Manovra/Landini:E' momento grave, serve Cgil unita
per svolta
Su art.8 si può battere Governo, subiamo attacco senza
precedenti
Roma, 8 set. (TMNews) - "Siamo davanti ad un
momento
straordinario, unico nella storia italiana della Repubblica.
Per
questo credo sia giusto superare le contrapposizioni
congressuali
all'interno della Cgil per aprire una
fase nuova", Nel rinnovare
alla segretaria generale Susanna Camusso l'invito
a "ritirare la
firma dall'accordo del 28 giugno che è ormai carta straccia",
il
segretario della Fiom Maurizio Landini si dice convinto che dopo
lo
sciopero generale unitario di martedì la Cgil possa
ritrovare
unità contro la manovra economico, perchè "c'à spazio -
ha
affermato in una intervista a 'l'Unità'- per battere questo
governo
sull'articolo 8".
"Non si tratta - ha sottolineato il leader delle tute
blu- di una
mano tesa, come prima non c'era una mano chiusa". Ma lo
sciopero
"ritengo abbia assolutamente riavvicinato la Cgil" perchè "si è
dimostrato che tutte le federazioni
all'interno della
confederazione sono unite nel rilanciare e continuare
la
mobilitazione". E "credo si arrivato il momento di aprire dentro
la
Cgil una fase nuova, perchè mai nella sua storia il
nostro
sindacato ad affrontare un attacco simile con la logica della
Fiat
estesa a tutti i settori".
Pol/Tor
081004 set 11
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 8 settembre 2011
Sciopero Cgil...''Bonanni, dopo 35 anni mi vergogno di essere iscritto alla Cisl''.
SCIOPERO
CGIL: ROMA; PENSIONATO CISL, OGGI MI VERGOGNO
(ANSA) - ROMA, 6 SET - ''Bonanni, dopo 35 anni mi vergogno di
essere iscritto alla Cisl''. Questo uno dei cartelli esposti
durante il corteo della Cgil contro la manovra economica. Ad
imbracciarlo un pensionato di Frosinone, Elio Quattrociocchi,
che spiega: ''sentire Bonanni dirsi d'accordo con i
licenziamenti e appoggiare il governo mi ha deluso profondamente
ed oggi, dopo 35 anni, mi vergogno di essere iscritto alla Cisl.
Quattrociocchi mostra le tessere del sindacato e racconta:
''sono iscritto alla Cisl dal '77. Sono stato Rsu per nove anni
e ho lavorato come operaio alla Smia Fibre di Castellaccio, in
provincia di Frosinone. Oggi non mi riconosco piu' in questo
sindacato e per questo sto partecipando alla manifestazione
della Cgil contro una manovra che reputo ingiusta e lesiva dei
diritti dei lavoratori. Strappare la tessera della Cisl? Non so
ancora che fare, ci sto pensando. Per ora sono solo deluso''.
(ANSA).
YJ4-TZ/SCN
06-SET-11 11:17 NNNN
(ANSA) - ROMA, 6 SET - ''Bonanni, dopo 35 anni mi vergogno di
essere iscritto alla Cisl''. Questo uno dei cartelli esposti
durante il corteo della Cgil contro la manovra economica. Ad
imbracciarlo un pensionato di Frosinone, Elio Quattrociocchi,
che spiega: ''sentire Bonanni dirsi d'accordo con i
licenziamenti e appoggiare il governo mi ha deluso profondamente
ed oggi, dopo 35 anni, mi vergogno di essere iscritto alla Cisl.
Quattrociocchi mostra le tessere del sindacato e racconta:
''sono iscritto alla Cisl dal '77. Sono stato Rsu per nove anni
e ho lavorato come operaio alla Smia Fibre di Castellaccio, in
provincia di Frosinone. Oggi non mi riconosco piu' in questo
sindacato e per questo sto partecipando alla manifestazione
della Cgil contro una manovra che reputo ingiusta e lesiva dei
diritti dei lavoratori. Strappare la tessera della Cisl? Non so
ancora che fare, ci sto pensando. Per ora sono solo deluso''.
(ANSA).
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- Novità per le ispezioni sui luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro interviene sulle norme di cui all'art. 7, D.L. n. 70 del 2011, precisando che per la loro concreta operatività è necessaria l'emanazione del Decreto attuativo previsto dalla stessa disposizione di legge.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 29-7-2011 n. 20/2011
Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. III. - Cassazione "...tutela della salute in ambiente ospedaliero..Funzioni che devono essere svolte da un infermiere e l'onere della vigilanza e di eventuale intervento da parte del medico di turno"
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 9-8-2011 n. 25/II/0014542
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Alternanza nell'assistenza a disabili - Accertamento provvisorio della situazione di handicap.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva. - Ministero Pubblica Istruzione - Procedimenti disciplinari: basta la denuncia
- Il Dipartimento della Funzione pubblica spiega le novità sul controllo delle assenze per malattia. La manovra correttiva modifica la regolamentazione del controllo sulle assenze per malattia, intervenendo sull'obbligo di reperibilità e sull'ambito soggettivo di applicazione della normativa di cui al Testo Unico del pubblico impiego.
- Cassazione "...La buca è piena d'acqua e il cittadino cade: Comune responsabile. La pozzanghera che copre la buca non elimina la responsabilità del Comune, ma aggrava il vizio di manutenzione."
- Cassazione "...Il numero di matricola dell'autovelox non è elemento probante per la validità del verbale..."
- Cassazione "...Saranno risarcibili le spese mediche future per danni provocati da sinistro stradale...-. convennero in giudizio innanzi al Tribunale Roma --., il Ministero dell'Interno, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e --, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il (OMISSIS), allorché il ciclomotore sul quale la prima viaggiava era stato investito dall'autovettura di servizio condotta dall'agente di polizia --, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia costrettovi, a suo dire, da un'irregolare manovra del --. Nell'urto -- aveva riportato lesioni irreversibili alla colonna vertebrale, con conseguente paralisi degli arti inferiori...."
