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Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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martedì 2 agosto 2011
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) (GU n. 177 del 1-8-2011 )
Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno Ministero dell'interno Circ. 4-7-2011 n. 17/2011 Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Decreti prefettizi in materia anagrafica: no al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 4-7-2011 n. 17/2011
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 (1).
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Presidente della regione autonoma Valle D’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, n. 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
All’
Ufficio di gabinetto del Sig. Ministro
Sede
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, n. 6
00184 - Roma
All’
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
In relazione a taluni quesiti pervenuti, si rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Il citato articolo 7, rubricato "Giurisdizione amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".
In proposito, si osserva che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre - chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde
l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 449/2000; più recentemente T.A.R. Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia n. 1737/2010; T.A.R. Lazio n. 5172/2009; T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 187/2008; T.A.R. Emilia Romagna n. 287/2008; T.A.R. Liguria n 1231/2007; T.A.R. Toscana n 31/2007; T.A.R. Veneto n. 2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 666/2003).
Quindi, considerata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi che ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n 104/2010 il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia di certificazioni anagrafiche previsto dall’art. 36 del regolamento anagrafico) non potrà più indicare l’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso. Pertanto l’unica autorità avanti alla quale sarà consentita l’impugnazione dei decreti prefettizi in parola rimane l’autorità giudiziaria ordinaria come anche confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da questa Direzione centrale.
Per quanto invece riguarda il termine entro cui proporre la relativa azione da riportare in calce ai decreti stessi al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si informa che l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l’orientamento espresso da questo Ufficio relativamente all’inserimento, in calce ai decreti di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale, quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile", ritenendo che l’utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. - il pieno rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 3, comma 4, della L.n. 241/1990.
Il Direttore centrale
Menghini
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 36
“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, (Fonte: Ispesl)
“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, a cura del Prof. Francesco S.
Violante (Medicina del Lavoro - Alma Mater Studiorum Università di Bologna),
intervento al convegno nazionale "Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF",
versione
testuale (formato PDF), versione
video (formato WMV).
lunedì 1 agosto 2011
ROMA: UCCISO DURANTE INSEGUIMENTO SU GRA, INDAGATO AGENTE
ROMA: UCCISO DURANTE INSEGUIMENTO SU GRA, INDAGATO AGENTE =
Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - E' indagato per eccesso colposo in
uso legittimo di armi l'agente della polizia che due giorni fa, con un
colpo di pistola esploso nel corso di un inseguimento sul grande
raccordo anulare di Roma, ha ucciso Bernardino Budroni, l'uomo di 40
anni.
La vittima sabato scorso si era presentata a casa della ex e
aveva tentato di sfondare la porta della sua abitazione. La ragazza a
quel punto aveva avvisato il 113 e poco dopo una volante aveva
intercettato il 40enne a bordo della sua auto. Poi era scattato
l'inseguimento sul raccordo anulare, finito tragicamente.
(Rre/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:24
NNNN
Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - E' indagato per eccesso colposo in
uso legittimo di armi l'agente della polizia che due giorni fa, con un
colpo di pistola esploso nel corso di un inseguimento sul grande
raccordo anulare di Roma, ha ucciso Bernardino Budroni, l'uomo di 40
anni.
La vittima sabato scorso si era presentata a casa della ex e
aveva tentato di sfondare la porta della sua abitazione. La ragazza a
quel punto aveva avvisato il 113 e poco dopo una volante aveva
intercettato il 40enne a bordo della sua auto. Poi era scattato
l'inseguimento sul raccordo anulare, finito tragicamente.
(Rre/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:24
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TAR "...istanza di distacco per assistenza al parto...Violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 2001 n. 176....Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010. Condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giustizia ed onorari a favore del ricorrente..."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6053
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia in data 17 giugno 2010 e depositato il successivo 1° luglio 2010 il ricorrente, in atto agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di ####################, espone che a seguito della nascita del suo secondo figlio, dopo una prima istanza di distacco per assistenza al parto, presentava altre istanze di distacco temporaneo presso la sede dell'O.P.G. di #################### con decorrenza dal 5 febbraio 2010 fino al 5 aprile 2010, prorogato fino al 5 maggio 2010 e poi fino al 5 giugno 2010.
