Translate

lunedì 27 dicembre 2010

PACCHI BOMBA: PLICO SOSPETTO DAVANTI AD AMBASCIATA GRECA A ROMA

PACCHI BOMBA: PLICO SOSPETTO DAVANTI AD AMBASCIATA GRECA A ROMA =

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Un plico sospetto e' stato
rinvenuto davanti all'
ambasciata greca a Roma. La segnalazione e'
giunta alla polizia dai Vigili del fuoco, sono in corso le verifiche.

(Giz/Gs/Adnkronos)
27-DIC-10 11:18

NNNN
ZCZC
AGI0075 3 CRO 0 R01 /

==PACCHI BOMBA: BUSTA SOSPETTA TROVATA ALL'AMBASCIATA GRECA =
(AGI) - Roma, 27 dic. - Una busta sospetta e' stata trovata
questa mattina all'ambasciata greca a Roma di via Rossini. Sul
posto si sono recati gli artificieri per le verifiche. (AGI)
red
271117 DIC 10

NNNN
ZCZC0804/SXA
XRM65131
B CRO S0A QBXB
++ PACCHI BOMBA:PLICO SOSPETTO DAVANTI AMBASCIATA GRECA ++

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Un pacco sospetto e' stato trovato
pochi minuti fa davanti all'ambasciata greca a Roma, in via
Gioacchino Rossini. Sono intervenuti tre squadre dei vigili del
fuoco e la polizia.(ANSA).

DTM
27-DIC-10 11:08 NNNN

TREVISO: ASSALTO ALLA VILLA DI ZAIA

TREVISO: ASSALTO ALLA VILLA DI ZAIA =

Treviso, 27 dic. (Adnkronos) - Vigilia di Natale movimentata per
il governatore del Veneto, Luca Zaia. Quattro banditi hanno assaltato
la villa del presidente della Regione a Refrontolo, sui colli
trevigiani mentre Zaia e la sua famiglia erano assenti e la villa era
disabitata. Alle 19;30 del 24 dicembre e' suonato l'allarme al
telefonino del presidente della Regione che ha subito avvertito i
carabinieri.

Secondo la ricostruzione de 'Il Gazzettino' a quel punto forze
dell'ordine e vigilanza privata si sono subito diretti a 'Torre delle
Fate', la storica residenza di Zaia, non trovandovi piu' nessuno ma i
banditi avevano gia' fatto scempio: in frantumi l'ampia vetrata della
villa, scardinata la porta sul retro e buttato giu' mezzo muro per
arrivare alla cassaforte che pero' era vuota. Quindi un bottino
praticamente inesistente ma in compenso i danni ammonterebbero ad
alcune decine di migliaia di euro.

Dei banditi nessuna traccia se non le immagini registrate dalle
telecamere del sistema di sicurezza: quattro uomini, incappucciati e
che indossavano guanti, dei veri professionisti. Da parte del
governatore del Veneto nessun commento sulla vicenda. (segue)

(Red-Ave/Gs/Adnkronos)
27-DIC-10 10:07

NNNN
TREVISO: ASSALTO ALLA VILLA DI ZAIA (2) =

(Adnkronos) - 'Torre delle Fate' e' un complesso dell'800
costituito da una villa e da una torre immerse in un boschetto di
oltre 6.000 metri quadrati sulle colline della Marca trevigiana sulla
strada che da Conegliano porta a Valdobbiadene. Il presidente del
Veneto ne ha trasformato una parte in un bed & breakfast chiamandola
appunto 'Torre delle Fate'.

Ma Zaia non e' stata l'unica vittima dei raid di Natale dei
banditi: nella notte sono state infatti una decina i furti nella
stessa zona di Refrontolo. Sul raid dei banditi indagano i carabinieri
della compagnia di Vittorio Veneto che stanno raccogliendo le denunce
presentate dai proprietari delle case assaltate.