- Consiglio di Stato: si al risarcimento del danno per la mamma di gemelli cui non sono concessi riposi doppi. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla lavoratrice, madre di due gemelli, cui il datore di lavoro non aveva riconosciuto il doppio del periodo previsto per il riposo giornaliero ex legge 8 marzo 2000, n. 53.."
- Cassazione: si a sequestro di auto in sosta e con fari accesi se automobilista è in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il sequestro della macchina in sosta e con i fari accesi se al volante c'è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica.
- Ministero dell'interno
Circ. 6-9-2011 n. 23/2011
Rilascio di certificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999. Pagamento dell'imposta di bollo.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici. - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 8-8-2011 n. 21/2011 Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11 aprile 2011. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI. - TAR "..Polizia di Stato - Mobbing - Richiesta di risarcimento del danno da c.d. "demansionamento" in Euro300.000,00..."
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mercoledì 7 settembre 2011
TAR "..."La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio" ..."
T.A.R. Sicilia #################### Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1319Fatto
Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 20 settembre 2010 e depositato il giorno 27 successivo, il signor ####################, assistente capo della polizia di Stato, esponeva che, per un accadimento verificatosi il 15 giugno 2000, gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con provvedimento successivamente annullato in autotutela dal Questore di #################### il 24 luglio 2009.
Per tale fatto era stato successivamente sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare, non ancora definito al momento della proposizione del presente ricorso.
Con foglio di contestazione addebiti del 29 dicembre 2009, era stato aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare relativamente ad un fatto accaduto il 5 novembre 2000, per il quale, con sentenza del Tribunale di #################### n. 68/06 del 17 maggio 2006, confermata con sentenza della Corte d'Appello di #################### 4° sezione penale n. 152/2008 del 16 gennaio 2008, divenuta irrevocabile in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione intervenuta il 10 novembre 2009, era stato condannato a mesi 4 di reclusione e Euro 100,00 di multa, essendosi ritenuto sussistente il delitto di cui agli art. 56, 640, commi 1 e 2, n. 1 c.p. (tentata truffa aggravata).
Tale pena era stata dapprima sospesa per assenza di precedenti penali e successivamente estinta per indulto.
La condanna in questione gli era stata inflitta, poiché, in data 5 e 6 novembre 2000, aveva fruito di due giorni di congedo straordinario per malattia (precisamente "diarrea e coliche addominali" come risultante dalla cartella clinica del pronto soccorso, ove si era recato alle ore 6 del 5 novembre 2000, versata in atti) e nel tardo pomeriggio (in particolare alle ore 17,00) del 5 novembre aveva disputato una partita di pallavolo.
In relazione a tale fatto era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, che si era concluso con il decreto di destituzione prot. n. 333D/26416 del 18 giugno 2010, adottato ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del DPR n. 737/1981 per i motivi di cui alla deliberazione del Consiglio di Disciplina del 29 marzo 2010.
Tale deliberazione aveva, in particolare, fatto riferimento alla recidiva rispetto al precedente disciplinare prima citato intervenuto in seguito a condanna penale passata in giudicato per calunnia.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 13 del DPR n. 737/1981; dell'art. 1 della l. n. 241/1990 in relazione al principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Vi sarebbe sproporzione tra la sanzione disciplinare applicata ed i fatti contestati con conseguente carenza di motivazione, in considerazione della insussistenza della recidiva fra le due contestazioni disciplinari intervenute nei confronti del ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13 e 19 del DPR n. 737/1981. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Non sarebbe stati considerati i buoni precedenti di carriera del ricorrente con conseguente difetto di motivazione.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Vi sarebbe contraddittorietà con la precedente decisione di non irrogare la sanzione della sospensione facoltativa.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Cost.. Difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13 e 19 del DPR n. 737/1981 in relazione agli artt. 166 e 174 c.p.. Difetto di motivazione ed istruttoria. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della difesa erariale.
Con ordinanza n. 952 del 22 ottobre 2010 l'istanza cautelare è stata rigettata.
Con ordinanza del CGA n. 1007 del 26 novembre 2010 l'appello cautelare è stato accolto con la seguente motivazione: "non sembra potersi escludere la sproporzione tra i fatti commessi e la sanzione inflitta".
Con memoria depositata in vista della udienza, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso, che ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del DPR n. 737/1981, è fondato con riferimento alla censura, avente indubbio carattere assorbente, della sproporzione tra sanzione e fatti contestati.
Invero, l'art. 7 del DPR n. 737/1981 prevede, al comma 1, che "La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio" ed al comma 2 che tale sanzione è inflitta, tra l'altro: per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale (n. 1); per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2); per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati (n. 4).
In merito alla interpretazione di tale disposizione, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati. In tale contesto si è, in particolare, ritenuto che un singolo comportamento illecito, anche di natura penale delittuosa, non può giustificare la sanzione estrema della estinzione del rapporto di lavoro, quando non sia a tal punto grave da manifestare l'assenza delle doti morali necessarie per la prosecuzione del rapporto medesimo (vedi
Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2009, n. 6353).
Nella specie la destituzione è stata disposta (come risulta dalla delibera del consiglio provinciale di disciplina del 29 marzo 2010 parimenti impugnata) in quanto il ricorrente è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a mesi 4 di reclusione e Euro 100,00 di multa per tentata truffa aggravata nei confronti dello Stato, in quanto si era assentato dal servizio, facendo attestare uno stato di malattia, durante il quale successivi accertamenti di P.G. ne avevano accertato la partecipazione ad una competizione agonistica sportiva.
