SALUTE: IN SPIAGGIA SENZA PIEDE 'A CIPOLLA',SOS
ALLUCE VALGO
NUOVA TECNICA VIA IN 15 MINUTI; PIEDI PUNTO DEBOLE 50%
ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - In vista dell'Estate e del debutto
in
spiaggia torna, per molti, l'incubo del piede 'a cipolla'. Ma
oggi
l'alluce valgo si puo' eliminare velocemente, senza dolore
e cicatrici e dopo
l'operazione il paziente Š subito in piedi.
Un risultato possibile grazie ad
nuova tecnica di intervento,
definita 'percutanea', presentata oggi in
occasione del III
Congresso Internazionale della Chirurgia del Piede in
corso
all'Ospedale San Camillo di Roma.
E proprio i piedi, avvertono gli
specialisti, rappresentano
il 'punto debole' per 1 italiano su due, che
lamenta dolori e
fastidi. In particolare, l'alluce valgo Š la patologia
pi—
diffusa a carico del piede: e' causa di deformit… e dolore ma
crea
anche un problema estetico, soprattutto per la donna.
''Questa nuova tecnica
chirurgica, ideata negli Usa - spiega
l'ortopedico Marco Cianfanelli,
dell'Ospedale San Camillo -
prevede la correzione dell'alluce valgo mediante
tre minuscoli
accessi cutanei. Attraverso questi forellini,
grazie
all'utilizzo di un particolare strumentario, si lima
l'osso
eliminando cos� la 'cipolla' e si eseguono i tagli per
riallineare
il dito. L'intervento dura circa 15 minuti, si
esegue in regime di Day
Hospital e si pu• camminare subito''.
Ma se contro l'alluce valgo c'e', oggi,
un'arma in piu', un
italiano su due continua a soffrire di mal di piedi,
sottovaluta
questo disturbo e arriva a curarsi solo quando il dolore ormai
Š
diventato insopportabile. E l'invecchiamento, spiegano gli
ortopedici, Š
solo una delle cause del disturbo.
Da qui alcuni consigli 'preziosi':
innanzitutto 'no' a tacchi
alti e scarpe strette in punta (sono inadeguate
perchŠ
costringono il piede ad una posizione innaturale), ma
bocciate,
concludono gli specialisti facendo in questo caso
riferimento
soprattutto ai giovani, sono anche le scarpe da
ginnastica
utilizzate tutti i giorni, sia d'inverno sia d'Estate,
poiche'
causa possibile di problemi cutanei e patologie legate
alla
sviluppo di infezioni fungine.
CR
17-GIU-11 14:57 NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE
=
NE SOFFRONO SOPRATTUTTO LE DONNE, OCCHIO A SCARPE ALLA
MODA
Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un italiano su
due soffre di mal di piedi. Ma spesso chi
sperimenta questo disturbo
lo sottovaluta e arriva a curarsi solo quando il
dolore ormai e'
diventato insopportabile. A ricordare di prestare la giusta
attenzione
anche ai piedi sono gli esperti riuniti oggi all'ospedale San
Camillo
Forlanini di Roma, per il III Congresso internazionale sulla
chirurgia
del piede.
I dolori cominciano a farsi sentire intorno ai 60
anni, ma
sempre piu' spesso tra i 20 e 30 anni. L'invecchiamento, infatti,
e'
solo una delle cause del dolore ai piedi. Chi cammina male e
soprattutto chi indossa scarpe scomode e' destinato a soffrire di mal
di
piedi, avvertono gli specialisti. E questa condizione diventa un
ostacolo
per la vita di tutti i giorni.
Ad avere questo disturbo sono soprattutto
le donne, il cui
problema gia' a 50 anni e' quello di non riuscire a trovare
scarpe
comode a causa dei piedi non piu' sani. 'Sotto accusa' anche la moda
che propone modelli di calzature belle e moderne, ma spesso scomode.
(segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:40
NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (2)
=
OCCHIO A SCARPE CON TACCHI TROPPO ALTI E PUNTA
STRETTA
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute dei piedi e'
"fondamentale - spiega Attilio Basile, ortopedico e specialista presso
il
centro di eccellenza per la Cura del Piede dell'ospedale San
Camillo di Roma
e presidente del congresso - Con i nostri piedi
camminiamo da un anno di
eta'. E nel corso della vita una persona
cammina l'equivalente di tre volte
la circonferenza della terra. I
piedi vanno salvaguardati, eppure la maggior
parte delle persone
sottovaluta questa parte del corpo che ci deve sostenere
per tanti
anni".
"Questa struttura cosi' complessa - continua
l'esperto - puo'
soffrire per una serie di motivi legati a malattie quali il
diabete,
l'obesita', per fattori genetici che possono causare patologie come
l'alluce valgo, il piede a martello, il piede piatto o il piede cavo
caratterizzato da una accentuazione del normale arco plantare. Ma i
nostri piedi soffrono molto spesso a causa delle scarpe che
indossiamo".
(segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:42
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (3)
=
(Adnkronos) - No, dunque, a tacchi alti e scarpe strette in
punta. "Le calzature con tacco alto e punta stretta sono spesso
indossate per molte ore al giorno da molte donne e se indubbiamente
contribuiscono ad accrescerne la femminilita' sono inadeguate perche'
costringendo il piede a una posizione innaturale rappresentano una
sicura concausa dell'alluce valgo - spiega Basile - Il tacco alto,
anche
fino a 12 centimetri, porta il piede in marcata flessione
plantare e cosi'
sposta eccessivamente il peso del corpo solo sulla
parte anteriore del
piede, stravolgendo la funzione stabilizzante del
piede stesso nella
ripartizione del peso". (segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11
14:50
NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (4)
=
SOTTO ACCUSA ANCHE BALLERINE E SCARPE DA TENNIS, IDEALE TACCO DI
2-3
CENTIMETRI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un tacco di piu' di 5 cm puo'
provocare una aumento del 76% della pressione sull'avampiede, e se a
cio' si aggiunge che la contemporanea presenza di una punta stretta
fa
spostare l'alluce verso la parte interna del piede - continua Basile
-
si comprende come una calzatura inadeguata indossata da soggetti con
una predisposizione familiare, per esempio, possa causare l'insorgenza
e
il successivo aggravarsi dell'alluce valgo. E' buona norma quindi
moderare
l'uso di scarpe strette e con tacchi alti perche' una volta
che l'alluce
valgo si e' consolidato esiste solo una terapia per
correggerlo:
l'intervento chirurgico".
"Problemi ai piedi possono arrivare anche per
chi indossa scarpe
da ginnastica tutti i giorni - mette in guardia l'esperto
- Mi
riferisco ai giovani abituati a indossare questo tipo di calzature
per
tutto l'anno senza fare distinzione tra estate e inverno. Portare le
scarpe da ginnastica sempre - spiega - puo' causare forti problemi di
sudorazione, si possono presentare disturbi cutanei e la comparsa di
patologie legate alla sviluppo di infezioni fungine, che causano il
fastidioso cattivo odore difficile da combattere con il semplice
lavaggio dei piedi. Tali infezioni, inoltre, molto spesso aggrediscono
le
unghie causandone la caduta, la crescita abnorme e la
deformazione".
(segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:53
NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (5)
=
(Adnkronos) - Da non sottovalutare nemmeno le tanto amate
ballerine. Queste "apparentemente sembrano le scarpe piu' comode in
assoluto - afferma Marco Cianfanelli, responsabile dell'ambulatorio
di
Patologia del piede dell'ospedale San Camillo e organizzatore del
congresso - ma sovraccaricano il tallone, e quindi non stabilizzando
bene il piede e non ammortizzandolo nella fase di carico, possono
causare talloniti e tendiniti. La scarpa ideale dovrebbe avere una
suola
molto elastica, 2-3 centimetri di tacco e una punta il piu'
rotonda
possibile".
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:56
NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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venerdì 17 giugno 2011
'Epidemia' piede piatto tra i bimbi, meglio scarpe morbide e flessibili
SALUTE: 'EPIDEMIA' PIEDE PIATTO TRA BIMBI, MEGLIO
SCARPE MORBIDE E FLESSIBILI =
L'ESPERTO, PURTROPPO BISOGNA COMBATTERE CONTRO MODA E
PUBBLICITA' IN TV
Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il piedino
piatto e' un disturbo frequente nei bambini. Si tratta di un
dismorfismo che spesso con la crescita tende a correggersi
autonomamente. Prima dei 4 anni, quindi, e' inutile sottoporre i bimbi
allo stress o a troppe visite; e' bene farlo controllare
periodicamente e utilizzare calzature adeguate: scarpine elastiche con
la parte posteriore alta e rigida". A consigliare a mamme e papa' come
salvaguardare la salute dei piedini dei piu' piccoli e' Marco
Cianfanelli, ortopedico e responsabile dell'ambulatorio di Patologia
del piede dell'ospedale San Camillo, questa mattina al III congresso
internazionale sulla chirurgia del piede, in corso a Roma.
"Oggi, purtroppo - continua Cianfanelli - bisogna combattere
contro la moda e con le scarpe da ginnastica pubblicizzate in tv". "Il
piede del bambino, soprattutto nella prima infanzia - aggiunge Attilio
Basile, ortopedico e specialista presso il centro di eccellenza per la
cura del piede dell'ospedale San Camillo di Roma - e' molto delicato.
Ha bisogno di crescere e svilupparsi libero da vincoli di qualsiasi
genere. Indispensabile evitare calzature costrittive rigide e
prediligere scarpe morbide e flessibili". (segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 15:14
NNNN
L'ESPERTO, PURTROPPO BISOGNA COMBATTERE CONTRO MODA E
PUBBLICITA' IN TV
Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il piedino
piatto e' un disturbo frequente nei bambini. Si tratta di un
dismorfismo che spesso con la crescita tende a correggersi
autonomamente. Prima dei 4 anni, quindi, e' inutile sottoporre i bimbi
allo stress o a troppe visite; e' bene farlo controllare
periodicamente e utilizzare calzature adeguate: scarpine elastiche con
la parte posteriore alta e rigida". A consigliare a mamme e papa' come
salvaguardare la salute dei piedini dei piu' piccoli e' Marco
Cianfanelli, ortopedico e responsabile dell'ambulatorio di Patologia
del piede dell'ospedale San Camillo, questa mattina al III congresso
internazionale sulla chirurgia del piede, in corso a Roma.
"Oggi, purtroppo - continua Cianfanelli - bisogna combattere
contro la moda e con le scarpe da ginnastica pubblicizzate in tv". "Il
piede del bambino, soprattutto nella prima infanzia - aggiunge Attilio
Basile, ortopedico e specialista presso il centro di eccellenza per la
cura del piede dell'ospedale San Camillo di Roma - e' molto delicato.
Ha bisogno di crescere e svilupparsi libero da vincoli di qualsiasi
genere. Indispensabile evitare calzature costrittive rigide e
prediligere scarpe morbide e flessibili". (segue)
(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 15:14
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Impotenza, 300 mila candidabili a impianto protesi
SALUTE: IMPOTENZA, 300 MILA CANDIDABILI A IMPIANTO
PROTESI
26 I CENTRI ECCELLENZA, MA NON IN TUTTE LE REGIONI A CARICO SSN
(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Ogni anno sono almeno tremila gli
italiani che hanno una forma di disfunzione erettile cosi' grave
da non rispondere ad alcun trattamento. Per loro l'unica
soluzione per recuperare la funzione sessuale e' l'impianto di
protesi, ma solo uno su sei accetta questa soluzione. Gli altri
rifiutano per vergogna, pregiudizi e falsi miti. Lo afferma
Edoardo Pescatori, presidente del Convegno 'Disfunzione erettile
e chirurgia protesica' che domani a Modena lancera' una campagna
''per spezzare il silenzio di chi non sa''.
Pescatori, coordinatore per Marche, Emilia Romagna e San
Marino della Societa' Italiana di Andrologia (Sia), annuncia che
d' ora in poi chi ha dei dubbi potra' collegarsi al sito
iochiedo@chirurgiaprotesica.andrologia-mers.com, e avra' una
risposta a tutte le sue domande.
Secondo uno studio recente, spiega Enrico Caraceni,
segretario Sia nelle stesse regioni , in Italia sono circa tre
milioni le persone con impotenza sessuale, ma dipende molto
dall'eta': dopo i 50 anni, uno su quattro puo' avere problemi,
dopo i 70 uno su due. In totale, il 30% dei tre milioni (cioe'
900 mila) non risponde alla terapia farmacologica.
''Non tutti - precisa Caraceni - sono candidabili all'
intervento protesico ma per un terzo di questi si puo' pensare
ragionevolmente che l' impianto sarebbe la migliore soluzione; e
andrebbe presa non solo con l'andrologo, ma anche con la propria
compagna e, se necessario, col supporto di uno psicoterapeuta''.
Le protesi piu' utilizzate sono quelle idrauliche: con esse,
quando un uomo lo desidera, puo' ottenere un'erezione per il
tempo desiderato agendo sulla pompa di controllo collocata sotto
la pelle dello scroto. ''A differenza di quanto molti credono -
dice Caraceni - l'orgasmo e l'eiaculazione, se presenti prima
dell'intervento, non cambiano. E non e' preclusa neppure la
possibilita' di concepimento, compatibilmente con l'eta' e lo
stato degli spermatozoi''.
In Italia sono 26 i centri di eccellenza per questa
chirurgia. A parte due che sono privati, gli altri operano in
regime di servizio sanitario nazionale. Al momento pero' non in
tutte le regioni l'intervento e' a carico del Ssn.(ANSA).
BRA
17-GIU-11 15:14 NNNN
26 I CENTRI ECCELLENZA, MA NON IN TUTTE LE REGIONI A CARICO SSN
(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Ogni anno sono almeno tremila gli
italiani che hanno una forma di disfunzione erettile cosi' grave
da non rispondere ad alcun trattamento. Per loro l'unica
soluzione per recuperare la funzione sessuale e' l'impianto di
protesi, ma solo uno su sei accetta questa soluzione. Gli altri
rifiutano per vergogna, pregiudizi e falsi miti. Lo afferma
Edoardo Pescatori, presidente del Convegno 'Disfunzione erettile
e chirurgia protesica' che domani a Modena lancera' una campagna
''per spezzare il silenzio di chi non sa''.
