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venerdì 22 luglio 2011

Corte dei Conti "...“agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”...."

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente
SENTENZA  2297/2011
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 48471 del registro di segreteria, depositato in data 2.10.2007,
proposto da
####################, nato a OMISSIS;
contro
Ministero dell’interno;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Alla pubblica udienza del 9.6.2011, presente il ricorrente, assente l’amministrazione convenuta.
FATTO
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio dal 29.4.2001, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico “tenendo conto ai sensi art. 16 legge 29.04.1976 n. 177 dell’aumento del 18% delle voci escluse nel decreto: 1° indennità pensionabile – 2° assegno funzionale e 3° indennità integrativa speciale”.
Il Ministero dell’Interno, con memorie depositate in data 6.6.2008 e in data 11.4.2011, richiamando copiosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali, della Seconda Sezione Centrale d’appello e delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Il ricorso oggetto dell’odierno giudizio, con il quale è stato chiesto il computo nella base pensionabile dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile, dell’indennità integrativa speciale, con la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 che ha sostituito l’art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, si presenta manifestamente infondato.
1. L’assegno funzionale, introdotto dall’art. 1 co. 9° del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 per gli appartenenti alle Forze Armate, e dall’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 per gli appartenenti ai Corpi di Polizia infatti, è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto tale norma elenca tassativamente gli emolumenti che vi devono essere assoggettati, tra i quali l’indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l’assegno perequativo ex art. 1 della legge n. 628/1973 e l’assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957, non includendo l’assegno in argomento.
Del resto, il suddetto disposto normativo, al fine di evitare contrasti interpretativi, sancisce che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
All’uopo si rappresenta che le norme istitutive dell’assegno funzionale, pur successive alla legge n. 177/1976, stabiliscono soltanto che lo stesso si aggiunga alla retribuzione individuale di anzianità, con la conseguenza che deve ritenersi di natura accessoria e, pertanto, in assenza di una previsione legislativa espressa, non entra a comporre la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
In tal senso si è espressa la Sezione II Centrale d’Appello con le sentenze n. 32/2006 e n. 18/2006, la III Sezione Centrale d’Appello con le sentenze n. 72/2006 e n. 57/2006, le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/2006/QM e da ultimo con la sentenza n.9/2011/QM, alle quali per economia espositiva si rinvia, condividendone le argomentazioni, nonché la Corte dei Conti in sede di controllo, con la delibera n. 23/90 del 1° marzo 1990, confermata dalla successiva n. 52/2000 del 18 maggio 2000.
2. Per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale e l'indennità pensionabile la conferma della soluzione negativa si ricava anche dal dato testuale dell’art. 15 co. 1° della legge 724/1994 ove è statuito espressamente che “con decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge. 29 aprile 1976, n. 177”. L’esplicita esclusione dalla base pensionabile delle suddette indennità è chiaramente indicativa, oltre alle argomentazioni sopra esposte, della mancanza dei presupposti di legge per l’estensione della maggiorazione del 18% prevista dal predetto art. 16 della legge n. 177/1976.
3. Atteso che l’amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011
                                                                                  Il Giudice
                                                                       F.to Dott.ssa Igina Maio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,   13 giugno 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2297 2011 Pensioni 13-06-2011

 

giovedì 21 luglio 2011

RUSSIA: SI E' DIMESSO POLIZIOTTO CHE URINA IN CORRIDOIO (VIDEO)



(AGI) - San Pietroburgo, 21 lug. - Alla fine si e' dovuto dimettere: dopo essere diventato il protagonista involontario di uno dei video piu' cliccati del web, il poliziotto russo sorpreso a urinare in un corridoio del suo ufficio ha rassegnato le dimissioni. Decine di migliaia di utenti hanno assistito su internet alla prodezza di Alexei Isakov che, in mutande e calzini, esce con calma dal proprio ufficio, urina in corridoio e, incurante del suo cospicuo lascito, rientra in stanza.

Il video prosegue immortalando gli attoniti colleghi del protagonista, capo del personale del distretto di polizia di Lomonosov, vicino San Pietroburgo. Nel confermare l'autenticita' del video, la polizia di San Pietroburgo ha riferito di aver avviato un'inchiesta che dimostra che Isakov era presente il giorno dell'accaduto e si trovava "in stato di ebbrezza alcolica". Il capo della polizia ha chiesto il licenziamento di Isakov. (AGI) .

 RUSSIA: SI E' DIMESSO POLIZIOTTO CHE URINA IN CORRIDOIO =
(AGI/AFP) - San Pietroburgo, 21 lug. - Alla fine si e' dovuto
dimettere: dopo essere diventato il protagonista involontario
di uno dei video piu' cliccati del web, il poliziotto russo
sorpreso a urinare in un corridoio del suo ufficio ha
rassegnato le dimissioni. Decine di migliaia di utenti hanno
assistito su internet alla prodezza di Alexei Isakov che, in
mutande e calzini, esce con calma dal proprio ufficio, urina in
corridoio e, incurante del suo cospicuo lascito, rientra in
stanza. Il video prosegue immortalando gli attoniti colleghi
del protagonista, capo del personale del distretto di polizia
di Lomonosov, vicino San Pietroburgo. Nel confermare
l'autenticita' del video, la polizia di San Pietroburgo ha
riferito di aver avviato un'inchiesta che dimostra che Isakov
era presente il giorno dell'accaduto e si trovava "in stato di
ebbrezza alcolica". Il capo della polizia ha chiesto il
licenziamento di Isakov. (AGI)
Dos
211608 LUG 11

NNNN

ROMA: PREFETTO, POLIZIA MUNICIPALE SI OCCUPI CONTRASTO REATI MINORI

ROMA: PREFETTO, POLIZIA MUNICIPALE SI OCCUPI CONTRASTO REATI MINORI =

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "Bisognerebbe ridistribuire le
risorse in termini di mezzi e uomini affidando alla polizia municipale
il contrasto dei reati minori, come prostituzione, accattonaggio e
abusivismo commerciale, che tra l'altro sono in calo. Carabinieri e
polizia avranno cosi' la possibilita' di concentrarsi su furti e
rapine". Lo ha detto il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, al
termine di un vertice in prefettura sulla sicurezza nella Capitale, a
cui hanno partecipato il sottosegretario all'Interno, Alfredo
Mantovano, e i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

"Il corpo della polizia municipale ha un numero notevole di
agenti, formazione e competenze per poterlo fare - ha sottolineato -
In caso di necessita' comunque potranno contare sul supporto delle
forze dell'ordine". Sul controllo delle zone della movida, ha
precisato il prefetto, "sara' comunque prevista sempre la presenza
delle forze dell'ordine".