Si è, in particolare, verificato che, in data 5 e 6 novembre 2000, aveva fruito di due giorni di congedo straordinario per malattia (precisamente "diarrea e coliche addominali" come risultante dalla cartella clinica del pronto soccorso, ove si era recato alle ore 6 del 5 novembre 2000, versata in atti) e nel tardo pomeriggio (in particolare alle ore 17,00) del 5 novembre aveva disputato una partita di pallavolo
E' stata, inoltre, ritenuta sussistente la "recidiva" di cui al n. 3 dell'art. 13 del DPR n. 737/1981 con riferimento ad un precedente disciplinare per una fattispecie di calunnia
Orbene, una sanzione particolarmente rigorosa qual è la destituzione, che comporta la cessazione del rapporto di lavoro, risulta sproporzionata rispetto ad una condotta sostanzialmente assimilabile alla assenza ingiustificata dal servizio per due giorni, la quale, in sé considerata, avrebbe comportato, ex art. 4 del DPR 737/1981, una pena pecuniaria consistente nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
A diversa conclusione non può, peraltro, addivenirsi con riferimento alla contestazione della "recidiva", in quanto, indipendentemente dalla sua configurabilità in relazione a fattispecie diverse (calunnia e truffa), non si ritiene che potesse comportare l'applicazione di una sanzione grave come la destituzione a fronte dell'illecito addebitato al ricorrente.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si ravvisano giustificati motivi, avuto riguardo alla diversità dei pronunciamenti cautelari in primo e secondo grado ed alla conseguente opinabilità della questione, per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 20 settembre 2010 e depositato il giorno 27 successivo, il signor ####################, assistente capo della polizia di Stato, esponeva che, per un accadimento verificatosi il 15 giugno 2000, gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con provvedimento successivamente annullato in autotutela dal Questore di #################### il 24 luglio 2009.
Per tale fatto era stato successivamente sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare, non ancora definito al momento della proposizione del presente ricorso.
Con foglio di contestazione addebiti del 29 dicembre 2009, era stato aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare relativamente ad un fatto accaduto il 5 novembre 2000, per il quale, con sentenza del Tribunale di #################### n. 68/06 del 17 maggio 2006, confermata con sentenza della Corte d'Appello di #################### 4° sezione penale n. 152/2008 del 16 gennaio 2008, divenuta irrevocabile in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione intervenuta il 10 novembre 2009, era stato condannato a mesi 4 di reclusione e Euro 100,00 di multa, essendosi ritenuto sussistente il delitto di cui agli art. 56, 640, commi 1 e 2, n. 1 c.p. (tentata truffa aggravata).
Tale pena era stata dapprima sospesa per assenza di precedenti penali e successivamente estinta per indulto.
La condanna in questione gli era stata inflitta, poiché, in data 5 e 6 novembre 2000, aveva fruito di due giorni di congedo straordinario per malattia (precisamente "diarrea e coliche addominali" come risultante dalla cartella clinica del pronto soccorso, ove si era recato alle ore 6 del 5 novembre 2000, versata in atti) e nel tardo pomeriggio (in particolare alle ore 17,00) del 5 novembre aveva disputato una partita di pallavolo.
In relazione a tale fatto era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, che si era concluso con il decreto di destituzione prot. n. 333D/26416 del 18 giugno 2010, adottato ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del DPR n. 737/1981 per i motivi di cui alla deliberazione del Consiglio di Disciplina del 29 marzo 2010.
Tale deliberazione aveva, in particolare, fatto riferimento alla recidiva rispetto al precedente disciplinare prima citato intervenuto in seguito a condanna penale passata in giudicato per calunnia.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 13 del DPR n. 737/1981; dell'art. 1 della l. n. 241/1990 in relazione al principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Vi sarebbe sproporzione tra la sanzione disciplinare applicata ed i fatti contestati con conseguente carenza di motivazione, in considerazione della insussistenza della recidiva fra le due contestazioni disciplinari intervenute nei confronti del ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13 e 19 del DPR n. 737/1981. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Non sarebbe stati considerati i buoni precedenti di carriera del ricorrente con conseguente difetto di motivazione.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Vi sarebbe contraddittorietà con la precedente decisione di non irrogare la sanzione della sospensione facoltativa.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Cost.. Difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13 e 19 del DPR n. 737/1981 in relazione agli artt. 166 e 174 c.p.. Difetto di motivazione ed istruttoria. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della difesa erariale.
Con ordinanza n. 952 del 22 ottobre 2010 l'istanza cautelare è stata rigettata.
Con ordinanza del CGA n. 1007 del 26 novembre 2010 l'appello cautelare è stato accolto con la seguente motivazione: "non sembra potersi escludere la sproporzione tra i fatti commessi e la sanzione inflitta".
Con memoria depositata in vista della udienza, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso, che ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del DPR n. 737/1981, è fondato con riferimento alla censura, avente indubbio carattere assorbente, della sproporzione tra sanzione e fatti contestati.
Invero, l'art. 7 del DPR n. 737/1981 prevede, al comma 1, che "La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio" ed al comma 2 che tale sanzione è inflitta, tra l'altro: per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale (n. 1); per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2); per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati (n. 4).
In merito alla interpretazione di tale disposizione, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati. In tale contesto si è, in particolare, ritenuto che un singolo comportamento illecito, anche di natura penale delittuosa, non può giustificare la sanzione estrema della estinzione del rapporto di lavoro, quando non sia a tal punto grave da manifestare l'assenza delle doti morali necessarie per la prosecuzione del rapporto medesimo (vedi
Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2009, n. 6353).
Nella specie la destituzione è stata disposta (come risulta dalla delibera del consiglio provinciale di disciplina del 29 marzo 2010 parimenti impugnata) in quanto il ricorrente è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a mesi 4 di reclusione e Euro 100,00 di multa per tentata truffa aggravata nei confronti dello Stato, in quanto si era assentato dal servizio, facendo attestare uno stato di malattia, durante il quale successivi accertamenti di P.G. ne avevano accertato la partecipazione ad una competizione agonistica sportiva.