Pescatori, coordinatore per Marche, Emilia Romagna e San
Marino della Societa' Italiana di Andrologia (Sia), annuncia che
d' ora in poi chi ha dei dubbi potra' collegarsi al sito
iochiedo@chirurgiaprotesica.andrologia-mers.com, e avra' una
risposta a tutte le sue domande.
Secondo uno studio recente, spiega Enrico Caraceni,
segretario Sia nelle stesse regioni , in Italia sono circa tre
milioni le persone con impotenza sessuale, ma dipende molto
dall'eta': dopo i 50 anni, uno su quattro puo' avere problemi,
dopo i 70 uno su due. In totale, il 30% dei tre milioni (cioe'
900 mila) non risponde alla terapia farmacologica.
''Non tutti - precisa Caraceni - sono candidabili all'
intervento protesico ma per un terzo di questi si puo' pensare
ragionevolmente che l' impianto sarebbe la migliore soluzione; e
andrebbe presa non solo con l'andrologo, ma anche con la propria
compagna e, se necessario, col supporto di uno psicoterapeuta''.
Le protesi piu' utilizzate sono quelle idrauliche: con esse,
quando un uomo lo desidera, puo' ottenere un'erezione per il
tempo desiderato agendo sulla pompa di controllo collocata sotto
la pelle dello scroto. ''A differenza di quanto molti credono -
dice Caraceni - l'orgasmo e l'eiaculazione, se presenti prima
dell'intervento, non cambiano. E non e' preclusa neppure la
possibilita' di concepimento, compatibilmente con l'eta' e lo
stato degli spermatozoi''.
In Italia sono 26 i centri di eccellenza per questa
chirurgia. A parte due che sono privati, gli altri operano in
regime di servizio sanitario nazionale. Al momento pero' non in
tutte le regioni l'intervento e' a carico del Ssn.(ANSA).
BRA
17-GIU-11 15:14 NNNN
TAR "...Procedura ad evidenza pubblica: competenze del responsabile del procedimento..."
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 691 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con l'epigrafato ricorso, notificato il 23.4.2010, la ditta M. spa ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL n. 20 di Verona - in qualità di capofila dell'Area Vasta della provincia di Verona costituita con l'ASL n. 21 di Legnago, l'ASL n. 22 di Bussolengo e l'Azienda ospedaliera di Verona - l'ha esclusa dalla gara per l'affidamento della "fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari con fornitura di contenitori per un periodo di tre anni" (alla quale avevano partecipato soltanto la ricorrente e la ditta controinteressata) per avere essa presentato campioni di contenitori del tipo riutilizzabile, anziché monouso come richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara stessa al RTI M.S.A. spa (composto da A.A. srl e T.A. spa): secondo la ricorrente, la propria esclusione sarebbe illegittima sia perché disposta da organo incompetente (la commissione giudicatrice), sia perché la disciplina normativa equipara i contenitori esterni monouso e i contenitori riutilizzabili rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro; rilevava essa, inoltre, l'illegittima composizione della commissione giudicatrice nonché l'illegittimità della mancata esclusione del RTI aggiudicatario provvisorio (per violazione della lex specialis di gara e della disciplina in tema di avvalimento), rivendicando così il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.5.2010 M. spa impugnava il bando di gara ed il capitolato d'appalto laddove e qualora fossero interpretati nel senso di non imporre il rispetto della disciplina sull'avvalimento nel caso di indicazione di soggetti terzi titolari degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento, nonchè nel senso di non imporre l'obbligo di presentazione di contratti con soggetti terzi titolari di impianti di smaltimento aventi durata non inferiore a quella dell'appalto. Resistevano in giudizio l'ASL n. 20 di Verona nonché le controinteressate A.A. srl e T.A. spa rilevando l'infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, chiedevano la reiezione. A.A. srl e T.A. spa proponevano, peraltro, in data 27.5.2010, un ricorso incidentale con cui contestavano l'ammissione alla gara della ricorrente sotto il profilo della mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori Ambientali, che non poteva essere oggetto di avvalimento. Seguiva ulteriore ricorso per motivi aggiunti con il quale M. spa censurava per invalidità derivata l'aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale al RTI M.S.A. spa. la causa è passata in decisione all'udienza del 30 marzo 2011.Motivi della decisione 1.- Premesso che a, seconda dei casi, il giudice adito può esaminare con priorità il gravame - quello principale o quello incidentale - che risulta decisivo per dirimere la lite (trova, invero, applicazione il principio di economia processuale richiamato da Ap 10.11.2008 n. 11 nel senso che, qualora il ricorso principale sia stato tempestivamente notificato e depositato e non sia seguito dalla perenzione o dalla rinuncia, sull'ordine di trattazione dei due ricorsi e sulle conseguenze processuali della loro fondatezza l'operato del giudice amministrativo nella soluzione delle anzidette questioni non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità), nel caso di specie il collegio ritiene opportuno di esaminare prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua (evidente) parziale infondatezza e parziale inammissibilità fanno venir meno l'interesse alla valutazione del ricorso incidentale. 2.- Censura anzitutto la ricorrente l'illegittimità per incompetenza del provvedimento di esclusione, in quanto asseritamente adottato dalla commissione tecnica e non dalla commissione di gara. La censura non ha pregio. Premesso che alla stregua dello schema generale disegnato dagli artt. da 9 a 12 del codice dei contratti pubblici tutti i provvedimenti facenti parte della procedura di evidenza pubblica sono assunti dal responsabile del procedimento e dai dirigenti competenti in base ai rispettivi ordinamenti di settore (il codice cristallizza prassi amministrative e indirizzi giurisprudenziali consolidati in forza dei quali è alla dirigenza - e dunque al seggio di gara - che spetta l'approvazione definitiva degli atti di gara, ivi inclusi quelli di esclusione, dopo averne verificato la regolarità tecnica e la legittimità: cfr., ex plurimis, CdS, V, 28.3.2008 n. 1361), nel caso di specie l'esclusione dell'offerta proposta dalla ricorrente, fondata sulla difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto ai parametri individuati nella lex specialis, è stata effettivamente formalizzata dal presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento (cfr. la sua nota del 24.3.2010), il quale ha condiviso e fatto propria - nella forma della "presa d'atto" - la valutazione della commissione giudicatrice che, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, aveva rilevato come M. spa avesse omesso di inviare la campionatura dei contenitori per rifiuti pericolosi di tipo monouso richiesti dall'art. 33 del capitolato a pena di esclusione e ne aveva, conseguentemente, proposto l'esclusione (cfr. il verbale n. 1 del 16.2.2010). A tal proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che la commissione è organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione appaltante (cfr., ex plurimis, CdS, IV, 11.10.2007 n. 5354; V, 24.3.2006 n. 1525): pertanto, ancorchè volesse attribuirsi la paternità dell'esclusione della ricorrente alla commissione tecnica, essa risulterebbe comunque ratificata dall'Amministrazione in sede di approvazione dell'operato della commissione stessa. 3.