(Sod/Zn/Adnkronos)
21-LUG-11 17:43

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Drogati d'acqua, bevono fino a 16 litri in un giorno. Si chiamano aquaholic, e rischiano anche la vita

SALUTE. DROGATI D'ACQUA, BEVONO FINO A 16 LITRI IN UN GIORNO
SI CHIAMANO AQUAHOLIC, E RISCHIANO ANCHE LA VITA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 21 lug. - Bere molta acqua fa
bene alla salute, non sempre pero', basta non abusarne, perche'
per alcune persone puo' trasformarsi in una vera e propria
malattia. Il caso piu' eclatante e' quello della giovane Joanne
Jarvis, una 25enne di Londra che in un intervista sul Daily Mail
racconta di avere rischiato di morire per aver superato i 16
litri giornalieri ,stimolata dall'attivita' fisica. In
quell'occasione venne ricoverata in ospedale per "intossicazione
da acqua" (iponatremia) , la stessa che nel 2007 colpi' un atleta
che partecipava alla maratona di Londra. Dopo avere bevuto una
quantita' eccessiva di acqua, l'uomo mori' in seguito di
complicanze cerebrali.
Joanne confessa di bere ogni giorno almeno sei litri di acqua e
dichiara : «Io non bevo acqua perche' mi fa bene, bensi' perche'
mi piace. E pensavo che fosse l'ultimo modo al mondo per nuocere
alla mia salute. Lo faccio da quando sono piccola e ho perso il
conto di quante volte i miei genitori mi hanno portato dal medico
perche' pensavano fossi diabetica: la sete e' uno dei sintomi
principali di questa malattia. Ma niente, sono sana ». Le persone
come Joanne sono chiamati "aquaholic", cioe' soggetti che non
riescono a fare a meno di bere, non alcolici,bensi' litri e
litri di acqua, semplicissima acqua naturale, mettendo cosi' a
rischio la propria salute.
Come lei ve ne sono tanti , ad esempio la giornalista britannica
Nigella Lawson, che recentemente ha dichiarato di essere
dipendente dall'acqua, un aqualholic anche lei dunque.
L'Oms (Organizzazione mondiale della sanita') e la British
Dietetic Association raccomandano a una persona adulta con un
peso di circa 60 chilogrammi di bere massimo due litri di acqua
al giorno per diminuire il rischio di infezioni urinarie, calcoli
renali e tumori alla vescica.

(WEl/ Dire)
15:54 21-07-11

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Lista di controllo per prevenire posture di lavoro scorrette

"«A Roma - spiega il segretario romano del Silp Cgil Gianni Ciotti - ogni giorno girano circa 400 autovetture che assicurano la scorta alle personalità, soprattutto politiche, mentre a Roma la presenza di volanti sul territorio è ridicola: 50 volanti per tutta la provincia. Il ministero dell’Interno, per assicurare la scorta di primo livello di un ministro, spende circa 360mila euro tra straordinari, costo di acquisto delle auto e nove uomini impiegati. Per assicurare la sicurezza di un intero municipio di Roma di circa 240 mila abitanti, come il Casilino, spende meno: circa 350 mila euro per impiegare 110 uomini, pagare gli straordinari e affittare lo stabile. Questa è un’indecenza»."

Sicurezza, Cgil: 400 auto blu per la casta
Pecoraro: ai vigili delega su reati minori

.

 

Manovra/ Min. Salute:definite esenzioni ticket patologie croniche

Manovra/ Min. Salute:definite esenzioni ticket patologie croniche
Dal decreto ministeriale 329 del 1999

Roma, 21 lug. (TMNews) - Sono indicate nel decreto ministeriale
329 del 1999 e dalle sue modificazioni le esenzioni dai ticket,
reintrodotti con la manovra economica del Governo, per le
malattie croniche. Lo precisa in una nota il ministero della
Salute. "Per essere incluse nell`elenco allegato al decreto, le
malattie devono presentare caratteristiche rispondenti - spiega
il ministero - ai criteri generali definiti dal d.lgs. 124/98:
gravit clinica, grado di invalidit e onerosit della quota di
partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento. Per
valutare l`onerosit del trattamento si prende in considerazione
il ticket richiesto per l`esecuzione delle prestazioni e la
frequenza con la quale esse devono essere effettuate".

Il provvedimento prevede il diritto all`esenzione per le
prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali
e uniformi di assistenza, nonch assoggettate alla partecipazione
al costo ai sensi della normativa vigente (ad esempio, non viene
presa in considerazione l`assistenza farmaceutica che, a livello
nazionale, non assoggettata a ticket). Le prestazioni erogabili
in esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del
monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia ai
fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In particolare, il d.m. 329/99 e successive modifiche definisce
per ogni malattia e condizione cronica ed invalidante l`insieme
di prestazioni esenti, tenendo conto delle necessit di prevenire
gli ulteriori aggravamenti e le complicanze pi frequenti e
monitorare gli effetti collaterali del trattamento. L'esenzione
deve essere richiesta all'azienda Usl di residenza, presentando
un certificato medico che attesti la presenza di una o pi
malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive
modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio
ospedaliero o ambulatoriale pubblico.

Red/Cro

211803 lug 11

Agenzia delle Entrate Circ. 20-7-2011 n. 34/E Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzioen centrale servizi ai contribuenti.


Circ. 20 luglio 2011, n. 34/E (1).
 Stampa di nomi e cognomi         comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice         fiscale.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzioen centrale servizi ai contribuenti.