Si è, in particolare, verificato che, in data 5 e 6 novembre 2000, aveva fruito di due giorni di congedo straordinario per malattia (precisamente "diarrea e coliche addominali" come risultante dalla cartella clinica del pronto soccorso, ove si era recato alle ore 6 del 5 novembre 2000, versata in atti) e nel tardo pomeriggio (in particolare alle ore 17,00) del 5 novembre aveva disputato una partita di pallavolo
E' stata, inoltre, ritenuta sussistente la "recidiva" di cui al n. 3 dell'art. 13 del DPR n. 737/1981 con riferimento ad un precedente disciplinare per una fattispecie di calunnia
Orbene, una sanzione particolarmente rigorosa qual è la destituzione, che comporta la cessazione del rapporto di lavoro, risulta sproporzionata rispetto ad una condotta sostanzialmente assimilabile alla assenza ingiustificata dal servizio per due giorni, la quale, in sé considerata, avrebbe comportato, ex art. 4 del DPR 737/1981, una pena pecuniaria consistente nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
A diversa conclusione non può, peraltro, addivenirsi con riferimento alla contestazione della "recidiva", in quanto, indipendentemente dalla sua configurabilità in relazione a fattispecie diverse (calunnia e truffa), non si ritiene che potesse comportare l'applicazione di una sanzione grave come la destituzione a fronte dell'illecito addebitato al ricorrente.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si ravvisano giustificati motivi, avuto riguardo alla diversità dei pronunciamenti cautelari in primo e secondo grado ed alla conseguente opinabilità della questione, per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
salute: un touch-screen aiuta cura artrite reumatoride
SALUTE: UN TOUCH-SCREEN AIUTA CURA ARTRITE
REUMATORIDE
MALATTIA COLPISCE 350 MILA ITALIANI, SOPRATTUTTO DONNE
(ANSA) - ROMA, 7 SET - Una serie di domande a risposta
multipla, illustrate su un monitor, cui i pazienti possono
rispondere toccando lo schermo con un dito: l'informatica entra
nella cura dell'artrite reumatoide con un software, chiamato
Rheumatism, che si avvale di un display touch-screen al posto
delle schede cartacee per raccogliere informazioni attraverso
l'autovalutazione di chi Š affetto dalla malattia.
Il nuovo sistema informatico per la raccolta dei dati sar…
illustrato nel corso del meeting ''Rheumatology education and
learning'', un progetto educazionale sul ''tight control'' che
si svolger… il prossimo 9 settembre a Roma. Tra i relatori, il
prof. Fausto Salaffi della Clinica reumatologica dell'universit…
politecnica delle Marche, ideatore dello strumento informatico.
Realizzato in collaborazione con Bristol-Myers Squibb, il
sistema Š gi… in uso in diversi centri italiani e ha mostrato di
poter semplificare il monitoraggio e minimizzare gli errori di
raccolta e di imputazione dei dati, consentendo inoltre un
utilizzo agevole per i pazienti.
Nel corso del convegno si parler… anche delle raccomandazioni
internazionali redatte dall'Eular, l'organizzazione che riunisce
tutte le societ… europee di reumatologia. Le linee guida
definiscono come obiettivo primario del trattamento la
massimizzazione della qualita' di vita a lungo termine, e
sottolineano l'importanza di monitorare regolarmente
l'evoluzione dell'artrite reumatoide per operare in modo
tempestivo le scelte pi— efficaci per i pazienti.
In Italia sono circa 350 mila le persone che soffrono di
artrite reumatoide, con una netta prevalenza di donne (la
proporzione Š di 4 a 1). La patologia colpisce in particolare le
articolazioni delle mani e dei piedi impedendo di compiere i
gesti pi— semplici, come camminare, sollevare un bicchiere
d'acqua o comporre un numero di telefono. La malattia comporta
la riduzione delle capacit… motorie con peggioramento della
qualit… di vita dei pazienti, la perdita di capacit… lavorativa,
la necessit… di spese mediche ingenti e rischio di dover
ricorrere a interventi chirurgici.
(ANSA).
Y89-BR
07-SET-11 11:12 NNNN
MALATTIA COLPISCE 350 MILA ITALIANI, SOPRATTUTTO DONNE
(ANSA) - ROMA, 7 SET - Una serie di domande a risposta
multipla, illustrate su un monitor, cui i pazienti possono
rispondere toccando lo schermo con un dito: l'informatica entra
nella cura dell'artrite reumatoide con un software, chiamato
Rheumatism, che si avvale di un display touch-screen al posto
delle schede cartacee per raccogliere informazioni attraverso
l'autovalutazione di chi Š affetto dalla malattia.
Il nuovo sistema informatico per la raccolta dei dati sar…
illustrato nel corso del meeting ''Rheumatology education and
learning'', un progetto educazionale sul ''tight control'' che
si svolger… il prossimo 9 settembre a Roma. Tra i relatori, il
prof. Fausto Salaffi della Clinica reumatologica dell'universit…
politecnica delle Marche, ideatore dello strumento informatico.
Realizzato in collaborazione con Bristol-Myers Squibb, il
sistema Š gi… in uso in diversi centri italiani e ha mostrato di
poter semplificare il monitoraggio e minimizzare gli errori di
raccolta e di imputazione dei dati, consentendo inoltre un
utilizzo agevole per i pazienti.
Nel corso del convegno si parler… anche delle raccomandazioni
internazionali redatte dall'Eular, l'organizzazione che riunisce
tutte le societ… europee di reumatologia. Le linee guida
definiscono come obiettivo primario del trattamento la
massimizzazione della qualita' di vita a lungo termine, e
sottolineano l'importanza di monitorare regolarmente
l'evoluzione dell'artrite reumatoide per operare in modo
tempestivo le scelte pi— efficaci per i pazienti.