- Sempre in tema di contestazione della propria esclusione, la ricorrente censura il capitolato d'appalto nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, l'invio di campionatura di contenitori monouso: l'art. 8 del DPR n. 254/03, invero, equiparerebbe - secondo M. spa - i contenitori esterni monouso e i contenitori riutilizzabili, rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro. Tale censura è inammissibile per tardività, prima ancora che infondata nel merito. È inammissibile in quanto, atteso il carattere espressamente escludente della prescrizione della lex specialis che imponeva l'offerta di quella determinata tipologia di prodotto, tale prescrizione andava tempestivamente impugnata da parte di quei concorrenti che avessero inteso offrire un prodotto diverso: giacchè era fin d'allora pacifico che, pur potendo essere ammesse alla gara (in quanto in possesso dei requisiti per la partecipazione), le imprese che avessero offerto beni diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante sarebbero state certamente ed inequivocabilmente estromesse dalla procedura concorsuale in virtù della predetta clausola. Dunque, ferma restando la necessità di presentare la domanda di partecipazione alla gara (al fine di qualificare l'interesse all'impugnazione), la clausola della legge di gara che imponeva la proposizione di contenitori rigidi monouso doveva essere contestata entro il termine decadenziale (diversamente eludendosi la regola della perentorietà dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi) da parte di chi, come la ricorrente, intendeva offrire contenitori pluriuso (cfr., in tal senso, CdS, V, 26.10.2009 n. 6544; TAR Veneto, II, 12.5.2010 n. 1941). Né potrebbe opporsi, per evitare l'inammissibilità della censura, la possibilità di una diversa interpretazione della clausola in questione: essa, invero, era estremamente chiara e precisa nella sua formulazione, sicchè non potrebbe richiamarsi quel (corretto) filone giurisprudenziale che, in caso di ambiguità della clausola, consente di accreditare il principio del favor partecipationis. La portata vincolante delle prescrizioni di gara, infatti, esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione in conseguenza della violazione di prescrizioni univoche, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione Ma la censura è anche infondata perché, se è vero che la norma invocata dalla ricorrente consente - senza tuttavia stabilire l'equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni (che sarebbe, peraltro, irragionevole, atteso che un contenitore si elimina, l'altro si ricicla) - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), è altresì vero che, in caso di possibili alternative, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio: vizi questi che non ricorrono certamente nel caso di specie, ove la scelta operata dalla stazione appaltante è senz'altro ragionevole e coerente, trattandosi di individuare gli strumenti operativi per lo svolgimento di un servizio particolarmente delicato che garantisca pienamente la tutela della salute e dell'ambiente. Conclusivamente, dunque, poiché l'offerta presentata dalla ricorrente non è conforme alle puntuali prescrizioni di gara, avendo proposto un prodotto tipologicamente diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione, l'esclusione dalla gara di M. spa è pienamente legittima. 4.- Orbene, precisato quanto precede, va ora osservato che il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse a sindacare il suo corretto svolgimento in quanto, tenuto conto che l'accoglimento delle ulteriori censure proposte con il ricorso in esame (con cui si contesta l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e dell'ammissione alla gara del RTI aggiudicatario) comporterebbe non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura concorsuale può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto, previa partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione. Tale orientamento giurisprudenziale va ribadito anche dopo l'Ap 10.11.2008 n. 11, in quanto la fattispecie ivi esaminata è quella relativa al procedimento concorsuale con due soli concorrenti ammessi, ciascuno dei quali ha impugnato l'atto di ammissione alla gara dell'altro concorrente, mentre la fattispecie oggetto della presente controversia riguarda il diverso caso in cui un concorrente legittimamente escluso ha impugnato la mancata esclusione dalla gara dell'unico concorrente ammesso: in questa seconda fattispecie va preso in considerazione soltanto l'unico interesse sostanziale di cui sono titolari i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica (sul punto cfr. Ap 29.1.2003 n. 1, con la quale viene statuito che l'aggiudicazione costituisce "il bene della vita che l'interessato intende conseguire attraverso la gara" ed "attraverso la tutela giurisdizionale"), vale a dire l'interesse all'aggiudicazione dell'appalto, mentre non può tenersi conto dell'interesse minore e/o strumentale alla ripetizione della gara, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio ex art. 111 della Costituzione di parità delle parti nel processo delineato dalla citata Ap n. 11/08 (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 24.3.2011 n. 491); 5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile e va, conseguentemente, respinto. La reiezione del ricorso principale comporta, ovviamente, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della controversia.P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunziando sul ricorso principale indicato in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "... la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;..."
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 762Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;
- nel caso in esame, la ricorrente, seconda in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,68, sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione di un punteggio differente alla predetta (8,84) e al controinteressato (12,8) per "Servizi prestati in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire", non sarebbe sorretta da alcuna motivazione; né sarebbe giustificabile, attesa la medesima posizione rivestita da entrambi i concorrenti, assunti presso il Comune di #################### con identica decorrenza giuridica (18.04.1988);
- sostiene, altresì, che, sebbene non esternato con apposita motivazione, al sig. Di Gristina sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio per il servizio militare svolto, e ciò nonostante si tratti di una progressione verticale interna, e nonostante detto servizio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, assumendosi la violazione dell'art. 77, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 237/64 (come sostituito dall'art. 22 della l. n. 958/86);
- sostiene pertanto che, in assenza di tale valutazione, la predetta avrebbe conseguito il primo posto;
- in esito all'istruttoria disposta con la citata ordinanza n. 479/2011, è stato precisato dall'amministrazione comunale intimata che, in favore del controinteressato, è stato valutato come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire quello prestato dal predetto come sottufficiale dal 08.04.1982 al 07.04.1985 (cfr. nota prot. n. 6633 del 31.03.2011 dell'Ufficio Personale del Comune di ####################);
Considerato che:
- l'art. 77, commi 7, 8 e 9, citato - applicabile ratione temporis e, comunque, trasfuso nell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 6/2010 - stabilisce: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."; e la rubrica del medesimo art. 77 è così indicata: "Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro.";
- nelle procedure concorsuali i titoli di servizio vanno valutati in applicazione di puntuali disposizioni di legge, non sussistendo alcun margine di discrezionalità ai fini di un loro apprezzamento, trattandosi di un'attività vincolata e ricognitiva in relazione a quanto emerge dalla documentazione prodotta da ciascun candidato;
- peraltro, né l'avviso di selezione, né l'allegato regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi disciplinano la valutazione del servizio militare, dovendo, quindi, farsi applicazione della norma statale richiamata e ratione temporis applicabile;
Ritenuto che:
- il settimo e l'ottavo comma del citato art. 77 devono essere letti congiuntamente, di talché condizione necessaria per l'ammissibilità della valutazione del servizio militare di leva, peraltro soltanto nei pubblici concorsi, è che il servizio stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6212; T.a.r. Sicilia, Palermo, III, n. 379/2011 cit.; I, 21 agosto 2001, n. 1111; T.a.r. Puglia, Bari, I, 22 novembre 2002, n. 5089);
- dalla lettura del nono comma del medesimo art. 77 si evince come - fatta salva una diversa regolamentazione interna della progressione verticale - l'ambito di applicazione della norma sia limitato ai concorsi per l'assunzione e l'immissione di personale esterno (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2008, n. 26562);
Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso proposto con riferimento all'illegittima valutazione del servizio militare prestato dal controinteressato, sia in quanto valutato nell'ambito di una selezione interna, sia in quanto detto servizio risulta prestato dal controinteressato non in costanza di rapporto di lavoro;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba applicarsi, come di regola, il principio della soccombenza nei confronti del Comune di ####################, che ha dato causa al ricorso; e che, invece, le stesse debbano essere dichiarate irrepetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di ####################, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di -
