Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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mercoledì 3 agosto 2011
Corsi Periti in materia di Selezione attitudinale
circolare
relativa alle selezioni per l'accesso al 36° corso interforze per la
qualificazione di Ufficiali e Funzionari "Periti in materia di Selezione
Attitudinale".
Agosto 2011 - Nuove postazioni autovelox sulle strade del Lazio
LAZIO: AUTOVELOX SULLE STRADE REGIONALI N.5 E N.296 =
Roma, 3 ago. -(Adnkronos) - Sara' possibile l'installazione e
l'uso di autovelox sulla strada regionale n. 296 'Via della Scafa',
dal km 0 al km 5 e sulla strada regionale n.5 'Tiburtina Valeria' dal
km 0 al km 65, fatta eccezione per le tratte dal Km 0+000 al km
15+800; dal km 21+600 al km 23+100; dal km 26+300 al km 27+900; dal km
30+000 al km 34+700; dal km 44+100 al km 45+800; dal km 46+500 al km
47+500; dal km 59+900 al km 62+000.
Le strade sono state infatti classificate come strade
extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del
Codice della strada attraverso il decreto prot. n. 160747/2011
approvato dal procuratore di Roma, Giuseppe Pecoraro ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito con modifiche nella legge 1.8.2002 n. 168. Su queste strade
sara' consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente
codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'art. 200 dello stesso codice.
Il provvedimento si e' reso necessario a causa dell'alto numero
di incidenti che caratterizza questi tratti stradali, nonche' delle
condizioni strutturali e di traffico che rendono impossibile il fermo
di un veicolo da parte degli agenti senza rischio per la sicurezza
della circolazione. Le apparecchiature, come prescritto dalla
Prefettura, dovranno essere segnalate e ben visibili agli
automobilisti attraverso l'utilizzo di cartelli o dispositivi di
segnalazione luminosa, in modo da garantirne la funzione preventiva e
deterrente rispetto alla possibile violazione dei limiti di velocita'
previsti. Il decreto e' consultabile all'indirizzo
www.prefettura.it/roma.
(Gil/Zn/Adnkronos)
03-AGO-11 14:26
Roma, 3 ago. -(Adnkronos) - Sara' possibile l'installazione e
l'uso di autovelox sulla strada regionale n. 296 'Via della Scafa',
dal km 0 al km 5 e sulla strada regionale n.5 'Tiburtina Valeria' dal
km 0 al km 65, fatta eccezione per le tratte dal Km 0+000 al km
15+800; dal km 21+600 al km 23+100; dal km 26+300 al km 27+900; dal km
30+000 al km 34+700; dal km 44+100 al km 45+800; dal km 46+500 al km
47+500; dal km 59+900 al km 62+000.
Le strade sono state infatti classificate come strade
extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del
Codice della strada attraverso il decreto prot. n. 160747/2011
approvato dal procuratore di Roma, Giuseppe Pecoraro ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito con modifiche nella legge 1.8.2002 n. 168. Su queste strade
sara' consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente
codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'art. 200 dello stesso codice.
Il provvedimento si e' reso necessario a causa dell'alto numero
di incidenti che caratterizza questi tratti stradali, nonche' delle
condizioni strutturali e di traffico che rendono impossibile il fermo
di un veicolo da parte degli agenti senza rischio per la sicurezza
della circolazione. Le apparecchiature, come prescritto dalla
Prefettura, dovranno essere segnalate e ben visibili agli
automobilisti attraverso l'utilizzo di cartelli o dispositivi di
segnalazione luminosa, in modo da garantirne la funzione preventiva e
deterrente rispetto alla possibile violazione dei limiti di velocita'
previsti. Il decreto e' consultabile all'indirizzo
www.prefettura.it/roma.
