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sabato 2 luglio 2011
MOLESTIE A UNA BIMBA DI 13 ANNI: ARRESTATO DA POLIZIA A FIRENZE
MOLESTIE A UNA BIMBA DI 13 ANNI: ARRESTATO DA POLIZIA A FIRENZE =
(AGI) - Firenze, 2 lug. - Una bambina di 13 anni e' stata
violentata a Firenze, arrestato un 65enne. L'episodio e'
accaduto ieri quando alle 19.30 , su disposizione della
centrale operativa, la volante e' intervenuta in Via Cimarosa
per segnalazione di una violenza sessuale in danno di una
bambina, all'interno di un negozio. Giunti sul posto, gli
operatori hanno identificato la richiedente, una senegalese di
43 anni, la quale ha riferito che poco prima, mentre si stava
recando presso un negozio di alimentari assieme a sua figlia di
13 anni, e' stata trattenuta per un' incombenza e percio', come
era accaduto anche altre volte, ha lasciato che a recarsi
presso l'alimentari, per acquistare del riso, fosse solo sua
figlia. Una volta tornata a casa la bambina, in preda alla
disperazione e ad una crisi di pianto, ha riferito alla madre
di essere stata avvicinata dal venditore del negozio e una
volta pagata la merce, trovatisi da soli, di essere stata
abbracciata con forza dall'anziano signore che a fronte della
sua ferma opposizione non la liberava dalla presa, per poi
baciarla ripetutamente sulla bocca e palpeggiarle
insistentemente il seno nonostante le grida e il pianto della
minore, continuando a trascurare le sue dure opposizioni. La
bambina ha descritto accuratamente alla madre l'autore di
quelle molestie, cosi', insieme a sua figlia, la stessa si e'
recata presso il negozio di quell'uomo dove e' stato
immediatamente riconosciuto ed interrogato dalla donna. L'uomo,
palesando un forte imbarazzo, si e' scusato pensando che cio'
fosse sufficiente a risolvere il problema, per poi promettere
di non ripetere mai piu' quel gesto. La donna ha chiesto dunque
aiuto al 113, ricordando almeno altri due episodi che l'avevano
vista vittima di quell'uomo che aveva tentato di abbracciarla e
palpeggiarla dichiarando una passione per le donne africane.
Tali episodi, non furono pero' denunciati dalla donna la quale
non era al corrente che vi fosse la possibilita' di farlo,
anche senza testimoni. La donna, ha riferito inoltre di aver
lasciato andare la piccola in quel negozio, da sola, poiche' di
solito questo e' gestito dal figlio del molestatore che
all'apparenza e' una persona perbene. Gli agenti hanno raccolto
dalle donne residenti nella zona tutte testimonianze di subite
violenze sessuali, utili a dare senza esitazione, un profilo
del molestatore. In particolar modo, due donne senegalesi, una
di 28 anni e l'altra di 41 anni hanno riferito alla Polizia di
essere state vittime del negoziante. Arrestato dalla Polizia,
l'uomo, 65enne del Bangladesh e' stato trasportato nel carcere
fiorentino di Sollicciano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Sep
021434 LUG 11
NNNN
Internet: arriva psicologo360 per consulenze virtuali via web
INTERNET: ARRIVA PSICOLOGO360 PER CONSULENZE VIRTUALI VIA WEB
=
RIVOLTO A SINGOLI E AZIENDE
Roma, 2 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Web alleato del
benessere mentale, dalle problematiche sul lavoro al coaching a
distanza. Debutta infatti in questi giorni 'Psicologo360'
(www.psicologo360.it), una piattaforma online popolata da esperti
contattabili in un click, "in grado di assicurare servizi che vanno
dalla consulenza clinica sul benessere mentale, alle problematiche sul
lavoro, fino allo sviluppo professionale". A illustrare il progetto
all'Adnkronos Salute e' lo psicologo di Milano Silvio Giovine,
ideatore dell'iniziativa.
"Attraverso Psicologo360 - spiega - si svolgono delle consulenze
e non psicoterapia a distanza. Il servizio si basa su una piattaforma
di comunicazione e condivisione sviluppata appositamente per questo
specifico utilizzo, che assicura a operatori e utenti tutte le
garanzie del caso. Tanto che ogni 'conversazione' tra utente e
professionista puo' avvenire anche preservando l'anonimato. La
piattaforma consente, infatti, di comunicare a piu' livelli: con
messaggi scritti, in videoconferenza, in chat o con uno scambio di
file". Il tutto senza dover scaricare e installare sul proprio
computer programmi aggiuntivi, e con la massima attenzione a privacy e
sicurezza dei dati.
Da momento che si tratta di consulenze mirate, "questo significa
che un singolo utente - prosegue Giovine - normalmente in pochissimi
contatti puo' arrivare a comprendere la propria situazione". (segue)
(Mal/Zn/Adnkronos)
02-LUG-11 14:48
NNNNiNTE
INTERNET: ARRIVA PSICOLOGO360 PER CONSULENZE VIRTUALI VIA WEB (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Nella maggior parte dei casi -
assicura - gia' questo consente una soluzione al disagio, mentre
laddove si rivelasse necessaria una vera e propria terapia, il
professionista indirizzera' il soggetto verso un proseguimento piu'
approfondito e una vera e propria psicoterapia in studio".
