(AGI) - Roma, 15 giu. - Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. LUNEDI' 17: NORD - la giornata inizialmente soleggiata evolvera' all'insegna della instabilita' pomeridiana specie a ridosso dei rilievi dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Torna il sereno in serata. CENTRO E SARDEGNA - bel tempo a parte un temporaneo aumento della nuvolosita' sulle aree interne con sviluppo di rovesci e qualche temporale a ridosso delle aree appenniniche durante le ore piu' calde. SUD E SICILIA - cielo sereno in prevalenza sereno su tutte le regioni ma con sviluppo di locali focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi appenninici nel corso del pomeriggio. TEMPERATURE: minime in calo al sud e regioni centrali adriatiche; in aumento al nord, Toscana ed Umbria e senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione al nord, Marche ed aree ioniche; in aumento su Toscana e senza variazioni di rilievo sul resto della Penisola. VENTI: deboli settentrionali con temporanei rinforzi pomeridiani specie nelle aree temporalesche. MARI: mossi stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione; poco mossi gli altri mari. MARTEDI' 18: cielo sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici nelle ore centrali della giornata associati a rovesci e temporali sparsi. MERCOLEDI' 19: condizioni di stabilita' al mattino ed in serata intervallate da sviluppo di temporali durante le ore piu' calde a ridosso dei rilievi alpini con qualche sconfinamento anche in pianura e su quelli appenninici meridionali. GIOVEDI' 20 E VENERDI' 21: bel tempo salvo formazione di addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine con associati locali acquazzoni pomeridiani. (AGI) Red/Mom 17:30 15-06-19
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sabato 15 giugno 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824) (GU n.139 del 15-6-2019) Vigente al: 15-6-2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante
l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento -
Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli
istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824)
(GU n.139 del 15-6-2019)
Vigente al: 15-6-2019
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle amministrazioni centrali dello
Stato - loro sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
All'Istituto nazionale di previdenza
sociale - INPS - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Roma
Alle amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del sistema
NoiPA - loro sedi
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali -
loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - loro sedi
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - sede
Al Dipartimento delle finanze - sede
Al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
sede
Premessa.
Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le
nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di
delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello
Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai
dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di
finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di
contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni
circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in
particolare:
l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile,
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di
seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie
convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;
l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale
amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello
tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni
convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.
Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del
2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla
circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio
prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di
fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di
rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima
amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo
forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e
strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.
Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite
stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i
dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi -
sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine
agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella
trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali
di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi,
tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del
numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle
spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati.
Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della
nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un
aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni
eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale
limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di
incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT.
Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017,
nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali,
del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per
determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31
ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri
amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al
biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia
per quelle gia' in essere.
Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il
DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato
adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia
degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle
procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una
problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del
dipendente del finanziamento ottenuto.
1. Oneri amministrativi.
Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella
circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si
e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine
all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in
ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento
processate.
Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa
l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il
biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni
dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate
le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n.
3/RGS del 2017.
2. Informatizzazione delle procedure.
Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il
servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore
dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche
dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di
addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore
semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha
fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia'
attivati, che le procedure secondo modalita' completamente
dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni
convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno
essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni
convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio
telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.
Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori
servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i
quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di
pagamento.
Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia
sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it
3. Estinzione anticipata del finanziamento.
Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione
convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento,
finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della
residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia'
in parte rimborsato.
A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza
puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto
dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti
applicabili le indicazioni appresso descritte.
In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato
con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo,
attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita'
nell'operare eventuali sistemazioni contabili.
Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti
finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni
procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione,
normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo
all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del
nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta
stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso
cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo
istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in
forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge,
cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla
gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti
finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato
estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente,
l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.
La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata
nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n.
77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata
del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali
trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite
compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione.
Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la
facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il
rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente
ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso
delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la
compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo
istituto delegatario.
Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto
emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata
capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti
all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente),
segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite
anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio
nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.
Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure
informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le
anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore,
appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di
gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto
dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di
tutelare i dipendenti interessati.
A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici
ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali
dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.
Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni
fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77,
per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le
pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso
il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute
stipendiali superiori alla misura dovuta.
Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio,
appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione
prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in
parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti
uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal
senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le
medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una
tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA,
rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla
compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione
resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la
medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far
scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire
direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle
competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai
dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni
pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta
comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le
modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo
Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA
l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria
definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.
La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria,
utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche
del sistema per la gestione delle partite stipendiali.
4. Note conclusive.
In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza
biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita'
degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento,
previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in
aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni
intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita'
connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione,
verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo
scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti,
la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1°
gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e
preesistenti alla predetta data.
Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di
nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi
gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente
prorogata.
Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma,
l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS
del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche
sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante
l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento -
Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli
istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824)
(GU n.139 del 15-6-2019)
Vigente al: 15-6-2019
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle amministrazioni centrali dello
Stato - loro sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
All'Istituto nazionale di previdenza
sociale - INPS - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Roma
Alle amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del sistema
NoiPA - loro sedi
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali -
loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - loro sedi
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - sede
Al Dipartimento delle finanze - sede
Al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
sede
Premessa.
Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le
nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di
delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello
Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai
dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di
finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di
contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni
circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in
particolare:
l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile,
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di
seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie
convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;
l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale
amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello
tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni
convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.
Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del
2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla
circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio
prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di
fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di
rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima
amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo
forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e
strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.
Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite
stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i
dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi -
sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine
agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella
trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali
di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi,
tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del
numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle
spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati.
Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della
nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un
aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni
eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale
limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di
incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT.
Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017,
nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali,
del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per
determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31
ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri
amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al
biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia
per quelle gia' in essere.
Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il
DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato
adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia
degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle
procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una
problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del
dipendente del finanziamento ottenuto.
1. Oneri amministrativi.
Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella
circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si
e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine
all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in
ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento
processate.
Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa
l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il
biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni
dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate
le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n.
3/RGS del 2017.
2. Informatizzazione delle procedure.
Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il
servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore
dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche
dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di
addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore
semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha
fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia'
attivati, che le procedure secondo modalita' completamente
dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni
convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno
essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni
convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio
telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.
Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori
servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i
quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di
pagamento.
Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia
sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it
3. Estinzione anticipata del finanziamento.
Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione
convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento,
finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della
residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia'
in parte rimborsato.
A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza
puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto
dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti
applicabili le indicazioni appresso descritte.
In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato
con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo,
attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita'
nell'operare eventuali sistemazioni contabili.
Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti
finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni
procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione,
normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo
all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del
nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta
stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso
cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo
istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in
forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge,
cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla
gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti
finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato
estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente,
l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.
La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata
nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n.
77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata
del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali
trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite
compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione.
Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la
facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il
rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente
ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso
delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la
compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo
istituto delegatario.
Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto
emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata
capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti
all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente),
segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite
anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio
nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.
Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure
informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le
anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore,
appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di
gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto
dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di
tutelare i dipendenti interessati.
A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici
ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali
dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.
Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni
fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77,
per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le
pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso
il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute
stipendiali superiori alla misura dovuta.
Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio,
appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione
prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in
parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti
uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal
senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le
medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una
tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA,
rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla
compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione
resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la
medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far
scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire
direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle
competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai
dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni
pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta
comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le
modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo
Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA
l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria
definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.
La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria,
utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche
del sistema per la gestione delle partite stipendiali.
4. Note conclusive.
In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza
biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita'
degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento,
previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in
aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni
intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita'
connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione,
verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo
scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti,
la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1°
gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e
preesistenti alla predetta data.
Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di
nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi
gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente
prorogata.
Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma,
l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS
del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche
sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899) (GU n.138 del 14-6-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) dell'8
gennaio 2019, n. 5;
Vista la nota prot. n. 23493 del 28 febbraio 2019 con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere
favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente
calendario:
a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per le isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Panarea - Stromboli:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2018, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
d) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
C) Filicudi:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai veicoli delle forze dell'ordine.
Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro
1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1622
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) dell'8
gennaio 2019, n. 5;
Vista la nota prot. n. 23493 del 28 febbraio 2019 con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere
favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente
calendario:
a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per le isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Panarea - Stromboli:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2018, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
d) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
C) Filicudi:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai veicoli delle forze dell'ordine.
Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro
1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1622
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Ischia. (19A03898) (GU n.138 del 14-6-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019
sull'isola di Ischia. (19A03898)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sezione terza - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 130 dell'8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e
alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di
Ischia;
Considerata la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 71
del 7 maggio 2019, con la quale il Comune di Serrara Fontana ha
richiesto di integrare il succitato decreto ministeriale n. 130
dell'8 aprile 2019, prevedendo una deroga in favore di una ulteriore
categoria di veicoli e utenti;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di modifica avanzata dal
Comune di Serrara Fontana;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
130 dell'8 aprile 2019 e' apportata la seguente modificazione:
All'art. 2, concernente le deroghe, al comma 1, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
«m-bis) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.».
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1621
DECRETO 24 maggio 2019
Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019
sull'isola di Ischia. (19A03898)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sezione terza - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 130 dell'8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e
alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di
Ischia;
Considerata la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 71
del 7 maggio 2019, con la quale il Comune di Serrara Fontana ha
richiesto di integrare il succitato decreto ministeriale n. 130
dell'8 aprile 2019, prevedendo una deroga in favore di una ulteriore
categoria di veicoli e utenti;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di modifica avanzata dal
Comune di Serrara Fontana;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
130 dell'8 aprile 2019 e' apportata la seguente modificazione:
All'art. 2, concernente le deroghe, al comma 1, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
«m-bis) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.».
