Translate

giovedì 22 settembre 2011

CASO MILANESE: PD, NON SI TRASFORMI PREROGATIVA IN PRIVILEGIO

CASO MILANESE: PD, NON SI TRASFORMI PREROGATIVA IN PRIVILEGIO =
(AGI) - Roma, 22 set. - "Una prerogativa della Costituzione non
puo' essere trasformata in un privilegio". Lo sottolinea la
democratica Marilena Samperi, dopo aver preso la parola in aula
per dimostrare che non c'e' alcun intento persecutorio verso
Marco Milanese.
Il "nodo e' politico", spiega. "Riguarda i rapporti nella
maggioranza, il ruolo del ministro Tremonti, la crisi di
governo e le implicazioni economiche e finanziarie". Ma tutto
questo "non va confuso con la risposta che oggi bisogna dare
qui". Se si dovesse verificare un voto contrario alla richiesta
dei magistrati che non contiene alcun fumus persecutionis si
dimostrerebbe "la debolezza e la fragilita' di questo
Parlamento che non saprebbe piu' usare gli strumenti della
politica per affrontare le questioni politiche e li userebbe in
modo improprio per salvarsi. Sarebbe un cattivo servizio ai
cittadini e al Paese. Non si migliora la situazione facendo
finta che la crisi e il disagio non esistono". (AGI)
Mao
221147 SET 11

NNNN

MILANESE: CAMERA; IDV, VOTIAMO PER ARRESTO DEPUTATO PDL

MILANESE: CAMERA; IDV, VOTIAMO PER ARRESTO DEPUTATO PDL

(ANSA) - ROMA, 22 SET - ''Votiamo convintamente per l'arresto
di Milanese''. Lo ha confermato nell'Aula della Camera Federico
Palomba in dichiarazione di voto sulla richiesta di arresto del
deputato del Pdl avanzata dai pm napoletani.
Palomba ha parlato al posto del leader dell'Idv Antonio Di
Pietro, che inizialmente era stato designato a tenere la
dichiarazione di voto sul gruppo. A quanto si apprende, Di
Pietro si e' uniformato alla decisione di tutti gli altri gruppi
di far intervenire nel dibattito solo i rispettivi componenti
della Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio.
''Vogliamo denunciare un sistema di potere, di giochi interni
alla coalizione che ha distrutto il Paese e hanno portato
l'Italia al disastro. Votiamo l'arresto per affermare la
dignita' istituzionale e costituzionale di questo Parlamento''.
(ANSA).

FLB-BSA

MILANESE. DI PIETRO: LEGA VOTANDO NO VA CONTRO COSTITUZIONE

MILANESE. DI PIETRO: LEGA VOTANDO NO VA CONTRO COSTITUZIONE


(DIRE) Roma, 22 set. - "Oggi in Parlamento si sta discutendo se
far arrestare un parlamentare che sicuramente non verra'
arrestato perche' la Lega, che dovrebbe rispettare la
costituzione dichiara esplicitamente di non rispettarla
semplicemente per non far cadere il governo senza considerare se
Milanese sia o non sia colpevole o ritenuto tale dalla
magistratura". Cosi' il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di
Pietro intervenuto ai microfoni di Radio Citta' Futura in merito
al voto sull'arresto di Marco Milanese.
Contro il Carroccio e il leader Umberto Bossi Di Pietro ha poi
aggiunto: "Ce ne fosse stato uno di parlamentare che abbia detto
che e' da irresponsabile da parte di un ministro della Repubblica
affermare di stare lavorando per la secessione dell'Italia e per
la distruzione istituzionale di questo paese".
Sul voto, scrive poi l'ex pm su Facebook, "vedremo se il
Parlamento sapra', con uno scatto d'orgoglio, rispettare la
Costituzione italiana, per la quale i cittadini sono uguali
davanti alla legge".

(Com/Tar/ Dire)
11:29 22-09-11

NNNN

"Auto pirata, é di un carabiniere"



"Guerra per bande scippi e omicidi Roma sotto choc"


Inpdap nota 30/2011 - Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici


Manovra, differimento Tfr dipendenti pubblici pesa più del contributo super ricchi