Espone, altresì, che successivamente in data 21 maggio 2010 ritenendo sussistenti i presupposti di legge il ricorrente formulava istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 per un periodo di tre anni presso l'O.P.G. di #################### ovvero presso la Casa Circondariale di #################### #################### in #################### #################### quali sedi più vicine alla residenza del proprio nucleo familiare, vedendosi tuttavia notificare il provvedimento di diniego impugnato.
Avverso tale atto egli oppone:
1. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto assoluto, carenza e perplessità della motivazione.
2. Violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta, sviamento.
3. Violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 2001 n. 176.
Conclude con istanza cautelare e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.
Con decreto del 5 luglio 2010 è stata accolta l'istanza cautelare, confermata anche alla successiva Camera di Consiglio del 13 luglio 2010.
Con motivi aggiunti del 3 ottobre 2010 l'interessato impugna anche il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria, a seguito del riesame richiesto con il decreto cautelare, si è nuovamente pronunciato negativamente in ordine all'istanza di assegnazione provvisoria ex art. 42 bis del T.U. n. 151/2001, riprendendo la giurisprudenza contraria in materia.
Avverso tale ulteriore provvedimento l'interessato deduce:
1. violazione di legge per elusione del giudicato, eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento dell'agire amministrativo, per ingiustizia manifesta.
2. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
Conclude anche i motivi aggiunti con istanza cautelare e chiedendo l'accoglimento degli stessi.
Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 l'istanza cautelare è stata rinunziata.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con esso l'interessato, in atto agente scelto in servizio presso la Casa Circondariale di ####################, impugna il provvedimento con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ha accolto la sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Con successivi motivi aggiunti impugna l'atto con il quale l'Amministrazione ha nuovamente negato l'assegnazione temporanea, ma nella considerazione dei turni feriali presso l'O.P. di #################### gli ha concesso un periodo di assegnazione temporanea ex art. 7 del d.P.R. n. 245 del 1999 presso quella sede fino al 15 ottobre 2010.
2. Avverso tali provvedimenti il ricorrente sostanzialmente lamenta, in ordine al primo, che esso è affetto da carenza assoluta di motivazione, non rinvenendosene le ragioni atte a comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto l'amministrazione ad adottarlo. L'Amministrazione si è limitata ad asserire che il mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 sia da riportarsi alla circostanza che tale trasferimento comporterebbe "all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da ritenere che le esigenze di servizio debbano avere la priorità rispetto alla tutela della maternità e della paternità". Tale motivazione finisce in sostanza per essere apodittica.
Lamenta che se fosse stato preavvertito del rigetto avrebbe rappresentato l'esatta situazione dell'ufficio presso il quale è in servizio e che se è vero che vi sono carenze organiche nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di #################### altrettanto vi sono presso l'O.P. di #################### e presso la C.C. di #################### #################### in #################### ####################.
Osserva ancora che l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ha oramai efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno, e a seguito della ratifica della ridetta Convenzione, la posizione del minore, già di per sé rilevante sotto il profilo costituzionale, acquista forza e rilievo di diritto soggettivo, sicché del tutto illegittimo appare pure sotto tale profilo il provvedimento con il quale è negato il distacco al genitore.
Con i motivi aggiunti l'interessato lamenta che ancorché il provvedimento in esame abbia disposto, all'esito della Camera di Consiglio del 13 luglio 2010, un ulteriore periodo di assegnazione temporanea per il periodo di ferie in corso in quel momento, al contempo ha disconosciuto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 bis alle Forze di Polizia, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza cautelare n. 3111/2010. Manca una congrua motivazione in ordine alla circostanza per cui nella sede di servizio del ricorrente - la Casa Circondariale di #################### - la carenza di personale sia tale da non consentire neppure l'assegnazione temporanea richiesta, laddove i margini di discrezionalità consentiti all'Amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice sono minimi, se non del tutto inesistenti.
Il provvedimento apparirebbe quale escamotage per spezzare il legame tra dipendente/padre e la sua famiglia, legame cui invece la norma di cui all'art. 42 bis /d.lgs. n. 151 presiede.