Alle aziende, inoltre, 'Psicologo360' offre la possibilita' "di
attivare una consulenza di lungo periodo che puo' prevedere il
sostegno in vari ambiti: dalla selezione del personale alla
motivazione dei team di lavoro, dalla risoluzione di problematiche
relazionali al coaching. La piattaforma - conclude Giovine - e' gia'
funzionante e operativa, e finora sono stati coinvolti circa venti
professionisti".
(Mal/Zn/Adnkronos)
02-LUG-11 14:50
RIVOLTO A SINGOLI E AZIENDE
Roma, 2 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Web alleato del
benessere mentale, dalle problematiche sul lavoro al coaching a
distanza. Debutta infatti in questi giorni 'Psicologo360'
(www.psicologo360.it), una piattaforma online popolata da esperti
contattabili in un click, "in grado di assicurare servizi che vanno
dalla consulenza clinica sul benessere mentale, alle problematiche sul
lavoro, fino allo sviluppo professionale". A illustrare il progetto
all'Adnkronos Salute e' lo psicologo di Milano Silvio Giovine,
ideatore dell'iniziativa.
"Attraverso Psicologo360 - spiega - si svolgono delle consulenze
e non psicoterapia a distanza. Il servizio si basa su una piattaforma
di comunicazione e condivisione sviluppata appositamente per questo
specifico utilizzo, che assicura a operatori e utenti tutte le
garanzie del caso. Tanto che ogni 'conversazione' tra utente e
professionista puo' avvenire anche preservando l'anonimato. La
piattaforma consente, infatti, di comunicare a piu' livelli: con
messaggi scritti, in videoconferenza, in chat o con uno scambio di
file". Il tutto senza dover scaricare e installare sul proprio
computer programmi aggiuntivi, e con la massima attenzione a privacy e
sicurezza dei dati.
Da momento che si tratta di consulenze mirate, "questo significa
che un singolo utente - prosegue Giovine - normalmente in pochissimi
contatti puo' arrivare a comprendere la propria situazione". (segue)
(Mal/Zn/Adnkronos)
02-LUG-11 14:48
NNNNiNTE
INTERNET: ARRIVA PSICOLOGO360 PER CONSULENZE VIRTUALI VIA WEB (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Nella maggior parte dei casi -
assicura - gia' questo consente una soluzione al disagio, mentre
laddove si rivelasse necessaria una vera e propria terapia, il
professionista indirizzera' il soggetto verso un proseguimento piu'
approfondito e una vera e propria psicoterapia in studio".
Alle aziende, inoltre, 'Psicologo360' offre la possibilita' "di
attivare una consulenza di lungo periodo che puo' prevedere il
sostegno in vari ambiti: dalla selezione del personale alla
motivazione dei team di lavoro, dalla risoluzione di problematiche
relazionali al coaching. La piattaforma - conclude Giovine - e' gia'
funzionante e operativa, e finora sono stati coinvolti circa venti
professionisti".
(Mal/Zn/Adnkronos)
02-LUG-11 14:50
GIORNALISTI: NATALE, NO A LEGGE BAVAGLIO E A MINACCE ( IO VOGLIO SAPERE)
GIORNALISTI: NATALE, NO A LEGGE BAVAGLIO E A MINACCE
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - ''C'e' un bavaglio che, a livello
nazionale, si cerca di stringere in modo metaforico intorno alla
bocca dei giornalisti: e' quello della legge
blocca-intercettazioni, la cui presunta 'urgenza' riprende quota
ogni volta che la pubblicazione degli atti giudiziari scoperchia
un'altra pentola del malaffare italiano (stavolta la P4 di Luigi
Bisignani). E poi ci sono le minacce meno metaforiche: quelle
che diventano attentato diretto e scoperto alla sicurezza di
professionisti colpevoli solo di fare il loro mestiere, contro
la criminalita' e al servizio del diritto dei cittadini a
sapere''. Lo scrive Roberto Natale, presidente della Federazione
nazionale della stampa, in un articolo pubblicato oggi su un
piccolo giornale della Sabina, 'Piccola Citta'', il cui
direttore Beppe Lopez e' stato recentemente aggredito e
minacciato di morte da un imprenditore edile locale, irritato
per la pubblicazione di alcune foto di uno scempio ambientale a
lui attribuito dal mensile.
''Qualche nome - afferma Natale - non lo dimenticheremo piu',
purtroppo per lui: come Giancarlo Siani, Peppino Impastato,
Mauro Rostagno. Qualche altro nome abbiamo imparato a conoscerlo
perche' le minacce hanno superato il livello di guardia: Rosaria
Capacchione o Lirio Abbate pagano il loro coraggio - ma loro
direbbero che fanno semplicemente il loro lavoro - accettando
una vita sotto scorta. Ma i casi 'noti' danno solo una pallida
idea di quanto diffuse siano le intimidazioni ai danni dei
giornalisti: tanto piu' pesanti e invasive quanto piu' lontana
e' la luce dei riflettori nazionali''. (ANSA).