differimento di due anni del pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici pesa più del contributo del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro. Un calcolo di Lef conferma la natura propagandistica del contributo per i supericchi.
Di Oreste Saccone
Il Governo in pratica ha messo a segno una ennesima tassa occulta a carico dei dipendenti pubblici, nascosta tra le disposizioni di riduzioni di spesa pubblica. Dal 13 agosto 2011 l’indennità di buonuscita e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici che cessano dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, non potrà essere liquidato dall’Inpdap prima del ventiquattresimo mese successivo alla cessazione rapporto di lavoro. Ciò si traduce in un contributo 'occulto' sotto forma di mancato rendimento superiore al 3% dell'importo del Tfr. Per contro l'effettivo contributo peri super ricchi è dell'1,7% in quanto il contributo stesso è deducibile dall'Irpef.
Nel dettaglio con la nuova normativa ( art. 1, commi 22 e 23, dl. 138/11) il Tfr ai pubblici dipendenti sarà versato dopo 27 mesi dal pensionamento in quanto l'Inpdap oltre ai due anni di differimemnto ha 3 mesi per pagare. Solo dopo i 27 mesi in caso di ulteriore tardivo pagamento sono dovuti gli interessi. Inoltre i nuovi termini di pagamento lasciano inalterata la rateazione forzata imposta dal dl 78/2010. Così in caso di TFR di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata avverrà a distanza di un altro anno (3 anni e 3 mesi dal pensionamento) e l’eventuale terza rata dopo 2 anni ( 4 anni e 3 mesi dal pensionamento). Se consideriamo che le obbligazioni a due anni danno attualmente un rendimento medio del 3,80/4,00 per cento lordo, si può quantificare in non meno del 3,00/3,20 % il contributo di solidarietà occulto imposto sul Tfr ( per almeno due anni) del nostro anonimo travet che ha deciso di andare in pensione .
Per contro il contributo di solidarietà imposto ai 32.975 super ricchi per 3 anni è deducibile dal reddito complessivo Irpef. Ne consegue che in concreto la maggiore imposizione sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro si riduce di fatto all’ 1,71%, a fronte di un mancato introito da interessi del 3-3,2% del fresco pensionato, che non potrà dedurre nulla. Anzi, con i tagli lineari alle agevolazioni previsti nella manovra anticrisi, probabilmente già dal 2012 subirà una riduzione delle detrazioni fiscali sulla sua pensione.

FONTE     FISCO EQUO

mercoledì 21 settembre 2011

Fischi e insulti per La Russa a Montecitorio (Video)

(Fonte: La Stampa.it)

Cassazione "...Mancata concessione del riposo settimanale - Previsto danno da usura psicofisica..."


 


Cassazione Civile,  sentenza n. 18310 del 07 settembre 2011
Fatto



E' impugnata con ricorso per due motivi la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, confermando, sia pur con diversa motivazione, la decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda dell'attuale ricorrente, dipendente dell'ASL SA/(...), volta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'usura psicofisica subita per le giornate lavorative effettuate nei giorni destinati a riposo compensativo a seguito di turno di reperibilità prestato in giorno festivo, ritenendo non fornita dall'interessato la prova del pregiudizio sofferto in concreto e la sua dipendenza causale dalla mancata fruizione del riposo. L'ASL SA/(...) resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.

 
Diritto

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2003 per violazione del diritto, di rilevanza costituzionale all'integrità psicofisica del lavoratore nonché del diritto, da esso conseguente, al risarcimento in via equitativa del danno da usura psicofisica per avere lavorato in giornate destinate a riposo compensativo.

Si addebita alla sentenza impugnata in sostanza di non aver considerato che diversamente dal danno biologico, il danno da usura psicofisica per mancata concessione del riposo settimanale, deve ritenersi presunto.

Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata violazione degli 2729 codice civile. Si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto non provato il danno da usura psicofisica senza tener conto che la prova di tale danno è data dimostrando o allegando che il comportamento consistito nella mancata fruizione del giorno di riposo compensativo è un fatto potenzialmente dannoso, e che tale onere probatorio era stato compiutamente assolto dal ricorrente con l'indicazione di presunzioni ed il ricorso al fatto notorio.

I due motivi, che per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.

La vicenda in esame consiste nella effettuazione da parte dell'attuale ricorrente di turni di reperibilità passiva in giorni festivi, con diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva, in concreto non usufruito.

Le fonti normative rilevanti sono costituite dall'articolo 18 del d.p.r. 20 maggio 1987, n. 270 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), l'articolo 7 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999, l'art. 19 del Contratto dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, 5 dicembre 1996, normativo 1994 - 1997 economico 1994 - 1995.

Il primo articolo, nel primo comma, stabilisce che: "Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese a definirsi in sede locali" e, nel quinto comma, che "nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

Il cit. art. 7 del CCNL 20 settembre 2001, dopo aver ribadito nel comma 1 il contenuto sostanziale dell'art. 18, comma primo del cit. d.p.r. n. 270 del 1987, conferma nel comma 6 che qualora il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". In entrambe le fonti normative la pronta disponibilità viene compensata con una indennità rapportata ad ogni 12 h del servizio stesso.

Infine, l'art. 19, nel comma 1, definisce in termini del tutto simili il servizio di pronta disponibilità, stabilisce nel comma 5 che "la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore" ed attribuisce, nel comma 6, nel caso di coincidenza fra pronta disponibilità e giorno festivo " un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

Dalle disposizioni così richiamate emerge quindi che, non avendo il dipendente diritto a riduzioni dell'orario settimanale per effetto della espletata reperibilità, la eventuale fruizione dei riposo compensativo comporta allungamento della prestazione giornaliera.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta.

