SCUOLA: CLASSI SPESSO PIU' INQUINATE CHE FUORI, LINEE GUIDA PER ARIA SANA =
DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RIDURRE RISCHI ALLERGIE E ASMA
Roma, 22 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Aria pulita nelle
scuole per contrastare l'aumento di asma e allergie fra i piccoli
italiani. E l'obiettivo delle "Linee di indirizzo per la prevenzione
nelle scuole dei fattori di rischio indoor" per questi disturbi, messe
a punto dal ministero della Salute in accordo con le Regioni e
pubblicate in Gazzetta ufficiale. Nel nostro Paese circa il 20% della
popolazione e' allergico e i bambini sono i piu' colpiti. L'asma
bronchiale, assieme all'obesita', e' tra le malattie croniche piu'
frequenti nell'infanzia. In particolare, si registra un aumento di
rinite allergica ed eczema nei bambini fra i 6 e 7 anni e negli
adolescenti tra i 13 e 14 anni. E l'aria che si respira in classe
spesso non aiuta, anzi.
Secondo lo studio pilota Hese-Health Effect of School
Environment, promosso e finanziato dalla Commissione Europea e
condotto in 5 Paesi, fra cui l'Italia, su un campione di 21 scuole
elementari, fra i banchi le concentrazioni di PM10 e CO2 sono piu'
elevate che all'esterno. In classe sono poi presenti muffe e altri
allergeni, con conseguenze sulla salute dei bambini e dei ragazzi. Le
linee di indirizzo richiamano l'attenzione delle Istituzioni, in primo
luogo della scuola, e della popolazione in generale sull'importanza
delle condizioni di igiene e di qualita' dell'aria negli ambienti
scolastici.
Viene delineato un quadro integrato di interventi di prevenzione
da realizzare negli istituti, compresi gli spazi esterni e le mense,
per limitare il piu' possibile il contatto dei bambini allergici con i
fattori di rischio indoor maggiormente implicati nell'induzione e
nell'aggravamento delle allergie. In Italia - si ricorda nel documento
- i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8 ore al
giorno, per almeno 10 anni. Gli studi effettuati finora dimostrano che
gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano gravi
problemi igienico-sanitari, per la cattiva qualita' delle costruzioni,
per carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo
condizionamento dell'aria. (segue)
(Mad/Pn/Adnkronos)
22-GEN-11 18:16
NNNN
SCUOLA: CLASSI SPESSO PIU' INQUINATE CHE FUORI, LINEE GUIDA PER ARIA SANA (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per far respirare aria pulita
agli allievi lungo la Penisola, il documento entra nel dettaglio delle
misure e degli interventi da attuare. Misure che, "per essere
efficaci, devono essere associate a campagne di sensibilizzazione,
informazione e formazione".
Fra gli interventi di profilassi di carattere generale
suggeriti, favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la
presenza di condensa sui vetri delle finestre e' indice di inadeguata
ventilazione); asportare quotidianamente la polvere dalle superfici
con panni umidi; aspirare regolarmente ogni settimana con
aspirapolveri dotati di filtri ad alta efficienza; effettuare una
pulizia piu' accurata durante la stagione pollinica; sottoporre a
periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco dei bambini,
come le 'sabbionaie' (utilizzate soprattutto nelle scuole materne) che
possono divenire facili ricettacoli di polvere, sporcizia o peli di
animali.
Nelle aule vanno evitati carta da parati, tappeti, moquette,
tende e accumuli di libri e giornali, e si consiglia di appendere i
cappotti all'esterno delle aule. Vanno plastificati poster e fogli di
lavoro da esporre alle pareti, per facilitarne la pulizia con panni
umidi. (segue)
(Mad/Pn/Adnkronos)
22-GEN-11 18:38
NNNN
ANSA/ BOOM ALLERGIE, NORME MINISTERO PER ARIA PULITA A SCUOLA
FORMALDEIDE E ACARI, CLASSI PIU' INQUINATE DELLE STRADE
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'aria che si respira a scuola apre
la mente, ma chiude naso e bronchi. Uno studio europeo condotto
anche in Italia ha rilevato infatti che dentro le pareti delle
scuole le concentrazioni di PM10 e anidride carbonica sono piu'
elevate che all'esterno. Con evidenti conseguenze sulla salute
dei bambini e dei ragazzi, come il boom di casi di asma e
allergie fra i banchi. Ecco perche' il ministero della Salute,
in accordo con Governo, regioni, comuni e province, ha
pubblicato delle linee guida per la tutela e la promozione della
salute degli ambienti chiusi.