L'interessato osserva che la norma di cui all'art. 42 bis/d.lgs. n. 151 rientra fra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e la cura dei figli minori fino a tre anni di età. Una discriminazione, sotto tale profilo del personale militare e degli appartenenti delle Forze di Polizia presenterebbe evidenti problemi di costituzionalità ex art. 3 Cost. Nel prosieguo del motivo la difesa di parte ricorrente analizza i motivi per i quali la disposizione in parola non offrirebbe possibilità diverse da quelle di una interpretazione estensiva anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che a seguito pure della Legge di Riforma dell'Amministrazione Penitenziaria n. 395 del 1990 non è più una Forza Armata, ma una forza di polizia come la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato.
3. Meritano accoglimento la prima censura proposta col ricorso principale e con i motivi aggiunti con le quali parte ricorrente fa valere sostanzialmente il difetto di motivazione e l'apoditticità di essa nel provvedimento principalmente gravato e l'ultima censura, proposta con i motivi aggiunti, di violazione degli articoli 3 e 97 Cost. dalla quale conviene iniziare.
Non può, infatti, che concordarsi con l'orientamento espresso più recentemente dai Tribunali Amministrativi Regionali, teso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, anche per le Forze di Polizia disciplinate da proprie norme ordinamentali e sottratte al d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 concernente il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
La norma di cui è questione e che, secondo la motivazione recata dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, sarebbe inapplicabile alle Forze di Polizia nonché alle ipotesi di mobilità interna, testualmente reca: "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere
motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.".
La norma subordina la concessione dei periodi di assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede dove il genitore richiede di essere assegnato ed all'assenso della amministrazione ricevente e di quella cedente.
L'elemento che sembrerebbe escludere l'applicabilità della norma al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è costituito dal riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001, il cui articolo 3 conferma che resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri, il rapporto di lavoro del personale delle Forze di Polizia, cui appartiene anche la Polizia Penitenziaria.
E tuttavia la norma va raccordata con l'art. 1 del d.lgs. n. 151 del 2001 che non pare contenere alcuna limitazione in ordine alla sua applicazione a tutto il personale, a qualunque amministrazione esso appartenga, rivestendo quale unica condizione quella genitoriale: "Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità." (art. 1, comma 1 d.lgs. n. 151/2001) introducendo, piuttosto, l'ipotesi di ampliamento delle posizioni degli interessati, in presenza di norme di maggior favore stabilite da leggi, da regolamenti, contratti collettivi, o da ogni altra disposizione.
Non recando la norma principale disciplinatrice della fattispecie alcuna limitazione alla sua applicazione in ordine al tipo di personale cui essa si rivolge, l'interpretazione offertane dall'amministrazione penitenziaria, pur confortata da giurisprudenza di alcuni TAR e del massimo consesso, laddove sostiene che l'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 è inapplicabile alle Forze di Polizia, appare del tutto impraticabile, non riposando nella lettera della norma.
D'altra parte l'intero testo unico a sostegno della maternità e della paternità è improntato alla tutela di valori costituzionalmente garantiti dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, sicchè ogni interpretazione delle norme poste a salvaguardia di tali valori difforme da essi non può essere seguita dal giudice che della coniugazione tra fattispecie normativa e fattispecie sostanziale è il principale garante secondo la regola per cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale).
E la ratio della norma di cui all'art. 42 bis è quella di tutelare valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.
La differente interpretazione praticata dall'Amministrazione penitenziaria appare discriminatoria, sotto tale profilo, del personale appartenente a tale Forza e oltre a non sussistere nella norma, presenterebbe problemi di costituzionalità, in quanto indurrebbe a trattare in maniera differente situazioni identiche - la paternità o la maternità - per il fatto che il soggetto che ne è titolare appartiene ad un ordinamento piuttosto che ad un altro, con conseguente rilevata violazione dei parametri interpretativi offerti dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Ma pure se si volesse seguire l'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato, sezione VI, 14 ottobre 2010, n. 7506) e cioè che "il beneficio del trasferimento temporaneo è inapplicabile al personale delle Forze di Polizia, in quanto si rapporta al particolare status giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.", posizione alla quale chiaramente è sotteso il canone interpretativo costituzionale del "pari trattamento delle situazioni uguali e di differente trattamento delle situazioni differenti", tuttavia appare che tale interpretazione non consenta un bilanciamento di valori congrui tra loro, non essendo paragonabile la situazione di un dipendente di Polizia penitenziaria normale, rispetto a quella di un suo collega pari grado
titolare di situazioni familiari, che in quanto tali sono riconosciute e tutelate espressamente dalla Costituzione.