(Red-Ave/Gs/Adnkronos)
27-DIC-10 10:12

NNNN

Feste Sicure I Vigili del Fuoco forniscono alcuni consigli utili per trascorrere le festività in sicurezza e vi augurano buon natale e un felice anno nuovo.

Uso dei Fuochi d'Artificio
* Leggete sempre e per tempo le istruzioni all'uso dei diversi prodotti. Anche in caso di piccoli fuochi d'artificio è importante sapere se è consentita la loro accensione in luoghi chiusi.
* L'utilizzo dei razzi di segnalazione e lo scoppio di munizioni di qualsiasi tipo è per legge vietato ed estremamente pericoloso. Le ferite da essi provocate potrebbero essere mortali.
* La notte di San Silvestro è consigliabile chiudere le finestre del proprio appartamento e, in generale, tutte quelle aperture ove potrebbero infilarsi i fuochi d'artificio lanciati nelle vicinanze. La stessa precauzione vale anche per magazzini, garage etc.
* Ricordate che la maggior parte dei fuochi d'artificio omologati possono essere accesi e lanciati solo all'aperto. La loro accensione all'interno di locali, vani scala, su davanzali di finestre e balconi è spesso causa di incendio
* Se proprio non potete evitarne l'uso, accendete i petardi dopo averli posizionati a terra. L'accensione deve avvenire a "braccio teso" e immediatamente dopo allontanatevi di 3-5 metri. Non gettate in maniera incontrollata i petardi accesi! Usate sempre guanti e occhiali per proteggervi.
* Posizionate i razzi a terra in maniera tale che la traiettoria di lancio sia libera e sicura. Non utilizzate razzi il cui bastone sia danneggiato: la traiettoria di decollo non è più prevedibile! Non riutilizzate un razzo o petardo che ha precedentemente fatto "cilecca".
* L'uso di fuochi d'artificio è riservato agli adulti. Si deve evitare che bambini e adolescenti utilizzino tale materiale esplodente. I bambini più piccoli, durante il lancio di fuochi d'artificio, devono rimanere all'interno dell'appartamento in compagnia di un adulto.
* Controllate che nelle vicinanze non vi siano edifici particolarmente soggetti ad incendio, per esempio abitazioni rurali o edifici con tende aperte. Lanciate di conseguenza i fuochi d'artificio considerando la direzione del vento mantenendo una distanza di almeno 200 metri in caso di razzi e almeno 20 metri in caso di petardi.
* Non modificate o manomettete i fuochi acquistati, non provate a costruirne in maniera artigianale. Ricordate che comunque il rischio di incendio è elevato. Conservate le scorte di fuochi d'artificio in contenitori solidi e sigillati. Non tenete assolutamente addosso fuochi o petardi.
* Attenzione al pericolo d'incendio.
Ricordate che i fuochi d'artificio possono facilmente innescare incendi di sterpaglia e di bosco. La presenza di vento è inoltre un fattore che può incidere molto sullo sviluppo di tali eventi.
Se nonostante queste precauzioni si sviluppasse un incendio, non esitate a chiamare i Vigili del fuoco al numero telefonico 115 comunicando ciò che sta accadendo.
Alberi ed Addobbi Sicuri
Un bell'albero natalizio addobbato crea atmosfera e trasmette calore, però nasconde anche dei pericoli. È proprio nel periodo natalizio, infatti, che si ha un aumento degli incendi in appartamento spesso causati proprio dall'albero di natale. Un malfunzionamento delle catene luminose, l'eccessiva vicinanza a fonti di calore (camini, candele, etc.), la cattiva qualità dei materiali con i quali è realizzato questo simbolo natalizio ed ecco che un giorno di festa si può tramutare in tragedia. Perchè ciò non accada è opportuno seguire alcuni accorgimenti:
Innanzitutto la scelta dell'albero. Se preferite un albero artificiale verificate che sia del tipo autoestinguente. Controllate che sia indicato sulla confezione o nelle istruzioni all'interno (a volte è scritto ignifugo o non infiammabile). Qualora preferite un albero naturale controllate che, all'atto dell'acquisto, non sia già secco. Verificate ad esempio che il colore degli aghi sia verde intenso oppure che gli aghi stessi non si stacchino facilmente. Un albero secco in presenza di fiamme si incendia molto velocemente (può bruciare completamente nell'arco di 20-30 secondi).
Qualora invece si scelga un albero naturale è da preferire un abete vivente, cioè piantato con le radici nel vaso. Anche in questo caso verificatene la stabilità (grandezza del vaso sufficiente e ricordatevi di innaffiarlo periodicamente per evitare che si secchi).
Se avete scelto un albero artificiale attenzione al piedistallo dove è montato. Controllate che sia di grandezza adeguata. Un albero con un piedistallo troppo piccolo può rovesciarsi facilmente. Qualora in casa ci siano dei bambini legare l'albero ad un mobile.
Posizionate l'albero di natale lontano da materiale infiammabile quali, ad esempio: tende, mobili imbottiti o tovaglie.
Se in casa ci sono bambini piccoli state attenti al posizionamento delle decorazioni. Per esempio attaccate le palle di vetro più in alto, in modo che queste non possano venire raggiunte dai bambini. I cocci di una palla rotta possono creare delle gravi ferite. Inoltre attenzione agli addobbi troppo piccoli, potrebbero venire ingeriti dai bambini.
Evitate di utilizzare candele.
Attenzione ad utilizzare solo catene luminose con il Marchio CE. Meglio se anche con il marchio di sicurezza di un organismo di certificazione volontario tipo IMQ, TÜV, GS, ecc..
Preferite le catene luminose alimentate da un trasformatore. Si evitano in questo modo possibili e pericolosi surriscaldamenti delle luci.
Non improvvisatevi elettricisti. Non "sovraccaricare le prese". Preferite le cosiddette "ciabatte elettriche" (raccomandiamo anche per queste la qualità come per le luci).
Non lasciate le luci accese di notte o quando non si è in casa.
Utilizzate per l'esterno solo catene luminose specifiche e a bassa tensione (12 o 24 Volts), cioè alimentate da un trasformatore. Controllate che sulla confezione o nel suo interno sia indicato che è possibile l'uso esterno.
Leggete sempre tutte le avvertenze dei componenti elettrici che utilizzate.
Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro carta, regali o peggio ancora tende.
E se dovesse scoppiare l'incendio?
Sarebbe opportuno che in ogni casa ci sia sempre un piccolo estintore. Comunque in caso di necessità i vigili del fuoco sono disponibili anche durante le festività. Chiamate il numero di Soccorso 115 attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale e troverete sempre un operatore pronto a darvi assistenza.
Giocattoli Sicuri
Al momento dell'acquisto il consumatore può effettuare una prima verifica su queste caratteristiche. Sulla confezione devono infatti comparire in maniera visibile, leggibile, indelebile e soprattutto in lingua italiana, le seguenti indicazioni:
la marcatura CE; il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Economica Europea;
le avvertenze sulle fasce d'età consigliate e le precauzioni d'uso per la manutenzione e il montaggio; altre eventuali avvertenze specifiche correlate al tipo di giocattolo.