(Gil/Zn/Adnkronos)
03-AGO-11 14:26
In Giappone saranno i robot ad assistere gli anziani
IN GIAPPONE SARANNO I ROBOT AD ASSISTERE GLI ANZIANI =
(AGI) - Tokyo, 3 agosto - Saranno i robot ad assistere gli
anziani. A fronte di una popolazione in rapido invecchiamento,
il Giappone fa affidamento ai robot per risolvere l'urgente
bisogno di nuovi approcci nel care-giving degli anziani. Lo
riporta oggi il sito del ScienceDaily. Molti studi dimostrano
che uno dei compiti piu' faticosi nell'effettuare questo tipo
di assistenza e' quello di sollevare un paziente dal futon (il
tipico letto giapponese) alla sedia a rotelle, operazione che
arriva a ripetersi fino a 40 volte al giorno. Pur essendo i
robot adatti a questo tipo di operazione, nessuno era stato
ancora implementato nello svolgimento di questa operazione. Nel
2009, il RIKEN-TRI - Collaboration Center for Human-Interactive
Robot Research (RTC), un progetto congiunto avviato nel 2007
presso lo Science Park di Nagoya, ha presentato un robot
chiamato RIBA (Robot for Interactive Body Assistance),
progettato esclusivamente per questo compito, ma alcune
limitazioni funzionali ne avevano finora impedito la
commercializzazione. Ora la RTC ha prodotto un uovo robot,
RIBA-II, che finalmente supera tali limitazioni. Nuovi giunti
posti alla base del robot e nella parte bassa della sua
''schiena'', permettono a RIBA-II di accucciarsi e di sollevare
un paziente da un futon posto al livello del pavimento, il
compito piu' faticoso per i care-givers. RIBA-II realizza
questo compito utilizzando inoltre sensori di nuova concezione.
Stampati in fogli e montati sulle braccia e il petto del robot,
i sensori permettono di attivare una guida tattile ad alta
precisione e consentono a RIBA-II di rilevare rapidamente il
peso di una persona, garante ndone la sicurezza del paziente.
Il progetto RIKEN-TRI mira a produrre robot come RIBA-II non
solo per il Giappone ma per tutto il mercato mondiale. (AGI)
Red/Mal/Clo
031103 AGO 11
NNNN
martedì 2 agosto 2011
"I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO "
RICEVO E PUBBLICO
SICUREZZA: SINDACATI E COCER, DA GOVERNO NUOVO TRADIMENTO (2)
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Anche i sindacati delle forze di
polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil
penitenziari e forestali denunciano, in una nota, ''l'ennesimo
voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte
le Forze dell'ordine'' e annunciano che saranno domani in piazza
Montecitorio, durante la riunione a palazzo Chigi che dovra'
''decidere sui contenuti del Dpcm perequativo per il 2011'', per
''protestare contro l'irresponsabile smantellamento del sistema
sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi
garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese''.
I sindacati sottolineano che il ministero dell'Economia ''sta
tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre
del 65% le risorse che attraverso il Dpcm dovrebbero essere
riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del
comparto sicurezza''. Gli operatori delle forze di polizia,
conclude la nota, ''sono stanchi di questi vergognosi tentativi
di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa
apprezzamenti di facciata alle Forze di Polizia, ma
contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori
persino ci• che gli Š dovuto per legge''. (ANSA).
SV
02-AGO-11 20:53 NNNN
I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO
L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO
I Sindacati delle Forze di Polizia
Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil penitenziari e forestali
denunciano l’ennesimo voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di
tutte le forze dell’ordine.
Il Ministero dell’Economia sta infatti
tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre del 65% le
risorse che attraverso un DPCM dovrebbero essere riconosciute, nel 2011 e a
scopo perequativo, al personale del comparto sicurezza.
Gli operatori delle forze di polizia
sono stanchi di questi vergognosi tentativi di violazione della legge vigente
da parte di un governo che fa apprezzamenti di facciata alle Forze di polizia,
ma contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori persino ciò che
gli è dovuto per legge.
Per questo le scriventi OO.SS. saranno
domani in Piazza Montecitorio, mentre si svolgerà la riunione a Palazzo Chigi
per decidere sui contenuti del DPCM perequativo per il 2011, e il successivo
Consiglio dei Ministri, per protestare contro l’irresponsabile smantellamento
del sistema sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi
garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese.
Roma
2 agosto 2011
SICUREZZA: SINDACATI E COCER, DA GOVERNO NUOVO TRADIMENTO (2)
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Anche i sindacati delle forze di
polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil
penitenziari e forestali denunciano, in una nota, ''l'ennesimo
voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte
le Forze dell'ordine'' e annunciano che saranno domani in piazza
Montecitorio, durante la riunione a palazzo Chigi che dovra'
''decidere sui contenuti del Dpcm perequativo per il 2011'', per
''protestare contro l'irresponsabile smantellamento del sistema
sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi
garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese''.
