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sabato 5 marzo 2011

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 749 ...Prima di entrare, quindi, nel merito dello specifico quesito posto, si ricorda solo che, riguardo alla proposta per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comune di Mariano Comense, dove opera, peraltro, la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, il competente dicastero dell’interno si è espresso, in proposito, in sede di risposta all’interrogazione 4-00227 richiamata dall'interrogante.


 

 

 

 

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 749



Risposta all'interrogazione n. 4-01119
Fascicolo n.74
 
Risposta. - Le problematiche evidenziate nell’interrogazione sono state, in parte, esaminate nell’ambito di precedenti atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.
Prima di entrare, quindi, nel merito dello specifico quesito posto, si ricorda solo che, riguardo alla proposta per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comune di Mariano Comense, dove opera, peraltro, la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, il competente dicastero dell’interno si è espresso, in proposito, in sede di risposta all’interrogazione 4-00227 richiamata dall'interrogante.
Quanto, invece, ad eventuali misure da porre in essere per “rafforzare l’organico della caserma dei carabinieri di Mariano Comense”, si osserva che sono stati già adottati diversi provvedimenti volti a potenziare il dispositivo dell’Arma nell’area della bassa comasca.
Nello specifico, la stazione di Mariano Comense è stata potenziata con 5 unità in aggiunta alle 19 attuali, mentre le stazioni di Fino Mornasco e Cermenate sono state entrambe incrementate di 2 unità, per una forza complessiva di 12 militari ognuna.
È stata, inoltre, istituita la stazione di Turate (inaugurata il 23 novembre 2009 e competente per l’omonimo comune, nonché per quelli di Rovvellasca e di Rovello Porro) che dispone di un organico di 15 unità.
Con particolare riferimento all'andamento della delittuosità nel comune di Mariano Comense, i dati statistici relativi all’anno 2008 hanno evidenziato una forte flessione del numero complessivo dei delitti consumati rispetto al 2007, così come i dati riferiti all’anno 2009 hanno rilevato un ulteriore calo dei reati rispetto al 2008.
Nel medesimo periodo (anni 2008-2009) l’attività di contrasto svolta dall'Arma dei Carabinieri ha fatto registrare un netto incremento degli arresti e del numero delle persone denunciate all’autorità giudiziaria.
Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597 ...Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa....


 

 

 

 

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597



Risposta all'interrogazione n. 4-02597
Fascicolo n.91
 
Risposta. - Il decreto interministeriale al quale si fa riferimento è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall’art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica e delle Guardie di finanza.
La norma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale da parte del Ministero, di concerto con i Ministeri della difesa, delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali facenti parte delle Armi indicate dalla legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini di ammissione agli esami di maturità professionale; in tale ultimo caso gli interessati devono risultare in possesso degli altri prescritti requisiti.
I titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge dagli istituti professionali nei quali è attiva la specializzazione richiesta consentono l'iscrizione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale; inoltre, ai fini di ammissione agli esami di Stato sono valutabili quali crediti formativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.
Al decreto è allegata la tabella di corrispondenza dei titoli militari con i diplomi di qualifica professionale di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 270; è prevista anche la possibilità, nei casi di titoli non individuati nella predetta tabella che le relative istanze di equipollenza, dopo un primo esame da parte della Forza armata di appartenenza, siano oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Ministero. Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa.
Il Ministro dell'dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00267 Risposta all'interrogazione n. 4-00267 Fascicolo n.33 Risposta. - Il dicastero della giustizia, interpellato per la parte di competenza, ha preliminarmente rappresentato che l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che il dipendente pubblico, genitore con figli minori fino a tre anni di età, “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”.


 

 

 

