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lunedì 1 agosto 2011

"Polizia senza rinforzi ma i politici in ferie ci chiedono la scorta"



TAR "...Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.....Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento  in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille)...."



T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 742
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato al Ministero dell'Interno.
Avverso il decreto ingiuntivo veniva notificato ricorso in opposizione.
Con tale ricorso l'amministrazione opponente chiedeva dichiararsi nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con favore di spese.
Il ricorrente per decreto ingiuntivo si è costituito nel procedimento instaurato dal Ministero dell'Interno ed hatestatoe domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni tutte proposte dal ricorrente in opposizione.
Non merita accoglimento che eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d.lg. n. 165, rientrano quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato". Nel personale della polizia di Stato sono compresi anche i c.d. ruoli tecnici; pertanto, la controversia avente ad oggetto il trattamento economico da corrispondere a personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni aspetto del rapporto di lavoro (Consiglio  Stato, sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3253).
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo non è fondato.
Nel caso per cui è causala Pubblica Amministrazione opponente non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, né la quantificazione monetaria, né  la loro qualificazione quali straordinari, tanto più che tale conteggio  è stato effettuato sulla base del prospetto per il compenso del lavoro straordinario spettante al personale delle Polizia di Stato fornito dalla stessa Amministrazione, già prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il Ministero opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente si riferisce a "prestazioni di lavoro effettuate senza la preventiva autorizzazione" in eccesso rispetto al monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza e che non vennero nemmeno in seguito ratificate dal competente ufficio contabile.
Osserva il Collegio che le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di Stato sono disciplinate dalla L. 121/1981 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.2000 siglato tra il Ministro dell'Interno e le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia.
L'art 63 TV co. della L. 121/1981 rubricato "Orario di servizio" recita: "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, (...)". Da ciò si evince come gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti.
Il medesimo articolo prevede come tali prestazioni di lavoro straordinario debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell'ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla  pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.
Detta retribuzione del lavoro straordinario prestato, come esplicitato nello stesso art. 63 dove parla di "diritto al compenso", senza alcuna limitazione od eccezione.
Il lavoro straordinario a cui si riferisce il citato art. 63 L. 121/1981 viene comunemente definito quale "straordinario non programmato" proprio in virtù della sua natura "emergente".
Per tale ragione questo tipo di straordinario non  presenta limitazione alcuna e non richiede preventive autorizzazioni da  parte degli uffici di appartenenza e tantomeno da parte degli uffici contabili.
Oltre allo straordinario di cui sopra, è stato introdotto dall'A.N.Q. del 12.06.1997 ed ora confermato dall'art 13 del già citato A.N.Q. del 15.05.2000, un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato". Detto art 13 così dispone: "1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il Dirigente può provvedere alla programma 7ione di  ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale
recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999,  nel rispetto dei seguenti criteri: a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario; b) nei turni  di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione; c) tra  il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche; e) i turni di lavoro
straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione; f) il personale  non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni."
Dalla lettura di tale articolo emerge in sostanza  la programmazione trimestrale con indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione del personale interessato nell'ottica di una sua omogenea distribuzione ed infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione da cui discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al programma proposto dal dirigente.
Detta distinzione tra "straordinario programmato"  e "straordinario non programmato" viene ripresa anche dall'art 15 IV co. A.N.Q. il quale prevede che lo straordinario programmato, possa essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d'ufficio in due soli casi: a) il monte ore a disposizione dell'Ufficio sia stato completamente utilizzato; b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre parole, ove la somma tra ore "emergenti" e "programmate" superi il limite massimo, potrà esservi conversione in riposi compensativi dalle sole ore  imputabili alla fattispecie "straordinario programmato".
Conseguentemente lo straordinario programmato è finalizzato alla "copertura" di determinate situazioni predeterminate e comunicate trimestralmente alle organizzazioni sindacali, mentre lo straordinario emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con conseguente intangibile diritto al compenso, c-  qualora si superi il monteore assegnato, le ore di straordinario programmato possono (non devono) essere convertite in riposi compensativi.
L'Amministrazione non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente né l'ammontare  del compenso dovuto, conseguentemente il lavoro straordinario ha caratteristiche non dissimili da quello prestato durante il normale orario di lavoro e norme interne o regolamentari non possano limitare la  dovutezza dei compensi spettanti per il lavoro straordinario eventualmente prestato.
Le ore straordinarie per le quali il ricorrente richiede il pagamento, riguardano esclusivamente straordinario non programmato, come si evince dal dettaglio del prospetto contabile reso dall'U.A.C., e già allegato al decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, per espresso riconoscimento del datore di  lavoro/debitore, le ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", e quindi come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 L. 121/1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q..
Per tale ragione nessun taglio o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio.
L'amministrazione opponente non ha mai contestato  l'effettuazione delle ore di straordinario da parte del ricorrente, né la quantificazione monetaria, né la loro qualificazione quali straordinari né avrebbe potuto da momento che la loro contabilizzazione è  stata effettuata, si ribadisce, sulla base del prospetto fornito dalla Questura di Torino, Ufficio Amministrativo Contabile II Sezione.
Il pagamento, a copertura delle ore di straordinario, è stato effettuato spontaneamente dalla Pubblica Amministrazione ed il suo mancato "completamento" è stato esclusivamente  causato della limitatezza delle risorse disponibili, come d'altronde ammesso dalla stessa controparte quando afferma che la Pubblica Amministrazione "non ha potuto autorizzare il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa, per indisponibilità di fondi", non certo perché il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario fosse contestato.
Questo "TAR ha già avuto modo di pronunciarsi in materia con sentenze passate in giudicato confermando il diritto del lavoratore alla percezione delle somme imputabili allo straordinario emergente non programmato (si vedano a titolo di esempio: sentenza "TAR Piemonte n. 2139/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 78/08; sentenza "TAR Piemonte n. 2160/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.120/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.57/2008;  sentenza "TAR Piemonte n. 2155/09 in rigetto del ricorso in opposizione  avverso il D.I. n.107/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.58/2008 e molte altre, tutte passate in giudicato).
Il ricorso per decreto ingiuntivo va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposto, lo rigetta; dichiara l'efficacia e  l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condanna il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente quanto in esso indicato oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento   in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

