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venerdì 24 giugno 2011

NGF in collirio migliora vista bimbi affetti da glioma

SALUTE: NGF IN COLLIRIO MIGLIORA VISTA BIMBI AFFETTI DA GLIOMA =
(AGI) - Roma, 24 giu. - La somministrazione di un collirio a
base di Nerve Growth Factor (NGF) in pazienti pediatrici e
adulti affetti da gliomi delle vie ottiche (GVO) ha evidenziato
effetti significativi sul sistema visivo, migliorandone,
temporaneamente, l'acuita' visiva. E' questo, in sintesi, il
risultato di una sperimentazione condotta attraverso due studi
pilota, uno su 6 bambini e adolescenti, un secondo su un
adulto, affetti da gravi deficit visivi secondari a GVO.
Gli studi sono stati effettuati da ricercatori
dell'Universita' Cattolica-Policlinico A. Gemelli di Roma prof.
Benedetto Falsini, dell'Unita' Operativa di Oftalmologia, e
dott. Antonio Chiaretti, dell'Istituto di Clinica Pediatrica,
con il coordinamento del prof. Riccardo Riccardi, direttore
dell'Unita' Operativa di Oncologia Pediatrica del Gemelli,
recentemente pubblicati su "Neurorehabilitation and Neural
Repair", rivista ufficiale della Societa' americana di
Neuroriabilitazione.
Tale promettente risultato deriva dal fatto che i
recettori per l'NGF, tramite i quali si esplica l'azione di
questa famosa neurotrofina, scoperta dal Nobel Rita Levi
Montalcini, sono presenti lungo tutte le vie di conduzione e le
cellule ganglionari retiniche. "E' stato dimostrato, infatti,
che la somministrazione congiuntivale di NGF e' efficace nel
trattamento di pazienti con ulcere corneali e con gravi deficit
visivi secondari al glaucoma", spiega il professor Benedetto
Falsini.
"Il Nerve Growth Factor (NGF) e' una neurotrofina,
fondamentale per lo sviluppo e la sopravvivenza dei neuroni del
Sistema Nervoso Centrale e Periferico", sottolinea il dottor
Antonio Chiaretti. "Per la sua azione neuroprotettiva -
prosegue il ricercatore - la somministrazione intracerebrale di
NGF e' stata gia' sperimentata per il trattamento di alcune
patologie neurologiche degenerative, quali il morbo di
Parkinson e la malattia di Alzheimer". (AGI)
Rmg
241144 GIU 11

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salute: 'divorata' da acaro tarlo mobili antichi, 150 punture in una notte = ponfi rossi e pruriginosi su tutto il corpo - la dermatologa, si rischia shock anafilattico


SALUTE: 'DIVORATA' DA ACARO TARLO MOBILI ANTICHI, 150 PUNTURE IN UNA NOTTE =
PONFI ROSSI E PRURIGINOSI SU TUTTO IL CORPO

Roma, 24 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una notte agitata
nella camera da letto della casa di campagna, arredata con mobili di
famiglia antichi e preziosi. E un brusco risveglio al mattino,
letteralmente divorata da ponfi rossi, pruriginosi e dolorosi su tutto
il corpo, viso compreso. La brutta avventura e' capitata lo scorso
fine settimana a F. A., veterinaria romana di 37 anni, che dopo un
iniziale sgomento e il timore di essere incappata in qualche
parassita, anche a causa del suo lavoro, ha scoperto il colpevole:
l'acaro del tarlo del legno.

"Una diagnosi veloce, anche perche' lo stesso tipo di problema
l'aveva avuto una mia zia che aveva in casa alcuni dei mobili di
famiglia. Per lei pero' - racconta F. A. all'Adnkronos Salute - la
fase del dubbio e' durata piu' a lungo: non si riusciva a capire quale
insetto avesse provocato le punture che comparivano sul corpo di
diversi componenti della sua famiglia". Se il tarlo del legno e'
confinato, appunto, nei mobili - e quando fuoriesce non 'punge' gli
esseri umani - i minuscoli animaletti che li 'accompagnano'
occasionalmente possono attaccare l'uomo. Sempre associati alla
contemporanea presenza dei tarli, i nemici degli amanti dei mobili
antichi sono appunto acari, appartenenti al genere Pyemotes. Si tratta
di parassiti del tarlo, le cui punture provocano ponfi
pruriginosissimi e generalmente molto numerosi.