COM-MAJ
01-LUG-11 20:10 NNNN
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - ''C'e' un bavaglio che, a livello
nazionale, si cerca di stringere in modo metaforico intorno alla
bocca dei giornalisti: e' quello della legge
blocca-intercettazioni, la cui presunta 'urgenza' riprende quota
ogni volta che la pubblicazione degli atti giudiziari scoperchia
un'altra pentola del malaffare italiano (stavolta la P4 di Luigi
Bisignani). E poi ci sono le minacce meno metaforiche: quelle
che diventano attentato diretto e scoperto alla sicurezza di
professionisti colpevoli solo di fare il loro mestiere, contro
la criminalita' e al servizio del diritto dei cittadini a
sapere''. Lo scrive Roberto Natale, presidente della Federazione
nazionale della stampa, in un articolo pubblicato oggi su un
piccolo giornale della Sabina, 'Piccola Citta'', il cui
direttore Beppe Lopez e' stato recentemente aggredito e
minacciato di morte da un imprenditore edile locale, irritato
per la pubblicazione di alcune foto di uno scempio ambientale a
lui attribuito dal mensile.
''Qualche nome - afferma Natale - non lo dimenticheremo piu',
purtroppo per lui: come Giancarlo Siani, Peppino Impastato,
Mauro Rostagno. Qualche altro nome abbiamo imparato a conoscerlo
perche' le minacce hanno superato il livello di guardia: Rosaria
Capacchione o Lirio Abbate pagano il loro coraggio - ma loro
direbbero che fanno semplicemente il loro lavoro - accettando
una vita sotto scorta. Ma i casi 'noti' danno solo una pallida
idea di quanto diffuse siano le intimidazioni ai danni dei
giornalisti: tanto piu' pesanti e invasive quanto piu' lontana
e' la luce dei riflettori nazionali''. (ANSA).
COM-MAJ
01-LUG-11 20:10 NNNN
MANOVRA: ROMANO, TAGLI POLITICA RINVIATI PER NON VIOLARE DIRITTI ACQUISITI ( e dei diritti acquisiti di tutti gli altri cittadini italiani però non ne avete tenuto conto!)
MANOVRA: ROMANO, TAGLI POLITICA RINVIATI PER NON VIOLARE DIRITTI ACQUISITI
=
Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - "Si e' deciso di rinviare i tagli
alla prossima legislatura non per salvare noi, ma per evitare che la
norma avesse un effetto retroattivo. I contratti di funzionari di
Stato e dei parlamentari sono stati siglati prima dell'approvazione
della manovra". Lo dice Saverio Romano a Libero specificando che,
pero', i "tagli alle auto blu e agli aerei di Stato partono da
subito".
Ma il capitolo piu' importante, il taglio agli stipendi, e'
stato rinviato. Non teme che cio' danneggera' ulteriormente la
popolarita' di questo governo? viene chiesto al ministro che replica:
"No, perche' i tagli agli stipendi sono stati rinviati non per una
carenza di volonta', ma perche' non si possono violare dei diritti
acquisiti".
Quindi nessuna delusione per il fatto che non sia passata la
proposta della soppressione dello stipendio dei ministri: "Zero,
perche' intanto e' passata la linea della riduzione dei costi della
politica. Alcune misure entrano in vigore subito, altre dalla prossima
legislatura. Da questa, se cambia il governo".
(Pol-Mon/Ct/Adnkronos)
02-LUG-11 09:03
NNNN
Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - "Si e' deciso di rinviare i tagli
alla prossima legislatura non per salvare noi, ma per evitare che la
norma avesse un effetto retroattivo. I contratti di funzionari di
Stato e dei parlamentari sono stati siglati prima dell'approvazione
della manovra". Lo dice Saverio Romano a Libero specificando che,
pero', i "tagli alle auto blu e agli aerei di Stato partono da
subito".
Ma il capitolo piu' importante, il taglio agli stipendi, e'
stato rinviato. Non teme che cio' danneggera' ulteriormente la
popolarita' di questo governo? viene chiesto al ministro che replica:
"No, perche' i tagli agli stipendi sono stati rinviati non per una
carenza di volonta', ma perche' non si possono violare dei diritti
acquisiti".
Quindi nessuna delusione per il fatto che non sia passata la
proposta della soppressione dello stipendio dei ministri: "Zero,
perche' intanto e' passata la linea della riduzione dei costi della
politica. Alcune misure entrano in vigore subito, altre dalla prossima
legislatura. Da questa, se cambia il governo".
(Pol-Mon/Ct/Adnkronos)
02-LUG-11 09:03
NNNN
Pensioni: verso stretta; in prima fascia -45% rivalutazione
PENSIONI: VERSO STRETTA; IN PRIMA FASCIA -45% RIVALUTAZIONE
CORSERA, PERIODO 2012-2013; IL SOLE 24 ORE, TOCCA 5 MLN ASSEGNI
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Le forbici della manovra potrebbero
colpire gli assegni previdenziali anche di importo piu'
relativamente modesto, quelle da 1.400 euro al mese. Secondo
quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il decreto per la
correzione dei conti pubblici prevedrebbe infatti la mancata
rivalutazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni superiori
a cinque volte il minimo, cioe' 2.300 euro al mese (il minimo
delle pensioni Inps 2011 e' di 476 euro al mese), mentre quelle
piu' basse, comprese tra 1.428 e 2.380 euro mensili, dovrebbero
saranno essere valutate per tenere conto dell'inflazione, ma
solo nella misura del 45%. A cio' si aggiungerebbe
l'allungamento dell'eta' minima di pensione che dal 2014 salira'
di almeno tre mesi con l'anticipo dell'agganciamento automatico
delle speranze di vita.