Di conseguenza vanno accolti i motivi esaminati, con particolare riferimento alla dedotta violazione degli articoli 3 e 97 Cost. recata dalla interpretazione che l'Amministrazione fa dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. In ordine al difetto di motivazione, sostanzialmente dedotto con la prima censura del ricorso principale e dei motivi aggiunti occorre pure conclusivamente osservare che, ancorché parzialmente corretto dall'Amministrazione col provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, tuttavia esso appare ancora sussistente, atteso che la ridetta motivazione non è condivisibile per le ragioni sopra esposte.
4. Ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, va di conseguenza respinta la censura relativa al mancato preavviso di provvedimento negativo. Infatti dal momento che la ridetta disposizione stabilisce che al dipendente interessato alla assegnazione temporanea deve essere comunicato l'assenso o il dissenso dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla domanda ed effettivamente, poiché la domanda è stata presentata dall'interessato in data 21 maggio 2010 acquisita a protocollo n. 1234 la risposta gli risulta notificata in data 4 giugno 2010 nei termini dunque di legge.
5. In ordine poi alla prospettata violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 parte ricorrente rileva che quest'ultima ha oramai efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno, a seguito proprio della sua ratifica, per cui la posizione del minore, già di per sé rilevante sotto il profilo costituzionale, acquista forza e rilievo di diritto soggettivo, sicché del tutto illegittimo appare pure sotto tale profilo il provvedimento con il quale è negato il distacco al genitore.
Non può non concordarsi anche con tale profilo di doglianza, dal momento che con la ratifica della Convenzione dei diritti del fanciullo, concordata a New York nel 1989, lo Stato italiano, tra gli altri, si è impegnato a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla sua giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza (art. 2 comma 1 della Convenzione di New York).
Ma quel che più interessa ai fini della presente controversia è che, con detta norma internazionale, gli Stati parti si impegnano a rimuovere ogni discriminazione nei confronti del fanciullo derivante, tra le altre, dalle attività dei suoi genitori, (articolo 2, comma 2 della Convenzione citata), con la conseguenza che una diversa interpretazione dell'articolo 42 bis, come è quella prospettata dall'Amministrazione, appare vieppiù non condivisibile, anche sotto l'enunciato profilo, in quanto appare discriminatoria nei confronti di genitori che svolgono una determinata attività quale è quella di Polizia Penitenziaria, rispetto a genitori che non la svolgono e che quindi sarebbero avvantaggiati nell'occuparsi del fanciullo, potendo usufruire più facilmente dei distacchi temporanei o di altre forme di cura parentale.
6. Merita una particolare seppure sintetica trattazione anche l'aspetto della motivazione del secondo provvedimento con il quale l'Amministrazione pone in rilievo che mentre presso la Casa Circondariale di #################### vi è una carenza di organico di - 32% nella Casa Circondariale di #################### #################### in #################### #################### vi è una carenza del 3%, mentre nell'Ospedale Psichiatrico di #################### vi è addirittura un esubero di personale.
Tali osservazioni non esonerano l'Amministrazione penitenziaria dall'operare il bilanciamento di valori costituzionali di cui è portatore il ricorrente rispetto ad altre situazioni di colleghi, che magari non sono titolari di posizioni aventi la stessa rilevanza, nella considerazione che oltre tutto l'interessato non ha chiesto l'assegnazione temporanea presso l'Ospedale Psichiatrico di ####################, dove c'è l'esubero, ma ha indicato anche la Casa Circondariale di #################### #################### in #################### ####################, laddove se l'Amministrazione avesse dovuto seguire le sue stesse considerazioni, avrebbe dovuto distaccarlo da subito presso la sede con minor personale, proprio perché vi era una carenza di agenti da colmare, anche se minore di quella esistente nella sede di provenienza del ricorrente.