Consiglio di Stato "...Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio..."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4148
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, posizione n. --, in data 27/09/2007.
2. Il Tar dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo questa appartenente al giudice ordinario.
3. Avverso la sentenza del Tar ha proposto l'odierno appello il Ministero dell'Interno rilevando la erroneità della  sentenza del primo giudice, in primis, quanto alla giurisdizione: infatti essendo stata la causa proposta da un dipendente della Polizia di Stato, la stessa è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
4. La doglianza merita accoglimento.
Per effetto dell'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che ha sostituito il d.lgs. 3.2.1993 n.29, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.
Tale comma 4 statuisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi; nel sopradetto articolo 3 viene ricompreso, tra l'altro, il personale delle Forze di Polizia di Stato.
Con l'effetto che la presente causa, in quanto promossa da un appartenente alla Polizia di Stato, è sottratta ex artt. 63 comma 4 e 3 del d.lgs. 165 del 2001 alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5. In conclusione la censura in punto di giurisdizione avanzata dal Ministero appellante merita accoglimento, l'appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere annullata senza ulteriore trattazione della causa che deve essere rinviata al giudice di primo grado in applicazione dell'art. 105 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie e per l'effetto annulla la sentenza con rinvio al medesimo Tar  Emilia Romagna.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 5-7-2011 n. 16122 Validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci per l’anno 2011 rilasciate ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto modale e per l’intermodalità.


Circ. 5 luglio 2011, n. 16122 (1).
Validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci per l’anno 2011 rilasciate ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto modale e per l’intermodalità.