La stretta sull'indicizzazione delle pensioni, secondo quanto
rileva 'Il Sole 24 Ore', dovrebbe garantire una minor spesa
cumulata, nel triennio 2012-2014, pari a 2,2 miliardi. La platea
colpita dal blocco sfiorerebbe i 5 milioni di pensionati. Per
quanto riguarda il posticipo di tre mesi del momento del
pensionamento previsto nel 2014, dovrebbe produrre una minor
spesa per 200 milioni nell'anno interessato, mentre il risparmio
cumulato e' stato stimato tra il 2014 e il 2020 in 1,9 miliardi.
(ANSA).
LS
02-LUG-11 09:46 NNNN
PENSIONI: VERSO STRETTA; IN PRIMA FASCIA -45% RIVALUTAZIONE
CORSERA, PERIODO 2012- 2013; IL SOLE 24 ORE, TOCCA 5 MLN ASSEGNI
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Le forbici della manovra potrebbero
colpire gli assegni previdenziali anche di importo piu'
relativamente modesto, quelle da 1.400 euro al mese. Secondo
quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il decreto per la
correzione dei conti pubblici prevedrebbe infatti la mancata
rivalutazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni superiori
a cinque volte il minimo, cioe' 2.300 euro al mese (il minimo
delle pensioni Inps 2011 e' di 476 euro al mese), mentre quelle
piu' basse, comprese tra 1.428 e 2.380 euro mensili, dovrebbero
saranno essere valutate per tenere conto dell'inflazione, ma
solo nella misura del 45%. A cio' si aggiungerebbe
l'allungamento dell'eta' minima di pensione che dal 2014 salira'
di almeno tre mesi con l'anticipo dell'agganciamento automatico
delle speranze di vita.
La stretta sull'indicizzazione delle pensioni, secondo quanto
rileva 'Il Sole 24 Ore', dovrebbe garantire una minor spesa
cumulata, nel triennio 2012-2014, pari a 2,2 miliardi. La platea
colpita dal blocco sfiorerebbe i 5 milioni di pensionati. Per
quanto riguarda il posticipo di tre mesi del momento del
pensionamento previsto nel 2014, dovrebbe produrre una minor
spesa per 200 milioni nell'anno interessato, mentre il risparmio
cumulato e' stato stimato tra il 2014 e il 2020 in 1,9 miliardi.
(ANSA).
LS
02-LUG-11 09:48 NNNN
CORSERA, PERIODO 2012-2013; IL SOLE 24 ORE, TOCCA 5 MLN ASSEGNI
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Le forbici della manovra potrebbero
colpire gli assegni previdenziali anche di importo piu'
relativamente modesto, quelle da 1.400 euro al mese. Secondo
quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il decreto per la
correzione dei conti pubblici prevedrebbe infatti la mancata
rivalutazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni superiori
a cinque volte il minimo, cioe' 2.300 euro al mese (il minimo
delle pensioni Inps 2011 e' di 476 euro al mese), mentre quelle
piu' basse, comprese tra 1.428 e 2.380 euro mensili, dovrebbero
saranno essere valutate per tenere conto dell'inflazione, ma
solo nella misura del 45%. A cio' si aggiungerebbe
l'allungamento dell'eta' minima di pensione che dal 2014 salira'
di almeno tre mesi con l'anticipo dell'agganciamento automatico
delle speranze di vita.
La stretta sull'indicizzazione delle pensioni, secondo quanto
rileva 'Il Sole 24 Ore', dovrebbe garantire una minor spesa
cumulata, nel triennio 2012-2014, pari a 2,2 miliardi. La platea
colpita dal blocco sfiorerebbe i 5 milioni di pensionati. Per
quanto riguarda il posticipo di tre mesi del momento del
pensionamento previsto nel 2014, dovrebbe produrre una minor
spesa per 200 milioni nell'anno interessato, mentre il risparmio
cumulato e' stato stimato tra il 2014 e il 2020 in 1,9 miliardi.
(ANSA).
LS
02-LUG-11 09:46 NNNN
PENSIONI: VERSO STRETTA; IN PRIMA FASCIA -45% RIVALUTAZIONE
CORSERA, PERIODO 2012- 2013; IL SOLE 24 ORE, TOCCA 5 MLN ASSEGNI
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Le forbici della manovra potrebbero
colpire gli assegni previdenziali anche di importo piu'
relativamente modesto, quelle da 1.400 euro al mese. Secondo
quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il decreto per la
correzione dei conti pubblici prevedrebbe infatti la mancata
rivalutazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni superiori
a cinque volte il minimo, cioe' 2.300 euro al mese (il minimo
delle pensioni Inps 2011 e' di 476 euro al mese), mentre quelle
piu' basse, comprese tra 1.428 e 2.380 euro mensili, dovrebbero
saranno essere valutate per tenere conto dell'inflazione, ma
solo nella misura del 45%. A cio' si aggiungerebbe
l'allungamento dell'eta' minima di pensione che dal 2014 salira'
di almeno tre mesi con l'anticipo dell'agganciamento automatico
delle speranze di vita.