Con D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con         L. 28 febbraio 2001, n. 26, é stato istituito, presso il Ministero         dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore         esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.         L'architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA),         basata sull'INA, consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi         comunali, finalizzato alla circolarità delle comunicazioni anagrafiche tra i         comuni italiani, e tra questi e tutte le Pubbliche Amministrazioni collegate al         sistema.      
In ottemperanza alle norme di Stato Civile e di         Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche,         con la Circ. 22 gennaio 2008, n. 1 il Ministero dell'Interno ha fatto presente         che il sistema INA-SAIA è predisposto a recepire i caratteri diacritici         contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei         nomi e cognomi dei cittadini che comprendano tali caratteri. Nella stessa         Circolare ha definito regole di traslitterazione, precisate nella tabella ad         essa allegata, per i casi in cui non è tecnicamente possibile conservare i         segni diacritici.      
Per allineare il trattamento dei dati anagrafici         registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei         Comuni, viene ora messa a regime la soluzione tecnica che consente di acquisire         in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi         dei segni diacritici, sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite         dalla sopra citata circolare. Resta fermo, in Anagrafe Tributaria, l'uso         esclusivo di caratteri maiuscoli per la registrazione dei dati anagrafici, così         come l'utilizzo, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata,         della relativa vocale senza accento, seguita dal segno dell'apostrofo.      
La composizione del codice fiscale segue il         sistema di codifica definito dal          D.M. 23 dicembre           1976, (n. 13813) con l'uso esclusivo dei 26 caratteri maiuscoli         contenuti nella tabella ivi riportata. L'introduzione delle modifiche in         questione non influirà quindi sulla composizione del codice fiscale. Il nome e         il cognome, rilevati comprendendovi i segni diacritici, saranno riportati sul         fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme agli         stessi in forma traslitterata.      
L'esposizione della forma traslitterata mette in         evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice         fiscale del cittadino. In tutti gli atti e documenti nei quali non è possibile         impiegare la forma originale viene utilizzata la forma traslitterata.      
L'Anagrafe Tributaria è quindi in grado di         ricevere comunicazione di dati anagrafici comprendenti segni diacritici dai         Comuni tramite il sistema di colloquio INA SAIA. Quando i Comuni invieranno con         tale sistema di colloquio telematico i dati anagrafici contenenti segni         diacritici, per i cittadini interessati verrà prodotta in via automatica, a         seconda dei casi, la Tessera Sanitaria o il tesserino di codice fiscale con il         nome e il cognome in entrambe le forme; tutte le altre caratteristiche -         formato, contenuto e funzioni - di tali documenti restano invariate.      
        
      
Il Direttore dell'agenzia      
Attilio Befera    



D.L. 27 dicembre 2000, n. 392
D.M. 23 dicembre 1976

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 19-7-2011 n. 14888 Videoconferenza - Presentazione ai Patronati della nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione off-line.


Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Msg. 19 luglio 2011, n. 14888 (1).
 Videoconferenza - Presentazione         ai Patronati della nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione         off-line.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.


          
              
Al                          
Direttore centrale risorse umane             
              
Al                          
Direttore centrale pensioni             
              
Al                          
Direttore centrale organizzazione             
              
Al                          
Direttore centrale sistemi informativi e               tecnologici  
              
Ai                          
Direttori regionali di Toscana, Campania,               Lazio, Piemonte, Umbria, Marche, Trentino Alto Adige, Campania             
              
Ai                          
Direttori provinciali di Firenze, Napoli,               Roma, Torino, Terni, Pesaro, Trento, Reggio Calabria, Ancona                       


              



Al fine di presentare agli uffici periferici dei         patronati la nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione         off-line, è indetta, per il giorno 25 luglio 2011 - dalle ore 15,00 alle ore         17.00 una videoconferenza avente ad oggetto: Attività di sperimentazione         domande patronati off-line.      
I direttori in indirizzo vorranno pertanto far         intervenire presso le proprie strutture:      
- I Responsabili delle Sedi interessate alla         sperimentazione;      
- I Responsabili competenti delle rispettive         Direzioni Regionali;      
- I Rappresentanti degli uffici periferici dei         patronati CEPA e CIPLA, delle province coinvolte nella sperimentazione.           
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Ministero per i beni e le attività culturali Circ. 27-6-2011 n. 261 Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo "di addetto ai servizi ausiliari" per la copertura di 57 posti riservati alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999. Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio IV.



Circ. 27 giugno 2011, n. 261 (1).

Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo "di addetto ai servizi ausiliari" per la copertura di 57 posti riservati alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999.

(1) Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio IV.



Ai


Direttori regionali


Loro Sedi

A


Tutti gli istituti centrali e periferici


Loro sedi




A seguito dell'invio per via telematica al Ministero del Lavoro dei prospetti informativi riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2010, è emersa per quanto riguarda la categoria dei disabili una scopertura di posti corrispondenti a 57 unità sul territorio nazionale.

Al fine di assicurare il rispetto della quota i posti sono così ripartiti:


Regione


numero posti

Abruzzo


3

Basilicata


1

Emilia Romagna


4

Friuli


2

Lazio


12

Liguria


2

Lombardia


5

Marche


1

Piemonte


4

Sardegna


5

Toscana


11

Umbria


3

Veneto


4

Totale


57



Si fa presente che il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nello stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In attesa della pubblicazione che sarà comunicata con apposita circolare, si forniscono le seguenti istruzioni.

I Direttori regionali sono chiamati in via preliminare a:

- individuare nell'ambito delle unità assegnate alla regione gli Istituti con maggior carenza per l'attribuzione dei posti;

- concordare con i predetti Istituti la composizione delle commissioni giudicatrici che dovranno espletare le selezioni nella sede di assegnazione di tale personale;

- istituire con apposito provvedimento le commissioni giudicatrici, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

- trasmettere a questa Direzione Generale copia dei provvedimenti adottati (a mezzo fax al numero 06/67232440).


Gli Istituti interessati alle assunzioni:


- Dal giorno di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta ufficiale sono tenuti a richiedere ai Centri provinciali per l'impiego l'avviamento dei lavoratori e concorderanno con gli stessi Centri il giorno entro il quale si svolgerà la prova orale per il conseguimento dell'idoneità. La richiesta di avviamento dovrà essere corredata dalla declaratoria del profilo che ad ogni buon fine si allega alla presente circolare.