La popolazione che soffre di asma, riniti allergiche ed
eczemi ammonta al 20% in Italia, ed e' in continuo aumento,
soprattutto nell'infanzia e adolescenza. Con pesanti effetti
sulla spesa farmaceutica e la perdita di giorni di lavoro e
scuola. A scatenare allergie o crisi di asma sono soprattutto
fumo, formaldeide, amianto, radon, pesticidi, acari della
polvere, muffe, funghi e spore, lattice e alimenti.
L'asma, con l'obesita', e' ormai la malattia cronica piu'
diffusa nell'infanzia (10-11% di bambini e adolescenti), mentre
la rinite allergica colpisce fino al 35,2% dei soggetti
pediatrici, tanto che, se il trend si mantiene, nel 2020 ne
soffrira' il 50% dei bambini. Diffuse anche le allergie
alimentari, che interessano il 6-8% dei bimbi sotto i 3 anni e
il 3-4% di quelli in eta' scolare, e quelle al lattice (2%).
Considerato che in Italia i ragazzi trascorrono a scuola da 4
a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni, dove spesso ci sono
problemi di qualita' delle costruzioni, carenza di manutenzione
e problemi di cattivo condizionamento dell'aria, ecco perche' il
ministero ha deciso di intervenire, venendo cosi' incontro alle
strategie predisposte dall'Unione europea.
Per rendere piu' 'respirabili' aule, mense e cortili, le
linee guida suggeriscono di favorire il ricambio dell'aria,
eliminare quotidianamente la polvere da pavimenti, banchi e
cattedre con panni umidi, fare una pulizia piu' accurata nella
stagione dei pollini, ed evitare nelle aule la presenza di carta
da parati, tappeti, e tende. E ancora non accumulare libri e
giornali, limitare la presenza di armadietti, appendere i
cappotti all'esterno delle aule, plastificare i poster e fogli
di lavoro da esporre alle pareti, non tenere in classe piante
ornamentali, mantenere una temperatura ambiente intorno ai
18-20øC, assicurare una corretta e regolare manutenzione degli
impianti di riscaldamento, ventilazione o
condizionamento.(ANSA).
Y85-BR
22-GEN-11 17:10 NNNN
ANSA/ BOOM ALLERGIE, NORME MINISTERO PER ARIA PULITA A SCUOLA
FORMALDEIDE E ACARI, CLASSI PIU' INQUINATE DELLE STRADE
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'aria che si respira a scuola apre
la mente, ma chiude naso e bronchi. Uno studio europeo condotto
anche in Italia ha rilevato infatti che dentro le pareti delle
scuole le concentrazioni di PM10 e anidride carbonica sono piu'
elevate che all'esterno. Con evidenti conseguenze sulla salute
dei bambini e dei ragazzi, come il boom di casi di asma e
allergie fra i banchi. Ecco perche' il ministero della Salute,
in accordo con Governo, regioni, comuni e province, ha
pubblicato delle linee guida per la tutela e la promozione della
salute degli ambienti chiusi.
La popolazione che soffre di asma, riniti allergiche ed
eczemi ammonta al 20% in Italia, ed e' in continuo aumento,
soprattutto nell'infanzia e adolescenza. Con pesanti effetti
sulla spesa farmaceutica e la perdita di giorni di lavoro e
scuola. A scatenare allergie o crisi di asma sono soprattutto
fumo, formaldeide, amianto, radon, pesticidi, acari della
polvere, muffe, funghi e spore, lattice e alimenti.
L'asma, con l'obesita', e' ormai la malattia cronica piu'
diffusa nell'infanzia (10-11% di bambini e adolescenti), mentre
la rinite allergica colpisce fino al 35,2% dei soggetti
pediatrici, tanto che, se il trend si mantiene, nel 2020 ne
soffrira' il 50% dei bambini. Diffuse anche le allergie
alimentari, che interessano il 6-8% dei bimbi sotto i 3 anni e
il 3-4% di quelli in eta' scolare, e quelle al lattice (2%).
Considerato che in Italia i ragazzi trascorrono a scuola da 4
a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni, dove spesso ci sono
problemi di qualita' delle costruzioni, carenza di manutenzione
e problemi di cattivo condizionamento dell'aria, ecco perche' il
ministero ha deciso di intervenire, venendo cosi' incontro alle
strategie predisposte dall'Unione europea.