 
Al
Ministero dell’interno
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
Direzione  centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato - Servizio polizia stradale
 
Roma
 
Al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri
 
II Reparto - Ufficio operazioni
 
Roma
 
All’
Agenzia delle dogane - Area centrale
 
Verifiche e controlli tributi doganali e accise
 
Roma
 
Al
Comando generale della guardia di finanza
 
II Reparto - Ufficio operazioni
 
Roma
 
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
 
Roma
 
Al
Ministero dell'interno
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle
 
Forze di polizia - Servizio I
 
Roma
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Est
 
Mestre (VE)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Est
 
Via dell’Industria, n. 13
 
40138 - Bologna (BO)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
 
Milano (MI)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Centro-Nord
 
Roma
 
Alla
Direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna
 
Napoli (NA)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia
 
Modugno (BA)

e, p.c.:
Alla
Direzione generale per la sicurezza stradale
 
Sede
 
Alla
Direzione generale per la motorizzazione
 
Divisione 4 - Magazzino stampati
 
Sede
 
Alle
Divisioni 4 e 5
 
Sede







Si  fa seguito alle note di pari oggetto n. 2034, n. 10794 e n. 12693 rispettivamente del 25 gennaio 2011, del 29 aprile 2011 e del 20 maggio 2011, per trasmettere, ad integrazione delle stesse, l'elenco delle autorizzazioni italiane al trasporto internazionale di merci per l'anno 2011, ulteriormente scambiate/concesse con alcuni Paesi non appartenenti  all'Unione Europea (cfr. Tabella l).
Si allega copia dei modelli delle autorizzazioni internazionali di cui all'elenco indicato nella Tabella 1.


Il Dirigente
Ing. Marcello Paolucci



Allegati


Tabella 1




Descrizione
Codifica Modello
Misurazione
Tipo di applicazione (2)

Croazia
73/A31
da n. 15001 al n. 3000
Destinazione

75/A4/J
Da n. 751 al n. 1500
Destinazione

73/A10/1
Da n. 1001 al n. 2000
Destinazione

73/A24/1
Da n. 501°al n. 1000
Destinazione

73/B1/1
Da n. 1251 al n. 2500
Destinazione

Principato di Monaco
73/ARIS
Da n. 17146 al n. 17495
Destinazione

Russia
73/C8/1
Da n. 9001 al n. 14000
Destinazione

73/C9/1
Da n. 241 al n. 500
Destinazione

73/C24/1
Da n. 501 al n. 1000
Destinazione

73/C29/1
Da n. 251 al n. 500
Destinazione

Ucraina
73/C18/1
Da n. 10001 al n. 10300
Destinazione






(2) Testo della quarta colonna non leggibile alla fonte.


Modelli autorizzazioni internazionali (3)

(3) Si omette il testo dei modelli autorizzazioni internazionali in quanto non leggibile alla fonte.