Tale incongruità rende anche insostenibile la posizione dell'Amministrazione, dove si rileva che le esigenze di servizio della sede di #################### rendono impossibile proseguire nei distacchi già concessi al ricorrente, dal momento che se esiste un'altra sede con carenze di personale e che consente al genitore di avvicinarsi al piccolo nato ciò consentirebbe almeno di colmare la lacuna di tale sede (C.C. di S. #################### in #################### ####################), mentre l'Amministrazione del tutto inopinatamente ha assegnato provvisoriamente il ricorrente in una sede con esuberi.
Sotto questi profili non può, dunque, non concordarsi anche con le doglianze di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza nell'azione amministrativa, poste in rilievo sia col ricorso principale che con i motivi aggiunti.
7. La censura di elusione del cd. giudicato cautelare, formatosi a seguito del riesame disposto dal tribunale con l'ordinanza n. 3311/2010 è destinata a perdere di significato con l'accoglimento della principale doglianza proposta, nella considerazione dell'efficacia interinale del provvedimento cautelare che non può mai pregiudicare l'esito del merito del ricorso.
8. Per le superiori considerazioni il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno accolti e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010.
Condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giustizia ed onorari a favore del ricorrente ####################.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007...."
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)
T.A.R. #################### #################### #################### Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 503
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007.
In accoglimento del ricorso e sulla base della documentazione prodotta, è stato emanato il D.I. nr. n. 429/08.
Il Ministero intimato ha proposto rituale opposizione, deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, essendo stato successivamente autorizzato il pagamento per una parte delle prestazioni rese, chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere relativamente a tale importo, meglio precisato in atti.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminare è l'esame dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulata dall'Avvocatura, basata sulla natura mancanza dell' autorizzazione.
Essa è infondata in quanto trattasi di eccezione fondata sulla contestazione di uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto, afferendo, invece, la valutazione in concreto della sussistenza dell'autorizzazione, su cui l'Avvocatura fonda la propria eccezione, al merito.
Peraltro, in punto di giurisdizione, si è in presenza di controversia relativa a rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rispetto alla quale deve aversi riguardo alla formulazione astratta della domanda, cioè alla prospettazione, con la quale il ricorrente sostiene la spettanza del proprio diritto, ritenendone sussistenti tutti i presupposti.
Per essa sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (v. art. 3 d.lgs 165/2001 ed ora anche art. 133 c.p.a.).
Nel merito l'opposizione è fondata sulla mancanza di preventiva (e neppure postuma) autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario. Essa è infondata e, nel merito, va respinta.
I.1) Secondo le deduzioni dell'Avvocatura di Stato, lo straordinario emergente non sarebbe stato autorizzato dall'unico ufficio avente competenza in tal senso, ossia il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
In fatto, si osserva che, relativamente alla fattispecie in esame, è stata prodotta in giudizio l'attestazione del Dirigente della Questura di #################### #################### - Ufficio Servizi d'Istituto Ufficio Scorte, secondo cui "le ore di straordinario emergente cui si fa riferimento, regolarmente autorizzate, non sono state commutate in riposi compensativi"; né, peraltro è contestata l'avvenuta autorizzazione in sede locale della prestazione, essendo la difesa dell'Avvocatura di Stato incentrata sulla necessità di una (mancante) autorizzazione specifica degli uffici centrali, interessati alla pianificazione ed alla ripartizione delle risorse per lavoro straordinario tra le Forze di Polizia su scala nazionale.
Pertanto, la decisione sul presente giudizio dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine a quale sia il livello dirigenziale competente ad autorizzare lo straordinario in eccedenza del personale della Polizia di Stato, ai fini del pagamento delle relative competenze, ossia se sia sufficiente una autorizzazione in sede locale, da parte del Dirigente competente al servizio, o se sia necessaria l'autorizzazione alla spesa resa in sede centrale, da parte (nel caso di specie) del Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
I.2) Sebbene, sul punto, la giurisprudenza non sia uniforme, il Collegio ritiene che per il personale della Polizia di Stato adibito al servizio scorte, la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione, ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 63 della l. 121/1981.