Per rendere piu' 'respirabili' aule, mense e cortili, le
linee guida suggeriscono di favorire il ricambio dell'aria,
eliminare quotidianamente la polvere da pavimenti, banchi e
cattedre con panni umidi, fare una pulizia piu' accurata nella
stagione dei pollini, ed evitare nelle aule la presenza di carta
da parati, tappeti, e tende. E ancora non accumulare libri e
giornali, limitare la presenza di armadietti, appendere i
cappotti all'esterno delle aule, plastificare i poster e fogli
di lavoro da esporre alle pareti, non tenere in classe piante
ornamentali, mantenere una temperatura ambiente intorno ai
18-20øC, assicurare una corretta e regolare manutenzione degli
impianti di riscaldamento, ventilazione o
condizionamento.(ANSA).
Y85-BR
22-GEN-11 17:12 NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
sabato 22 gennaio 2011
CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI
RUBY:IDV, MARINA NON HA ORRORE PER FESTINI PAPI?
TUTTA LA SOLIDARIETA' A SAVIANO
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e
per come si comporta con le donne trattate come oggetti e non
rispettate nella loro dignit…. Ci sorprende che proprio una
donna non si vergogni di dire ci• che dice la figlia del
premier. L'utilizzatore finale dovrebbe andare a nascondersi e
la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto
scorta perch‚ lotta contro la criminalit… organizzata. L'Italia
dei Valori esprime solidariet… allo scrittore campano e lo
incoraggia ad andare avanti". E' quanto afferma in una nota il
portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando. (ANSA).
CP
22-GEN-11 18:08 NNNN
RUBY:MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO ++
(ANSA) - MILANO, 22 GEN - ''Mi fa letteralmente orrore che
una persona come Roberto Saviano, che ha sempre dichiarato di
voler dedicare ogni sua energia alla battaglia per il rispetto
della liberta', della dignita' delle persone e della legalit…,
sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare tutto
quello per cui ha sempre proclamato di battersi''. Lo ha
dichiarato il presidente di Fininvest e Mondadori Marina
Berlusconi in relazione alle affermazioni fatte oggi a Genova da
Roberto Saviano, che ha dedicato ai pm di Milano la laurea
honoris causa.
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA, HA DIFESO PRINCIPIO LEGALITA'
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Roberto Saviano e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza dall'ateneo di
Genova per ''l'importante contributo a difesa del principio di
legalita', asse portante dello Stato di diritto''. Con queste
parole il preside di Giurisprudenza, professor Paolo Comanducci
ha attribuito la laurea allo scrittore.
Subito dopo il professor Pisa ha letto la Laudatio.(ANSA).
CH
22-GEN-11 11:50 NNNN
DIV
22-GEN-11 17:10 NNNN
RUBY: MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO (2)
(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il 'mestiere di giustizia', come lo
chiama Saviano - ha aggiunto nella sua dichiarazione Marina
Berlusconi -, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione
personale e il fondamentalismo politico che questa vicenda mette
invece tristemente, e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di
tutti''.
(ANSA).
DIV
22-GEN-11 17:11 NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE =
Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Il 'mestiere di giustizia', come
lo chiama Saviano, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione personale e il
fondamentalismo politico che questa vicenda mette invece tristemente,
e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di tutti". Cosi' il
presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi, commenta le
affermazioni fatte oggi a Genova da Roberto Saviano. (segue)
(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:23
NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE (2) =
ORRORE PER PAROLE DELLO SCRITTORE ROBERTO SAVIANO
(Adnkronos) - Lo scrittore napoletano oggi e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza all'ateneo di Genova e ha
dedicato la sua laurea ai ''magistrati Bocassini, Sangermano e Forno
che stanno vivendo momenti difficili solo per aver fatto il loro
'mestiere di giustizia'". I tre magistrati sono i titolari
dell'inchiesta sul 'caso Ruby' che coinvolge il presidente del
consiglio, Silvio Berlusconi.
"Mi fa letteralmente orrore -spiega in un comunicato la manager Marina, figlia del premier- che una persona come Roberto Saviano, che
ha sempre dichiarato di voler dedicare ogni sua energia alla battaglia
per il rispetto della liberta', della dignita' delle persone e della
legalita', sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare
tutto quello per cui ha sempre proclamato di battersi".