"Il dermatologo ne ha contati circa 150, su addome, schiena,
braccia, gambe e perfino sul collo e sul viso. E oggi, a distanza di
qualche giorno dall'inizio della terapia - dice F. A. - il prurito e'
ancora molto intenso". Per risolvere il problema e' necessario
provvedere tempestivamente a bonifi­care i mobili o il legname da
ardere: l'eliminazione dei tarli coincide immancabilmente con la
scomparsa degli acari. "Si tratta di un problema serio, anche perche'
se i ponfi sono molto numerosi si rischia anche lo shock
analfilattico", dice la dermatologa Riccarda Serri, presidente di
Skineco, associazione internazionale di ecodermatologia. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
24-GIU-11 13:42

NNNNSALUTE: 'DIVORATA' DA ACARO TARLO MOBILI ANTICHI, 150 PUNTURE IN UNA NOTTE (2) =
LA DERMATOLOGA, SI RISCHIA SHOCK ANAFILATTICO

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "E' un inconveniente non
rarissimo, legato soprattutto alla presenza di legna e mobili antichi.
Mi e' capitato il caso della moglie di un paziente che, ogni volta che
andava nella sua casa di montagna, si ricopriva di ponfi rossi e
pruriginosi. Ma e' passato del tempo prima che il problema fosse messo
in relazione con la casa, e quindi con i mobili. Il problema inoltre
e' che ci si accorge dell'attacco dopo che questo e' avvenuto, e
dunque i ponfi possono facilmente essere diverse decine".

Cosa fare, allora? "In questi casi occorre assumere un
antistaminico per bocca e applicare una crema cortisonica e
antibiotica sulla pelle. Puo' essere necessario anche assumere
cortisone per bocca. E' fondamentale - sottolinea la dermatologa -
verificare che i ponfi non si siano infettati. In persone
particolarmente reattive l'attacco dell'acaro puo' scatenare una
reazione allergica". Insomma, "chi eredita mobili antichi, li acquista
o vive in case di legno farebbe bene a controllare che non siano
presenti i tarli e i loro pericolosi e 'invisibili' compagni",
conclude Serri.

(Mal/Col/Adnkronos)
24-GIU-11 13:54

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Fondo perequativo art. 8 comma 11/bis D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - provvedimenti una-tantum: prosegue la mobilitazione per il recupero delle risorse! il comunicato congiunto


giovedì 23 giugno 2011

(ER) SICUREZZA RIMINI. PER ESTATE 60 POLIZIOTTI IN MENO DEL 2010 SILP: MINISTERO TAGLIA PERSONALE MA CHIEDE DI MANTENERE PRESIDII

(ER) SICUREZZA RIMINI. PER ESTATE 60 POLIZIOTTI IN MENO DEL 2010
SILP: MINISTERO TAGLIA PERSONALE MA CHIEDE DI MANTENERE PRESIDII

(DIRE) Rimini, 23 giu. - Arrivano 80 agenti contro i 140 dello
scorso anno: sono quasi dimezzati i rinforzi per l'estate che il
ministero dell'Interno concede alla polizia di Rimini. Lo rende
noto in un comunicato la Silp-Cgil di Rimini, che riferisce di
aver appreso la notizia questa mattina dal questore Oreste
Capocasa. Ai colleghi della Stradale arrivera' il supporto di 8
agenti, 10 quelli assegnati alla Polfer mentre non sono previste
integrazioni di organico per la Polizia di frontiera
dell'aeroporto di Rimini. Il ministero dell'Interno ha anche
ribadito l'obbligatoriera' a mantenere aperti i posti di polizia
estivi di Bellaria e Riccione, "pur diminuendo quasi della meta'
gli agenti", commentano dal sindacato.
L'esponente della segreteria Silp di Rimini Alberto Oppi
spiega quindi di "attendere quale sara' la reazione del Prefetto
che gia' domani incontrera' il questore per discutere delle
decisioni assunte dal Ministero", e di sperare che "anche dal
Prefetto possa levarsi la stessa posizione critica da noi assunta
rispetto ad una situazione oggettivamente inaccettabile".
Infatti, spiega Oppi, "a fronte di una criminalita' crescente e
in vista di una stagione estiva che si presenta ricca di eventi
capaci di attirare tantissime persone, come la Notte Rosa,
cittadini, turisti e operatori di polizia si troveranno invece
piu' sguarniti di uomini e mezzi addetti alla sicurezza".