Il marchio CE, acronimo di Comunità Europea, è associato non solo alla garanzia del rispetto di elevati standard costruttivi, ma anche di condizioni lavorative rispettose dei criteri di sicurezza e salute vigenti in Europa (non si può dimenticare che in molti paesi viene utilizzata la manodopera minorile per confezionare giocattoli ed altro). Attenzione, comunque, CE può significare anche "China Export", un altro modo per ingannare i consumatori.
Le informazioni che di seguito si propongono sono estratte da un opuscolo del Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo "Guida all'acquisto e all'uso del giocattolo", disponibile su www.sviluppoeconomico.gov.it, elaborato nell'ambito di una iniziativa da titolo "io gioco sicuro", patrocinata dalla Commissione Europea, Direzione generale salute e tutela dei consumatori.
I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3.17 cm.
Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso.
Le palline che si trovano all'interno di sonagli per bambini di 4/5 mesi non devono essere in alcun modo accessibili.
Le batterie a bottone e le minitorce non devono essere facilmente accessibili al bambino. Il trasformatore di un giocattolo deve riportare il simbolo caratteristico (*), non deve essere parte integrante del giocattolo, non deve avere comandi e deve essere usato da un adulto.
Le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella costruzione del giocattolo.
Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo.
Il materiale utilizzato per i pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto non deve essere facilmente infiammabile.
Le tende da indiano o le casette per le bambole devono essere arieggiate e prive di chiusure automatiche.
I giocattoli da trascinare (telefono di plastica, ecc.) devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare nodi scorsoi.
I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0.05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica), a seguito del Provvedimento del Ministero dell'industria del 30 settembre 1999.
È anche importante:prestare la massima attenzione al rapporto qualità-prezzo anche al fine di poter individuare eventuali giocattoli contraffatti;
effettuare gli acquisti presso rivenditori conosciuti e di fiducia, anche per chiedere la sostituzione nel caso in cui il giocattolo non dovesse funzionare o presentasse difetti;
sorvegliare che il giocattolo sia utilizzato per l'uso per il quale è stato concepito;
evitare situazioni di pericolo accidentale ed assicurarsi che il giocattolo mantenga le proprie caratteristiche di affidabilità provvedendo ad una adeguata manutenzione.
Le avvertenze per un uso sicuro:
Verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo: se ci sono schegge di legno, rotture di parti interne nei giocattoli meccanici con ingranaggi che fuoriescono, presenza di ruggine.
Non tentare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato, è opportuno, infatti, disfarsi dei giocattoli rotti perché potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini.
I giocattoli con bordi o punte taglienti, come, ad esempio, le macchine da cucire, devono essere usati solo sotto la sorveglianza dei genitori.
Controllare che l'oscillazione dei cavalli a dondolo sia limitata in modo da evitare il ribaltamento e verificare periodicamente la solidità dei ganci di tenuta e delle corde delle altalene.
Assicurarsi che le giostrine sonore appese sopra la culla siano fissate in modo stabile, con corde o nastrini di lunghezza appropriata in modo che il bambino non vi rimanga impigliato
Eliminare immediatamente gli imballaggi dei vari giocattoli, soprattutto se a sacco o simili, per evitare che i bambini tentino di infilarvi la testa.
Poche e semplici regole per aiutare i nostri figli a crescere serenamente e in sicurezza ...giocando