La stretta sull'indicizzazione delle pensioni, secondo quanto
rileva 'Il Sole 24 Ore', dovrebbe garantire una minor spesa
cumulata, nel triennio 2012-2014, pari a 2,2 miliardi. La platea
colpita dal blocco sfiorerebbe i 5 milioni di pensionati. Per
quanto riguarda il posticipo di tre mesi del momento del
pensionamento previsto nel 2014, dovrebbe produrre una minor
spesa per 200 milioni nell'anno interessato, mentre il risparmio
cumulato e' stato stimato tra il 2014 e il 2020 in 1,9 miliardi.
(ANSA).
LS
02-LUG-11 09:48 NNNN
Cari poliziotti, restituite i giubbotti antiproiettile: servono per i politici? .."E' la vecchia storia della coperta troppo corta", dice Claudio Giardullo....'
| Cari poliziotti, restituite i giubbotti antiproiettile: servono per i politici? .."E' la vecchia storia della coperta troppo corta", dice Claudio Giardullo....' |
venerdì 1 luglio 2011
Manovra: sindacati di polizia chiedono confronti con Berlusconi
MANOVRA: SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO CONFRONTO CON BERLUSCONI =
Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - In una lettera al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, i sindacati di polizia esprimono il
proprio ''dissenso'' per una manovra finanziaria ''caratterizzata da
indistinti tagli lineari alle risorse per garantire livelli adeguati
di sicurezza e legalita', nonche' dall'insufficiente volonta' di
salvaguardare la specificita' della funzione dei comparti sicurezza e
difesa''.
Percio', rilevano Siap, Silp Cgil, Coisp e Anfp in una nota, e'
necessario che il presidente del Consiglio ''incontri i sindacati e le
rappresentanze dei comparti per un adeguato confronto, occasione per
chiarire se il Governo da lei presieduto voglia investire in sicurezza
o se invece consideri la sicurezza del Paese una spesa su cui si possa
sforbiciare ulteriormente senza risolvere le questioni aperte''.
(segue)
(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:37
NNNN
MANOVRA: SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO CONFRONTO CON BERLUSCONI (2) =
(Adnkronos) - A giudizio dei sindacati di polizia, ''appare
evidente che non c'e' alcuna chiara volonta' di tagliare gli sprechi,
che avrebbe effetti benefici anche nella lotta alla corruzione, per
recuperare efficienza e risorse da utilizzare anche
sull'infrastruttura sicurezza, ma la volonta' di colpire ancora una
volta le attivita' operative''.
Non possiamo accettare che il blocco del contratto si proroghi
fino a tutto il 2014, ne' che non vi siano risorse per la copertura
delle specifiche indennita', negli anni 2012 e 2013, previste dalla
legge n.74 del 2011, e l'assenza di qualsiasi previsione sul Riordino
delle Carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, che il
governo, in piu' occasioni, ha affermato che verra' realizzato in
tempi brevi''. In attesa di essere ricevuti, le organizzazioni
sindacali ''proclamano lo stato di agitazione''.
(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:38
NNNN
Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - In una lettera al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, i sindacati di polizia esprimono il
proprio ''dissenso'' per una manovra finanziaria ''caratterizzata da
indistinti tagli lineari alle risorse per garantire livelli adeguati
di sicurezza e legalita', nonche' dall'insufficiente volonta' di
salvaguardare la specificita' della funzione dei comparti sicurezza e
difesa''.
Percio', rilevano Siap, Silp Cgil, Coisp e Anfp in una nota, e'
necessario che il presidente del Consiglio ''incontri i sindacati e le
rappresentanze dei comparti per un adeguato confronto, occasione per
chiarire se il Governo da lei presieduto voglia investire in sicurezza
o se invece consideri la sicurezza del Paese una spesa su cui si possa
sforbiciare ulteriormente senza risolvere le questioni aperte''.
(segue)
(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:37
NNNN
MANOVRA: SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO CONFRONTO CON BERLUSCONI (2) =
(Adnkronos) - A giudizio dei sindacati di polizia, ''appare
evidente che non c'e' alcuna chiara volonta' di tagliare gli sprechi,
che avrebbe effetti benefici anche nella lotta alla corruzione, per
recuperare efficienza e risorse da utilizzare anche
sull'infrastruttura sicurezza, ma la volonta' di colpire ancora una
volta le attivita' operative''.
Non possiamo accettare che il blocco del contratto si proroghi
fino a tutto il 2014, ne' che non vi siano risorse per la copertura
delle specifiche indennita', negli anni 2012 e 2013, previste dalla
legge n.74 del 2011, e l'assenza di qualsiasi previsione sul Riordino
delle Carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, che il
governo, in piu' occasioni, ha affermato che verra' realizzato in
tempi brevi''. In attesa di essere ricevuti, le organizzazioni
sindacali ''proclamano lo stato di agitazione''.