sabato 30 luglio 2011

Sassari - Comunicato stampa


Segreteria Provinciale di Sassari

Comunicato Stampa

                        E’ con non poco stupore che il SILP per la CGIL, tra le sigle sindacali più rappresentative della provincia di Sassari, si trova costretto ad intervenire su quanto riportato in data odierna sulla stampa locale, ovvero di un presunto rinforzo di Polizia e Carabinieri ad Alghero in seguito all’intervento del Sindaco Marco Tedde presso la Prefettura di Sassari, conseguente alla legittima sollecitazione di altra sigla sindacale.
                        Il sopra richiamato stupore è indotto dall’assoluta falsità della notizia annunciata dal Palazzo del Governo, che giocando con la temporalità degli eventi e la scarsa dimestichezza dei non addetti ai lavori ha cercato di far passare per vera una notizia assolutamente priva di fondamento.
                        Infatti, stante che i Carabinieri non hanno niente a che vedere con la Polizia di Stato, in quanto trattasi, com’è noto, di altra forza di polizia di cui non ci sogniamo minimamente di occuparci, resta il fatto che per quanto riguarda la Polizia di Stato nessun rinforzo è arrivato ad oggi nel capoluogo catalano, né attualmente esiste la minima previsione in tal senso.
                        Per quanto riguarda la Polizia Stradale, da anni ormai svolge un lavoro esemplare e insostituibile in città nei mesi estivi, ma il suo impiego nulla ha a che fare con l’attività che svolge il personale del Commissariato di Alghero, essendo i due ambiti di intervento assolutamente diversi e specialistici.
Peraltro il personale della Polizia Stradale non è arrivato adesso grazie all’impegno di chissà chi, come si vorrebbe far credere agli ignavi cittadini, ma è già regolarmente in servizio in questo centro dal 1° luglio scorso, quindi in data antecedente la cennata segnalazione del Sindaco Tedde, e secondo una programmazione e una previsione dirigenziale che nulla ha a che vedere con in fatti in argomento.
La verità “vera” è che le donne e gli uomini del Commissariato di Alghero, continuano a portare avanti con grande senso del dovere l’attività che gli è peculiare, sebbene il volume di lavoro nei mesi estivi aumenti sensibilmente e malgrado, per la prima volta dopo tante stagioni, quest’anno i vertici del Ministero dell’Interno abbiano deciso di mandare nell’isola circa la metà delle unità di rinforzo rispetto agli anni passati, salvo poi chiedere uomini alla Questura ogni qualvolta uno dei tanti “politici” sbarca in Sardegna per fruire delle tanto meritate vacanze estive.
Giova segnalare, inoltre, che la suddetta puntualizzazione vuole essere un imprescindibile e dovuto contributo di verità che dobbiamo a tutti quegli operatori di Polizia in servizio sulle strade ma anche e soprattutto al diritto-dovere di una precisa e corretta informazione nei confronti della cittadinanza, che dovrebbe essere la sola vera fruitrice dei servizi erogati dalla Polizia di Stato.
Sassari, 30 luglio 2011


Il Segretario Generale Provinciale
                                                                      Francesco Genova
                                                                      

Il segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Francesco Genova chiarisce alcuni aspetti della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio algherese nel periodo estivo
Silp: «Polizia rinforzata, nessun merito al sindaco Tedde»
ALGHERO - «E’ con non poco stupore che il “Silp per la Cgil”, tra le sigle sindacali più rappresentative della provincia di Sassari, si trova costretto ad intervenire su quanto riportato in data odierna sulla stampa locale, ovvero di un presunto rinforzo di Polizia e Carabinieri ad Alghero in seguito all’intervento del sindaco Marco Tedde presso la Prefettura di Sassari, conseguente alla legittima sollecitazione di altra sigla sindacale». A parlare è Francesco Genova, segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, che nega l’arrivo di rinforzi per le Forze dell’Ordine nella Riviera del Corallo.

«Il sopra richiamato stupore – prosegue - è indotto dall’assoluta falsità della notizia annunciata dal Palazzo del Governo, che giocando con la temporalità degli eventi e la scarsa dimestichezza dei non addetti ai lavori ha cercato di far passare per vera una notizia assolutamente priva di fondamento. Infatti, stante che i Carabinieri non hanno niente a che vedere con la Polizia di Stato, in quanto trattasi, com’è noto, di altra forza di polizia di cui non ci sogniamo minimamente di occuparci, resta il fatto che per quanto riguarda la Polizia di Stato nessun rinforzo è arrivato ad oggi nel capoluogo catalano, né attualmente esiste la minima previsione in tal senso».

«Per quanto riguarda la Polizia Stradale – chiarisce Genova - da anni ormai svolge un lavoro esemplare e insostituibile in città nei mesi estivi, ma il suo impiego nulla ha a che fare con l’attività che svolge il personale del Commissariato di Alghero, essendo i due ambiti di intervento assolutamente diversi e specialistici. Peraltro il personale della Polizia Stradale non è arrivato adesso grazie all’impegno di chissà chi, come si vorrebbe far credere agli ignavi cittadini, ma è già regolarmente in servizio in questo centro dal primo luglio scorso, quindi in data antecedente la cennata segnalazione del sindaco Tedde, e secondo una programmazione e una previsione dirigenziale che nulla ha a che vedere con in fatti in argomento».