- I candidati saranno chiamati a sostenere una prova orale basato su una serie di quesiti mirati all'accertamento del grado di cultura generale nonché delle attitudini ad acquisire la professionalità di addetto ai servizi ausiliari.

Dopo la prova orale gli Istituti interessati richiederanno ai candidati risultati vincitori della predetta selezione la seguente documentazione prevista dall'art. 7 del bando di concorso, che dovrà essere consegnata dai medesimi candidati entro e non oltre il termine di 30 giorni che decorrono dalla data della richiesta. Successivamente tale documentazione dovrà essere trasmessa nel più breve tempo possibile a questa Direzione generale:

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (si allega il relativo modello, da restituire debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a una copia fotostatica del documento di identità);

- Certificato di accertamento della disabilità rilasciato dalla competente A.S.L validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS;

- Certificato medico (in bollo) con il quale viene accertata la compatibilità dell'handicap con le mansioni relative al profilo professionale e la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.


Il certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore ai sei mesi.


Il Direttore generale

Dott. Mario Guarany



Allegati


Definizione del profilo della prima area funzionale


La I Area è organizzata in un unico profilo


Addetto ai servizi ausiliari (F1-F2-F3)


Specifiche professionali


Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività che richiedono:

- conoscenze generali di base;

- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici:

- capacità di affrontare problemi di limitata complessità;

- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.


Contenuti professionali di base


Lavoratore che svolge tutti i compiti di supporto nei diversi ambiti di attività con l’ausilio di tutti i mezzi in dotazione, anche informatici.


Contenuti tecnici della prestazione lavorativa


Collaborazione alla sorveglianza degli accessi e dei flussi di utenza; imentazione (2) dei beni e dei materiali; attività di supporto degli uffici (posta, centralino ecc.); supporto alla elaborazione delle informazioni anche mediante produzioni dei documenti; guida di veicoli e trasporto di persone e/o cose, attività ausiliarie e di supporto inerenti alle lavorazioni e agli impianti.


Requisiti: diploma di istruzione secondaria di 1 grado.


Influenze: confluiscono nel profilo, mantenendo la fascia retributiva esposta nell’allegato A, i lavoratori attualmente inquadrati nei profili di addetto ai servizi di supporto e di addetto ausiliario.


Accesso: Attraverso le procedure di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche.

(2) "Termine" così riportato alla fonte.




Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Io sottoscritto____________________________________________________________


(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile)


Consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci


Dichiaro quanto segue


ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Addetto ai servizi ausiliari”


1. Sono nato a ___________________________________________ il_____________.


2. Sono residente in _____________ Via _____________________________________


3. Sono cittadino italiano (ovvero di un altro paese: in tal caso indicare quale ______________________________________________________________________)


4. Godo dei diritti politici (ovvero non godo dei diritti politici per il seguente motivo ______________________________________________________________________)


5. Non ho riportato condanne penali

(ovvero ho riportato le seguenti condanne penali:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________)


6. Non ho procedimenti penali pendenti

(ovvero ho in corso i seguenti procedimenti penali:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________)


7. Sono in possesso del seguente titolo di studio:

______________________________________________________________________

conseguito il _______________ presso_______________________________________

______________________________________________________________________


8. Non sono stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione e non sono stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in caso contrario, dichiaro quanto segue:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________)


9. Non ho altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra Amministrazione pubblica o soggetto privato, né mi trovo in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in caso contrario, mi impegno a rendermi libero da ogni altro impiego al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.


_____________________________________

(luogo e data)


_____________________________________

(firma)


Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'Ente, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della L. n. 675/1996.


Avvertenze:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).



L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 9
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76


Gb/ La polizia taglier il 14% dei posti di lavoro entro il 2015

Gb/ La polizia taglier il 14% dei posti di lavoro entro il 2015
Laburisti e sindacati attaccano: tagli irresponsabili

Roma, 21 lug. (TMNews) - Entro il 2015 la polizia britannica
taglier posti di lavoro del 14%. In sostanza, come spiega la
Bbc, verrano tagliati 16.200 ufficiali di polizia e almeno 16.100
funzionari dello staff civile.

La notizia ha gi suscitato le proteste del sindacato di polizia
che ha rilevato come con queste misure sar inevitabile un "certo
aumento di alcuni reati". Sulla stessa posizione anche il
ministro degli interni omba laburista, Yvette Cooper, che parla
di "Un azzardo irresponsabile in materia di pubblica sicurezza e
criminalit".

vgp

211535 lug 11

«A Roma 400 auto al giorno per la casta e solo 50 per controllare il territorio»

Ricevo e volentieri pubblico

«A Roma 400 auto al giorno per la casta
e solo 50 per controllare il territorio»

Link diretto al sito dell'autore


Una volante sul territorio (Eidon)




Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05061 presentata da EMANUELE FIANO mercoledì 6 luglio 2011, seduta n.496 FIANO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: risulterebbe all'interrogante che settori addetti alla gestione delle risorse umane stiano predisponendo all'interno della polizia di Stato un piano operativo per individuare metodi di controllo sull'eventuale consumo di sostanze stupefacenti da parte di dipendenti della polizia di Stato;







Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05061
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 6 luglio 2011, seduta n.496

FIANO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

risulterebbe all'interrogante che settori addetti alla gestione delle risorse umane stiano predisponendo all'interno della polizia di Stato un piano operativo per individuare metodi di controllo sull'eventuale consumo di sostanze stupefacenti da parte di dipendenti della polizia di Stato;

il servizio sanitario psicologico e tecnico del settore della polizia di Stato è sottoposto alla catena gerarchica della struttura e quindi non risulterebbe struttura «terza» rispetto allo svolgimento dei suddetti controlli;

quindi potrebbero non essere confacenti alla norma le necessarie tutele per i lavoratori eventualmente sottoposti ai controlli tossicologici -:

quali siano i motivi che sarebbero alla base della predisposizione di questa nuova organizzazione di controlli sul consumo di sostanze stupefacenti;

se esistano statistiche sul consumo di queste sostanze all'interno della polizia di Stato;

quali provvedimenti il Ministro intenda intraprendere rispetto al problema determinato dal fatto che i medici inseriti nella struttura del dipartimento che effettueranno i controlli rispondano gerarchicamente ad un superiore e non rappresentino una figura completamente indipendente o «terza» rispetto alla catena gerarchica.(5-05061)

