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domenica 19 dicembre 2010

DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.



Dec. 6 dicembre 2010, n. 2010/755/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.

(2) L'EUPM è condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato.

(3) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica delle missioni di polizia dell'Unione europea sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

(4) La decisione 2009/906/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La decisione 2009/906/PESC è così modificata:
1)  all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
2)  all'articolo 10, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
3)  all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è pari a 17.600.000 EUR.»



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET

Dec. 2-12-2010 n. 2010/747/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi. Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.

Dec. 2 dicembre 2010, n. 2010/747/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006. L'azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall'azione comune 2008/958/PESC fino al 31 dicembre 2010.

(2) La decisione 2009/955/PESC del Consiglio prevedeva un importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. Tale importo finanziario di riferimento dovrebbe essere aumentato a copertura delle esigenze operative della missione.

(3) L'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'articolo 14 dell'azione comune 2005/797/PESC è così sostituito:
«Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2010 è pari a 6.870.000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»



Articolo 2

L'articolo 2 della decisione 2009/955/PESC è soppresso.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (aggiornato al 19 dicembre 2010)


 

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Rinosinusite e malattie da lavoro correlate al freddo

 
Rinosinusite e malattie da lavoro correlate al freddo

I poliziotti protestano davanti a Montecitorio per i tagli del Governo al loro settore e, il giorno dopo, fronteggiano i manifestanti a Roma. Exit ha intervistato il finanziere immortalato mentre perde la pistola, aggredito dai manifestanti: tutti i video su www.exit.la7.it

sabato 18 dicembre 2010

Certificati medici senza privacy. Il Garante dà l' altolà alla Guardia di finanza . E per le altre forze di polizia?



Il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno ( Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.

In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.

In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Senza benzina, senza mezzi, senza carta, senza attrezzature informatiche, ora anche senza gasolio per riscaldare gli ambienti in un Commissariato di polizia. Incredibile ma vero! Leggi la notizia

 

Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di RSPP?

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
"A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame. Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:

classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato."
fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Chi modifica il contrassegno assicurativo commette reato di falso

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sentenza 22.4.2010 n. 35090
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SAVANI Piero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1159/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/11/2007; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ficarra Antonio.
FATTO
Con sentenza in data 26 novembre 2007 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Termini Imerese, ha riconosciuto ------ Responsabile del delitto di cui all’art. 485 c.p., per avere alterato un contrassegno assicurativo del quale aveva fatto uso per la circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per nullità della querela proposta dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., contestando l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al firmatario di essa.
Col secondo motivo sostiene essersi trattato di falso innocuo, atteso che la data del 7 agosto 2003, apparente del contrassegno di assicurazione come scadenza della copertura assicurativa , era già venuta a maturazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto il (OMISSIS).
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L’eccezione di nullità della querela per insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo a --- che aveva provveduto alla sottoscrizione e alla presentazione di essa in nome e per conto della compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a., era stata già sollevata nei gradi di merito dalla difesa dall’imputato, col rilevare che il F. non era legale rappresentante  della società, né suo procuratore speciale. La sentenza qui impugnata ne ha statuito il rigetto sul rilievo per cui al -- era stata conferita dalla società assicuratrice una procura notarile, in base alla quale egli era autorizzato a nominare – fra l’altro – procuratori speciali per la presentazione di denunce e querele all’autorità giudiziaria: nel che doveva intendersi ricompresa, secondo la Corte d’Appello, la facoltà di presentare egli stesso la querela, anziché investire altri dello stesso potere.
Nel ricorso per cassazione il - insiste nel protestare la carenza di legittimazione del ---a proporre querela in nome della società, ma prospettando un diverso ordine di ragioni; sul presupposto – evidentemente non più contestato – che la procura gli fosse stata conferita, ne sostiene l’inidoneità ad investire il mandatario del potere di presentare querela, essendo espressamente prescritto dalla legge (art. 336 c.p.p.) il rilascio di una procura speciale munita di tutti i requisiti di cui all’art. 122 c.p.p., fra cui la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce: mentre nel caso di specie, osserva, si tratta di una procura generale.
Orbene, per quanto riguarda la mancata determinazione dei fatti, che è l’inevitabile conseguenza dall’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla commissione del reato, è agevole richiamarsi al disposto dell’art. 37 disp. Att. c.p.p., in virtù del quale la procura speciale può essere rilasciata anche in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto (in questo caso la querela) al quale la procura si riferisce.
Quanto alla dedotta qualificazione della procura come generale anziché speciale, va rilevata l’improponibilità della questione per la prima volta in questa sede; e ciò non perchè esista una preclusione processuale in dipendenza della tempistica dell’eccezione, ma perchè la disamina di essa richiederebbe un percorso valutativo che, presupponendo l’interpretazione della procura, invaderebbe inevitabilmente la sfera del giudizio di fatto, al di fuori dei limitati casi in cui ciè è consentito alla Corte di Cassazione. né sarebbe lecito, sotto altro profilo, addebitare al giudice di appello una carenza di motivazione sul punto, atteso che la questione non è stata portata al suo esame.
Quanto al secondo motivo, la teoria del c.d. Falso innocuo non è richiamata a proposito in riferimento alla fattispecie. L’innocuità del falso, invero, non si rapporta all’uso al quale si intende destinare il documento contraffatto, ma soltanto all’inidoneità di esso ad ingannare la fede pubblica.
Ne consegue che, avuto riguardo al caso di specie, irrilevante è la circostanza che al momento dell’accertamento il falso contrassegno di assicurazione risultasse comunque scaduto da tre giorni, indubitabile essendo l’idoneità della contraffazione a ledere il bene giuridico della pubblica fede. E ciò va detto anche a prescindere dall’infondatezza intrinseca del rilievo difensivo, dipendente dal fatto che la copertura assicurativa  è prorogata per legge (art. 1901 c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), rendendo lecita la circolazione dell’autoveicolo, fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contrassegno.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010