domenica 26 dicembre 2010

SALUTE: CODACONS, AZIONE COLLETTIVA CONTRO L'ACQUA ALL'ARSENICO



SALUTE: CODACONS, AZIONE COLLETTIVA CONTRO L'ACQUA ALL'ARSENICO =
(AGI) - Roma, 26 dic. - Parte l'azione collettiva per 1 milione
di abitanti nei 128 comuni interessati contro l'acqua
all'arsenico: si possono ottenere 600 euro di risarcimento a
famiglia. Lo si legge in una nota del Codacons promotrice
dell'azione collettiva per la quale mette a disposizione il
numero verde 800.120.444. "Come noto, il 28 ottobre scorso, la
Commissione Europea ha bocciato la richiesta di deroga ai
limiti di legge inoltrata dall'Italia per la concentrazione di
arsenico presente nell'acqua destinata ad uso potabile", spiega
la nota. Infatti, "l'acqua che esce dai rubinetti di questi
comuni contiene arsenico oltre la soglia di 10 microgrammi per
litro, nonostante la legge preveda limiti di 5/6 volte
inferiori. Il rischio per i cittadini di gravi danni alla
salute e' altissimo: l'Organizzazione mondiale della sanita' e
il Comitato scientifico europeo, parlano addirittura di alcune
forme di cancro - continua la nota - In questi anni numerosi
sono stati i decreti con i quali, anziche' risolvere il
problema, il Governo ne ha rimandato inutilmente la soluzione,
senza accertare se fossero in corso effettive opere di bonifica
delle falde acquifere nelle Regioni, in conformita' con quanto
la legge e la stessa UE impongono. Nel 2004 i Ministeri della
Salute e dell'Ambiente hanno emesso un decreto con il quale
obbligavano le Regioni a presentare i documenti relativi "allo
stato di avanzamento degli interventi posti in atto per
rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente" e "ai
provvedimenti di risanamento ambientale gia' realizzati e
quelli in programmazione". Decreto rimasto lettera morta". Il
Codacons ha deciso quindi di lanciare "una azione collettiva
gratuita per gli iscritti all'associazione - alla quale possono
partecipare anche le amministrazioni comunali interessate -
contro lo Stato e le Regioni, attraverso cui tutti gli abitanti
dei 128 comuni coinvolti, che siano intestatari di una bolletta
dell'acqua per un contratto di utenza in corso, possono
chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto
dell'inadempimento, protrattosi nel tempo, da parte dello Stato
e della Regione, degli obblighi assunti per legge e imposti
dall'U.E. per poter ottenere le deroghe e proroghe richieste.
Il risarcimento spettante a ciascuna famiglia - calcola il
Codacons - ammonta a 600 euro". Per aderire all'azione -
conclude la nota - basta collegarsi al sito www.codacons.it e
seguire le istruzioni riportate. E' infine possibile ottenere
informazioni sull'iniziativa al numero verde gratuito
800.120.444. (AGI)
Red/Pat
261239 DIC 10

NNNN

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 102 del 24-12-2010

Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 19 marzo 2010.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive

"Le alterazioni cutanee e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"

L'appello riguardava la sentenza del Tar Lazio, sezione I bis n.4895 del 14 giugno 2005, di inammissibilità del ricorso dai medesimi proposto: a) avverso il silenzioinadempimento del Comando generale dell'Arma concernente l'obbligo di portare a conclusione il procedimento preordinato alla costituzione di un ruolo tecnico per il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma che presta servizio nelle investigazioni scientifiche a seguito anche della diffida notificata il 28 maggio 2004; b) per il riconoscimento del diritto alla costituzione del detto ruolo tecnico, del trattamento economico, degli arretrati, per le mansioni tecniche e tecnicoscientifiche investigative effettivamente svolte in relazione a atti formali, provvedimenti e comportamenti concludenti; c) per la condanna al risarcimento del danno nonché per la mancata corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.


Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-12-2010, n. 8690
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con sentenza n.4626 del 2008 questa sezione si pronunciava sull'appello degli attuali ricorrenti in revocazione.

L'appello riguardava la sentenza del Tar Lazio, sezione I bis n.4895 del 14 giugno 2005, di inammissibilità del ricorso dai medesimi proposto: a) avverso il silenzioinadempimento del Comando generale dell'Arma concernente l'obbligo di portare a conclusione il procedimento preordinato alla costituzione di un ruolo tecnico per il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma che presta servizio nelle investigazioni scientifiche a seguito anche della diffida notificata il 28 maggio 2004; b) per il riconoscimento del diritto alla costituzione del detto ruolo tecnico, del trattamento economico, degli arretrati, per le mansioni tecniche e tecnicoscientifiche investigative effettivamente svolte in relazione a atti formali, provvedimenti e comportamenti concludenti; c) per la condanna al risarcimento del danno nonché per la mancata corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

Questa sezione, condividendo le conclusioni del primo giudice, così provvedeva in sentenza, ritenendo palesemente infondato l'appello: 1) sul silenzioinadempimento riteneva non sussistente un obbligo di provvedere, essendo la regolamentazione dell'ordinamento militare nella quale si iscrive la chiesta istituzione del ruolo, attinente alla competenza del legislatore; 2) veniva condivisa la conclusione di inammissibilità della pretesa di accertamento del diritto alla costituzione del ruolo tecnico, essendo necessaria la intermediazione di atti a carattere autoritativo; veniva rigettata in quanto infondata e comunque dichiarata inammissibile sia la pretesa di inquadramento nella qualifica superiore - peraltro inesistente - sia la pretesa del trattamento retributivo per mansioni superiori; 4) veniva condivisa la pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria.