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1621
SALUTE: PSICHIATRA, 'SI VA VERSO CORPI TUTTI TATUATI E CULTURA DELLE IMMAGINI' =
SALUTE: PSICHIATRA, 'SI VA VERSO CORPI TUTTI TATUATI E CULTURA DELLE IMMAGINI' =
ADN0649 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SALUTE: PSICHIATRA, 'SI VA VERSO CORPI TUTTI TATUATI E CULTURA DELLE IMMAGINI' = Roma, 15 giu. (AdnKronos Salute) - "Fino a 18 anni i ragazzi praticamente non si tatuano, anche perché dovrebbero farlo con il permesso dei genitori. Ma poi, dopo i 20 anni, quando iniziano non si fermano più: oggi si va verso il corpo totalmente tatuato, e qui non c'è una ripercussione clinica. E' piuttosto il segnale della dominanza di una cultura delle immagini, di un bisogno di rappresentazione attraverso i social e non solo". Così Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta responsabile dell'Area dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma, che da anni si occupa di dipendenze patologiche e adolescenti difficili, analizza per l'Adnkronos Salute la passione per i tattoo. "Ho giovani pazienti - racconta - che hanno pochi centimetri di pelle libera. Ora vediamo immagini bellissime e coloratissime, che partono da un arto e si dispiegano su tutto il corpo". Il tatuaggio non è più una forma di ribellione, una rarità, la scelta di una minoranza. "E' una forma di espressione, un modo per dare sfogo al bisogno di rappresentazione. Tutti i tatuaggi hanno un significato ben preciso, e non è da sottovalutare il lato estetico: sei più popolare se sfoggi un" 'ricamo' sulla pelle "fatto magari all'estero, o da un tatuatore celebre. Gli altri lo riconoscono e lo apprezzano". E la tribù dei tattoo si allarga. (segue) (Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-19 16:03
SALUTE: PSICHIATRA, 'SI VA VERSO CORPI TUTTI TATUATI E CULTURA DELLE IMMAGINI' (2) =
ADN0650 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SALUTE: PSICHIATRA, 'SI VA VERSO CORPI TUTTI TATUATI E CULTURA DELLE IMMAGINI' (2) = (AdnKronos Salute) - Complice la diffusione, "non c'è neanche più lo stigma nei confronti delle persone tatuate. Il problema è che non c'è ancora un modo per cancellarli definitivamente come se non fossero mai stati fatti, quindi spesso si modificano con successivi interventi. Inoltre quando si fa questo tipo di scelta, spesso diventa uno stile di vita: i tatuaggi vanno revisionati, protetti dal sole, i colori vanno riapplicati, i disegni più complessi richiedono diverse sedute". Un impegno, insomma. E in futuro? "Qualche decennio fa - ricorda Tonioni - le persone che lavoravano con il loro fisico, come le modelle, rifuggivano i tatuaggi. Oggi non è più così. Domina la tendenza alla rappresentazione, il fascino delle immagini. Noi stessi non rappresentiamo più le nostre emozioni, paura, timidezza. Ma i ragazzi sono andati oltre, spesso i loro rapporti travalicano il contatto umano e sono spia del bisogno di rappresentare uno stato d'animo", magari davanti ad un pubblico molto vasto e sconosciuto. Insomma, la passione per i tattoo "è il segnale di come il linguaggio delle immagini prevalga ormai su quello della parola. E i tatuaggi sul viso sono un messaggio ancora più forte, perché il viso non si copre mai", conclude. (Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-19 16:03
GIUSTIZIA. CSM, ROBERTI: COMMISTIONI IMPROPRIE CHE MINANO STATO DIRITTO
DIR0302 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT GIUSTIZIA. CSM, ROBERTI: COMMISTIONI IMPROPRIE CHE MINANO STATO DIRITTO SERVE REVISIONE GENERALE NON SOLO DELLE NORMA MA ANCHE DELLE COSCIENZE (DIRE) Roma, 15 giu. - "Gli incontri fra politici e magistrati e quanto ne emerge "non so se sono illegali o se abbiano rilevanza penale- anche se da quello che emerge c'e' un principio di rilevanza penale sul quale si pronuncera' Perugia - Ma indipendentemente da questo, emerge un quadro allarmante di commistione impropria fra politica e magistratura, al di fuori della sede naturale che e' il Csm". Cosi' l'ex procuratore antimafia ed eurodeputato Pd Franco Roberti, intervistato da Maria Latella a 'L'intervista' su Skytg24. "Una commistione fra politica e giustizia- sottolinea Roberti- che mina i fondamenti dello Stato di diritto, cioe' la separazione dei poteri e l'indipendenza e autonomia magistratura". "Questi accordi impropri- conclude Roberti- sono segno di degrado anche morale. Bisogna arrivare a una revisione generale non solo delle norme ma delle coscienze, del senso etico, non solo dei magistrati ma anche dei politici". (Tec/ Dire) 14:46 15-06-19
Caso procure: Roberti, commistione illegale politica-giustizia =
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Non so se queste intercettazioni sono illegali o se abbiano rilevanza penale o meno. Ma indipendentemente da cio', credo che ci diano un quadro inquietante e allarmante di una commistione anomala, impropria, illegale tra politica e giustizia che mina i fondamenti dello Stato di diritto". Lo afferma l'eurodeputato pd Franco Roberti parlando dello scandalo delle procure in un'intervista a SkyTg24. (AGI) Bas 151448 GIU 19 NNNN
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