(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:28
NNNN
CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI =
Roma, 22 gen. (Adnkronos) - ''Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e per
come si comporta con le donne trattate come oggetti e non rispettate
nella loro dignita'. Ci sorprende che proprio una donna non si
vergogni di dire cio' che dice la figlia del premier". Lo afferma il
portavoce dell'Idv Leoluca Orlando.
"L'utilizzatore finale -aggiunge- dovrebbe andare a nascondersi
e la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto scorta
perche' lotta contro la criminalita' organizzata. L'Italia dei valori
esprime solidarieta' allo scrittore campano e lo incoraggia ad andare
avanti''.
(Red-Pol/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 18:15
NNNN
ACQUA INQUINATA: MOLISE, MILLE ADESIONI A CLASS ACTION IDV
=
(AGI ) - Campobasso, 22 gen. - L'Italia dei Valori guida la
class action dei 70mila residenti del Basso Molise, che a
Natale non poterono usufruire dell'acqua potabile a causa della
presenza nelle tubature di trialometano. Sono circa mille i
cittadini che hanno gia' aderito all'iniziativa per chiedere
l'accertamento della verita' e il risarcimento dei danni
quantificati in mille euro a famiglia.
"Procederemo con due azioni distinte", dice Cristiano Di
Pietro, consigliere provinciale, "La prima e' quella
risarcitoria da inoltrare al tribunale competente, cioe' quello
di Roma, per non aver potuto furire dell'acqua potabile nelle
due settimane a cavallo delle festivita'. Poi procederemo con
un esposto alla procura della Repubblica di Larino per chiedere
l'accertamento delle responsabilita'".
L'istituto superiore di Sanita' ha accertato che l'aumento
dei trialometani e' stato provocato dal contatto tra materiale
organico, di cui non si conosce la natura e la provenienza, e
il cloro usato per la potabilizzazione. Molise Acque, la
societa' regionale che gestisce l'invaso del Liscione e
l'impianto di potabilizzazione cui sono collegati gli
acquedotti comunali della costa, aveva addebitato la
disfunzione ai detriti riversati nella diga dalle abbondanti
piogge.
"E' l'ora della chiarezza", ha detto Di Pietro, "e del
parziale ristoro dei disguidi subiti da famiglie ed aziende".
(AGI)
Dpg
221810 GEN 11
NNNN
(AGI ) - Campobasso, 22 gen. - L'Italia dei Valori guida la
class action dei 70mila residenti del Basso Molise, che a
Natale non poterono usufruire dell'acqua potabile a causa della
presenza nelle tubature di trialometano. Sono circa mille i
cittadini che hanno gia' aderito all'iniziativa per chiedere
l'accertamento della verita' e il risarcimento dei danni
quantificati in mille euro a famiglia.
"Procederemo con due azioni distinte", dice Cristiano Di
Pietro, consigliere provinciale, "La prima e' quella
risarcitoria da inoltrare al tribunale competente, cioe' quello
di Roma, per non aver potuto furire dell'acqua potabile nelle
due settimane a cavallo delle festivita'. Poi procederemo con
un esposto alla procura della Repubblica di Larino per chiedere
l'accertamento delle responsabilita'".
L'istituto superiore di Sanita' ha accertato che l'aumento
dei trialometani e' stato provocato dal contatto tra materiale
organico, di cui non si conosce la natura e la provenienza, e
il cloro usato per la potabilizzazione. Molise Acque, la
societa' regionale che gestisce l'invaso del Liscione e
l'impianto di potabilizzazione cui sono collegati gli
acquedotti comunali della costa, aveva addebitato la
disfunzione ai detriti riversati nella diga dalle abbondanti
piogge.
"E' l'ora della chiarezza", ha detto Di Pietro, "e del
parziale ristoro dei disguidi subiti da famiglie ed aziende".