Avverso tale sentenza, viene proposto ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 81 r.d.642 del 1907 e 395 c.p.c., n.3 e n.4.

Con un primo motivo di revocazione (da pagina 175 in poi del ricorso) viene invocato il vizio consistente nel reperimento di un documento decisivo, in quanto, successivamente alla udienza di discussione del 9 giugno 2008 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avrebbe adottato un documento formale denominato "mansionario e requisiti di base" relativo al raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, di cui fa parte la totalità dei ricorrenti.

Dalle deduzioni del ricorso (pagina 177 del ricorso) ne deriverebbe il riconoscimento ex tunc e la correlativa attribuzione agli Assistenti di Laboratorio di funzioni superiori a quelle corrispondenti al grado gerarchico di appartenenza, tra cui la redazione del referto e la sua sottoscrizione.

Tale documento sarebbe decisivo poiché idoneo a fornire elementi i quali, se si fossero potuti esaminare, avrebbero potuto indurre a una diversa decisione o, quanto meno, a mutare sostanzialmente un punto decisivo in senso favorevole ai ricorrenti.

Con altro motivo si propone l'errore di fatto revocatorio (pagina 178 e 179 del ricorso), in relazione alla inesistenza dell'obbligo di provvedere e quindi al concretarsi del c.d. silenzioinadempimento: secondo la tesi del ricorso revocatorio, l'errore del Consiglio di Stato sarebbe consistito nel travisare le risultanze processuali e degli atti normativoregolamentari adottati dal Comando Generale dell'Arma, tra cui quelli disciplinanti l'espletamento delle attività in questione, oltre che il mansionario suddetto.

Con altro motivo viene dedotta in subordine la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs.298 del 2000 e del D.Lgs.198 del 1995 e del DPR 337 del 1982 in relazione agli articoli 1,2,3,4,32,35,76,97.

Con ulteriore motivo di ricorso per revocazione (pagine da 192 in poi) si lamenta il vizio dell'errore di fatto revocatorio: l'errore e travisamento dei fatti sarebbe consistito nella errata valutazione della disciplina di legge (pagine 193 e 194) e nel travisamento della documentazione depositata in giudizio, dalla quale risulterebbero: 1) provvedimenti formali di assegnazione delle mansioni, previa frequentazione dei corsi; 2) il mansionario sopra citato; 3) la individuazione del plesso di mansioni di riferimento.

Si è costituito il Ministero intimato deducendo per la inammissibilità anche per tardività e comunque il rigetto del proposto ricorso per revocazione, osservando altresì che il ricorrente Roberto Gennari difetta di legittimazione, non essendo stato parte del giudizio concluso con sentenza di appello, avendo invece perseguito il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Alla udienza pubblica del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In primo luogo, va dichiarata la inammissibilità - per difetto di legittimazione ad impugnare, perché non assume la qualità di parte del giudizio concluso con il provvedimento impugnato, che infatti non lo menziona - della impugnativa straordinaria per revocazione proposta dal Gennari.

2. In secondo luogo, il primo motivo di revocazione è chiaramente inammissibile, sia per le deduzioni con le quali viene proposto, che lo rendono inconfigurabile nel rimedio straordinario di legge, sia perché proposto oltre i termini, in relazione al ritrovamento del documento decisivo.

Con il primo motivo, il ricorso deduce che, in epoca successiva alla decisione del Consiglio di Stato, il Comando generale avrebbe adottato il documento definito "Mansionario e requisiti di base"; tale documento ritrovato sarebbe decisivo perché costituirebbe il formale recepimento da parte dell'amministrazione del riconoscimento per gli istanti delle mansioni superiori e quindi del relativo diritto al trattamento retributivo differenziale.

