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martedì 16 luglio 2013

SALUTE: FDA APPROVA PRIMO DISPOSITIVO PER RICONOSCERE ADHD =


SALUTE: GENE ASSOCIATO A MORTE CELLULARE POST TRAUMA CEREBRALE


SALUTE: SCOPERTO NUOVO MODO DI COMUNICAZIONE FRA CELLULE NERVOSE =


SANITA': TICKET E FARMACI COSTOSI, SEMPRE PIU' ITALIANI RINUNCIANO A CURE =


MORÌ PER LESIONI NEL 2008: 4 POLIZIOTTI A GIUDIZIO PER OMICIDIO


TAR: "Con ricorso notificato il 7 giugno 2005 il maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri (Lpd) impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento descritto in epigrafe con il quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva negato il conferimento della qualifica di luogotenente non avendo egli ottenuto, dell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, ed impugnava altresì dette valutazioni."


TAR: "Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 28, relativa al periodo dal 10/01/2011 al 01/11/2011, con la quale è stato valutato "superiore alla media" e il decreto n. 160 del 13 settembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la suddetta scheda valutativa."


TAR: "I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell'Arma dei Carabinieri, chiedono l'accertamento del diritto all'iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall'amministrazione a carico dei dipendenti."


Corte dei Conti: "Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai sig.ri (Lpd), già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e (Lpd), già sottufficiale della Guardia di Finanza, entrambi collocati in congedo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 121 del 01.04.1981, mirante ad ottenere la riliquidazione della pensione mediante l'equiparazione del trattamento economico a quello attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato ai sensi della L. 6 marzo 1992, n. 216."


Cassazione: "Come precisato nella sentenza impugnata, il sistema è, in parte cambiato, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662 che ha riconosciuto a tutti (tranne che al personale militare, a quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco militari ed a quello "non privatizzato") la possibilità di eliminare le incompatibilità di lavoro autonomo a condizione di passare per il 50% a tempo parziale. "