(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:38
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Consiglio di Stato "...Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della ####################, accogliendo il ricorso proposto dal signor ####################, ha annullato il provvedimento di trasferimento d'autorità disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale il ricorrente era stato trasferito dalla Legione Carabinieri #################### al #################### Battaglione Carabinieri..."
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3601
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della ####################, accogliendo il ricorso proposto dal signor ####################, ha annullato il provvedimento di trasferimento d'autorità disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale il ricorrente era stato trasferito dalla Legione Carabinieri #################### al #################### Battaglione Carabinieri ####################.
A sostegno dell'impugnazione l'Amministrazione assume il contrasto della predetta sentenza con la pacifica giurisprudenza per cui i trasferimenti d'autorità dei militari rientrano nel genus degli ordini, e pertanto non necessitano di particolare motivazione.
2. Si è costituito l'appellato, signor ####################, il quale si è opposto all'accoglimento del gravame e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
3. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato ritualmente avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Infatti, l'appello è manifestamente fondato.
5. Ed invero, ad onta degli sforzi esegetici compiuti dalla parte appellata sulle sentenze richiamate dall'Amministrazione nel proprio appello, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal granitico insegnamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, nr. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione: ciò in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, nr. 2929; id., 4 maggio 2010, nr. 2569; id., 5 febbraio 2010, nr. 544; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).
Ne consegue che è infondata la doglianza accolta dal primo giudice, in ordine alla asserita "imperscrutabilità" delle ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento di trasferimento dell'odierno appellato, proprio perché non incombeva al riguardo all'Amministrazione alcuno specifico onere motivazionale.
6. Alla luce di quanto sopra, s'impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.
7. La natura della controversia, coinvolgente poteri ampiamente discrezionali dell'Amministrazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...Il ricorrente è un appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri. Con provvedimento in data 12 maggio 2009, l'amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un giorno di consegna...."
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1488Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente è un appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri.
Con provvedimento in data 12 maggio 2009, l'amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un giorno di consegna.
Avverso tale provvedimento il M. esperiva ricorso gerarchico che, tuttavia, veniva rigettato con decisione del 6 agosto 2009.
Il presente gravame è diretto contro il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico e contro il provvedimento di primo grado impugnato in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che eccepisce l'infondatezza del ricorso.
La sezione con ordinanza n. 1317, depositata in data 20 novembre 2009, ha respinto l'istanza cautelare.
In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 14 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sanzione è stata inflitta dallo stesso soggetto che aveva proceduto ad accertare l'illecito; e ciò, a suo parere, sarebbe lesivo del principio di imparzialità.
Il motivo è infondato.
Stabilisce l'art. 59, comma primo del d.P.R. 18 luglio 1986 n.545 che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato".
Nessuna disposizione prevede che, per la sanzione della consegna, debba esservi diversità fra il soggetto che accerta l'illecito e quello che applica la misura.
Anzi, si deve osservare che, in base al comma 6 della medesima norma, qualora l'autorità procedente accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
Da questa disposizione si ricava agevolmente a contrario che, qualora l'autorità procedente sia quella competente ad irrogare la sanzione, la stessa può portare a conclusione il procedimento instaurato comminando direttamente la misura afflittiva.
La diversità dei soggetti è imposta per le violazioni più gravi colpite da sanzioni disciplinari di stato. In queste ipotesi il legislatore ha effettivamente sentito la necessità di garantire al massimo le esigenze di difesa dell'incolpato, prevedendo che la sanzione sia comminata da un organo terzo composto da più persone (la commissione di disciplina) diverso da quello che ha rilevato l'illecito disciplinare (cfr., con particolare riferimento agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, art. 38, comma secondo, della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, oggi abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 493, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ma applicabile al caso di specie ratione temporis).
Questa duplicità di soggetti, come detto, non è invece prevista per le violazioni meno gravi, colpite da sanzioni di corpo, quale è la ed esempio la consegna, giacché in tal caso il legislatore ha inteso semplificare il procedimento privilegiando le esigenze di celerità.
Per queste ragioni nessun profilo di illegittimità può essere ravvisato nel fatto che vi sia stata coincidenza fra il soggetto che, nel caso concreto, ha accertato l'illecito e quello che ha comminato la sanzione al ricorrente.
Con il secondo motivo l'interessato lamenta il ritardo con il quale si è dato corso al procedimento disciplinare rispetto al momento in cui è stata accertata la violazione.
In proposito si osserva quanto segue.
In base all'art. 59, comma primo, del d.P.R. n. 545/86 il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.
La giurisprudenza ritiene che l'inciso senza ritardo non sancisca la previsione di un termine perentorio per l'atto di contestazione degli addebiti (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 febbraio 2011 n. 283).
Come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente la ratio della disposizione è infatti quella di costringere l'autorità amministrativa ad attivarsi entro termini ragionevoli, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione ed alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura, in modo da non pregiudicare le possibilità di difesa dell'accusato il quale, se chiamato a discolparsi a notevole distanza temporale dai fatti contestati, potrebbe non essere più in grado di reperire elementi utili a propria difesa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2010, n. 246).