In Italia sono circa 350 mila le persone che soffrono di
artrite reumatoide, con una netta prevalenza di donne (la
proporzione Š di 4 a 1). La patologia colpisce in particolare le
articolazioni delle mani e dei piedi impedendo di compiere i
gesti pi— semplici, come camminare, sollevare un bicchiere
d'acqua o comporre un numero di telefono. La malattia comporta
la riduzione delle capacit… motorie con peggioramento della
qualit… di vita dei pazienti, la perdita di capacit… lavorativa,
la necessit… di spese mediche ingenti e rischio di dover
ricorrere a interventi chirurgici.
(ANSA).
Y89-BR
07-SET-11 11:12 NNNN
GIAPPONE:CINGHIALI AL CESIO IN PREFETTURE FUKUSHIMA E MIYAGI
GIAPPONE:CINGHIALI AL CESIO IN PREFETTURE FUKUSHIMA E
MIYAGI
(ANSA) - TOKYO, 07 SET - Dopo le centinaia di casi di bovini,
anche i cinghiali nelle prefetture di Fukushima e Miyagi
presentano livelli di radioattivita' al cesio superiori ai
limiti legali.
Sulla base di quanto riferito dalla stampa nipponica, 12 capi
abbattuti a Fukushima, provincia che ospita l'omonima centrale
nucleare, hanno presentato concentrazioni comprese tra i 563 e i
3.221 becquerel/kg, contro il tetto massimo fissato a quota 500.
A Miyagi, invece, l'unico cinghiale esaminato ha segnato valori
di 2.200 becquerel.
Le amministrazioni locali hanno disposto il rafforzamento
delle analisi, peraltro gia' sollecitate dal ministero della
Salute, mentre sale l'allerta sulle conseguenze per la catena
alimentare della radioattivita' sprigionata dall'impianto
nucleare di Fukushima danneggiato dal sisma/tsunami dell'11
marzo, nel mentre sono in corso i controlli sul nuovo raccolto
di riso, alimento fondamentale della dieta nipponica.
I cinghiali cacciati ogni anno nelle due prefetture variano
tra i 2.000 e i 3.000, quasi 6.000 nel complesso, e sono alla
base di uno delle specialita' piu' apprezzate della cucina
giapponese: il 'sukiyaki', piatto preparato in stile 'nabemono',
cioe' in pentola con verdure. (ANSA).
FT
07-SET-11 10:33 NNNN
(ANSA) - TOKYO, 07 SET - Dopo le centinaia di casi di bovini,
anche i cinghiali nelle prefetture di Fukushima e Miyagi
presentano livelli di radioattivita' al cesio superiori ai
limiti legali.
Sulla base di quanto riferito dalla stampa nipponica, 12 capi
abbattuti a Fukushima, provincia che ospita l'omonima centrale
nucleare, hanno presentato concentrazioni comprese tra i 563 e i
3.221 becquerel/kg, contro il tetto massimo fissato a quota 500.
A Miyagi, invece, l'unico cinghiale esaminato ha segnato valori
di 2.200 becquerel.
Le amministrazioni locali hanno disposto il rafforzamento
delle analisi, peraltro gia' sollecitate dal ministero della
Salute, mentre sale l'allerta sulle conseguenze per la catena
alimentare della radioattivita' sprigionata dall'impianto
nucleare di Fukushima danneggiato dal sisma/tsunami dell'11
marzo, nel mentre sono in corso i controlli sul nuovo raccolto
di riso, alimento fondamentale della dieta nipponica.
I cinghiali cacciati ogni anno nelle due prefetture variano
tra i 2.000 e i 3.000, quasi 6.000 nel complesso, e sono alla
base di uno delle specialita' piu' apprezzate della cucina
giapponese: il 'sukiyaki', piatto preparato in stile 'nabemono',
cioe' in pentola con verdure. (ANSA).
FT
07-SET-11 10:33 NNNN
Mobilità dei docenti: i chiarimenti del Miur
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
Prot. n. AOODGPER 6900 Roma, 1°.09.2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per la Funzione Pubblica –
Servizio Relazioni Sindacali
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragionerai Generale dello
Stato –
IGOP – Uff. XII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
Oggetto: Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP 0040466 P-4.17.1.14, ha
lasciato a questa Amministrazione l’opportunità di procedere alla stipulazione dell’accordo sulla
mobilità annuale per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non
ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle
prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni svolte dal DFP con la suddetta nota, le
materie di cui agli artt. 4 e 15 (assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi
e/o sedi) sono state sottratte alla contrattazione integrativa, trattandosi di materie da ricondurre alla
podestà datoriale.
Come è noto le OO.SS. convocate per la stipula dell’ipotesi di contratto per la parte
ammessa a certificazione, non hanno ritenuto di sottoscrivere l’accordo nel senso e con i limiti
indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
In relazione alle suaccennate circostanze, questa Amministrazione, al fine di assicurare il
corretto e regolare avvio dell’anno scolastico in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter
del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09, ha provveduto ad emanare apposita
Ordinanza Ministeriale n. 64/2011 che ha disciplinato le procedure delle utilizzazioni e delle
assegnazioni provvisorie.
Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2011/12 si rende, altresì, necessario, nelle
more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, fornire istruzioni, nelle more della
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
definitiva sottoscrizione del contratto integrativo per l’assegnazione del personale nelle istituzioni
scolastiche costituite in più plessi e/o sedi per assicurare una uniformità di comportamento da parte
dei dirigenti scolastici, cui spetta il compito di assegnazione del predetto personale ai plessi e alle
sedi staccate.
Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di
istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna
i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai
seguenti criteri:
1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.
Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario
utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore
necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla
normativa vigente.
2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si
terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua
inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione
didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni
manifestate dai singoli docenti.
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di
assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto,
compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la
necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione
dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di
assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti
già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.
6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso
o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella
di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.