I sindacati sottolineano che il ministero dell'Economia ''sta
tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre
del 65% le risorse che attraverso il Dpcm dovrebbero essere
riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del
comparto sicurezza''. Gli operatori delle forze di polizia,
conclude la nota, ''sono stanchi di questi vergognosi tentativi
di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa
apprezzamenti di facciata alle Forze di Polizia, ma
contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori
persino ci• che gli Š dovuto per legge''. (ANSA).
SV
02-AGO-11 20:53 NNNN
TAR "...La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica...."
FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3991
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno n. #################### del 29 marzo 2004 con cui l'interessato era stato giudicato inidoneo al servizio.
L'appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l'amministrazione resiste al gravame,
2. In punto di fatto è opportuno evidenziare che:
a) l'appellante è stato sottoposto alla sospensione cautelare dal servizio, in data 9 febbraio 1994, ai sensi dell'articolo 9, n. 1, del D.P.R. n. 737/1981, in seguito alla esecuzione di misura di custodia cautelare emessa nei suoi confronti;
b) successivamente, con sentenza n. 112/1996 della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato, è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 416bis del codice penale;
c) con provvedimento del 26 luglio 1999 è stato destituito dal servizio;
d) con sentenza n. 2644/2002, passata in giudicato, il TAR per il Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione;
e) con successivo atto dell'amministrazione, l'appellante è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'articolo 98 del DPR n. 3/1957;
f) quindi, l'amministrazione ha invitato l'interessato a prendere servizio a decorrere dal 13 aprile 2004, previo accertamento dei requisiti attitudinali;
g) in data 9 aprile 2004, l'appellante è risultato non idoneo alle prove attitudinali e, pertanto, con provvedimento del 28 aprile 2004, l'amministrazione ne ha disposto la cessazione dal servizio.
3. L'appellante contesta, in radice, tutte le determinazioni, adottate dall'amministrazione, concernenti la disposta cessazione dal servizio.
La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica.
4. L'appello è infondato.
È pienamente condivisibile, al riguardo, il prevalente orientamento interpretativo, secondo cui anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794).
D'altro canto, in base all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003 n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), "Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute
oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio."
5. Va invece disatteso l'opposto indirizzo, talvolta prospettato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 909), il quale, per sostenere l'inammissibilità di una nuova valutazione attitudinale del personale, in costanza del rapporto di servizio, fa leva sul carattere pienamente retroattivo dell'annullamento del provvedimento di destituzione.
A tale riguardo, è sufficiente svolgere le seguenti osservazioni.
A) Il citato orientamento minoritario intende evidenziare la distinzione tra il procedimento di prima assunzione del dipendente e l'attività amministrativa destinata alla esecuzione del giudicato di annullamento della destituzione.
Tale premessa argomentativa è esatta e comporta che l'amministrazione, in seguito all'annullamento, non ha l'obbligo di seguire, puntualmente, tutto l'iter previsto per l'immissione in servizio del dipendente, compreso il rinnovo sulla idoneità del dipendente.
Ma ciò non impedisce all'amministrazione di svolgere, discrezionalmente, ulteriori accertamenti sulle persistenti caratteristiche attitudinali del personale in servizio.
B) In concreto, nella presente vicenda, l'opportunità di effettuare una nuova e accurata verifica attitudinale dell'interessato deriva dalla circostanza che questi non ha prestato servizio per un lunghissimo arco temporale, compreso tra il febbraio 1994 e il 2004.
6. Gli effetti del giudizio negativo espresso dall'amministrazione non sono messi in discussione dalla circostanza che, in seguito alla pronuncia cautelare del TAR n. 3833/2004, l'interessato abbia ripreso servizio, senza incorrere in addebiti disciplinari o in ulteriori valutazioni negative.
Tali dati oggettivi, infatti, non contraddicono gli esiti della valutazione attitudinale ritualmente compiuta.
7. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia...."