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05110 presentata da TERESA BELLANOVA giovedì 14 luglio 2011, seduta n.501 BELLANOVA. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: già il 17 maggio 2008 gli organi di stampa locali annunciavano che entro tre anni si sarebbe dato corso al progetto della nuova sede della questura di Lecce. Questa notizia sarebbe stata rinforzata nel corso dei successivi tre anni da dichiarazioni di alcuni esponenti di Governo in occasioni di celebrazioni ufficiali, quali ad esempio, la festa della polizia;








Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05110
presentata da
TERESA BELLANOVA
giovedì 14 luglio 2011, seduta n.501

BELLANOVA. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

già il 17 maggio 2008 gli organi di stampa locali annunciavano che entro tre anni si sarebbe dato corso al progetto della nuova sede della questura di Lecce. Questa notizia sarebbe stata rinforzata nel corso dei successivi tre anni da dichiarazioni di alcuni esponenti di Governo in occasioni di celebrazioni ufficiali, quali ad esempio, la festa della polizia;

il 12 luglio 2011 dalla stampa locale si legge che «ci sarebbe il via libera da Roma per la costruzione della nuova Questura» nel capoluogo salentino, opera da realizzare entro due anni. Dagli stessi articoli si legge, inoltre, che sarebbero state al vaglio degli organi ministeriali competenti due proposte progettuali e tra le stesse, ad avere la meglio, sarebbe stato il progetto che prevede la localizzazione del nuovo plesso tra viale Grassi e via San Pietro in Lama;

nel frattempo, senza alcun comunicato ufficiale e senza alcuna certezza sullo stato dell'arte in merito alla costruzione della nuova sede e alla sua ubicazione, i dipendenti della questura di Lecce, come riportato da un comunicato del Silp Cgil, continuano a vivere enormi disagi rivenienti dall'inadeguatezza dell'attuale sede della polizia di Stato, di proprietà della provincia di Lecce e sita in viale Otranto, con particolare riferimento alla precarietà della rete elettrica dello stabile;

dal sopra citato comunicato si legge, infatti, che «il personale sarebbe costretto a lavorare in ambienti invivibili per la scarsa igiene e per il caldo che ha procurato agli stessi e ad alcuni cittadini anche malori fisici». Va detto che per lo stabile di proprietà della provincia dove ha sede la questura di Lecce, erano stati inseriti per l'annualità 2009, nel programma triennale dei lavori pubblici della provincia di Lecce, nella scheda edilizia patrimoniale, al n. 3, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, per un importo di 645.299,00 euro, utilizzando i fondi P.O.N. I succitati lavori però non sono stati mai avviati e, come si evince dal verbale della seduta consiliare del 29 novembre 2010 inerente l'approvazione dell'assestamento generale, l'opera di manutenzione è stata addirittura completamente stralciata dalla programmazione dei lavori pubblici e non riportata nello schema del programma triennale 2011-2013, adottato dalla giunta provinciale con delibera n. 366 del 17 dicembre 2010 che non prevede, quindi, alcun intervento sull'edificio;

attualmente i dipendenti della polizia di Stato di Lecce, pur continuando a lavorare responsabilmente, sono costretti a lavorare nella vecchia ubicazione che non è stata, ad oggi, soggetta ad alcun tipo di manutenzione necessaria per rendere più idoneo l'ambiente lavorativo e, stante quanto riportato dalla stampa, sembra debbano aspettare ancora due anni dalla firma del contratto per poter operare nel nuovo plesso -:

se quanto riportato dagli organi di stampa, in merito alla costruzione della nuova sede della questura di Lecce, corrisponda al vero e, nel caso dovesse essere confermata questa notizia, quale sia lo stato attuale dell'iter procedurale e quali i tempi effettivi di realizzazione della nuova struttura. (5-05110)

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05127 presentata da EMANUELE FIANO venerdì 15 luglio 2011, seduta n.502 FIANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in questi giorni il quotidiano la Repubblica ed il settimanale l'Espresso hanno diffuso in alcuni loro articoli della sezione inchieste la notizia che il Governo stia per ultimare l'acquisto di due nuovi elicotteri Agusta Westland Aw-139 equipaggiati con numerosi optional per un costo complessivo di oltre 50 milioni di euro;



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05127
presentata da
EMANUELE FIANO
venerdì 15 luglio 2011, seduta n.502

FIANO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

in questi giorni il quotidiano la Repubblica ed il settimanale l'Espresso hanno diffuso in alcuni loro articoli della sezione inchieste la notizia che il Governo stia per ultimare l'acquisto di due nuovi elicotteri Agusta Westland Aw-139 equipaggiati con numerosi optional per un costo complessivo di oltre 50 milioni di euro;

risulta all'interrogante che circa la metà degli elicotteri operanti per la polizia di Stato siano impossibilitati a volare;

con percentuali diverse in tutti i porti dello Stato, molti elicotteri non possono volare per problemi di manutenzione e per una complessiva mancanza di finanziamenti -:

se corrisponda al vero la notizia relativa all'acquisto dei due nuovi elicotteri Aw-139 e quanto sia il costo complessivo di questi acquisti per il bilancio dello Stato;

quale sia il numero esatto delle ore di volo in cui sono stati impiegati i mezzi aerei in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri o di quelli a disposizione dell'esecutivo e di proprietà della Aeronautica militare;

quante volte abbiano volato al servizio del Presidente del Consiglio e dei Ministri e a quanto ammontino i costi orari di questi trasferimenti; a quanto ammonti, se esiste, il credito che l'amministrazione dell'aeronautica vanta per le spese di carburante necessario ai voli di Stato. (5-05127)


Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12671 presentata da EMANUELE FIANO mercoledì 13 luglio 2011, seduta n.500 FIANO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che:





Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12671
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 13 luglio 2011, seduta n.500