In ordine al ritrovamento l'Amministrazione eccepisce che tale atto è stato formato prima della decisione (prima anche della udienza di discussione del 10 giugno 2008, la sentenza risulta depositata nel settembre 2008, mentre l'atto è del 5 maggio 2008).

Infatti, se il documento fosse successivo, tale fatto sarebbe di per sé idoneo a rendere inammissibile il ritrovamento di un documento non preesistente.

Il Collegio, in ordine al motivo di ricorso per revocazione consistente nel ritrovamento di un documento decisivo, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (n. 3 dell'art. 395 c.p.c.) rammenta che: 1) si deve trattare di un documento decisivo, nel senso che esso è idoneo a fornire elementi i quali, se si fossero esaminati, avrebbero condotto a una diversa decisione o avrebbero potuto mutare sostanzialmente un punto decisivo della controversia; 2) il documento, e non solo il fatto del ritrovamento, deve preesistere alla sentenza impugnata; 3) la data del recupero (anche in ordine alla ammissibilità e alla tempestività) deve essere dimostrata nel senso che deve essere dimostrata la incolpevole impossibilità di produzione nel giudizio in questione, per colpa dell'avversario o per forza maggiore.

Ai fini della ammissibilità della revocazione ai sensi del n. 3 dell'art. 395, c.p.c., è necessario che la impossibilità di produrre in giudizio il documento - che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava - sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado di appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facoltà di produrre nuovi documenti (così, Consiglio Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 6994).

Ne deriva che evidentemente, già dalla prospettazione, il motivo è inammissibile, in quanto non sono esplicitate le ragioni per le quali prima era impossibile il ritrovamento, nonché le circostanze nelle quali esso è avvenuto, la colpa dell'avversario o la forza maggiore.

Inoltre, tale motivo, proprio a causa della mancata dimostrazione di tali circostanze, rende sotto tale profilo il ricorso addirittura tardivo e quindi inammissibile anche per altra causa.

Infatti, il gravame è stato notificato in data 17 aprile 2009, ben oltre quindi il termine di decadenza di sessanta giorni dal ritrovamento incolpevole, mentre, come detto, il Mansionario risale al maggio 2008.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione l'istante è tenuto a fornire prova rigorosa che la mancata produzione a suo tempo del documento deriva effettivamente da causa di forza maggiore o da fatto della controparte, e non già dalla sua inerzia, posto che la ragione giustificatrice della domanda ex art. 395, n. 3, c.p.c. consiste non nella sola impossibilità di produzione dei documenti che si assumano decisivi, ma nella circostanza che tale impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente (in tal senso, Consiglio Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1812).

Ai fini del rispetto del termine previsto per l'istanza di revocazione, non può farsi esclusivo riferimento alla data di materiale apprensione del documento, essendo specifico onere della parte, non assolto nella fattispecie, dimostrare l'impossibilità della precedente conoscenza del documento stesso attraverso una prova particolarmente rigorosa nel caso di documenti esistenti presso una pubblica amministrazione (così, Consiglio Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1812).

Infine, per completezza, si osserva che tale documento non sarebbe neanche decisivo, in quanto con esso non si costituisce affatto un riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori, come sostiene il ricorso per revocazione, ma soltanto in esso si provvede a una formale individuazione dei compiti specificamente attribuiti, ai vari livelli, al personale operante nel settore delle investigazioni scientifiche.

Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per scoperta di un documento decisivo, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è necessario che i documenti recuperati siano decisivi nel senso che i noviter reperta siano tali in relazione al loro oggetto e che non interferiscano sull'onere allegatorio e probatorio delle parti (in tal senso, tra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3828; Consiglio Stato, sez. IV, 06 giugno 2008, n. 2701).

3.Anche l'altro motivo di revocazione, consistente in un asserito errore di fatto revocatorio, è del tutto inammissibile.