A tal proposito, è stato recentemente ritenuto, con argomenti che il Collegio condivide, che "il limite generale, vale, come precisa la nota ministeriale prot. 333G/2.1.84/PS del 16.12.2009 su scala nazionale per tutte le Forze di Polizia, ma nella specie trattasi di lavoro straordinario emergente da maggiori esigenze, per il quale nulla è precisato e l'art. 63 L. n. 121/1981, stabilisce l'obbligo a "prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, senza limitazioni...". Gli organi centrali, pertanto, hanno la potestà di un'autorizzazione "su scala nazionale per tutte le Forze di Polizie" e questa funziona come disposizione generale per i dirigenti locali, cui in concreto compete l'utilizzazione del personale dipendente, in relazione alle obiettive circostanze"; tutto ciò, dopo aver premesso che "il personale
appartenente al corpo della Polizia di Stato (P.S.) ha un suo "status" particolare che, in relazione alla prontezza dei compiti da svolgere quotidianamente, deve attenersi puntualmente agli ordini di servizio che stabiliscono le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni; essi sono, invero, dei peculiari provvedimenti di organizzazione per la più proficua esecuzione dell'attività di polizia e, costituiscono, pertanto, atti formali per lo svolgimento, da parte del dipendente, delle dovute prestazioni lavorative, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò è pienamente coerente col principio di buona amministrazione, che, diversamente sarebbe solo teorico e materialmente frustrato" (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010, n. 313).
I.3) Aderendo all'impostazione ermeneutica appena richiamata, è dirimente ai fini della disciplina della fattispecie, la norma di cui al IV comma dell'art. 63 della l. 121/1981, ai sensi del quale "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale".
Chiaro è il riferimento, nella legge, alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale.
In questo senso, va ritenuto che la ripartizione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni rese in regime di straordinario in eccedenza vale come limite e come parametro organizzativo che incide sulla responsabilità dei singoli dirigenti, che saranno valutati, nel loro rendimento e negli standards di risultato, anche in base all'uso dello straordinario (quantitativamente, ossia in relazione al monte ore complessivamente utilizzato e qualitativamente, ossia in relazione alla sua ripartizione tra il personale in organico). Lo straordinario in eccedenza, infatti, è uno degli strumenti di governo del personale che, in relazione alle esigenze di ufficio, spetta al Dirigente utilizzare, sia pure nel rispetto della necessaria procedura autorizzativa e contabile, ed è dunque corretto che il rendimento di quest'ultimo sia confrontato con i parametri qualitativi di riferimento, tra
i quali assume rilievo il rispetto della pianificazione della spesa a livello centrale.
Tuttavia, in presenza di una chiara disposizione quale quella dell'art. 63 cit., non può non ritenersi che la necessaria procedura contabile ed autorizzativa da parte dell'ufficio centrale ed i relativi aspetti inerenti l'osservanza della ripartizione delle risorse su base nazionale, attengono ad aspetti e condizioni organizzative che incidono solo sul rapporto tra il Dirigente e l'Amministrazione, e che, dunque, non possono condizionare l'obbligo di pagamento del compenso al personale che è stato utilizzato da quest'ultima per l'assolvimento di compiti di istituto oltre il normale orario di servizio.
In questo senso, va dunque affermato che l'autorizzazione da parte degli Uffici centrali dell'Amministrazione, nella specie, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno, non ha valore ed effetto costitutivo dell'obbligazione al pagamento dello straordinario in eccedenza per il personale della Polizia di Stato, che si fonda direttamente sull'art. 63 della l. 121/1981 e che trova il proprio titolo amministrativo e costitutivo nell'autorizzazione al servizio che è resa in sede locale dal competente Dirigente. Le eventuali eccedenze di ricorso allo straordinario, rispetto al budget derivante dalla pianificazione centrale, potranno quindi solamente essere valutate ai fini della responsabilità di quest'ultimo (relativamente alla effettiva necessità delle ore prestate ed alla capacità organizzativa del Dirigente medesimo) e dovranno, comunque, concorrere al migliore
apprezzamento da parte dell'Ufficio competente alla ripartizione delle risorse in sede centrale, in modo da garantire una costante e permanente verifica e, se del caso, revisione, dei criteri di pianificazione di spesa.