Pertanto, non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante per l'ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno bensì ad un trattamento inferiore proporzionato alla minore restrizione della libertà della lavoratore (27477/2008).

La suddetta configurazione della reperibilità esclude che si possa applicare alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte in tema di ristoro della prestazione lavorativa effettivamente resa nel settimo giorno consecutivo, facendo ricorso alla presunzione di sussistenza del danno che questa Corte ha affermato a proposito della maggiore gravosità del lavoro prestato nel giorno destinato riposo (vedi, fra le altre, Cass. 16398/2004). Il doversi tenere disponibile per una eventuale prestazione lavorativa è, infatti, cosa diversa dall'effettuazione in concreto di tale prestazione. L'obbligo di mera disponibilità non seguito dal godimento del riposo compensativo è del pari situazione diversa dalla prestazione di lavoro resa nel giorno destinato al riposo, e non vi è alcuna ragione per ritenere che esso sia di per sé idoneo ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore così da configurare un danno in re ipsa. D'altra parte, il disagio patito per la reperibilità in giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva (vedi Cass. 27477/2008 cit. )

E' certo possibile che quel disagio assuma dimensioni tali da incidere sul piano psicofisico del lavoratore che non possa godere del riposo compensativo, trasformandosi in danno da usura psicofisica ma a tal fine non è sufficiente la mera deduzione di non aver potuto godere appieno il giorno festivo per il connesso impegno di reperibilità, essendo necessario allegare e provare il danno che tale reperibilità ha prodotto. Né è il datore di lavoro a dover dimostrare , diversamente che nel caso di reperibilità attiva, l'idoneità dei benefici contrattuali a fornire l'integrale ristoro il mancato recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, essendo invece quest'ultimo a dover provare che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo compensativo sia stata produttiva di un danno.

In definitiva, il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (11 novembre 2008 n. 26972) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Queste, peraltro, -è appena il caso di sottolinearlo- non possono consistere nella mera deduzione di avere reso la prestazione di reperibilità, poiché in tal caso si tornerebbe alla tesi del danno ex se , della quale si è mostrata l'erroneità. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.

Il ricorso incidentale, diretto contro la statuizione della sentenza che aveva negato la sussistenza di alcun obbligo risarcitorio della ASL in assenza di richiesta del lavoratore di fruire del riposo compensativo, va dichiarato assorbito. La parte ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio.


 
P.Q.M.



Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese in € 40,00 oltre ad € 1500 per onorari, nonché IVA. CPA e spese generali.

MANOVRA:FILETTINO VERSO PRINCIPATO,ADESIONE DA META'ABITANTI

MANOVRA:FILETTINO VERSO PRINCIPATO,ADESIONE DA META'ABITANTI
GIA' RACCOLTE 250 FIRME. UN COMMERCIANTE PRESIEDE COMITATO
(ANSA) - FILETTINO (FROSINONE), 21 SET - Oltre la meta' della
popolazione di Filettino ha gia' aderito al Comitato per la
fondazione del 'principato'. La raccolta di firme va avanti ed
entro sabato, giorno in cui verra' istituito il Comitato, si
conta di ottenere l'adesione di gran parte degli abitanti, che
sono 400 su 590 residenti. Lo ha annunciato il sindaco Luca
Sellari, che non presiedera' piu' il Comitato per motivi di
compatibilita' con la carica di sindaco. Alla carica di
presidente e' stato scelto Paolo Cerocchi, titolare di
un'attivita' commerciale nel paese ciociaro.
Il progetto del 'principato' e' stato avviato per contestare
la manovra economica varata dal governo e va avanti. ''E'
un'iniziativa - dice l'avvocato Carlo Taormina, chiamato a
seguire l'iter per la fondazione del 'principato' - che non
presenta nessuna violazione di legge. Tutto viene fatto nel
rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, poi vedremo come
si metteranno le cose''.
Dopo l'istituzione del Comitato per la fondazione, la
prossima settimana si passera' a predisporre il testo della
Costituzione del 'principato'.
''La Costituzione - aggiunge Taornmina - dovra' essere
sottoposta a referendum popolare per avere una risposta dalla
popolazione. Tutto il mondo guarda a questo progetto che
illustreremo nei particolari sabato mattina a Filettino''.
Intanto per l'incontro-conferenza di sabato mattina sono gia'
mobilitati giornali e televisioni. ''Stiamo registrando
l'interesse dei media da ogni parte del globo'', conferma il
sindaco Sellari. (ANSA).

YPO-RO
21-SET-11 19:05 NNNN