Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Legislativo 18
luglio 2011, n. 119, con il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi. Ciò in attuazione dell'articolo 23 della
legge 4 novembre 2010, n. 183,
recante la delega al Governo da parte del Parlamento.
Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2011
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi. (11G0162)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe
al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi
per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione
femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo
23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad
adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in
materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili
dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in
attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge
n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio
2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9
giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le
pari
opportunita';
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo
23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia
di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma
1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi,
ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i
criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e
delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare
e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce
che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato
al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i
regolamenti.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
- Si riporta il
testo dell'articolo 23 della citata
legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
al
riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e
permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche
necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e
per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b)
indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'
articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
del loro
contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi
e
precisazione dei requisiti soggettivi, nonche'
razionalizzazione e
semplificazione dei criteri e delle
modalita' per la fruizione dei congedi,
delle aspettative e
dei permessi di cui al presente articolo, al fine
di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della
relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti
da
presentare, con particolare riferimento alle persone con
handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell' articolo
3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o
oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale e previo parere della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo'
comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere
per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari,
che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione; decorso tale
termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora
il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per
l'adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest'ultimo e'
prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi
della
delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed
autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e
Conferenza unificata - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni,
delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali
nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
-
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo
17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro
dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 23,
comma 1, della
citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note
alle
premesse.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'
1.
All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della
gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante
il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere
in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di
dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla
loro salute.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come
modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire
al lavoro le donne- 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i
due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto
all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto
all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima
del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo
il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in
caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita',
le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento
l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro,
a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla
loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,
in materia di congedo parentale
1. All'articolo 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni
minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il
compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre
anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta
dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo
e' soppresso.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente
decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento del congedo - 1. Per
ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, hanno diritto, entro il
compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento
del
congedo parentale, fruibile in misura continuativa o
frazionata, per
un periodo massimo, comprensivo dei periodi
di cui all'articolo 32, non
superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia
richiesta
dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del
congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre
dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo
parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si
riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle
persone handicappate.):
«Art. 4. Accertamento dell'handicap - 1.
Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla
necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita'
complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle
unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da
un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio
presso le unita' sanitarie locali.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore
di
handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui
all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e
successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui
al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino
con
handicap in situazione di gravita', che possono
fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge
convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha
diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di
mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche
adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in
presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a
fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il
congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva
di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della
vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da
assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il
congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza
alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap
in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi
i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli
stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui
all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma
1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e
il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e
la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di
euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e'
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai
e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le
modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei
predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e'
prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di
cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I
soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi
non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che
avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il
periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie,
della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano
le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.
53.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente
decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e permessi per i figli con
handicap
grave - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino
con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del
periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge
5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero
retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui
all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104,
e
successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa
alle misure di
cui al comma 1, ad entrambi i genitori,
anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di
gravita', che possono fruirne alternativamente,
anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i
permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con
il
congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto
a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo
2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza,
decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso
di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della
madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli
conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo
fruito ai sensi del comma 5 non puo'
superare la durata complessiva di due
anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco della
vita
lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la
persona da
assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il
congedo ed
i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992
non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla
stessa persona. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione
di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi
i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli
stessi giorni l'altro genitore
non puo' fruire dei benefici di
cuiall'articolo 33, commi 2
e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del
presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative
del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione
figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un
importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo
di
durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere
dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore
di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione
dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare
dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per
i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i
quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di
maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con
le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n.
33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di
cui al comma 5
per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di
tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione
figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento
di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis,
5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui
al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia
diritto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n.
104 del 1992:
«Art. 33. Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al comma 1
possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa
al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di
due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non
sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o
privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge,
parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora
i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di
gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche
essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto
a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto
non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per
l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'.
Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di
gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi,
che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e
3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge
n.
1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma
del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971 , nonche' quelle
contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il
lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo'
essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire
alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e
non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma
restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita'
disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui
al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti
l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della
finanza pubblica.».
- Per il riferimento al citato articolo 4, comma
1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note
all'articolo
3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della
paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi
delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di datori di lavoro pubblici
o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari,
fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di
congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla
retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il
congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini
previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al
versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri
della
prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del
decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio
sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° gennaio 1980, per
i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma,
le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'articolo 74, primo
comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi
diritto a cura
dei datori di lavoro all'atto della corresponsione
della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore
ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di
lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in
ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese
precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella
denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno
stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i
dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita',
nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio
1967, n. 584 , e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri
di cui
all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ,
erogate nei
periodi di paga, scaduti nel mese al quale si
riferisce la denuncia stessa,
ponendo a conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli
dei
contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto
predetto secondo
le disposizioni previste in materia di
assegni familiari, in quanto
compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate
al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro
sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e
restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il
datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne
comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo
recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo
a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del
saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla
presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto
termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a
credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli
interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo
giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il
termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro
abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli
aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i
lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori
assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai
servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi
dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione
guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque
commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai
contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle
compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le
prestazioni di
cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967,
n.
161 , che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori
portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni
da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto
a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati
retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione
delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza
sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale
della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto
conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo'
con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle
prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati
a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e
per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a
quelli spettanti, e' punito con la multa da
lire 200.000 a lire 1.000.000,
salvo che il fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a
ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non
provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione
dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e'
punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per
ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di
entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le
prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di
cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 ,
l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia -
stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno
1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle
prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti
alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano
affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni
previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi
al
servizio prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio 1980, n. 33
(Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre
1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, per la
previdenza, per il contenimento del
costo del lavoro e per
la proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.
285,
sull'occupazione giovanile), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
29 febbraio 1980, n. 59.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476,
in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca
1. All'articolo 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal
seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca,
cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi
amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente
dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2
e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge
13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di
ricerca nelle Universita'), come modificato
dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi
di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le
esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa
di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a
corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento
economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il
rapporto di lavoro Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca,
cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.Non
hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici
dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i
pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al
presente articolo si applicano anche
al personale dipendente dalla pubbliche
amministrazioni
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3,
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione
collettiva.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della
progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di
previdenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3,
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche):
« 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti
di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere
imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che
introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia
limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio'
sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste
nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono
conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di
trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e
3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui
all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano
di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi
e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di
piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del
coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o
mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il
lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere
persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a
distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza
del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,
il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della
legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive
modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata
riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta
per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un
congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il
congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di
domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico
convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una
struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in
relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo
di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto
a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle
assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea
l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto
a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione
dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono
abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42,
della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza
pubblica):
« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo
37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 , sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali,
che
prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere collocati
in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita'
per
attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
e
psammoterapiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge
30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi
civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e
invalidi
civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa
inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno un congedo
straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e
previa
autorizzazione del medico provinciale.».
- Si riporta il
testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n.
509(«Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione
vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della
legge 26 luglio 1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo per cure - Il congedo
per cure
previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n.
118, puo'
essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata
riconosciuta una riduzione
della attitudine lavorativa superiore al 50 per
cento,
sempreche' le cure siano connesse alla infermita'
invalidante
riconosciuta.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.
151, in materia di adozioni e affidamenti
1. All'articolo 45 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita
del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo
anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si
applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni
dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del
minore.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del
citato
decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e
affidamenti - 1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli
39, 40 e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento
entro
il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 42 si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento di
soggetti con
handicap in situazione di gravita'.».
Art. 9
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio
2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle
finanze
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto,
il Guardasigilli: Alfano