MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante
l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento -
Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli
istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824)
(GU n.139 del 15-6-2019)
Vigente al: 15-6-2019
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle amministrazioni centrali dello
Stato - loro sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
All'Istituto nazionale di previdenza
sociale - INPS - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Roma
Alle amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del sistema
NoiPA - loro sedi
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali -
loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - loro sedi
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - sede
Al Dipartimento delle finanze - sede
Al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
sede
Premessa.
Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le
nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di
delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello
Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai
dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di
finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di
contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni
circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in
particolare:
l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile,
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di
seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie
convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;
l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale
amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello
tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni
convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.
Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del
2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla
circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio
prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di
fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di
rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima
amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo
forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e
strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.
Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite
stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i
dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi -
sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine
agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella
trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali
di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi,
tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del
numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle
spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati.
Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della
nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un
aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni
eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale
limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di
incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT.
Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017,
nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali,
del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per
determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31
ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri
amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al
biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia
per quelle gia' in essere.
Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il
DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato
adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia
degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle
procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una
problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del
dipendente del finanziamento ottenuto.
1. Oneri amministrativi.
Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella
circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si
e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine
all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in
ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento
processate.
Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa
l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il
biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni
dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate
le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n.
3/RGS del 2017.
2. Informatizzazione delle procedure.
Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il
servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore
dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche
dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di
addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore
semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha
fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia'
attivati, che le procedure secondo modalita' completamente
dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni
convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno
essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni
convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio
telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.
Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori
servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i
quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di
pagamento.
Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia
sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it
3. Estinzione anticipata del finanziamento.
Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione
convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento,
finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della
residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia'
in parte rimborsato.
A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza
puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto
dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti
applicabili le indicazioni appresso descritte.
In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato
con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo,
attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita'
nell'operare eventuali sistemazioni contabili.
Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti
finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni
procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione,
normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo
all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del
nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta
stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso
cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo
istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in
forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge,
cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla
gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti
finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato
estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente,
l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.
La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata
nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n.
77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata
del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali
trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite
compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione.
Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la
facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il
rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente
ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso
delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la
compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo
istituto delegatario.
Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto
emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata
capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti
all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente),
segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite
anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio
nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.
Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure
informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le
anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore,
appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di
gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto
dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di
tutelare i dipendenti interessati.
A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici
ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali
dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.
Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni
fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77,
per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le
pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso
il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute
stipendiali superiori alla misura dovuta.
Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio,
appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione
prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in
parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti
uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal
senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le
medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una
tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA,
rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla
compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione
resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la
medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far
scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire
direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle
competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai
dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni
pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta
comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le
modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo
Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA
l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria
definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.
La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria,
utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche
del sistema per la gestione delle partite stipendiali.
4. Note conclusive.
In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza
biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita'
degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento,
previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in
aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni
intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita'
connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione,
verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo
scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti,
la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1°
gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e
preesistenti alla predetta data.
Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di
nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi
gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente
prorogata.
Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma,
l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS
del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche
sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
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sabato 15 giugno 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824) (GU n.139 del 15-6-2019) Vigente al: 15-6-2019
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