Nel caso concreto i fatti contestati risalgono ad una missiva inoltrata dal ricorrente al reparto di appartenenza in data 12 gennaio 2009, nella quale, a parere dell'autorità amministrativa, sarebbero contenute affermazioni aventi carattere derisorio ed offensivo nei confronti di un superiore.
La contestazione degli addebiti è datata 20 febbraio 2009, ed è quindi intervenuta a poco più di un mese da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti addebitati.
A parere del Collegio il lasso di tempo intercorso fra i due momenti non è particolarmente eccessivo, tenuto conto che non è ben chiaro quando il contenuto della missiva sia stato effettivamente conosciuto dai superiori gerarchici del ricorrente, e quindi quando questi abbiano potuto effettivamente apprezzarne il carattere illecito; e che, soprattutto, data la natura delle contestazioni formulate (relative a fatti non complessi, per questa ragione facilmente confutabili anche dopo un certo lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti medesimi), esso non può aver inciso sulle capacità di difesa dell'incolpato il quale, va sottolineato, neppure deduce la sussistenza di alcun concreto pregiudizio al riguardo.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
Infine con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché per travisamento dei fatti.
In particolare, a dire dell'istante, le espressioni contenute nella missiva del gennaio 2009 non avrebbero carattere derisorio ed offensivo; da ciò desume un evidente errore di valutazione commesso dall'amministrazione resistente.
In proposito va osservato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza, l'autorità amministrativa gode, in materia disciplinare, di un'ampia discrezionalità in merito alla valutazione della fatti, all'apprezzamento circa il loro disvalore ed alla riconduzione dei medesimi alle fattispecie astratte previste dalle norme.
Vengono difatti in gioco interessi pubblici di particolare rilievo che solo l'autorità amministrativa è in grado di apprezzare compiutamente, quali l'interesse al corretto espletamento delle proprie funzioni e l'interesse alla salvaguardia del proprio prestigio.
Il giudice amministrativo, per queste ragioni, non può sostituire le proprie valutazioni discrezionali a quelle compiute dall'autorità amministrativa, salvo verificare che queste non trasmodino nel vizio dell'eccesso di potere, in quanto condotte sulla base di fatti in realtà non sussistenti, ovvero scaturenti da giudizi non formulati alla stregua dei criteri di ragionevolezza, coerenza e logicità (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 marzo 2011, n. 1982).
Nel caso di specie l'amministrazione contesta al ricorrente di aver utilizzato, in un proprio scritto, espressioni sconvenienti, derisorie ed offensive nei confronti di un ufficiale.
In particolare, viene contestato un passaggio contenuto in una missiva del gennaio 2009, laddove il ricorrente, riferendosi ad un proprio superiore, afferma che questi si sarebbe "...reso per così dire ridicolo - a parere dello scrivente - poiché è noto a tutti e di comune intelligenza sapere che ogni per procedimento amministrativo la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato...".
Ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dall'amministrazione che, come detto considera derisorie ed offensive tali espressioni, non possano essere considerate irragionevoli.
Va invero osservato, da un lato, che il ricorrente, in tale scritto, arriva a definire l'ufficiale "ridicolo", e ad attribuirgli gravi lacune in merito alla conoscenza di quelle che il ricorrente stesso considera elementari regole giuridiche, lasciando con ciò trasparire un evidente giudizio di disvalore; e che, da altro lato, tali apprezzamenti personali non sono giustificati dalla funzione dello scritto, atteso l'interessato avrebbe ben potuto sostenere le proprie ragioni senza lasciarsi andare in inutili giudizi riguardanti la persona del superiore.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente è un appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri.
Con provvedimento in data 12 maggio 2009, l'amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un giorno di consegna.
Avverso tale provvedimento il M. esperiva ricorso gerarchico che, tuttavia, veniva rigettato con decisione del 6 agosto 2009.
Il presente gravame è diretto contro il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico e contro il provvedimento di primo grado impugnato in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che eccepisce l'infondatezza del ricorso.
La sezione con ordinanza n. 1317, depositata in data 20 novembre 2009, ha respinto l'istanza cautelare.
In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 14 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sanzione è stata inflitta dallo stesso soggetto che aveva proceduto ad accertare l'illecito; e ciò, a suo parere, sarebbe lesivo del principio di imparzialità.
Il motivo è infondato.
Stabilisce l'art. 59, comma primo del d.P.R. 18 luglio 1986 n.545 che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato".
Nessuna disposizione prevede che, per la sanzione della consegna, debba esservi diversità fra il soggetto che accerta l'illecito e quello che applica la misura.
Anzi, si deve osservare che, in base al comma 6 della medesima norma, qualora l'autorità procedente accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
Da questa disposizione si ricava agevolmente a contrario che, qualora l'autorità procedente sia quella competente ad irrogare la sanzione, la stessa può portare a conclusione il procedimento instaurato comminando direttamente la misura afflittiva.
La diversità dei soggetti è imposta per le violazioni più gravi colpite da sanzioni disciplinari di stato. In queste ipotesi il legislatore ha effettivamente sentito la necessità di garantire al massimo le esigenze di difesa dell'incolpato, prevedendo che la sanzione sia comminata da un organo terzo composto da più persone (la commissione di disciplina) diverso da quello che ha rilevato l'illecito disciplinare (cfr., con particolare riferimento agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, art. 38, comma secondo, della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, oggi abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 493, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ma applicabile al caso di specie ratione temporis).