«La verità “vera” è che le donne e gli uomini del Commissariato di Alghero, continuano a portare avanti con grande senso del dovere l’attività che gli è peculiare, sebbene il volume di lavoro nei mesi estivi aumenti sensibilmente e malgrado, per la prima volta dopo tante stagioni, quest’anno i vertici del Ministero dell’Interno abbiano deciso di mandare nell’Isola circa la metà delle unità di rinforzo rispetto agli anni passati, salvo poi chiedere uomini alla Questura ogni qualvolta uno dei tanti “politici” sbarca in Sardegna per fruire delle tanto meritate vacanze estive. Giova segnalare, inoltre, che la suddetta puntualizzazione vuole essere un imprescindibile e dovuto contributo di verità che dobbiamo a tutti quegli operatori di Polizia in servizio sulle strade ma anche e soprattutto al diritto-dovere di una precisa e corretta informazione nei confronti della cittadinanza, che dovrebbe essere la sola vera fruitrice dei servizi erogati dalla Polizia di Stato».


FONTE : http://notizie.alguer.it/n?id=42701  

Medicina: studio, grappoli d'uva 'scudo' danni sole, inserirla nelle creme

MEDICINA: STUDIO, GRAPPOLI D'UVA 'SCUDO' DANNI SOLE, INSERIRLA NELLE CREME =
FINO A OGGI SCONOSCIUTO MECCANISMO BENEFICO SULLA PELLE

Roma, 30 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Addio cara
vecchia carota, oggi il ritrovato naturale piu' benefico per la pelle
esposta al Sole e' l'uva. Alcuni composti che si trovano nei grappoli
aiutano infatti a proteggere le cellule cutanee dalle radiazioni
ultraviolette, secondo uno studio condotto da esperti dell'Universita'
di Barcellona e del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo.
Un'indagine che suggerisce di utilizzare questo ingrediente anche nei
prodotti per la protezione solare.

I raggi Uv - riporta il 'Journal of Agricultural and Food
Chemistry' - sono la causa ambientale numero uno delle malattie della
pelle: possono provocare scottature, eritemi solari, tumori, cosi'
come l'invecchiamento precoce del derma e dell'epidermide. Ora, lo
studio spagnolo dimostra che alcune sostanze presenti nell'uva
potrebbero efficacemente ridurre la quantita' di danni cellulari nella
pelle esposta a questi raggi. (segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
30-LUG-11 16:00

NNNNMEDICINA: STUDIO, GRAPPOLI D'UVA 'SCUDO' DANNI SOLE, INSERIRLA NELLE CREME (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le radiazioni ultraviolette
agiscono sulla pelle generando radicali liberi: gli scienziati
spagnoli hanno dimostrato che alcune sostanze polifenoliche ottenute
dall'uva sono in grado di ridurre la formazione di questi temibili
nemici nella pelle umana esposta sia a raggi Uva che Uvb.

"Questi incoraggianti risultati - sottolinea Marta Cascante,
biochimico fra gli autori dello studio - dovrebbero essere presi in
considerazione dagli esperti di farmacologia clinica: si potrebbero
sviluppare nuovi prodotti per la fotoprotezione cutanea proprio
utilizzando estratti d'uva".

Cosmetici e farmaci contenenti uva sono gia' disponibili sul
mercato, evidenziano gli esperti, ma il loro modo di agire sulle
cellule della pelle non era stato chiarito fino a ora. Avendo fatto
registrare un passo avanti nelle conoscenze scientifiche, "questo
studio sostiene l'idea di utilizzare questi prodotti per proteggere la
pelle dai danni delle cellule causati dalle radiazioni solari",
concludono.