T.A.R. Sicilia #################### Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1195
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 22.4.2011 R.D., premesso che - in servizio presso la Polizia di Stato sin dal 1975 ed attualmente Sovritendente capo - in data 2 maggio del 2006, dopo avere accusato alcuni disturbi fisici, si era sottoposto ad accertamenti clinici presso la Casa di Cura " ####################"; che in un primo tempo gli era stata diagnosticata una crisi del dotto tireoglosso da eliminare mediante intervento chirurgico; che dopo le indagini preoperatorie si era appurato che aveva subito un pregresso infarto miocardio acuto e veniva evidenziato un aneurisma della parte inferiore del ventricolo sinistro; che, dopo essere stata prescritta una idonea terapia farmacologica, in data 23 maggio 2006 si era sottoposto ad ulteriori controlli specialistici presso la Casa di Cura "####################", all'esito dei quali era stato sottoposto ad
intervento chirurgico in data 26 maggio 2006; che, dimesso in data 31 maggio 2006, aveva fruito di un periodo di convalescenza concesso dal medico curante sino al 27 agosto 2006, allorquando - su richiesta della Questura di #################### - era stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O di #################### e dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio; che in data 9 novembre 2006 aveva inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra detta infermità; che in data 16 maggio 2007 la C.M.O. aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale agli altri servizi; che in data 18 maggio 2007 era stato collocato d'ufficio in aspettativa sino al riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità descritta; che in pari data aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento
dell'indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. 738/1981 ed equo indennizzo ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 46172001; che in data 29 aprile 2008 il Comitato di Verifica per le cause di servizio si era pronunciato non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio; che egli, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 5 agosto 2008, aveva prodotto delle osservazioni in merito; che, tuttavia, il Comitato di Verifica aveva confermato il proprio parere; che il Ministero dell'Interno, uniformandosi ai predetti pareri, aveva rigettato l'istanza del ricorrente, il quale era stato quindi posto in aspettativa per infermità; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 dalla L. 241/90 e 64, comma 3 del D.P.R. 1092/1973 sotto più profili - eccesso di
potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 3 L. 241/90 - eccesso di potere per erroneo presupposto - travisamento dei fatti e violazione di norme tecniche.
Con memoria depositata il 29.3.2011 si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo la correttezza del proprio operato, la prevalenza del parere reso dal Comitato di Verifica su quello reso dalla C.M.O.; la natura discrezionale tecnica del potere esercitato; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza pubblica del 26.5.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di tale malattia, ancorché in presenza di un substrato endogenocostituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente nel determinismo dell'infarto (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/01/2010, n. 309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14/11/2007, n. 2716; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 485).
Nel caso di specie, al di là della generica affermazione di avere preso in considerazione tutti i precedenti di servizio del D., non risulta che il Comitato di Verifica abbia esaminato e valutato la possibile incidenza sulla insorgenza della malattia dell'attività svolta negli anni 20042005 consistente in diversi servizi di ordine pubblico nelle ore notturne, con attività di straordinario di circa 25 ore in media al mese "per potere evadere l'enorme mole di lavoro dell'ufficio", non fruendo del congedo ordinario spettantegli nell'anno 2004 e di parte di quello spettantegli per l'anno 2005 (si veda, in particolare, quanto risulta dall'attestazione della Questura di #################### del 30.6.2009 versata in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, fatta salva la successiva attività provvedimentale della P.A. nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al tipo di vizio riscontrato da cui non consegue l'accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità...."
T.A.R. Lazio #################### Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 519Fatto -
Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento (adottato in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla Questura di #################### - Commissariato di P.S. #################### alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di ####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n. 1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità ambientale", sia all'irragionevolezza di una scelta che non ha tenuto in debito conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste carattere sanzionatorio, né disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St., 29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il carattere sanzionatorio, comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone, peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che trovano peraltro conferma nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di #################### ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione intimata.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di #################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento (adottato in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla Questura di #################### - Commissariato di P.S. #################### alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di ####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n. 1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità ambientale", sia all'irragionevolezza di una scelta che non ha tenuto in debito conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste carattere sanzionatorio, né disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St., 29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il carattere sanzionatorio, comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone, peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che trovano peraltro conferma nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di #################### ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione intimata.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di #################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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