie del personale militare appartenente al Ministero della Difesa che ha concluso il periodo di permanenza in ausiliaria le cui competenze alla liquidazione dei trattamenti pensionistici restano a carico della relativa Amministrazione.