7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria;
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la
prima volta;
8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla
pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate,
alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate
alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque
giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL –
comparto scuola
Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
Prot. n. AOODGPER 6900 Roma, 1°.09.2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per la Funzione Pubblica –
Servizio Relazioni Sindacali
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragionerai Generale dello
Stato –
IGOP – Uff. XII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
Oggetto: Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP 0040466 P-4.17.1.14, ha
lasciato a questa Amministrazione l’opportunità di procedere alla stipulazione dell’accordo sulla
mobilità annuale per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non
ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle
prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni svolte dal DFP con la suddetta nota, le
materie di cui agli artt. 4 e 15 (assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi
e/o sedi) sono state sottratte alla contrattazione integrativa, trattandosi di materie da ricondurre alla
podestà datoriale.
Come è noto le OO.SS. convocate per la stipula dell’ipotesi di contratto per la parte
ammessa a certificazione, non hanno ritenuto di sottoscrivere l’accordo nel senso e con i limiti
indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
In relazione alle suaccennate circostanze, questa Amministrazione, al fine di assicurare il
corretto e regolare avvio dell’anno scolastico in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter
del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09, ha provveduto ad emanare apposita
Ordinanza Ministeriale n. 64/2011 che ha disciplinato le procedure delle utilizzazioni e delle
assegnazioni provvisorie.
Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2011/12 si rende, altresì, necessario, nelle
more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, fornire istruzioni, nelle more della
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
definitiva sottoscrizione del contratto integrativo per l’assegnazione del personale nelle istituzioni
scolastiche costituite in più plessi e/o sedi per assicurare una uniformità di comportamento da parte
dei dirigenti scolastici, cui spetta il compito di assegnazione del predetto personale ai plessi e alle
sedi staccate.
Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di
istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna
i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai
seguenti criteri:
1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.
Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario
utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore
necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla
normativa vigente.
2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si
terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua
inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione
didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni
manifestate dai singoli docenti.
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di
assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto,
compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la
necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione
dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di
assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti
già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.
6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso
o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella
di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.
7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria;
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la
prima volta;
8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla
pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V
Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate,
alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate
alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque
giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL –
comparto scuola
Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta
PANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4% PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE
PANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4%
PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE =
ASSOPANIFICATORI, NON E' MESTIERE SCELTO DA GIOVANI
Roma, 7 set. (Adnkronos/Labitalia) - Cercasi addetti nei forni
italiani. Nonostante la crisi abbia colpito anche il settore della
panificazione artigianale, che ha visto diminuire il consumo
pro-capite e avanzare i prodotti industriali, le imprese del settore
cercano addetti. Ma non li trovano, neanche in un momento di crisi
occupazionale. A confermarlo le stime dell'Ufficio Studi di
Confartigianato, che ha stilato una classifica dei mestieri piu'
'trascurati'. Tra questi, al secondo posto, dopo installatori di
infissi e serramenti, figurano proprio panettieri e pastai: di
difficile reperimento e' ben il 39,4% del totale del fabbisogno
richiesto dalle imprese.
Quello del panettiere, infatti, non e' un mestiere ambito dai
giovani italiani, neanche in tempi di crisi, come conferma a LABITALIA
Mario Partigiani, presidente di Assopanificatori, l'associazione di
categoria: "C'e' scarsa reperibilita' di manodopera perche' i giovani
non vogliono intraprendere questo mestiere per via dei sacrifici che
richiede: non e' faticoso in se', ma e' una lavoro che si fa di notte,
bisogna alzarsi molto presto, mentre i giovani preferiscono andare a
ballare e fare tardi per divertirsi".
"Cosi', pur essendoci tanta disoccupazione, pochi -ribadisce- si
avvicinano a questo come ad altri mestieri artigianali. Crescono pero'
le donne che scelgono di lavorare nel settore della panificazione, sia
nella manifattura sia nella vendita. Poi, oggi, quasi tutti i giovani
hanno studiato a lungo e ambiscono a un lavoro all'altezza della loro
preparazione". (segue)
(Lab/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:38
NNNNPANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4% PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma anche quello del panettiere e' un
mestiere che non si improvvisa e che richiede grande professionalita'
e conoscenze complesse, che si apprendono negli appositi corsi di
formazione organizzati dalle associazioni di categoria.
"La qualificazione e' importante anche nel nostro mestiere -
spiega Partigiani - e piu' sei preparato e piu' puoi guadagnare.
Generalmente, ci si specializza nel tipo di pane piu' diffuso nel
proprio territorio. Una figura altamente qualificata, nel nostro
settore, e' quella che lavora in un grande laboratorio artigianale,
che conosce tutti i tipi di prodotti e che e' in grado,
all'occorrenza, di sostituire il titolare. Con questo livello di
esperienza, si arriva a guadagnare di piu'".
La paga base per un fornaio e' di circa 1.500 euro lordi al mese
per 14 mensilita', cui vanno aggiunti una serie di elementi
flessibili, in ragione dei territori, dei periodi dell'anno e delle
aziende, come straordinari, lavoro notturno, festivita', premi di
produzione, elementi che possono portare il reddito anche a superare i
2.000 euro mese con punte, in alcuni casi eccezionali e per le figure
piu' professionalizzate, che si avvicinano ai 3.000, sempre lordi.
(segue)
(Lab/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:44
NNNN
PANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4% PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma come si diventa panificatori? Il
percorso formativo prevede la frequenza di un Istituto professionale,
del settore industria e artigianato o in alternativa un Istituto
tecnico, del settore tecnologico, ad indirizzo agraria,
agroalimentare, agroindustria.
La formazione scolastica si completa con un periodo di
apprendistato in un laboratorio di panificazione. Si richiede anche un
corso di formazione professionale che puo' variare dalle 60 alle 600
ore, secondo il livello di specializzazione da raggiungere.
Infatti, il panificatore deve essere capace di coniugare
molteplici conoscenze, nuove tecnologie, nuove normative legislative e
sanitarie, deve saperne di contabilita' e marketing. E' importante,
infatti, che le attivita' si diversifichino sia nella produzione sia
nella vendita e questo richiede di conoscere le tecniche, le materie
prime, e saperle utilizzare; fattore ormai fondamentale e' anche
l'organizzazione e la gestione del lavoro.