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;
- nel caso in esame, la ricorrente, seconda in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,68, sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione di un punteggio differente alla predetta (8,84) e al controinteressato (12,8) per "Servizi prestati in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire", non sarebbe sorretta da alcuna motivazione; né sarebbe giustificabile, attesa la medesima posizione rivestita da entrambi i concorrenti, assunti presso il Comune di #################### con identica decorrenza giuridica (18.04.1988);
- sostiene, altresì, che, sebbene non esternato con apposita motivazione, al sig. Di Gristina sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio per il servizio militare svolto, e ciò nonostante si tratti di una progressione verticale interna, e nonostante detto servizio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, assumendosi la violazione dell'art. 77, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 237/64 (come sostituito dall'art. 22 della l. n. 958/86);
- sostiene pertanto che, in assenza di tale valutazione, la predetta avrebbe conseguito il primo posto;
- in esito all'istruttoria disposta con la citata ordinanza n. 479/2011, è stato precisato dall'amministrazione comunale intimata che, in favore del controinteressato, è stato valutato come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire quello prestato dal predetto come sottufficiale dal 08.04.1982 al 07.04.1985 (cfr. nota prot. n. 6633 del 31.03.2011 dell'Ufficio Personale del Comune di ####################);
Considerato che:
- l'art. 77, commi 7, 8 e 9, citato - applicabile ratione temporis e, comunque, trasfuso nell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 6/2010 - stabilisce: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."; e la rubrica del medesimo art. 77 è così indicata: "Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro.";
- nelle procedure concorsuali i titoli di servizio vanno valutati in applicazione di puntuali disposizioni di legge, non sussistendo alcun margine di discrezionalità ai fini di un loro apprezzamento, trattandosi di un'attività vincolata e ricognitiva in relazione a quanto emerge dalla documentazione prodotta da ciascun candidato;
- peraltro, né l'avviso di selezione, né l'allegato regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi disciplinano la valutazione del servizio militare, dovendo, quindi, farsi applicazione della norma statale richiamata e ratione temporis applicabile;
Ritenuto che:
- il settimo e l'ottavo comma del citato art. 77 devono essere letti congiuntamente, di talché condizione necessaria per l'ammissibilità della valutazione del servizio militare di leva, peraltro soltanto nei pubblici concorsi, è che il servizio stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6212; T.a.r. Sicilia, Palermo, III, n. 379/2011 cit.; I, 21 agosto 2001, n. 1111; T.a.r. Puglia, Bari, I, 22 novembre 2002, n. 5089);
- dalla lettura del nono comma del medesimo art. 77 si evince come - fatta salva una diversa regolamentazione interna della progressione verticale - l'ambito di applicazione della norma sia limitato ai concorsi per l'assunzione e l'immissione di personale esterno (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2008, n. 26562);
Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso proposto con riferimento all'illegittima valutazione del servizio militare prestato dal controinteressato, sia in quanto valutato nell'ambito di una selezione interna, sia in quanto detto servizio risulta prestato dal controinteressato non in costanza di rapporto di lavoro;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba applicarsi, come di regola, il principio della soccombenza nei confronti del Comune di ####################, che ha dato causa al ricorso; e che, invece, le stesse debbano essere dichiarate irrepetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di ####################, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di -
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri..."
IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 566
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- che ####################, odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri già in servizio presso la stazione di #################### (Chieti) e trasferito dal 20 dicembre 2010 presso la Stazione di #################### (Chieti) e di essere madre di una bambina, ####################a ####################, nata il 29 settembre 2009, e di risiedere dichiaratamente col coniuge e con la figliola in ---, alla via ----; ciò premesso, domandava ai sensi della norma richiamata il trasferimento nella sede di servizio del
coniuge ovvero in quella più vicina (doc. ti ricorrente da 2 a 8, copie istanza di trasferimento, certificati matrimonio e residenza, dichiarazione sullo stato famiglia, estratto atto nascita figlia e suocero, trasferimento coniuge; si tratta comunque di fatti non contestati);
- che con il provvedimento di cui meglio in epigrafe ha visto respingere la propria istanza per difetto dei presupposti (doc. 1 ricorrente, copia di esso);
- che tale provvedimento è legittimo e resiste all'impugnazione, affidata a due censure riconducibili ad unico motivo di violazione dell'art. 1 comma 5 della l. 100/1987 citata. Come infatti chiarito da costante giurisprudenza, la norma prevede quali requisiti per ottenere l'avvicinamento la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo del militare e del coniuge pubblico dipendente, la loro convivenza, il trasferimento d'autorità del coniuge militare e la possibilità di prestare servizio presso uffici dell'amministrazione operanti in quella sede o in sede vicine: così fra le molte Cass. Sez. lavoro 11 luglio 2007 n°15488 in caso analogo al presente e C.d.S. sez. IV 7 maggio 2007 n°1974. Nel caso di specie difetta la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo, in quanto la ricorrente si è sposata nel 2006, ovvero quando da circa sette anni era in
servizio a ####################, con persona che in quel momento prestava a sua volta servizio nella provincia di Chieti: non vi è stata quindi la necessaria convivenza, da intendersi nel senso naturalistico di costante dimora in un dato luogo, e non, come vorrebbe la ricorrente, di semplice residenza anagrafica, sia pur accompagnata dal desiderio di ivi mantenere i propri affetti. E'innegabile infatti che per la funzione svolta la ricorrente dimori abitualmente a ####################, ove fruisce fra l'altro (p. 3 ricorso in fine) di alloggio di servizio;
- che in tali termini il ricorso è infondato e va respinto;
- che le spese vanno compensate, attesa la materia del contendere. Nulla per contributo unificato, che nelle cause come la presente non è dovuto;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A KARACHI
PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A
KARACHI
(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GIU - Un blocco di 5.634 passaporti
sono stati rubati da sconosciuti nella sede dell'Associazione
degli agenti di viaggio di Karachi (Pakistan meridionale) in una
vicenda che ha allarmato i servizi di sicurezza nazionali per il
rischio che tali documenti possano entrare in possesso di gruppi
terroristici. Lo scrive oggi la stampa a Islamabad.
Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha ordinato una
immediata inchiesta sull'accaduto che dovra' stabilire come mai
un cosi' cospicuo numero di passaporti fosse tenuto in un
ufficio senza consistenti misure di protezione.
Rehman ha inoltre chiesto alla Direzione generale dei servizi
di Migrazione e Passaporti di annullare immediatamente la
validita' di tutti i documenti rubati, facilitando ai loro
possessori l'ottenimento in tempi brevi di duplicati.(ANSA).
SAL
17-GIU-11 16:41 NNNN
(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GIU - Un blocco di 5.634 passaporti
sono stati rubati da sconosciuti nella sede dell'Associazione
degli agenti di viaggio di Karachi (Pakistan meridionale) in una
vicenda che ha allarmato i servizi di sicurezza nazionali per il
rischio che tali documenti possano entrare in possesso di gruppi
terroristici. Lo scrive oggi la stampa a Islamabad.
Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha ordinato una
immediata inchiesta sull'accaduto che dovra' stabilire come mai
un cosi' cospicuo numero di passaporti fosse tenuto in un
ufficio senza consistenti misure di protezione.
Rehman ha inoltre chiesto alla Direzione generale dei servizi
di Migrazione e Passaporti di annullare immediatamente la
validita' di tutti i documenti rubati, facilitando ai loro
possessori l'ottenimento in tempi brevi di duplicati.(ANSA).
SAL
17-GIU-11 16:41 NNNN
AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476 Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli. Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento. Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
All'
Organismo pagatore Agea
Ufficio monocratico
Sede
All'
Organismo pagatore Avepa
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - Padova
All'
Organismo pagatore Agrea
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - Bologna
All'
Organismo pagatore della Regione Lombardia
Direzione generale agricoltura
Piazza Città di Lombardia
20100 - Milano
All'
Organismo pagatore Artea
Via San Donato, 42/1
50127 - Firenze
e, p.c.:
Al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali
- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità
- Direzione generale del corpo forestale dello Stato
- Ispettorato centrale controlli qualità
Via XX Settembre, 20
00186 - Roma
Al
Coordinatore commissione politiche agricole Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 - Bari
Al
Comando carabinieri politiche agricole
Via Torino, 44
00184 - Roma
All'
Agecontrol S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 - Roma
Agli
Assessorati agricoltura delle regioni e P.A. Trento e Bolzano
Loro sedi
All'
Organismo pagatore Arpea
Via Bogino, 23
10123 - Torino
All'
Organismo pagatore della P.A. di Bolzano Oppab
39100 - Bolzano
All'
Organismo pagatore della P.A. di Trento Appag
via G. B. Trener, 3
38100 - Trento
Alle
Unioni nazionali ortofrutticole
Loro sedi
Al
C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - Roma
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - Roma
Al
C.A.A. Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 - Roma
Al
Coordinamento Caagci
Via A. Bargoni, 78
00153 - Roma
Al
Coordinamento Caalpa
Via L. Serra, 37
00153 - Roma
Al
Coordinamento C.A.A. Aipo
Via Alberico II, 35
00193 - Roma
1. Premessa
Con regolamento in corso di pubblicazione (di seguito "regolamento"), la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo derivante dai casi di contaminazione da Escherichia Coli, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi, a supporto del settore ortofrutticolo.
Tali misure consistono in un aiuto per operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011:
- Pomodori
(CN07020000);
- Lattughe e indivie ricce e scarole
(CN07051100, CN07051900 e CN07052900);
- Cetrioli
(CN07070005);
- Peperoni dolci
(CN07096010);
- Zucchine
(CN07099070).
In termini generali, le operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, salvo quanto disposto dal regolamento sopra citato e dalle disposizioni attuative nazionali di detto regolamento e nel prosieguo dalla presente circolare, sono disciplinate dal Reg. (CE) n. 1234/2007, dal Reg. (CE) n. 1580/2007 e dal Reg. (UE) n. 543/2011, nonché dal D.M. 20 dicembre 2010, (n. 10388), dalla Circ. 16 febbraio 2009, n. ACIU.2009.207 e dalle circolari applicative emanate dagli Organismi pagatori competenti.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alla Circ. 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 e alla Circ. 6 aprile 2007, n. ACIU.2007.237 dell’AGEA, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente, individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica.
Si richiama in particolare la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
2. Ritiri dal mercato
2.1 Ritiri dal mercato a cura di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 80 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 79 del Reg. (UE) n. 543/2011 per il pomodoro e, per gli altri prodotti, l'aiuto previsto dalle medesime disposizioni, ma nella misura stabilita dall'allegato I, parte A del regolamento;
b) l'aiuto addizionale di cui all'allegato I, parte B del medesimo regolamento. Tale aiuto è integralmente a carico del FEAGA.
Le operazioni di ritiro dal mercato sono notificate dalle Organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente con le modalità indicate dal medesimo entro le ore 10:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
Le Organizzazioni di produttori notificano, con lo stesso mezzo, all'Organismo pagatore competente entro le ore 10:00 di ogni giorno, il quantitativo oggetto di ritiro nel giorno precedente per ciascun prodotto, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle Organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.
I prodotti oggetto di ritiro, esaurita la capienza dei centri di cui sopra, possono essere conferiti presso un centro a disposizione dell'Organizzazione di produttori interessata. Tale centro di deposito (o una parte di esso) assume il ruolo di centro di ritiro; l'Organismo pagatore competente può effettuare controlli in loco al fine di verificarne l'idoneità. In tale caso, inoltre, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo - sia riferite all'idoneità del centro che alle operazioni di ritiro - durante le operazioni di ritiro (identificazione della tipologia di prodotto, pesatura, verifica del rispetto delle norme di commercializzazione e successiva destinazione all'intervento), nell'area del centro di deposito adibita a centro di ritiro non potranno essere svolte attività
di natura commerciale riferite al medesimo prodotto oggetto di ritiro.
Qualora non siano disponibili in una data area centri di ritiro, l'Organismo pagatore competente individua, se del caso, strutture idonee e ne comunica l'ubicazione e le modalità di effettuazione delle operazioni alle Organizzazioni di produttori interessate.
2.2 Ritiri dal mercato effettuati da produttori soci di Organizzazioni di produttori sospese
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento, qualora un'Organizzazione di produttori sia stata sospesa ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1580/2007 o dell'articolo 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
2.3 Ritiri dal mercato effettuati sulla base di un contratto tra produttori non soci ed Organizzazioni di produttori riconosciute
In virtù di quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento, può accedere alla misura di intervento anche il produttore che non sia socio di un'Organizzazione di produttori. In tale caso le operazioni di ritiro sono effettuate sulla base di un contratto stipulato tra l'Organizzazione stessa ed il produttore non iscritto e le notificazioni di cui sopra sono effettuate a cura dell'Organizzazione di produttori.
Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al paragrafo 2.1, in quanto compatibili.
2.4 Ritiri dal mercato effettuati direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento, qualora in una data area non siano attive Organizzazioni di produttori riconosciute, ovvero per altre ragioni debitamente motivate dal produttore interessato, l'Organismo pagatore competente può - se accoglie le predette motivazioni - identificare ed indicare ai produttori non iscritti ad una Organizzazione di produttori strutture idonee per lo svolgimento delle operazioni di ritiro.
In tale caso, il produttore non iscritto invia direttamente all'Organismo pagatore medesimo le notificazioni sopra previste in luogo della sottoscrizione del contratto con una Organizzazione di produttori.
Le notificazioni relative alle operazioni di ritiro effettuate dal produttore non socio di una Organizzazione di produttori riconosciuta seguono le medesime procedure sopra stabilite per i produttori soci e per quelli che stipulano un contratto con un'Organizzazione di produttori.
2.5 Procedure di destinazione e regole di conformità
Le procedure di destinazione del prodotto oggetto di intervento sono stabilite dall'Organismo pagatore competente.
I prodotti oggetto di ritiro dal mercato devono in ogni caso rispettare le norme di commercializzazione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 76 del Reg. (UE) n. 543/2011.