FIANO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la signora Sabatucci Marzia, lavoratrice della polizia di Stato è stata trasferita dalla polizia stradale di Bologna, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, dalla città capoluogo ad un distaccamento della polizia stradale sito nella provincia di Bologna;

tale trasferimento veniva effettuato in conseguenza di delicatissime questioni ambientali che, come risulta anche da fonti sindacali, sarebbero occorse nell'ufficio in cui la suddetta Sabatucci lavorava e che sarebbero riconducibili a «una sorta di atteggiamento vessatorio» nei confronti della medesima signora Sabatucci «in uno scenario di solidarietà maschilista»;

si ha ragione di ritenere che nei confronti di tale lavoratrice, in relazione alle denunce della stessa poste in essere, alla richiesta di cambio turno fatta al comandante, si stiano producendo degli ostacoli all'inserimento di Marzia Sabatucci nella nuova struttura nella quale è stata trasferita;

il protrarsi della descritta situazione relativa alla Marzia Sabatucci avrebbe prodotto procedimenti disciplinari di lieve entità e gravi difficoltà da parte della stessa, a fruire della legislazione che garantisce le lavoratrici madri;

si sarebbe per esempio riscontrata l'impossibilità a vedersi assegnati i benefici, nel calcolo dei punti necessari per la graduatoria per l'accesso all'asilo nido comunale, nonché l'impossibilità a vedersi assegnati quelli riguardanti il lavoro della madre sui turni delle 24 ore -:

se la ricostruzione dei fatti di cui in premessa corrisponda alle notizie in possesso del Ministro dell'interno;

quali provvedimenti intenda assumere in presenza dei comportamenti sopra descritti gravemente lesivi dei diritti della persona e della lavoratrice. (4-12671)

Tribunale "...neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;..."


LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)
Trib. Torino Sez. lavoro, 10-01-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, rilevato che #################### - premesso di essere stata assunta dalia #################### S.r.l., in data 3/12/2008 come apprendista parrucchiera e di essere stata licenziata con lettera del 23/11/2009 per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, essendo risultata allergica alle sostanze in uso nell'ambiente lavorativo dei parrucchieri - chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo, la condanna di controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 st. lav. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 8 L 604/66), oltre al risarcimento dei danno, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, agli accessori di legge e alle spese di lite;
si costituiva la società convenuta eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda - sia per carenza di idonea impugnazione del licenziamento, sia per rinuncia della lavoratrice ex art. 2113 c.c. - e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in quanto il licenziamento era stato legittimamente disposto a causa dell'accertata allergia della ricorrente alla sostanza ed. "profumi - mix";
il Giudice - preso atto dell'intervenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, acquisita ulteriore documentazione e disposta c.t.u. medica, depositata il 7/12/2010 - invitava le parti alla discussione per l'udienza del 16/12/2010, differita per repliche e per ulteriori produzioni documentali a quella del 10/01/2011;
non si condivide la preliminare eccezione di decadenza della lavoratrice dall'azione qui proposta, posto che la lettera datata 12/01/2010 con cui il difensore di #################### aveva impugnato il licenziamento, era stata preceduta l'1/01/2010 dalla formale procura difensiva all'avv. #################### ####################, da questo autenticata (anche ai fini dell'art. 2704 c.c.)  e portata comunque a conoscenza del datore, tramite la sua indicazione nel testo dell'atto di impugnazione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni;
è altresì infondata l'eccezione ex art. 2113 c.c.,  posto che la dicitura "per accettazione e ricevuta" in calce alla lettera del 23/11/2009 non è certamente idonea ad attestare la definitiva abdicazione da parte della lavoratrice (o, comunque, la consapevolezza di rinunciare) ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro  intrattenuto con la società convenuta;
neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso  ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;
venendo al merito della controversia, non può che  richiamarsi il limpido accertamento peritale condotto dal dott. Galletti, che, pur dando atto della sensibilizzazione allergica della ricorrente al "profumi - mix", nondimeno concluso per l'impossibilità di  stabilire se tale sensibilizzazione "sia derivata da esposizione professionale ovvero da esposizione verificatasi nell'ambiente generale", con conseguente assenza di "inidoneità alla mansione specifica di parrucchiera - acconciatrice", purché svolta con tassativo uso dei d.p.i. e con sottoposizione a visite mediche di controllo a frequenza ravvicinata (c.t.u. dott. G., pag. 17);
il giudizio medico sopra riportato non può che essere condiviso, alla luce delle ragioni esaurientemente esposte nella parte espositiva della relazione peritale, da intendersi qui integralmente richiamata, che appare immune da vizi logici e corretta in  relazione ai principi che regolano la materia;
si ribadisce sul punto che "Il giudice di merito il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non  è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte di esso" (Cass. n. 7716/00; Cass. n. 5416/01; Cass. n. 3568/02; Cass. n. 12116/03) - atteso, altresì, che il c.t.u., ribadendo l'esito dell'accertamento, ha puntualmente e debitamente illustrato le sue ragioni di dissenso da quanto evidenziato dal c.t. di parte convenuta;
ne consegue l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo a monte del disposto licenziamento della ricorrente, la quale, pertanto, ha diritto a essere riassunta entro tre giorni o, in  difetto, a vedersi corrispondere l'indennità risarcitoria ex art, B I 604/66, che - in considerazione di un rapporto di lavoro durato meno di un anno - si ritiene equo stimare nella misura minima di 2.5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
non può, d'altronde, riconoscersi la ed. tutela reale, posto che, come risulta dall'acquisito libro matricola e dall'ulteriore documentazione prodotta in data 5/01/2011, all'epoca del licenziamene della ricorrerne la #################### S.r.l. occupava undici lavoratori, di cui cinque a part - time (oltre a tre amministratori), e a  fronte di almeno una decina di apprendisti - questi ultimi, tuttavia, esclusi in forza dell'art. 53, co. 2,1, 276/03 dal limite occupazionale utile per l'applicazione dell'art, 18 st. lav.;
né, d'altra parte, il capitolo sub n. 18 di ricorso, per la sua genericità, è ammissibile e idoneo a provare l'eventuale inesistenza o simulazione dei contratti di apprendistato.
le spese di c.t.u. (liquidate con separalo decreto) e quelle processuali, liquidate in dispositivo (come da nota spese prodotta, escluse le voci "Precisazione delle conclusioni" ed "Esame conclusioni avversarie", non dovute, nonché escluse le spese di c.t.p., non necessarie), seguono la soccombenza di parte convenuta, anche per stigmatizzarne l'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 14/09/2010;P.Q.M.
visto l'art, 429 c.p.c;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti di #################### con lettera in data 23/11/2009 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la #################### S.r,l, a riassumere la ricorrente entro tre giorni o, in difetto, a corrisponderle l'indennità risarcitoria ex art. 8 l. 604/66 nella misura di n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei credito al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.764,00,  di cui Euro 728,00 per diritti, Euro 840,00 per onorari ed Euro 196,00 per spese generali, oltre a IVA. e CPA come per legge;
pone infine a carico di parte convenuta le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, il 10/01/2011.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 2011