(Lab/Opr/Adnkronos)
07-SET-11 16:55
ASSOPANIFICATORI, NON E' MESTIERE SCELTO DA GIOVANI
Roma, 7 set. (Adnkronos/Labitalia) - Cercasi addetti nei forni
italiani. Nonostante la crisi abbia colpito anche il settore della
panificazione artigianale, che ha visto diminuire il consumo
pro-capite e avanzare i prodotti industriali, le imprese del settore
cercano addetti. Ma non li trovano, neanche in un momento di crisi
occupazionale. A confermarlo le stime dell'Ufficio Studi di
Confartigianato, che ha stilato una classifica dei mestieri piu'
'trascurati'. Tra questi, al secondo posto, dopo installatori di
infissi e serramenti, figurano proprio panettieri e pastai: di
difficile reperimento e' ben il 39,4% del totale del fabbisogno
richiesto dalle imprese.
Quello del panettiere, infatti, non e' un mestiere ambito dai
giovani italiani, neanche in tempi di crisi, come conferma a LABITALIA
Mario Partigiani, presidente di Assopanificatori, l'associazione di
categoria: "C'e' scarsa reperibilita' di manodopera perche' i giovani
non vogliono intraprendere questo mestiere per via dei sacrifici che
richiede: non e' faticoso in se', ma e' una lavoro che si fa di notte,
bisogna alzarsi molto presto, mentre i giovani preferiscono andare a
ballare e fare tardi per divertirsi".
"Cosi', pur essendoci tanta disoccupazione, pochi -ribadisce- si
avvicinano a questo come ad altri mestieri artigianali. Crescono pero'
le donne che scelgono di lavorare nel settore della panificazione, sia
nella manifattura sia nella vendita. Poi, oggi, quasi tutti i giovani
hanno studiato a lungo e ambiscono a un lavoro all'altezza della loro
preparazione". (segue)
(Lab/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:38
NNNNPANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4% PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma anche quello del panettiere e' un
mestiere che non si improvvisa e che richiede grande professionalita'
e conoscenze complesse, che si apprendono negli appositi corsi di
formazione organizzati dalle associazioni di categoria.
"La qualificazione e' importante anche nel nostro mestiere -
spiega Partigiani - e piu' sei preparato e piu' puoi guadagnare.
Generalmente, ci si specializza nel tipo di pane piu' diffuso nel
proprio territorio. Una figura altamente qualificata, nel nostro
settore, e' quella che lavora in un grande laboratorio artigianale,
che conosce tutti i tipi di prodotti e che e' in grado,
all'occorrenza, di sostituire il titolare. Con questo livello di
esperienza, si arriva a guadagnare di piu'".
La paga base per un fornaio e' di circa 1.500 euro lordi al mese
per 14 mensilita', cui vanno aggiunti una serie di elementi
flessibili, in ragione dei territori, dei periodi dell'anno e delle
aziende, come straordinari, lavoro notturno, festivita', premi di
produzione, elementi che possono portare il reddito anche a superare i
2.000 euro mese con punte, in alcuni casi eccezionali e per le figure
piu' professionalizzate, che si avvicinano ai 3.000, sempre lordi.
(segue)
(Lab/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:44
NNNN
PANE: A.A.A. CERCASI FORNAIO, INTROVABILE 39,4% PERSONALE RICHIESTO DA IMPRESE (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma come si diventa panificatori? Il
percorso formativo prevede la frequenza di un Istituto professionale,
del settore industria e artigianato o in alternativa un Istituto
tecnico, del settore tecnologico, ad indirizzo agraria,
agroalimentare, agroindustria.
La formazione scolastica si completa con un periodo di
apprendistato in un laboratorio di panificazione. Si richiede anche un
corso di formazione professionale che puo' variare dalle 60 alle 600
ore, secondo il livello di specializzazione da raggiungere.
Infatti, il panificatore deve essere capace di coniugare
molteplici conoscenze, nuove tecnologie, nuove normative legislative e
sanitarie, deve saperne di contabilita' e marketing. E' importante,
infatti, che le attivita' si diversifichino sia nella produzione sia
nella vendita e questo richiede di conoscere le tecniche, le materie
prime, e saperle utilizzare; fattore ormai fondamentale e' anche
l'organizzazione e la gestione del lavoro.
(Lab/Opr/Adnkronos)
07-SET-11 16:55
MANOVRA: DA IVA A 'SUPERTASSA', TUTTE LE NOVITA'/ADNKRONOS
MANOVRA: DA IVA A 'SUPERTASSA', TUTTE LE NOVITA'/ADNKRONOS =
Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Iva al 21% a partire da quest'anno,
contributo di solidarieta' del 3% per i redditi oltre 300.000 euro,
anticipo di due anni dell'adeguamento delle pensioni 'rosa' tra
pubblico e privato, che partira' dal 2014. Il maxiemendamento alla
manovra, su cui il governo ha posto la fiducia e che sara' votato in
serata da palazzo Madama, fornisce tutti i dettagli sulle ultime norme
entrate nel provvedimento. Le nuove misure valgono 4,3 miliardi nel
prossimo anno, gettito dovuto quasi per intero dal gettito in arrivo
grazie all'incremento dell'Iva. Il provvedimento sale cosi' a 54,2
miliardi nel 2013, anno in cui dovra' essere raggiunto il pareggio di
bilancio.
Grazie alle norme gia' approvate in commissione Bilancio, e
recepite attraverso il maxiemendamento, arrivano importanti modifiche
sul testo originale, a partire dal 'recupero' delle feste laiche, che
non saranno piu' accorpate alle domeniche, passando all'esclusione dei
Fas regionali dai possibili tagli previsti da una clausola di
salvaguardia, e arrivando al salvataggio del 'numero chiuso' per le
farmacie. Dalle misure approvate in commissione, vengono invece
cancellate le certificazioni dei debiti che le amministrazioni
pubbliche contraggono con le imprese. Ecco di seguito le novita'
contenute nel maxiemendamento.
- IVA: Aumento dell'Iva dell'1% (dal 20 al 21%) per l'aliquota
ordinaria, che scatta dall'entrata in vigore della manovra. Il gettito
previsto per il 2011 e' pari a 700 milioni, mentre dal prossimo anno
sara' pari a 4,2 miliardi. (segue)
(Sim/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:19
MANOVRA: DA IVA A 'SUPERTASSA', TUTTE LE NOVITA'/ADNKRONOS (2) =
(Adnkronos) - CONTRIBUTO SOLIDARIETA': Torna il contributo di
solidarieta', con un'aliquota del 3% per i redditi oltre 300.000 euro.
Il contributo di solidarieta' sara' in vigore ''fino al raggiungimento
del pareggio di bilancio'' anche per gli anni successivi il 2013. Il
gettito atteso e' pari a 54 milioni nel 2012 e 144 milioni a partire
dal 2013.
- PENSIONI DONNE: L'incremento dell'eta' pensionabile per le
donne nel settore privato partira' dal 2014. L'allineamento tra l'eta'
di pensionamento nel settore pubblico e in quello privato, si legge
nella relazione tecnica, ''e' previsto con la medesima gradualita'
(per completarsi a partire dal 2026) con seguenti passi di incremento
a decorrere dal primo gennaio di ogni anno''. I risparmi arriveranno a
partire dal 2015 (90 mln) e arriveranno fino a 720 mln nel 2021.
- BLOCCO TURN OVER: Deroga al blocco del turn over per il
personale sanitario, nelle regioni sottoposte a piani di rientro dai
disavanzi sanitari.
- CONDONO 2002: Le somme non riscosse del condono tombale 2002
saranno recuperate, attraverso ''ogni azione coattiva necessaria'',
entro il 31 dicembre 2011. Ai fini dell'accertamento Iva, per i casi
pendenti al 31 dicembre 2011 i termini sono prorogati di un anno. In
caso di omesso pagamento, si legge nell'emendamento, sara' applicata
una sanzione pari al 50%. Secondo le stime dell'Agenzia delle entrate
potrebbe essere recuperato circa un miliardo. (segue)
(Sim/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:19
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Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Iva al 21% a partire da quest'anno,
contributo di solidarieta' del 3% per i redditi oltre 300.000 euro,
anticipo di due anni dell'adeguamento delle pensioni 'rosa' tra
pubblico e privato, che partira' dal 2014. Il maxiemendamento alla
manovra, su cui il governo ha posto la fiducia e che sara' votato in
serata da palazzo Madama, fornisce tutti i dettagli sulle ultime norme
entrate nel provvedimento. Le nuove misure valgono 4,3 miliardi nel
prossimo anno, gettito dovuto quasi per intero dal gettito in arrivo
grazie all'incremento dell'Iva. Il provvedimento sale cosi' a 54,2
miliardi nel 2013, anno in cui dovra' essere raggiunto il pareggio di
bilancio.
Grazie alle norme gia' approvate in commissione Bilancio, e
recepite attraverso il maxiemendamento, arrivano importanti modifiche
sul testo originale, a partire dal 'recupero' delle feste laiche, che
non saranno piu' accorpate alle domeniche, passando all'esclusione dei
Fas regionali dai possibili tagli previsti da una clausola di
salvaguardia, e arrivando al salvataggio del 'numero chiuso' per le
farmacie. Dalle misure approvate in commissione, vengono invece
cancellate le certificazioni dei debiti che le amministrazioni
pubbliche contraggono con le imprese. Ecco di seguito le novita'
contenute nel maxiemendamento.
- IVA: Aumento dell'Iva dell'1% (dal 20 al 21%) per l'aliquota
ordinaria, che scatta dall'entrata in vigore della manovra. Il gettito
previsto per il 2011 e' pari a 700 milioni, mentre dal prossimo anno
sara' pari a 4,2 miliardi. (segue)
(Sim/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:19
MANOVRA: DA IVA A 'SUPERTASSA', TUTTE LE NOVITA'/ADNKRONOS (2) =
(Adnkronos) - CONTRIBUTO SOLIDARIETA': Torna il contributo di
solidarieta', con un'aliquota del 3% per i redditi oltre 300.000 euro.
Il contributo di solidarieta' sara' in vigore ''fino al raggiungimento
del pareggio di bilancio'' anche per gli anni successivi il 2013. Il
gettito atteso e' pari a 54 milioni nel 2012 e 144 milioni a partire
dal 2013.
- PENSIONI DONNE: L'incremento dell'eta' pensionabile per le
donne nel settore privato partira' dal 2014. L'allineamento tra l'eta'
di pensionamento nel settore pubblico e in quello privato, si legge
nella relazione tecnica, ''e' previsto con la medesima gradualita'
(per completarsi a partire dal 2026) con seguenti passi di incremento
a decorrere dal primo gennaio di ogni anno''. I risparmi arriveranno a
partire dal 2015 (90 mln) e arriveranno fino a 720 mln nel 2021.
- BLOCCO TURN OVER: Deroga al blocco del turn over per il
personale sanitario, nelle regioni sottoposte a piani di rientro dai
disavanzi sanitari.
- CONDONO 2002: Le somme non riscosse del condono tombale 2002
saranno recuperate, attraverso ''ogni azione coattiva necessaria'',
entro il 31 dicembre 2011. Ai fini dell'accertamento Iva, per i casi
pendenti al 31 dicembre 2011 i termini sono prorogati di un anno. In
caso di omesso pagamento, si legge nell'emendamento, sara' applicata
una sanzione pari al 50%. Secondo le stime dell'Agenzia delle entrate
potrebbe essere recuperato circa un miliardo. (segue)
(Sim/Zn/Adnkronos)
07-SET-11 16:19
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