Con tale motivo, si sostiene che il Consiglio di Stato non avrebbe ben valutato la sussistenza dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione della Difesa, che si desumerebbe da una corretta lettura della normativa (articoli 21 e 22 del D.Lgs.297 del 2000) e che si sarebbe manifestata una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti rispetto all'inquadramento e al trattamento retributivo per mansioni superiori.

Il motivo è chiaramente inammissibile, perché attiene: 1) all'obbligo o meno di provvedere sulla base della vigente normativa primaria; 2) alla asserita disparità di trattamento tra dipendenti in condizioni analoghe.

Su entrambi gli aspetti, attinenti inoltre in buona parte anche a questione di diritto, si è espressamente pronunciato il Consiglio di Stato in sede di appello, con la sentenza censurata per vizio revocatorio.

L'errore di fatto revocatorio idoneo a integrare il supposto vizio deve consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, non potendo, per converso, riguardare la lettura o la interpretazione dei documenti di causa, che appartengono alla valutazione del giudice: nella specie è evidente la palese inammissibilità, riferendosi, l'asserito vizio, da un lato all'eventuale errore di giudizio circa la sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere, e dall'altro alla asserita disparità di trattamento tra dipendenti in condizioni analoghe.

L'errore revocatorio non è configurabile allorchè il fatto, nel quale sarebbe incorso il giudice, ha costituito un punto controverso della impugnata sentenza, come è appunto avvenuto nel corpo della sentenza contestata.

L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 81 n. 4, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell'art. 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio (non già quindi un errore di giudizio), la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) nell'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; infine, c) nell'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare (così Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607).

L'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di quell'abbaglio dei sensi che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5196). Deve trattarsi di un errore di fatto e non di diritto.

Il motivo deve cioè consistere nella lamentela della errata supposizione di un fatto: deve esservi contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l'una dalla realtà e l'altra dagli atti e documenti processuali. L'errore deve essere una svista di carattere materiale; esso deve essere incontroverso; deve essere un presupposto essenziale se non unico della decisione (non già un errore del giudizio e cioè della decisione, ma un presupposto) e deve presentare i caratteri di evidenza, obiettività, rilevabilità immediata.

L'errore di fatto non può invece consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tale ipotesi si è in presenza di un errore di giudizio e non di una falsa rappresentazione della realtà.

4.E' altresì del tutto inammissibile, per come prospettato, il motivo consistente nel prospettare il sospetto di legittimità costituzionale, sollevato in via subordinata rispetto al primo motivo revocatorio, per asserita contrarietà della normativa in materia (D.Lgs. 12 maggio 1995 n.198 e 5 ottobre 2000, n.298 in materia di riordino dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri e DPR 24 aprile 1982 n.337 disciplinante l'ordinamento degli appartenenti alla Polizia di Stato impiegati in mansioni tecnicoscientifiche) rispetto a una serie di articoli della Carta Costituzionale, nella parte in cui non prevedono la costituzione di un "Ruolo tecnico" anche per gli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri dell'Arma.

Il motivo è palesemente inammissibile, prospettando una questione o censura di costituzionalità e comunque un vizio che, fin dalla prospettazione, in nulla può essere assimilato né al ritrovamento incolpevole del documento decisivo, né all'errore di fatto revocatorio.

Il mancato esame di una questione di costituzionalità, la mancata considerazione di una norma di legge e di alcuni motivi di gravame nonché dell'ammissibilità dell'atto introduttivo di un grado del giudizio, non implicano un errore di fatto consistente in una falsa rappresentazione della realtà ma implicano un errore di diritto insindacabile nel giudizio di revocazione (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 1982, n. 640).

5. La condanna alle spese del giudizio della impugnazione di revocazione segue il principio di soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) pronunciando sul ricorso in revocazione indicato in epigrafe, così provvede:

dichiara la inammissibilità del ricorso in revocazione.

Condanna parte ricorrente in revocazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro settemilacinquecento, in ragione di trecento euro a ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Min.Lavoro: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - lavori in ambienti sospetti di inquinamento