 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00267



Risposta all'interrogazione n. 4-00267
Fascicolo n.33
 
Risposta. - Il dicastero della giustizia, interpellato per la parte di competenza, ha preliminarmente rappresentato che l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che il dipendente pubblico, genitore con figli minori fino a tre anni di età, “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”.
Dalla stessa lettera della disposizione legislativa in disamina, osserva il dicastero, si può rilevare che il diritto del lavoratore non è assoluto ed illimitato, bensì vincolato all’esistenza della vacanza nella medesima figura professionale, oltre che condizionato ad una valutazione di “opportunità” da parte delle differenti amministrazioni interessate, chiamate non solo a contemperare il diritto del singolo con il rispetto dei criteri di economicità e buona amministrazione, ma anche ad evitare che le pur legittime richieste del dipendente vadano a configgere con le esigenze organizzative e la resa funzionale dei servizi che ciascun ufficio deve garantire.
Sotto tale ultimo profilo, appare doveroso rilevare che il Ministero della giustizia non si è limitato a riconoscere il beneficio in questione nei soli casi in cui l’assegnazione riguardasse un’altra amministrazione consenziente ma, in data 27 febbraio 2007, ha siglato con le organizzazioni sindacali un accordo con il quale ha stabilito che l’art. 42-bis del citato decreto si applica anche “per l’assegnazione ad una sede diversa dell’Amministrazione giudiziaria”.
Lo spirito di una tale disposizione, evidentemente ampliativa dell’originario dettato normativo, va ricercato, secondo il suddetto dicastero, invero, proprio nella volontà di garantire il godimento del diritto nel modo più ampio possibile, pur contemperando il suo esercizio con le esigenze dell’amministrazione che, soffrendo di una grave carenza di personale, non si priva dei dipendenti, ma li assegna, nella sede richiesta dal lavoratore, ad uffici giudiziari ove è vacante il posto in organico.
Ne discende che, nella maggior parte dei casi, i dinieghi sono stati opposti dal Ministero ai dipendenti legittimati soltanto in ragione delle preminenti esigenze di servizio degli uffici di provenienza che, per l’elevato numero di vacanze negli organici di quasi tutte le figure professionali previste, avevano grandi difficoltà ad assicurare il normale funzionamento ed avrebbero patito, in caso di sottrazione di unità lavorative, un peggioramento nello svolgimento delle attività lavorative ed un aggravamento delle già esistenti disfunzioni.
Tali dinieghi sono stati espressi, in particolare, per alcune sedi del nord (come Milano e Torino) gravate da una carenza cronica di personale, per gli uffici giudiziari di Palmi, dove pressanti esigenze non hanno consentito di distogliere il personale per assegnarlo altrove, o per alcuni uffici di piccole dimensioni, ove il richiedente rappresentava l’unica unità lavorativa di quel profilo professionale.
In tutti gli altri casi, per i quali le esigenze di servizio non sono risultate ostative, il dicastero ha provveduto a riconoscere il diritto all’assegnazione temporanea di cui al citato art. 42-bis.
Il Ministero dell’interno, per la parte di competenza, ha fatto presente che la ratio della norma di cui all’art. 42-bis è quella di intervenire in favore della famiglia con un provvedimento di temporanea assegnazione del dipendente ad altra sede, salvaguardando, peraltro, contestualmente le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione pubblica chiamata a verificare in concreto che la concessione del beneficio non rechi pregiudizio per la stessa.
I destinatari della norma sono i genitori con figli minori fino a tre anni dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Con riferimento al personale dipendente del Ministero dell’interno, la norma trova applicazione con riguardo sia al personale appartenente all’Amministrazione civile in regime di diritto privato, che agli appartenenti alla carriera prefettizia e alla Polizia di Stato, personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del decreto legislativo citato.
La concessione del predetto beneficio è subordinata alla verifica della sussistenza di due presupposti oggettivi, ossia la presenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Ne consegue che con riferimento alla posizione giuridica tutelata non può parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo, ma piuttosto di un interesse legittimo che trova concreta attuazione solo a seguito di un procedimento istruttorio dell’amministrazione di appartenenza (che deve concludersi nell’arco di 30 giorni), tenuta a verificare la sussistenza dei suddetti presupposti collegati alla fruizione del beneficio, attraverso una valutazione comparativa delle situazioni organizzative sia della sede di servizio del dipendente che di quella richiesta con l’istanza di assegnazione.
A tutela della posizione del dipendente la norma pone l’obbligo all’amministrazione di motivare adeguatamente l’eventuale diniego. L’esigenza di protezione del lavoratore-genitore ed il diritto del minore ad una crescita equilibrata possono avere concreta realizzazione nella misura in cui non si arrechi un danno concreto e specifico all’ottimale distribuzione delle risorse umane della pubblica amministrazione, per il lasso di tempo in cui viene realizzato il movimento del dipendente (tre anni).
