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domenica 19 dicembre 2010

Dec. 7-12-2010 n. 2010/766/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.




Dec. 7 dicembre 2010, n. 2010/766/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia .

(2) L'8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC e la decisione 2010/437/PESC che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.

(3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.

(4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).

(5) L'operazione militare dell'Unione europea di cui all'azione comune 2008/851/PESC (l'«operazione militare dell'UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.

(6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(7) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi due anni dell'operazione militare dell'UE, risulta necessario modificare l'azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un'eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.

(9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1)  all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»
2)  all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
«h) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;
i) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell'INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale - INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:
- dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all'INTERPOL,
- dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;
3)  all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;
4)  all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime (“CMF”) guidata dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;
5)  all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2012.»



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS

DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.



Dec. 6 dicembre 2010, n. 2010/755/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.

(2) L'EUPM è condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato.

(3) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica delle missioni di polizia dell'Unione europea sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

(4) La decisione 2009/906/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La decisione 2009/906/PESC è così modificata:
1)  all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
2)  all'articolo 10, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
3)  all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è pari a 17.600.000 EUR.»



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET

Dec. 2-12-2010 n. 2010/747/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi. Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.

Dec. 2 dicembre 2010, n. 2010/747/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006. L'azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall'azione comune 2008/958/PESC fino al 31 dicembre 2010.

(2) La decisione 2009/955/PESC del Consiglio prevedeva un importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. Tale importo finanziario di riferimento dovrebbe essere aumentato a copertura delle esigenze operative della missione.

(3) L'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'articolo 14 dell'azione comune 2005/797/PESC è così sostituito:
«Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2010 è pari a 6.870.000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»



Articolo 2

L'articolo 2 della decisione 2009/955/PESC è soppresso.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (aggiornato al 19 dicembre 2010)


 

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Rinosinusite e malattie da lavoro correlate al freddo

 
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I poliziotti protestano davanti a Montecitorio per i tagli del Governo al loro settore e, il giorno dopo, fronteggiano i manifestanti a Roma. Exit ha intervistato il finanziere immortalato mentre perde la pistola, aggredito dai manifestanti: tutti i video su www.exit.la7.it

sabato 18 dicembre 2010

Certificati medici senza privacy. Il Garante dà l' altolà alla Guardia di finanza . E per le altre forze di polizia?



Il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno ( Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.

In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.

In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Senza benzina, senza mezzi, senza carta, senza attrezzature informatiche, ora anche senza gasolio per riscaldare gli ambienti in un Commissariato di polizia. Incredibile ma vero! Leggi la notizia

 

Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di RSPP?

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
"A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame. Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:

classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato."
fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali