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sabato 15 giugno 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899) (GU n.138 del 14-6-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899)
(GU n.138 del 14-6-2019)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  dell'8
gennaio 2019, n. 5;
  Vista la nota prot. n. 23493 del 28  febbraio  2019  con  la  quale
l'Ufficio  territoriale  del  Governo  di  Messina   esprime   parere
favorevole all'emissione del decreto;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  Comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario:
    a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole  di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
    b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per  le  isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
                               Art. 2

                               Deroghe

  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
    A) Alicudi - Panarea - Stromboli:
      a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il  rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
      b) per le sole isole di Panarea e  Stromboli,  ai  motocicli  e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni  che,
pur non essendo residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali
delle imposte di nettezza urbana del  Comune  di  Lipari  per  l'anno
2018, limitatamente  ad  uno  solo  dei  citati  veicoli  per  nucleo
familiare;
      c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e  attrezzature
per  occasionali  prestazioni   di   spettacolo,   per   convegni   e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune,  di
volta in volta, secondo le necessita';
      d) ai veicoli delle forze dell'ordine;
    B) Lipari - Vulcano:
      a) agli autoveicoli, ciclomotori e  motocicli  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno  del  perimetro  urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un
solo  veicolo  per  nucleo  familiare.   L'iscrizione   deve   essere
dimostrata  con  la  relativa  cartella  esattoriale  o   certificato
rilasciato dal comune;
      b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
      c) agli autoveicoli, ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  a
persone che dimostrino di  essere  in  possesso  di  prenotazione  di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera,  extralberghiera  o
casa privata; ove tali  residenze  fossero  ubicate  all'interno  del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di  tali  veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
      d) ai  caravan  e  autocaravan  al  servizio  di  soggetti  che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno  7  giorni  nei  campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o  privati,  ove  esistenti,  e  li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
      e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e  carri
funebri;
      g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione,  dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle   ordinanze
locali;
    C) Filicudi:
      a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il  rifornimento
di esercizi commerciali con  l'obbligo  di  stazionare  negli  stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
      b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      c) agli autoveicoli appartenenti a persone  che  dimostrino  di
essere in possesso di prenotazione di  almeno  7  (sette)  giorni  in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa  privata  che  dovranno
dimostrare di avere  la  possibilita'  di  un  parcheggio  privato  o
pubblico (ove esistente) e  la  corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
      d) ai veicoli delle forze dell'ordine.
  Sulle isole anzidette possono affluire i  veicoli  che  trasportano
invalidi,  purche'   muniti   dell'apposito   contrassegno   previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed  integrazioni,  rilasciato  da
una competente autorita' italiana o estera.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  Al Comune di  Lipari  e'  consentito,  per  comprovate,  urgenti  e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti al  presente  decreto  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro
1.734 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                              Vigilanza

  Il prefetto di Messina  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

    Roma, 24 maggio 2019

                                               Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-1622

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