(AGI)
Dpg
221810 GEN 11
NNNN
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 18 novembre 2010 - Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane concernente «Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma». (link diretto al sito dell'autore)
Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password, al 22 gennaio 2011
Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e Password è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale di riferimento www.cives.roma.it
Per mantenere aperto e migliorare sempre di più questo canale informativo , sostieni la nostra informazione con una delle seguenti modalità:
- versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano IBAN CALCOLATA IT55M0558403258000000002151;
- Beneficiario: Capuzzi
- causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i servizi offerti dall’Associazione Cives
-
- versamento su Postepay 4023600440472860
- versamento tramite Paypal
- l
Puoi effettuare un versamento online in maniera veloce e sicura con Postepay Carta n° 4023600440472860
| COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY | |
| Negli uffici postali | - con versamento in contanti - con una carta Postamat Maestro - trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra |
| Presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat | - con una carta Postamat Maestro - trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra - trasferendo denaro da una Inps Card - utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro |
| Sul sito www.poste.it | - addebitando l'importo sul Conto BancoPosta - trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra |
| Con una SIM PosteMobile | - da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay |
| Presso le ricevitorie Sisal | - esclusivamente in contanti |
L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari
Potrai darci la conferma dell'avvenuto sostegno e/o donazione per e-mail o per fax
Sostegno e/o Donazione
Versando la quota annuale da - €. 25,00
- €. 50,00
- oltre €.50,00
Per sostenere la nostra informazione , scarica il
Come ottenere User Id e password
per consultare le novità che si trovano nel settore
"Aggiornamenti in area riservata"
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 7 Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi
.
Circ. 21 gennaio 2011, n. 7 (1).
Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010).
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
- O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010” (Gazz.Uff. n. 261 dell’8 novembre 2010), articolo 9.
- O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011), articolo 7.
- Circolare 1 dicembre 2010, n. 48 dell'INAIL, “Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (O.P.C.M. n. 3903/2010)”.
Premessa
Con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48 è stata illustrata la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, disposta dall’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi che esercitavano l’attività in immobili dichiarati inagibili, a seguito degli eventi alluvionali accaduti il 4 ottobre 2010 nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.
L’articolo 9, comma 3, dell’O.P.C.M. suddetta ha stabilito che «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011».
Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 [1], all’articolo 7, comma 1, ha disposto che «Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010”, è soppresso».
Per effetto della soppressione, i premi, il cui versamento era stato sospeso, devono essere riscossi in unica soluzione entro il 16 gennaio 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.
_________________
[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011.
Istruzioni operative
È in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, opportunamente aggiornato, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali interessate, previa verifica dei requisiti di legge, già illustrati con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Circ. 1 dicembre 2010, n. 48
O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, art. 9
O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, art. 7
Circ. 21 gennaio 2011, n. 7 (1).
Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010).
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
- O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010” (Gazz.Uff. n. 261 dell’8 novembre 2010), articolo 9.
- O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011), articolo 7.
- Circolare 1 dicembre 2010, n. 48 dell'INAIL, “Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (O.P.C.M. n. 3903/2010)”.
Premessa
Con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48 è stata illustrata la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, disposta dall’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi che esercitavano l’attività in immobili dichiarati inagibili, a seguito degli eventi alluvionali accaduti il 4 ottobre 2010 nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.
L’articolo 9, comma 3, dell’O.P.C.M. suddetta ha stabilito che «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011».
Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 [1], all’articolo 7, comma 1, ha disposto che «Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010”, è soppresso».
Per effetto della soppressione, i premi, il cui versamento era stato sospeso, devono essere riscossi in unica soluzione entro il 16 gennaio 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.
_________________
[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011.
Istruzioni operative
È in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, opportunamente aggiornato, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali interessate, previa verifica dei requisiti di legge, già illustrati con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Circ. 1 dicembre 2010, n. 48
O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, art. 9
O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, art. 7
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 8 Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 21 gennaio 2011, n. 8 (1).
Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010).
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
- D.P.C.M. 5 novembre 2010 , “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 269 del 17 novembre 2010);
- O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 2010), articolo 11;
- D.M. 1° dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A" (Gazz. Uff. n. 293 del 16 dicembre 2010), articolo 1;
- Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, “Eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (O.P.C.M. n. 3906/2010 e decreto MEF D.M. 1° dicembre 2010 )”;
- Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010).
Premessa
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1 dicembre 2010 ha disposto nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, la sospensione del versamento dei premi assicurativi, disponendone altresì il pagamento entro il 22 dicembre 2010.
Come illustrato nella circolare 14 dicembre 2010, n. 50, il decreto, inoltre, ha stabilito che i soggetti beneficiari fruiscono della sospensione a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione [1], in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo dell’attività economica o determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.
Il decreto “Milleproroghe 2011” ha disposto la prosecuzione della sospensione dei termini di versamento.
_________________
[1] Resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 225/2010 ha disposto che «Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011».
Per effetto del differimento di cui sopra, nei confronti dei soggetti già beneficiari della sospensione dei versamenti fino al 20 dicembre 2010, la sospensione prosegue fino al 30 giugno 2011.