Questa duplicità di soggetti, come detto, non è invece prevista per le violazioni meno gravi, colpite da sanzioni di corpo, quale è la ed esempio la consegna, giacché in tal caso il legislatore ha inteso semplificare il procedimento privilegiando le esigenze di celerità.
Per queste ragioni nessun profilo di illegittimità può essere ravvisato nel fatto che vi sia stata coincidenza fra il soggetto che, nel caso concreto, ha accertato l'illecito e quello che ha comminato la sanzione al ricorrente.
Con il secondo motivo l'interessato lamenta il ritardo con il quale si è dato corso al procedimento disciplinare rispetto al momento in cui è stata accertata la violazione.
In proposito si osserva quanto segue.
In base all'art. 59, comma primo, del d.P.R. n. 545/86 il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.
La giurisprudenza ritiene che l'inciso senza ritardo non sancisca la previsione di un termine perentorio per l'atto di contestazione degli addebiti (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 febbraio 2011 n. 283).
Come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente la ratio della disposizione è infatti quella di costringere l'autorità amministrativa ad attivarsi entro termini ragionevoli, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione ed alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura, in modo da non pregiudicare le possibilità di difesa dell'accusato il quale, se chiamato a discolparsi a notevole distanza temporale dai fatti contestati, potrebbe non essere più in grado di reperire elementi utili a propria difesa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2010, n. 246).
Nel caso concreto i fatti contestati risalgono ad una missiva inoltrata dal ricorrente al reparto di appartenenza in data 12 gennaio 2009, nella quale, a parere dell'autorità amministrativa, sarebbero contenute affermazioni aventi carattere derisorio ed offensivo nei confronti di un superiore.
La contestazione degli addebiti è datata 20 febbraio 2009, ed è quindi intervenuta a poco più di un mese da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti addebitati.
A parere del Collegio il lasso di tempo intercorso fra i due momenti non è particolarmente eccessivo, tenuto conto che non è ben chiaro quando il contenuto della missiva sia stato effettivamente conosciuto dai superiori gerarchici del ricorrente, e quindi quando questi abbiano potuto effettivamente apprezzarne il carattere illecito; e che, soprattutto, data la natura delle contestazioni formulate (relative a fatti non complessi, per questa ragione facilmente confutabili anche dopo un certo lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti medesimi), esso non può aver inciso sulle capacità di difesa dell'incolpato il quale, va sottolineato, neppure deduce la sussistenza di alcun concreto pregiudizio al riguardo.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
Infine con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché per travisamento dei fatti.
In particolare, a dire dell'istante, le espressioni contenute nella missiva del gennaio 2009 non avrebbero carattere derisorio ed offensivo; da ciò desume un evidente errore di valutazione commesso dall'amministrazione resistente.
In proposito va osservato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza, l'autorità amministrativa gode, in materia disciplinare, di un'ampia discrezionalità in merito alla valutazione della fatti, all'apprezzamento circa il loro disvalore ed alla riconduzione dei medesimi alle fattispecie astratte previste dalle norme.
Vengono difatti in gioco interessi pubblici di particolare rilievo che solo l'autorità amministrativa è in grado di apprezzare compiutamente, quali l'interesse al corretto espletamento delle proprie funzioni e l'interesse alla salvaguardia del proprio prestigio.
Il giudice amministrativo, per queste ragioni, non può sostituire le proprie valutazioni discrezionali a quelle compiute dall'autorità amministrativa, salvo verificare che queste non trasmodino nel vizio dell'eccesso di potere, in quanto condotte sulla base di fatti in realtà non sussistenti, ovvero scaturenti da giudizi non formulati alla stregua dei criteri di ragionevolezza, coerenza e logicità (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 marzo 2011, n. 1982).
Nel caso di specie l'amministrazione contesta al ricorrente di aver utilizzato, in un proprio scritto, espressioni sconvenienti, derisorie ed offensive nei confronti di un ufficiale.
In particolare, viene contestato un passaggio contenuto in una missiva del gennaio 2009, laddove il ricorrente, riferendosi ad un proprio superiore, afferma che questi si sarebbe "...reso per così dire ridicolo - a parere dello scrivente - poiché è noto a tutti e di comune intelligenza sapere che ogni per procedimento amministrativo la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato...".
Ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dall'amministrazione che, come detto considera derisorie ed offensive tali espressioni, non possano essere considerate irragionevoli.
Va invero osservato, da un lato, che il ricorrente, in tale scritto, arriva a definire l'ufficiale "ridicolo", e ad attribuirgli gravi lacune in merito alla conoscenza di quelle che il ricorrente stesso considera elementari regole giuridiche, lasciando con ciò trasparire un evidente giudizio di disvalore; e che, da altro lato, tali apprezzamenti personali non sono giustificati dalla funzione dello scritto, atteso l'interessato avrebbe ben potuto sostenere le proprie ragioni senza lasciarsi andare in inutili giudizi riguardanti la persona del superiore.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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