(Bdc/Zn/Adnkronos)
30-LUG-11 16:11

NNNN

Lo studio, casco salvavita in moto ma fa male all'udito

SALUTE: LO STUDIO, CASCO SALVAVITA IN MOTO MA FA MALE ALL'UDITO =
SCIENZIATI DELL'UNIVERSITA' DI BATH INCOLPANO FLUSSO D'ARIA
CONTINUO

Roma, 30 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il casco, si sa, e'
un preziosissimo alleato della sicurezza quando si circola in moto.
Protegge il cervello dai potenziali impatti ma, a quanto rivelano sul
'Journal of the Acoustical Society of America' esperti
dell'universita' di Bath (Gb), potrebbe nuocere all'udito di chi lo
indossa regolarmente.

Gli scienziati hanno verificato che, sebbene il rombo di un
ruggente Harley ad alcuni possa sembrare insopportabile, non e' questo
il rumore piu' forte al quale i motociclisti possono essere esposti.
Bensi' quello generato dal flusso d'aria continuo che si crea
sfrecciando sulle due ruote con in testa il casco: anche se la
velocita' rimane nei limiti consentiti, pare che questo suono superi i
livelli di sicurezza per il benessere dell'udito.

Gli esperti inglesi hanno verificato e misurato questo frastuono
continuo: dopo aver posto dei caschi sul capo di alcuni manichini, li
hanno inseriti in un tunnel dotato di ventole accese. Inserendo dei
microfoni in luoghi diversi del casco e nell'orecchio del manichino, i
ricercatori hanno rilevato una notevole fonte di rumore che raggiunge
i timpani dei 'piloti'. Il team di studiosi ha anche esaminato
l'angolo del casco e la velocita' del vento che rendono maggiore
l'intensita' sonora. A breve, hanno in programma di studiare
l'esposizione al rumore dei motociclisti all'aria aperta. Tutti
approfondimenti che potranno portare alla creazione di caschi piu'
'silenziosi', per mettere al riparo da rischi l'orecchio dei centauri.

(Bdc/Col/Adnkronos)
30-LUG-11 12:56

NNNN

Ministero dell'interno Circ. 26-7-2011 n. 21/2011 Art. 116 c.c. "Matrimonio dello straniero nella Repubblica". Sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 20 luglio 2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


Circ. 26 luglio 2011, n. 21/2011 (1).
Art. 116 c.c. "Matrimonio dello straniero nella Repubblica".
Sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 20 luglio 2011.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.



 
Ai
Prefetti della Repubblica
   
Loro sedi
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
   
38100 - Trento
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
   
39100 - Bolzano
 
Al
Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta
   
11100 Aosta

e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
   
90100 Palermo
 
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
   
09100 Cagliari
 
Al
Ministero degli affari esteri
   
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie -
Ufficio III
   
00135 - Roma
 
Al
Gabinetto dell’On. Sig. Ministro
   
Sede
 
Al
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
   
Sede
 
Al
Dipartimento di pubblica sicurezza
   
Sede
 
All'
Ispettorato generale di amministrazione
   
Via Cavour, 6
   
00184 - Roma
 
All’
Istituto nazionale di statistica
   
Via Cesare Balbo, 16
   
00184 - Roma
 
All’
Associazione nazionale dei comuni italiani
   
Via dei Prefetti, 46
   
00186 - Roma
 
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe
   
Via dei mille, 35E/F
   
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
 
Alla
Dea - Demografici associati c/o amministrazione comunale
   
V.le Comaschi n. 1160
   
56021 - Cascina (PI)







Per l'ulteriore comunicazione ai sig.ri Sindaci si segnala che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 20 luglio 2011,
depositata il 25 luglio 2011, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 116, primo comma, del codice civile, come
modificato dall'art. 1, comma 15, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle
parole "nonché un documento attestante la regolarità del
soggiorno nel territorio italiano".


Il Capo dipartimento
Pansa



c.c. art. 116
L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1