Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 Premessa. Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, e' stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». La legge e' entrata in vigore il 24 novembre 2010. L'art. 24 della nuova legge riguarda le «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita'». La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novita' normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo si e' fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati e' finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche. In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono: «4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall' art. 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell' art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili». La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalita' delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalita'. 1. Pubbliche amministrazioni destinatarie. Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza. Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, hanno gia' provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame; anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo le modalita' previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini dell'adempimento normativo. 2. La comunicazione dei dati. Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinita' che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinita' e' di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992). Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3 dell'art. 33 prevede, infatti, che «per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente». In particolare, le amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi e' alternativa con quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, cosi' come illustrato nel paragrafo 4 della Circolare n. 13 del 2010. 3. Modalita' e termini di comunicazione dei dati. La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovra' avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31 marzo p.v. Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104. Si evidenza che la rilevazione potra' essere effettuata anche a livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la definizione delle unita' periferiche di inserimento e il compito di individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine, il sistema prevede una funzionalita' dedicata all'inserimento delle unita' periferiche. Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 e' possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l'inserimento dei dati: 1) Procedura di registrazione; 2) Manuale utente per l'inserimento dei dati; 3) Manuale creazione unita' periferiche; 4) Modello di raccolta dati; 5) Manuale comunicazione negativa. Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, gia' in loro possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati assenze del Dipartimento della funzione pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di accesso, dovra' procedere con la procedura standard consultabile sul sito. Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita'. Sul sito e' possibile consultare il manuale con le modalita' per effettuare la comunicazione negativa. 4. La conservazione e la divulgazione dei dati Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 293.
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giovedì 23 giugno 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 10 marzo 2011 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita' - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre, n. 183, art. 24. (Circolare n. 2/2011). (11A07953) (GU n. 141 del 20-6-2011 )
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