I.4) Milita in favore della soluzione esposta, la considerazione che dissociare il potere organizzativo da quello dell'impegno della corrispondente spesa da parte del Dirigente, collide strutturalmente con i principi di efficienza e di trasparenza dell'organizzazione della PA e con la stessa disciplina della posizione del Dirigente che verrebbe ad essere fortemente svalutata, riducendo la sua capacità effettiva di disporre efficacemente e con responsabilità delle risorse professionali attribuitegli in dotazione.
Peraltro, la pianificazione a livello centrale risente di necessarie limitazioni di natura economica e finanziaria e difficilmente si può prestare ad una effettiva aderenza alle diverse e multiformi insorgenze di necessità di servizio nelle diverse sedi locali e periferiche, come proprio il servizio Scorte dimostra: è impensabile che, dovendo assicurare l'incolumità delle persone sotto protezione, il cui agire non può essere ovviamente condizionato oltre misura, il personale addetto alle scorte debba sottostare ad una autorizzazione centrale, a pena di intuibili rigidità del servizio che ne comprometterebbero del tutto l'efficienza.
Né, d'altronde, risponde a giustizia il risolvere tale antinomia con quel sacrificio ulteriore del suddetto personale che deriverebbe dal negare il compenso dello straordinario in cambio di un generico riposo compensativo (che, peraltro, nelle note situazioni di sottodimensionamento d'organico, finisce per l'essere meramente nominale).
Sotto diverso aspetto, non sono neppure condivisibili le preoccupazioni contabili circa il possibile abuso dello straordinario da parte del personale militare, che hanno spinto gran parte della giurisprudenza a sposare la linea interpretativa più rigorosa, circa la necessità dell'autorizzazione in sede centrale.
Infatti, l'appello alla necessità di evitare tale tipo di rischio appare essenzialmente una petizione di principio, attesa la particolare organizzazione delle Forze di Polizia, la cui professionalità, qualificazione gerarchica, peculiarità dei compiti di istituto, rendono del tutto improbabile ed inverosimile la possibilità effettiva di un abuso (senza contare la garanzia che deriva all'Amministrazione dalla peculiare posizione di responsabilità dei Dirigenti).
Quest'ultima ipotesi, peraltro, ove si dovesse verificare, ben potrebbe (e dovrebbe) costituire uno specifico argomento di difesa da dedursi con idonea dimostrazione dell'illegittimità della prestazione e della relativa autorizzazione resa in sede locale, per inutilità della prestazione o per sviamento di potere e dunque l'Amministrazione verrebbe pur sempre tutelata dalle opportune azioni correttive, sia in sede di controlli interni e verifiche di responsabilità, che in sede di giudizio, mediante le necessarie e conseguenti eccezioni. In questo senso, nella odierna fattispecie (così come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente sostanziale), le autorizzazioni allo straordinario rese in sede locale non sono state revocate, né impugnate, né contestate, così come non risulta revocata in dubbio la necessità delle ore prestate, la loro effettiva utilità o la loro
conformità agli inderogabili doveri di Istituto, specie in considerazione del delicato ruolo disimpegnato dal personale del servizio Scorte.
II) Quanto alla circostanza, esposta dall'Avvocatura, che parte della spesa relativa allo straordinario del ricorrente sarebbe stata successivamente autorizzata, nelle more di giudizio, il Tribunale osserva che non v'è prova di un avvenuto pagamento parziale, sicchè non può adottarsi la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Tuttavia, avvalendosi della previsione di cui all'art. 34, comma 2, let. "c" del c.p.a., il Tribunale può prescrivere che, secondo buona fede, ove sia effettivamente avvenuto il pagamento nei termini di quanto autorizzato, il decreto ingiuntivo dovrà essere eseguito dall'Amministrazione intimata per la sola parte residua, compresi gli accessori con i necessari computi e decorrenze, e con obbligo per il ricorrente di non eseguirlo per la differenza.
III) Per tutte queste ragioni, il ricorso in opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese quanto alla fase di opposizione del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Sezione Staccata di #################### ####################
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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