Pertanto, il periodo di applicazione del beneficio è dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011 e nell’ulteriore periodo di sospensione ricade in particolare il pagamento dell’Autoliquidazione annuale dei premi 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, fermo restando la regolare presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
La sospensione si applica altresì ad ogni pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel periodo di applicazione descritto, comprese le rateazioni ordinarie [2] in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.
_________________
[2] Ai sensi della legge n. 389/1989.
Modalità di riscossione dei premi sospesi
Al momento non sono state definite specifiche modalità per la riscossione agevolata dei pagamenti sospesi.
Qualora non intervengano disposizioni speciali, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.
Istruzioni operative
Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153, nel quale il termine finale del periodo di applicazione della sospensione sarà aggiornato al 30 giugno 2011.
Considerato il numero di PAT interessate e l’opportunità di effettuare controlli puntuali in GRA sui dati identificativi dei beneficiari, il codice sarà inserito a cura delle Sedi competenti sulle posizioni interessate alla sospensione, sulla base degli elenchi acquisiti dalla Regione Veneto, relativi ai soggetti che hanno presentato la prescritta dichiarazione.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 14 dicembre 2010, n. 50
D.M. 1 dicembre 2010
D.P.C.M. 5 novembre 2010
O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, art. 11
Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010).
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
- D.P.C.M. 5 novembre 2010 , “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 269 del 17 novembre 2010);
- O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 2010), articolo 11;
- D.M. 1° dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A" (Gazz. Uff. n. 293 del 16 dicembre 2010), articolo 1;
- Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, “Eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (O.P.C.M. n. 3906/2010 e decreto MEF D.M. 1° dicembre 2010 )”;
- Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010).
Premessa
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1 dicembre 2010 ha disposto nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, la sospensione del versamento dei premi assicurativi, disponendone altresì il pagamento entro il 22 dicembre 2010.
Come illustrato nella circolare 14 dicembre 2010, n. 50, il decreto, inoltre, ha stabilito che i soggetti beneficiari fruiscono della sospensione a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione [1], in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo dell’attività economica o determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.
Il decreto “Milleproroghe 2011” ha disposto la prosecuzione della sospensione dei termini di versamento.
_________________
[1] Resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 225/2010 ha disposto che «Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011».
Per effetto del differimento di cui sopra, nei confronti dei soggetti già beneficiari della sospensione dei versamenti fino al 20 dicembre 2010, la sospensione prosegue fino al 30 giugno 2011.
Pertanto, il periodo di applicazione del beneficio è dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011 e nell’ulteriore periodo di sospensione ricade in particolare il pagamento dell’Autoliquidazione annuale dei premi 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, fermo restando la regolare presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
La sospensione si applica altresì ad ogni pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel periodo di applicazione descritto, comprese le rateazioni ordinarie [2] in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.
_________________
[2] Ai sensi della legge n. 389/1989.
Modalità di riscossione dei premi sospesi
Al momento non sono state definite specifiche modalità per la riscossione agevolata dei pagamenti sospesi.
Qualora non intervengano disposizioni speciali, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.
Istruzioni operative
Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153, nel quale il termine finale del periodo di applicazione della sospensione sarà aggiornato al 30 giugno 2011.
Considerato il numero di PAT interessate e l’opportunità di effettuare controlli puntuali in GRA sui dati identificativi dei beneficiari, il codice sarà inserito a cura delle Sedi competenti sulle posizioni interessate alla sospensione, sulla base degli elenchi acquisiti dalla Regione Veneto, relativi ai soggetti che hanno presentato la prescritta dichiarazione.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 14 dicembre 2010, n. 50
D.M. 1 dicembre 2010
D.P.C.M. 5 novembre 2010
O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, art. 11
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-1-2011 n. 2 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.
Nota 20 gennaio 2011, n. 2 (1).
CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
CAF
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area III, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, Acc. 6 maggio 2010.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico, e Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008, come di seguito elencati:
- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
- l'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- l'Ospedale Galliera di Genova;
- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
2. Trattamento economico (art. 2)
Lo stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall’art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di euro 19,03 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di euro 103,30 lordi mensili.
Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo dei suddetti dirigenti, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato:
dal 1° gennaio 2008 in € 42.215,39;
dal 1°gennaio 2009 in € 43.310,90.
Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
3. Retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, 4, 5 e 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata, per i singoli ruoli, negli importi di cui all'allegato 1 mentre per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la stessa rimane confermata nei valori di cui all'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008 (allegato 2).
Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi riportati nell'allegato 1 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
Nel confermare quanto già indicato nella nota 31 luglio 2008, n. 32 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile, limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (importi riportati nei successivi CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005).
Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd."variabile aziendale").
4. Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11)
Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 sono rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni
€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni
€ 1.545,66
L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
5. Indennità sostitutiva della reintegrazione
Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo, Acc. 6 maggio 2010.
In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.
Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.
Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
6. Effetti dei benefici economici (art. 7)
Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000:
- I biennio economico, alle indennità di cui all'art. 39, comma 1, all'indennità di cui all'art. 41 (indennità per incarico di direzione di struttura complessa);
- II biennio economico, agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), all'art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008 - 2009.
Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico, e amministrativa si rimanda alla tavola riassuntiva di cui all'allegato 3 mentre ai fini dell'indennità premio servizio sono da considerare utili i seguenti emolumenti:
- stipendio tabellare comprensivo di Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - art. 35 CCNL 8 giugno 2000 - (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione minima unificata (per 13 mensilità);
- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964,42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44 e 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£ 18.263.000) corrisposta ex art. 40, CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5, CCNL 8 giugno 2000 - II biennio (per 13 mensilità).
Ai fini del trattamento di fine rapporto sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'Indennità premio servizio nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 ).
Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Allegato 1
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
12.389,20
426,37
12.815,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
7.366,10
253,50
7.619,60
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
4.691,51
161,46
4.852,97
Dirigente equiparato
4.143,59
142,60
4.286,19
Dirigente < 5 anni
270,37
9,30
279,67
Dirigenti del ruolo professionale e tecnico
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione dì
posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
14.372,94
942,88
15.315,82
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
6.659,44
436,86
7.096,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000 Art. 45, c. 2, D.P.R. n. 384/1990
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente equiparato
3.323,68
218,04
3.541,72
Dirigente < 5 anni
566,79
37,18
603,97
Allegato 2
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Dirigente già incarico struttura complessa
4.134,50
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
2.544,07
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
1.324,64
Dirigente equiparato
1.324,64
Allegato 3
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione
EMOLUMENTI
QUOTA A
QUOTA B
DI PENSIONE
DI PENSIONE
Stipendio tabellare (con MS conglobata dal 1° gennaio 2003)
*
Retribuzione individuale di anzianità
*
Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile
*
Retribuzione di posizione minima unificata
*
Retribuzione di posizione variabile aziendale
*
Assegno personale, ove spettante
*
Retribuzione di risultato
*
Specifico trattamento economico, ove spettante
*
Indennità di incarico di direzione complessa
*
Indennità di esclusività
*
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
*
Indennità di sostituzione
*
Indennità sostitutiva della reintegrazione
*
Acc. 6 maggio 2010
Acc. 11 giugno 2007, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
CAF
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area III, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, Acc. 6 maggio 2010.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico, e Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008, come di seguito elencati:
- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
- l'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- l'Ospedale Galliera di Genova;
- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
2. Trattamento economico (art. 2)
Lo stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall’art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di euro 19,03 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di euro 103,30 lordi mensili.
Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo dei suddetti dirigenti, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato:
dal 1° gennaio 2008 in € 42.215,39;
dal 1°gennaio 2009 in € 43.310,90.
Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
3. Retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, 4, 5 e 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata, per i singoli ruoli, negli importi di cui all'allegato 1 mentre per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la stessa rimane confermata nei valori di cui all'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008 (allegato 2).
Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi riportati nell'allegato 1 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
Nel confermare quanto già indicato nella nota 31 luglio 2008, n. 32 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile, limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (importi riportati nei successivi CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005).
Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd."variabile aziendale").
4. Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11)
Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 sono rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni
€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni
€ 1.545,66
L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
5. Indennità sostitutiva della reintegrazione
Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo, Acc. 6 maggio 2010.
In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.
Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.
Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
6. Effetti dei benefici economici (art. 7)
Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000:
- I biennio economico, alle indennità di cui all'art. 39, comma 1, all'indennità di cui all'art. 41 (indennità per incarico di direzione di struttura complessa);
- II biennio economico, agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), all'art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008 - 2009.
Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico, e amministrativa si rimanda alla tavola riassuntiva di cui all'allegato 3 mentre ai fini dell'indennità premio servizio sono da considerare utili i seguenti emolumenti:
- stipendio tabellare comprensivo di Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - art. 35 CCNL 8 giugno 2000 - (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione minima unificata (per 13 mensilità);
- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964,42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44 e 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£ 18.263.000) corrisposta ex art. 40, CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5, CCNL 8 giugno 2000 - II biennio (per 13 mensilità).
Ai fini del trattamento di fine rapporto sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'Indennità premio servizio nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 ).
Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Allegato 1
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
12.389,20
426,37
12.815,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
7.366,10
253,50
7.619,60
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
4.691,51
161,46
4.852,97
Dirigente equiparato
4.143,59
142,60
4.286,19
Dirigente < 5 anni
270,37
9,30
279,67
Dirigenti del ruolo professionale e tecnico
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007
Incremento annuo
Nuova retribuzione dì
posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa
14.372,94
942,88
15.315,82
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
6.659,44
436,86
7.096,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000 Art. 45, c. 2, D.P.R. n. 384/1990
3.793,24
248,84
4.042,08
Dirigente equiparato
3.323,68
218,04
3.541,72
Dirigente < 5 anni
566,79
37,18
603,97
Allegato 2
Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Dirigente già incarico struttura complessa
4.134,50
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990
2.544,07
Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000
1.324,64
Dirigente equiparato
1.324,64
Allegato 3
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione
EMOLUMENTI
QUOTA A
QUOTA B
DI PENSIONE
DI PENSIONE
Stipendio tabellare (con MS conglobata dal 1° gennaio 2003)
*
Retribuzione individuale di anzianità
*
Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile
*
Retribuzione di posizione minima unificata
*
Retribuzione di posizione variabile aziendale
*
Assegno personale, ove spettante
*
Retribuzione di risultato
*
Specifico trattamento economico, ove spettante
*
Indennità di incarico di direzione complessa
*
Indennità di esclusività
*
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
*
Indennità di sostituzione
*
Indennità sostitutiva della reintegrazione
*
Acc. 6 maggio 2010
Acc. 11 giugno 2007, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
Con decreto 333-B/17D.3.10 del 17 gennaio 2011, la prova scritta della sessione d’esame per la corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti avrà luogo il giorno 25 gennaio 2011 alle ore 8.30, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc sito ad Aosta - Rue Clavalité, 20.
E’ indetta una sessione d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, al fine della corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30, il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30, il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale.
AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI
AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Agenti di polizia sono stati
aggrediti a spintoni e calci da una folla di persone che ha
cercato di favorire la fuga di un uomo che era stato bloccato
dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore
che aveva appena rubato. E' accaduto nella zona Mercato, a
Napoli.
Emanuele Persico, 26 anni, era stato arrestato dagli agenti
del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di
estorsione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, di 20 anni,
era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una
telefonata in cui l'anonimo interlocutore gli proponeva di
versare 150 euro per ottenere la restituzione del ciclomotore
Aprilia Scarabeo.
All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il
denaro. Piuttosto concitate sono state le fasi che hanno
caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo
hanno tentato di aggredire gli agenti con spintoni e calci
cercando di favorire la fuga dell'uomoo. Alcuni poliziotti, per
l'aggressione subita, hanno riportato contusioni.
Persico e' stato pero' bloccato e condotto al carcere di
Poggioreale. (ANSA).
TOR/BOM
22-GEN-11 14:42 NNNN
(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Agenti di polizia sono stati
aggrediti a spintoni e calci da una folla di persone che ha
cercato di favorire la fuga di un uomo che era stato bloccato
dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore
che aveva appena rubato. E' accaduto nella zona Mercato, a
Napoli.
Emanuele Persico, 26 anni, era stato arrestato dagli agenti
del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di
estorsione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, di 20 anni,
era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una
telefonata in cui l'anonimo interlocutore gli proponeva di
versare 150 euro per ottenere la restituzione del ciclomotore
Aprilia Scarabeo.
All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il
denaro. Piuttosto concitate sono state le fasi che hanno
caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo
hanno tentato di aggredire gli agenti con spintoni e calci
cercando di favorire la fuga dell'uomoo. Alcuni poliziotti, per
l'aggressione subita, hanno riportato contusioni.
Persico e' stato pero' bloccato e condotto al carcere di
Poggioreale. (ANSA).
TOR/BOM
22-GEN-11 14:42 NNNN
Iscriviti a:
Commenti (Atom)