Le predette conformità sono da intendersi relative alla tipologia del prodotto, fatte salve le norme che regolano il condizionamento e l'etichettatura per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
3. Operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
3.1 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuata da produttori soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 86 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 85 del Reg. (UE) n. 543/2011;
b) l'aiuto addizionale per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente secondo quanto appresso stabilito.
Le predette operazioni sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente, con le modalità indicate dal medesimo, entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente l'esecuzione delle predette operazioni, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
In caso di mancata raccolta parziale, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la comunicazione di cui all'allegato 1 specifica il quantitativo di prodotto già raccolto.
Alla conclusione delle operazioni giornaliere di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione ed entro le ore 10.00 del giorno successivo, l'Organizzazione di produttori che effettua le operazioni comunica all'Organismo pagatore competente, con le medesime modalità di cui sopra, la superficie ed i quantitativi oggetto di intervento, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
In tale comunicazione è altresì indicato il metodo di denaturazione applicato.
3.2 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione eseguita da produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, par. 5 del regolamento, al produttore non iscritto ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito un aiuto per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
In tale caso, le notificazioni di cui al punto 3.1 sono dallo stesso produttore direttamente inviate all'Organismo pagatore competente.
4. Controlli
4.1 Controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato
Le operazioni di ritiro dal mercato disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 4), sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 110 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.
Qualora le operazioni di ritiro dal mercato siano eseguite direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute, secondo quanto definito al precedente punto 2.4, i controlli di primo livello in questione sono eseguiti sul 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato, tenuto conto, anche in questo caso, dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.
4.2 Controlli sulle operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 5), sono soggette ai controlli ed alle condizioni previste dall'articolo 112, par. 2, del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 110, par. 2, del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura del 10% della superficie oggetto dell'operazione, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I controlli non si estendono, tuttavia, all'accertamento dell'avvenuta raccolta parziale.
Qualora le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute di cui al paragrafo 3.2, i controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono eseguiti sul 100% della superficie oggetto dell'operazione.
5. Pagamento dell'aiuto
5.1 Operazioni effettuate da produttori soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi delle disposizioni attuative nazionali del regolamento, adottate con D.M. in corso di pubblicazione, alle Organizzazioni di produttori spettano i seguenti aiuti:
1. per quanto riguarda le operazioni di ritiro dal mercato si applicano i seguenti valori del supporto massimo, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Pomodori
CN 07020000
7,25 euro/100 kg
Lattughe
CN07051100 e CN 07051900
31,00 euro/100 kg
Indivie ricce e Scarole
CN 0705 29 00
31,00 euro/100 kg
Cetrioli
CN07070005
19,20 euro/100 kg
Peperoni dolci
CN07096010
35,60 euro/100 kg
Zucchine
CN07099070
23,60 euro/100 kg
A tali importi si aggiungono quelli indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento.
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media 2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa (euro/ha)
Indennizzo massimo (euro/ha)
(90%)
Pomodori
7,25
316
2.290,76
2.061,68
Lattughe, indivie ricce e scarole
31,00
195
6.045,00
5.440,50
Cetrioli
19,20
249
4.780,80
4.032,72
Peperoni
35,60
207
7.369,20
6.632,28
Zucchine
23,60
208
4.908,80
4.417,92
Agli importi di cui sopra si possono aggiungere i seguenti importi addizionali, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha)
(90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
Le Organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento delle misure di sostegno dell'Unione di cui agli artt. 4, par. 5, e 5, par. 2, del regolamento entro luglio 2011.
In deroga alle scadenze previste dall'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 543/2011, le Organizzazioni di produttori presentano la domanda di pagamento del sostegno totale dell'Unione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 4 ed all'art. 5, par. 2 del regolamento secondo la procedura prevista dai medesimi articoli entro luglio 2011.
5.2 Operazioni effettuate da produttori non soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi del D.M. in corso di pubblicazione sopra richiamato, ai produttori non soci di Organizzazioni di produttori spettano:
1. per le operazioni di ritiri dal mercato gli aiuti indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento
Prodotto
euro/100 kg
Pomodori
33,2
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
Cetrioli
24,0
Peperoni
44,4
Zucchine
29,6
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha) (90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
I produttori non soci di un'Organizzazione di produttori riconosciuta, nei casi previsti dall'art. 5, par. 4 e dall'art. 5 del regolamento, presentano la domanda di pagamento delle misure in oggetto direttamente all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del produttore interessato entro luglio 2011.
5.3 Domande di aiuto
Le domande di pagamento presentate all'Organismo pagatore competente sia dalle Organizzazioni di produttori riconosciute sia dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori devono essere corredate dei documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del regolamento.
Il contenuto minimo della domanda di aiuto è riportato in allegato alla presente circolare (allegato 3).
Gli Organismi pagatori devono provvedere al pagamento delle domande di aiuto entro il 15 ottobre 2011. Tuttavia, gli stessi Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande prima della fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 7, par. 3 del regolamento.
Qualora le richieste totali di pagamento eccedano la misura dell'importo previsto dall'art. 2 del regolamento, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno che dovrà essere applicato in sede di pagamento delle domande di aiuto.
Detto coefficiente è stabilito nella misura del 100% nel caso in cui le richieste totali di pagamento non eccedano l'ammontare del finanziamento disponibile di cui all'art. 2 del regolamento.
6. Comunicazioni
6.1 All'organismo pagatore
Entro le ore 12:00 del 20 giugno 2011, le Organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con le modalità sopra definite, le quantità e le superfici relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta eseguite fra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del regolamento per ciascuno dei prodotti previsti dall'art. 1 del medesimo regolamento.
6.2 All'Organismo di coordinamento AGEA
Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni di cui al precedente punto all'AGEA per posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, entro le ore 12:00 del 21 giugno 2011, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Gli Organismi pagatori, sempre a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, comunicano all'AGEA entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo della settimana le informazioni relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nella settimana precedente, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Il Direttore dell'area coordinamento
Dott. G. Nanni
Allegato 1
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione preventiva operazioni di ritiro
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
Prevista
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data prevista di
denaturazione del
prodotto
PRODOTTI
Superficie (ha)
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 2
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione delle operazioni di ritiro effettuate
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
PRODOTTI
Superficie (ha)
Data
Metodo
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 3
Domanda di pagamento per prodotti ritirati dal mercato e raccolto prima della maturazione e mancato raccolto 2011
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Allegato 4
Notifica all'Agea - Coordinamento delle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta
ORGANISMO PAGATORE
PRODUTTORI ASSOCIATI
PRODUTTORI NON ASSOCIATI
PERIODO
DAL
AL
Ritiro dal Mercato
Mancato Raccolto
Denaturazione
Distribuzione Gratuita
Raccolto Parziale
PRODOTTI
Quantità (100 Kg)
Superficie
(ha)
Metodo
Quantità (100 Kg)
Quantitativo già raccolto (100 Kg)
CETRIOLI
POMODORI
X
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
D.M. 20 dicembre 2010
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
Reg. (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007
Reg. (CE) 7 giugno 2011, n. 543/2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 15-6-2011 n. 85 Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Circ. 15 giugno 2011, n. 85 (1).
Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Premessa
La Circ. 11 marzo 2011, n. 49 ha istituito, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, anche la possibilità di avvalersi del Mav - Pagamento Mediante Avviso. Tale servizio consiste in speciali avvisi di pagamento emessi dalla Banca Popolare di Sondrio - aggiudicataria della specifica gara di appalto indetta dall'INPS - e si avvale della procedura interbancaria standardizzata di incasso attraverso il bollettino MAV, identificato da uno specifico codice. L'importo dei contributi richiesti nel MAV è calcolato in base ai dati dichiarati all'assunzione del lavoratore domestico o successivamente variati con apposita comunicazione. Tuttavia, tenuto conto che durante il rapporto di lavoro domestico possono intervenire svariate cause - permessi non retribuiti, straordinario, cessazione,
ecc..- che, modificando i dati utili a determinare l'importo complessivo dei contributi ne comportano una variazione, è stata data la possibilità ai datori di lavoro domestico di generare, accedendo al sito internet dell'Istituto e variando i dati indicati, un MAV con importo conforme alle vicende intervenute nel rapporto di lavoro.
Tenuto conto che la generazione dei MAV attraverso il sito può essere di difficile gestione per i soggetti che assistono i datori di lavoro domestico e che INPS intende proporre servizi articolati volti a facilitare la fruizione delle possibilità di pagamento offerte, si comunica che è stato predisposto, esclusivamente per i soggetti legittimati ai sensi del comma 1, art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12, il servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Attraverso questo servizio, i soggetti accreditati potranno inviare all'INPS i dati necessari alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti per ciascun datore di lavoro e, dopo l'interazione con la banca, ricevere dall'INPS il Mav generato in conseguenza.
Si fa presente che per motivi di efficienza e sostenibilità dei costi il servizio potrà essere reso, almeno in questa fase iniziale, soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro a trimestre. Tale soglia minima potrà, in futuro, essere rivista e adeguata con riferimento a parametri di efficienza già consolidati. Si danno qui di seguito le linee guida del servizio.
2. Soggetti destinatari
Possono richiedere di accedere al servizio i soggetti indicati al comma 1, art. 1, L. n. 12/1979, vale a dire coloro che sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbiano dato la prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti relativi all'assistenza ai datori di lavoro. I soggetti richiedenti il servizio dovranno inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, di avere ricevuto specifica delega dai datori di lavoro domestico per conto dei quali agiscono.
3. Modalità di adesione al Servizio
Per l'adesione al Servizio di emissione massiva MAV, il soggetto mittente abilitato è tenuto a compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito www.inps.it nella sezione Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione massiva MAV per contributi lavoro domestico.
Il modulo dovrà essere inviato in base a quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo di posta elettronica "RichiestaServizioEmissioneMAV"
Gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali debbono allegare copia della prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro di cui al punto 2.
4. Caratteristiche del servizio
Il servizio è realizzato attraverso un flusso di trasmissione che consente lo scambio di file in formato XML con protocollo sFTP - Secure File Transfer Protocol - tra il soggetto mittente e l'Istituto. Il soggetto mittente deve utilizzare per usufruire del servizio un indirizzo IP pubblico e statico. Per rispondere ai requisiti di sicurezza che l'Istituto impone per lo scambio dei dati con soggetti esterni, ciascun soggetto mittente è tenuto a utilizzare le credenziali di accesso (utenza e password) fornitegli dall'Istituto all'atto dell'adesione.
L'elaborazione del flusso avviene per passi successivi:
- Passo 1: vengono trasmessi dai soggetti mittenti i file XML contenenti i rapporti di lavoro associati ai datori di lavoro gestiti;
- Passo 2: non appena pervenuti nel sistema centrale dell'Istituto i file vengono validati sulla base dello schema XSD rilasciato dall'Istituto;
- Passo 3: sulla base della struttura gerarchica scelta per il flusso di input si generano dei file XML che attestano l'arrivo dei file inviati con associato l'esito del controllo formale:
- Esito OK indica l'avvenuta ricezione del flusso che viene considerato formalmente corretto da parte dell' Istituto;
- Esito KO opportunamente codificato segnala gli errori di formato di uno o più rapporti di lavoro che verranno quindi non accettati dal sistema centrale, anche se si conserva la traccia dell'evento di scarto. Lo scarto è puntuale e non massivo per cui i rapporti formalmente corretti dello stesso soggetto mittente saranno comunque accettati;
- Passo 4: i dati che hanno avuto un riscontro formalmente corretto vengono acquisiti nella base dati centrale;
- Passo 5: per tutti i rapporti di lavoro inviati e correttamente validati viene effettuato il calcolo dei contributi e successivamente prodotta la relativa richiesta di generazione MAV al servizio bancario;
- Passo 6: pervenuti i dati dei MAV dal servizio bancario, si attiva un processo di generazione massiva dei PDF relativi da archiviare nei database dell'Istituto;
- Passo 7: viene notificata, tramite mail al referente tecnico del soggetto mittente, la presenza dei file in formato PDF nella cartella messa a disposizione dall'Istituto e, da quel momento, è possibile per il soggetto mittente prelevare, tramite protocollo sFTP, il file compresso contenente i MAV generati.
Sul sito www.inps.it nella sezione Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione massiva MAV LD, sono pubblicati l'ultima versione del Documento tecnico contenente le specifiche del servizio e gli schemi di validazione dei dati in formato XSD.
5. Schedulazione del servizio
Il servizio ha cadenza trimestrale in corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici:
- 10 aprile;
- 10 luglio;
- 10 ottobre;
- 10 gennaio.
In particolare sono previsti due scambi da effettuarsi indicativamente:
- il primo, il 23 del mese antecedente ogni scadenza;
- il secondo, il 27 del mese antecedente ogni scadenza.
Le date andranno confermate trimestre per trimestre sulla base delle festività e dei conseguenti tempi di elaborazione.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti comporta l'impossibilità di elaborazione dei dati inviati e la conseguente impossibilità di usufruire del servizio.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato
Modulo di adesione al Servizio di emissione massiva MAV
vers. 1 del 16 giugno 2011
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L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
Riordino della normativa in materia di permessi: l'ok definitivo del governo Il 9 giugno scorso il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati, così come previsto dal "collegato lavoro". (L. n. 183 del 4 novembre 2010). Il decreto sottrae alla contrattazione collettiva un'altra importante materia, quale è quella delle assenze tipiche, finora riservata quasi esclusivamente al tavolo negoziale.
Schema di decreto legislativo approvato dal governo il 7 aprile 2011 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato”; VISTO in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….. , in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del ……… ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………… ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……; SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) e f), al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. Art. 2 Modifica all’articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del congedo di maternità 1. All’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.” Art. 3 Modifica all’art. 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale All’articolo 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, inclusi i periodi di cui all’art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.” b) il comma 4 è abrogato. Art. 4 Modifica all’art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave 1. All’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: “5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5- quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.” Art. 5 Modifica all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 in materia di aspettativa per dottorato di ricerca 1.All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, terzo periodo, è sostituito dal seguente: “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.”. b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.”. Art. 6 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ”. b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.”. Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 3. . Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. 4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Art. 8 Disposizioni finali 1. Dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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