In tal senso si è espressa favorevolmente la magistratura ordinaria che, rigettando i ricorsi proposti da alcuni dipendenti dell’Amministrazione civile, ha sostanzialmente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione del dissenso, ritenendo essenziale, ai fini del riconoscimento del beneficio, che ricorressero due condizioni sospensive: la sussistenza di un posto vacante e disponibile e l’assenso delle amministrazioni interessate; altrimenti non avrebbe ragion d’essere la facoltà, concessa dalla norma, da parte dell’amministrazione di esprimere il cosiddetto “dissenso motivato”.
Quest’ultimo scaturisce infatti da una considerazione di tali situazioni organizzative rimesse alla esclusiva valutazione dell’amministrazione che, seppur in presenza di oggettive condizioni, opera una valutazione tecnica che implica un bilanciamento di diversi interessi: da un lato, quello alla tutela della famiglia, dall’altro, la tutela dell’interesse pubblico diretto a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Il dicastero dell'interno ha inoltre evidenziato che il riferimento, contenuto nell’interrogazione, alle sentenze della magistratura amministrativa sfavorevoli all’amministrazione in tema di assegnazione temporanea non trova alcun riscontro agli atti del Ministero, in quanto non risulta alcun contenzioso promosso dal personale della carriera prefettizia avverso provvedimenti di diniego di assegnazione temporanea, ai sensi del citato art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Al riguardo ha fatto presente che, con riferimento al personale contrattualizzato e della carriera prefettizia, si è provveduto ad adottare un diniego motivato esclusivamente nei casi in cui risultavano assenti i presupposti richiesti dalla norma.
Quanto alle Forze di Polizia è prevista la sola mobilità interna, per la quale i criteri oggettivi ed i parametri di valutazione cui far riferimento sono rimessi, nel rispetto della legge speciale che li regola, alla competenza dell’amministrazione di appartenenza.
Inoltre, per effetto dell’istituto della mobilità nell’ambito della medesima amministrazione, il trasferimento di sede non determina vacanza organica, a differenza di quanto previsto nell’art. 42-bis, in base al quale l’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea determina una vacanza temporanea nell’organico che rimane indisponibile.
Il Ministero dell’interno ritiene pertanto che l’istituto, essendo riferito ad una mobilità tra amministrazioni pubbliche diverse, non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia, essendo queste destinatarie di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna all’amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l’assegnazione anche temporanea ad uffici o reparti non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
A tal riguardo, il dicastero ha ricordato che l’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al punto n. XXIII, nel regolare l’ordinamento del personale della Pubblica sicurezza, prevede "l’incentivazione della mobilità dei personale, escludendo nei contempo ogni tipo di mobilità esterna all’Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dai collocamento fuori ruolo".
In tale contesto, l’amministrazione dell’interno ritiene che l’istituto di cui all’art. 42-bis non possa essere applicato nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato, destinatari di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
L’inapplicabilità della norma al personale della Polizia di Stato è stata confermata dalla prima Sezione del Consiglio di Stato con pareri n. 10554/04 del 10 novembre 2004, n. 564/05 del 16 marzo 2005 e n. 1125/06 del 29 marzo 2006.
L’interesse al ricongiungimento familiare deve “coordinarsi con le prevalenti esigenze di rilievo pubblico dei Corpo di Polizia di utilizzazione del personale nelle diverse sedi nel territorio nazionale” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 6111/05 in data 13 dicembre 2005).
Inoltre, con parere n. 1125/906 del 29 marzo 2006, il Consiglio di Stato, nel far riferimento all’art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha precisato che "essendo preclusa la possibilità di assegnare, anche in via temporanea, il personale della Polizia di Stato ad altre amministrazioni, salvo che negli anzidetti ristretti limiti e nelle forme specificate, va escluso che a tale personale possa essere applicato l’art. 42-bis dei decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, concernente la temporanea assegnazione presso un'altra amministrazione diversa da quella di appartenenza per motivi personali del dipendente. Il che preclude, altresì, che il citato art. 42-bis possa essere invocato dagli appartenenti alla Polizia di Stato al fine di ottenere la provvisoria assegnazione, fino ad un massimo di tre anni, in una sede diversa da quella di appartenenza nell’ambito di tale amministrazione, essendo la mobilità del personale in questione specificamente disciplinata, con la conseguente inapplicabilità di altre diverse norme".
Si precisa, infine, che l’amministrazione dell’interno, in sede contrattuale, con l’istituto dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ha previsto, valutate le esigenze di servizio, la possibilità di concedere al personale che ne abbia fatto richiesta, per gravissimi motivi di carattere personale o familiare adeguatamente documentati, l’assegnazione temporanea ad altra sede di servizio, anche in soprannumero all’organico, per un periodo non superiore a 60 giorni, rinnovabili.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
VITO
 