(Com/Jaf/ Dire)
17:51 23-06-11

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P4: GENCHI, COSI' ERA CONTROLLATO ROMANO PRODI

P4: GENCHI, COSI' ERA CONTROLLATO ROMANO PRODI

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - ''Non mi stupisce il fatto che ad
Angelo Rovati sia stata trovata una mia relazione di consulenza
per l'indagine Why not''. Lo ha detto il consulente informatico
Gioacchino Genchi, che ora esercita la professionale legale, a
proposito delle dichiarazioni di Angelo Rovati (ex consulente di
Prodi a palazzo Chigi) ai magistrati che indagano sulla P4.
''Ho scritto quella consulenza - ha aggiunto Genchi - prima
che mi fosse revocato l'incarico e prima che Berlusconi parlasse
da Olbia del 'piu' grande scandalo della storia della
Repubblica'. Su Rovati si incentravano i rapporti di quel
network di imprenditoria, informazione e finanza che ha
sostanzialmente portato alla fossa Romano Prodi''.
Secondo Genchi, la sua consulenza aveva ''gia' rilevato i
rapporti di Rovati con Luigi Bisignani, con Franco Bonferroni di
Finmeccanica, con apparati dei servizi di sicurezza e con
Giancarlo Elia Valori - di cui stranamente si parla molto poco
in questi giorni - e con quei soggetti che avevano fornito a
Prodi il cellulare intestato alla Delta, quando era rientrato
dalla Commissione Europea e preparava la campagna elettorale''.
''Con quel cellulare - ha concluso Genchi - avevano modo di
controllare ogni suo contatto e spostamento. Oggi si leggono
meglio talune vicende, come quella di Sircana, e si capisce pure
l'operazione che e' stata fatta su Mastella per far cadere il
governo Prodi''. (ANSA).

YP8-FK
23-GIU-11 17:45 NNNN

DROGA: GIANPAOLO TARANTINI CONDANNATO A 2 ANNI E 2 MESI

DROGA: GIANPAOLO TARANTINI CONDANNATO A 2 ANNI E 2 MESI =
(AGI) - Bari, 23 giu. - L'imprenditore barese Gianpaolo
Tarantini e' stato condannato, col rito abbreviato, a 2 anni e
2 mesi di reclusione al processo, celebrato a porte chiuse, per
detenzione e cessione di droga durante i coca party dell'estate
2008. Per Tarantini, noto alle cronache per le inchieste sulla
sanita' in Puglia e per la vicenda delle 'escort' che avrebbero
partecipato alle feste organizzate nelle residenze private del
premier Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009, l'accusa aveva
chiesto la condanna a 4 anni di carcere. Per i pubblici
ministeri Pino Scelsi, Ciro Angelillis ed Eugenia Pontassuglia,
Gianpaolo Tarantini - che ha collaborato alle indagini - ha
acquistato e ceduto dosi di cocaina agli ospiti dei 'coca
party' nelle sue ville di Giovinazzo (Ba) e in Sardegna. (AGI)
Ba2/Tib
231751 GIU 11

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO CONCORSO (scad. 21 luglio 2011) Concorso per la nomina di dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale. (GU n. 49 del 21-6-2011 )

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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO (scad. 18 luglio 2011) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6 (sei) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. (GU n. 48 del 17-6-2011 )

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 10 marzo 2011 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita' - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre, n. 183, art. 24. (Circolare n. 2/2011). (11A07953) (GU n. 141 del 20-6-2011 )

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 Premessa. Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, e' stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». La legge e' entrata in vigore il 24 novembre 2010. L'art. 24 della nuova legge riguarda le «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita'». La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novita' normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo si e' fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati e' finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche. In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono: «4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall' art. 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell' art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili». La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalita' delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalita'. 1. Pubbliche amministrazioni destinatarie. Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza. Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, hanno gia' provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame; anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo le modalita' previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini dell'adempimento normativo. 2. La comunicazione dei dati. Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinita' che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinita' e' di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992). Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3 dell'art. 33 prevede, infatti, che «per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente». In particolare, le amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi e' alternativa con quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, cosi' come illustrato nel paragrafo 4 della Circolare n. 13 del 2010. 3. Modalita' e termini di comunicazione dei dati. La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovra' avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31 marzo p.v. Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104. Si evidenza che la rilevazione potra' essere effettuata anche a livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la definizione delle unita' periferiche di inserimento e il compito di individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine, il sistema prevede una funzionalita' dedicata all'inserimento delle unita' periferiche. Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 e' possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l'inserimento dei dati: 1) Procedura di registrazione; 2) Manuale utente per l'inserimento dei dati; 3) Manuale creazione unita' periferiche; 4) Modello di raccolta dati; 5) Manuale comunicazione negativa. Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, gia' in loro possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati assenze del Dipartimento della funzione pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di accesso, dovra' procedere con la procedura standard consultabile sul sito. Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita'. Sul sito e' possibile consultare il manuale con le modalita' per effettuare la comunicazione negativa. 4. La conservazione e la divulgazione dei dati Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 293.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2011 Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. (11A07852) (GU n. 141 del 20-6-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in data 19 gennaio 2011, n. 1665 e del 14 febbraio 2011, n. 5/61 in merito alle assunzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le quali l'amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo come da nota del predetto Ministero in data 18 febbraio 2011, n. 5876; Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla tabella allegata che e' parte integrante del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2011. 2. La predetta amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 354

ASSUNZIONI ANNO 2011 (art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
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