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01923 presentata da FRANCESCO SANNA martedì 22 febbraio 2011, seduta n.506 SANNA - Al Ministro dell'interno - Premesso che: la stampa nazionale riferisce che si sono recentemente verificati alcuni pericolosi episodi presso i centri di addestramento al tiro della Polizia di Stato: durante le esercitazioni sono in più casi esplose le cartucce, verosimilmente a causa della scarsa qualità della polvere da sparo in esse contenuta;



Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 18 del 4-3-2011

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIARIO Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011 )

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIARIO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011
IL DIRETTORE CENTRALE per le risorse umane Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore centrale: Palazzo
  
    






 

Così il governo cancella il welfare (link diretto al sito del'autore)



PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO 54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA



PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO
54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Ospitava ragazzini tra i 12 e i 16
anni in casa sua per incontri sessuali a cui partecipava,
offrendo agli adolescenti hascisc e marijuana: per questo un
uomo di 54 anni e' stato arrestato dai carabinieri a
Civitavecchia, in provincia di Roma. Lo rende noto il Comando
provinciale dell'Arma. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di
custodia cautelare emessa dal Tribunale di Civitavecchia, e'
accusato di atti sessuali con minori e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dai militari, il 54/enne avrebbe
messo a disposizione per lungo tempo la propria abitazione al
gruppo di minorenni, maschi e femmine, che ci andavano per
incontri sessuali, spesso marinando la scuola.
L'uomo, oltre a suggerire ai ragazzini ''ogni sorta di
perversione'', secondo quanto riferiscono i carabinieri, in
qualche caso partecipava attivamente ai rapporti sessuali,
molestando gli adolescenti. Le riunioni a casa dell'arrestato
venivano convocate attraverso Facebook.

COM-LAL
05-MAR-11 10:29 NNNN

MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE



MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Sono gia' qualche centinaio, le
persone di tutte le eta', dai bambini ai pensionati, arrivate al
Colosseo per la grande manifestazione 'Abbracciamo la cultura',
che avra' come momento clou verso le 11-11,30 una grande catena
umana intorno all'Anfiteatro Flavio. L'iniziativa fa parte della
campagna a sostegno dei beni culturali, dello spettacolo, e dei
lavoratori del settore.
I partecipanti, caratterizzati da una pettorina arancione con
il simbolo della manifestazione distribuita dagli organizzatori
che stanno raccogliendo le firme a difesa della cultura in
Italia, si stanno radunando davanti al palco in via di San
Gregorio dove al termine della catena umana, parleranno tra gli
altri Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, una delle
organizzazioni promotrici della manifestazioni, Giulio Scarpati,
presidente del Sai, sindacato degli attori italiani e Roberto
Natale, presidente della Federazione nazionale stampa italiana.
L'iniziativa a Roma, oltre che dalla Cgil, e' stata
organizzata tra gli altri da Legambiente, Wwf, Arci, Acli
ambiente, ed hanno aderito circa in centinaio di associazioni
tra cui la Fnsi e Movem09. Parallelamente oggi in tutta Italia
vanno in scena altre iniziative per la campagna 'Abbracciamo la
cultura', che ha avuto il via il 27 gennaio. A Siracusa ad
esempio si organizza un flash mob; a Matera c'e' una catena
umana intorno ai Sassi della citta' protetti dall'Unesco, e
manifestazioni sono previste anche a Padova, Palermo, Salerno e
Sassari. Le iniziative continueranno domani e nei prossimi
giorni. Tra le richieste della campagna ci sono: una politica
condivisa dei beni culturali che ne affermi la priorita' dello
sviluppo economico e culturale del paese e dare dignita' al
lavoro di tutti gli operatori del settore attraverso il
riconoscimento legislativo, contrattuale e professionale.(ANSA).

Y64/MRS
05-MAR-11 10:39 NNNN

Appiani: poliziotto si ferisce al collo. Bufera sulla sicurezza: infermeria assente. Seondo incidente in tre giorni