Tribunale "...che il comportamento colposo ascritto al socio ... deve ravvisarsi nella violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/08,alla cui vigilanza sull'osservanza era tenuto l'imputato in virtù della posizione di garanzia rivestita, vigilanza che avrebbe potuto comodamente espletare trattandosi di impresa di ridotte dimensioni (un solo dipendente) in cui entrambi i soci lavoravano quotidianamente,..."


INFORTUNI SUL LAVORO
App. Trento, 13-05-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trento, con sentenza 20.11.2009, giudicando con il rito abbreviato condizionato all'audizione della parte offesa, ritenuta la penale responsabilità, ha condannato #################### nella qualità di socio al 50% della #################### S.n.c. per l'infortunio occorso al fratello, ####################, che il (...), lavorando presso il macchinario Toupie mod. TS. 119 utilizzato per tagliare listelli di legno, nell'occasione privo della prevista protezione, subiva lesioni personali gravi consistite nella parziale amputazione del 2 dito della mano destra e ferite al 3 4 5 dito con prognosi di 59 giorni. Il Giudicante ha ritenuto:
- che l'imputato fosse il destinatario delle norme antinfortunistiche,oltre che in base alle disposizioni normative (art. 4D.P.R. 547/55) anche sulla base della modifica dell'atto costitutivo della società, depositata nell'anno 1998 che lo indicava quale responsabile della sicurezza ed in particolare del controllo della prevenzione di infortuni e malattie professionali, nonché dell'osservanza delle norme riguardanti la salute, la sicurezza e la tutela ambientale;
- che la dinamica dell'incidente deve ricondursi alla mancata protezione delle lame del macchinario utilizzato, rimossa in precedenza dallo stesso infortunato, ####################, senza peraltro avvertire il fratello,
- che il comportamento colposo ascritto al socio #################### deve ravvisarsi nella violazione dell'art. 71d.lgs. 81/08,alla cui vigilanza sull'osservanza era tenuto l'imputato in virtù della posizione di garanzia rivestita, vigilanza che avrebbe potuto comodamente espletare trattandosi di impresa di ridotte dimensioni (un solo dipendente) in cui entrambi i soci lavoravano quotidianamente,
- che per il profilo soggettivo deve ritenersi la prevedibilità della condotta dannosa stante la pericolosità del macchinario utilizzato.
Escluso che la condotta del socio lavoratore possa aver avuto rilevanza esclusiva nella causazione dell'evento, il Giudice, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato, con la diminuzione per il rito, alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione.
Propone tempestivo appello il Difensore di #################### censurando l'affermazione di responsabilità ed in particolare, in primo luogo, la ritenuta sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato. Evidenziando la peculiarità del caso costituito dalla posizione dell'infortunato di socio e legale rappresentante della società al pari del fratello e non di semplice lavoratore, lamenta la mancata considerazione della natura ed efficacia dell'atto in base al quale il primo giudice ha ritenuto sussistente la posizione di garanzia dell'imputato. Tale atto pone in capo all'imputato il controllo della prevenzione infortuni e non ha efficacia liberatoria nei confronti del socio infortunatosi, non prevedendo alcun trasferimento di funzioni in capo al #################### Inoltre, l'atto non prevede la disponibilità di mezzi finanziari e sul piano pratico non risulta aver mai avuto alcuna effettività.
Dalle deposizioni di #################### e del dipendente #################### si desume, infatti, come anche nell'ambito della sicurezza del lavoro le decisioni fossero sempre assunte insieme dai fratelli Bo., mentre, all'interno dell'azienda, sussisteva una precisa divisione dei compiti tra i due soci, ditalchè ciascuno di essi agiva in totale autonomia nel settore di competenza. Lamenta, inoltre, la valutazione del primo Giudice circa la condotta mantenuta dalla parte offesa. Il macchinario in cui si verificò l'infortunio era di competenza pressoché esclusiva dell'infortunato e questi aveva deciso, all'insaputa del fratello, di sostituire il presidio antinfortunistico da lui stesso realizzato, con quello, originale, in dotazione del macchinario. La qualità di socio - datore di lavoro dello stesso infortunato non può far invocare l'efficacia liberatoria della delega, permanendo comunque il dovere di
controllo sull'adempimento dei doveri del delegato. L'infortunato, nel caso, era il primo destinatario delle norme antinfortunistiche e la sua negligente e gravemente incauta condotta ha assunto i caratteri della abnormità ed eccezionalità tale da escludere la responsabilità del socio. Difetta quindi il requisito della colpevolezza. Ancora, la Difesa evidenzia come la condotta omissiva dell'imputato sarebbe consistita nel consentire al fratello/socio l'utilizzo di un macchinario privo della prevista protezione, mentre è la stessa p.o. ad affermare di avere riposizionato in loco la protezione originaria in dotazione del macchinario. Detto macchinario è conforme ai requisiti di legge, come attestato dalla certificazione CEE, il che consentiva un giustificato affidamento della falegnameria in relazione al suo utilizzo.
Chiede pertanto l'assoluzione del proprio assistito.
In via subordinata deduce l'erronea applicazione dell'art. 62 bis, 62 n. 6 c.p., l'eccessività della pena e la mancata concessione della non menzione della condanna. Chiede, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione della sola pena pecuniaria. All'odierna udienza camerale, nell'assenza dell'appellante, all'esito della discussione le parti hanno concluso come in atti. L'appello è infondato in punto di responsabilità.
La sentenza di primo grado adeguatamente e condivisibilmente motivata può essere integralmente richiamata, mentre i motivi d'appello costituiscono la mera riproposizione di argomentazioni difensive già confutate dal primo Giudice. In particolare, quanto alla posizione di garanzia, osserva la Corte come, secondo costante giurisprudenza di legittimità; "l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio" (Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 245113; Sez. 4, n. 18683 del 27/02/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228361; conf. Sez. 3, n. 26122 del 12/04/2005 Ud. - dep. 15/07/2005 - Rv. 23195). Infatti, la normativa individua tra i beneficiari delle
norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci lavoratori, (anche di fatto), ditalché "il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche".
Nel caso di specie, a maggior ragione deve ritenersi sussistente la posizione di garanzia dell'imputato, in quanto risulta come proprio #################### fosse stato espressamente indicato, nello statuto (cfr. modifica all'atto costitutivo della società 30.10.2008) quale responsabile della sicurezza e prevenzione antinfortunistica. Non si tratta, come pare ritenere il Difensore, di una delega alla funzione indicata, ma di una norma statutaria che, conferendogli la qualità di responsabile, vale a confermare la posizione di garanzia rivestita, indipendentemente dalle prassi adottate all'interno dell'azienda. A nulla rilevano, pertanto i rilievi prospettati circa l'assenza di autonomia decisionale e di spesa del #################### che potrebbero avere incidenza solo nell'ipotesi di rilascio di delega di funzioni (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009).
Né peraltro, nel caso, è in discussione l'eventuale responsabilità dell'infortunato nell'incidente occorsogli, come pare ritenere il Difensore, poiché anche il concorso colposo dello stesso, vuoi per la qualità di socio, vuoi per l'imprudenza nella condotta mantenuta, non sarebbero comunque sufficienti ad esimere da responsabilità l'altro socio, sia in quanto a sua volta responsabile per la posizione rivestita, sia perché, come nel caso, espressamente onerato dalla posizione di garanzia.
Nel merito, la decisione impugnata appare sostanzialmente corretta ed la motivazione fornisce, con argomentazioni basate su una compiuta valutazione delle risultanze probatorie, una persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: il Tribunale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (posizione di garanzia del Bo., disposizioni di legge violate e dinamica dell'infortunio) ha ampiamente e diffusamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato.
Per completezza, tuttavia, appaiono necessarie alcune precisazioni in relazione alle questioni sollevate dall'appellante.
In primo luogo va osservato che soltanto nelle dichiarazioni rese all'udienza #################### ha affermato di aver rimosso la protezione da lui stesso predisposta per le lame del macchinario e di averla sostituita con quella, originaria, in dotazione. Al contrario, risulta accertato (cfr. dichiarazioni dello stesso Bo. all'UOPSA in data 26.11.2008, dichiarazioni di #################### 14.1.2009, accertamento ispettivo compiuto il 15.10.2008, nonché i rilievi fotografici allo stesso allegati) che, al momento dell'infortunio, il macchinario in questione era totalmente privo della protezione costituita da una falsa guida per chiudere lo spazio tra le due guide e rendere inaccessibile la fresa. In particolare l'assenza di protezione è riscontrabile nella foto n. 2 scattata dagli Ispettori del Lavoro intervenuti nell'immediatezza del fatto, dalle dichiarazioni dello stesso Bo. ora richiamate e, soprattutto,
dalle sommarie informazioni del dipendente Li. è desumibile come detta protezione fosse stata rimossa diversi mesi addietro e come, solo dopo l'infortunio e la relativa visita ispettiva, fosse stata posizionata in sede. Consegue che la difforme versione resa all'udienza dalla parte offesa, circa la presenza della protezione "originale" del macchinario altro non costituisce se non un tentativo di minimizzare la responsabilità del fratello imputato.
Pare dunque evidente che la responsabilità di #################### deve ritenersi sussistente avuto riguardo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro in relazione all'uso, da parte del lavoratori, degli strumenti previsti dalla legge per la prevenzione degli infortuni. Sostiene la Suprema Corte che: "le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione, ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di
queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso" (Sez. 4, n. 16380 del 03/10/1990 Ud. - dep. 10/12/1990 - imp. Ma., Rv. 185986). Analogamente le Sezioni Unite della Suprema Corte, enunciando il principio secondo il quale: "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (Cass. SU 21 maggio 1988, lori), valgono a confermare l'assunto.
Nel caso, oltre al comportamento certamente imprudente e negligente del socio lavoratore, deve ritenersi accertato che abbia contribuito alla diretta causazione dell'infortunio l'omissione da parte del "datore di lavoro" (cioè di colui che rivestiva la posizione di garanzia) del controllo sulla osservanza delle norme antinfortunistiche, consentendo così la manomissione del macchinario e l'inosservanza da parte del socio lavoratore finanche delle norme di comune prudenza.
Peraltro, non può fondatamente ritenersi che la condotta imprudente del socio #################### abbia rivestito quei caratteri di abnormità e eccezionalità tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra violazione imputata ed evento: l'attività svolta da #################### e le modalità di espletamento come dallo stesso descritta, appaiono del tutto usuali, né risulta realizzata una condotta del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui era addetto ovvero l'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi.
Infine, la ricostruzione del fatto come sopra precisata vale ad escludere qualsiasi valenza alla tesi difensiva volta a dimostrare come la presenza di una certificazione di conformità del macchinario alle norme CEE, e la presenza dell'originaria protezione prevista, avesse creato un affidamento in capo al debitore di garanzia sulla presenza di sufficienti presidi antinfortunistici. Peraltro, anche a prescindere dall'accertata assenza di qualsiasi presidio sul macchinario al momento dell'incidente, pare opportuno rammentare come la costante giurisprudenza di legittimità non ritenga sufficiente la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e competenza del costruttore, ad esonerare da responsabilità del soggetto destinatario del precetto antinfortunistico, che, invece è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di
legge dei macchinari utilizzati (Cass. Sez. Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 241020 Vi. e altro).
La sentenza deve dunque essere confermata in punto di responsabilità. Resta da considerare la quantificazione della pena, reputata dall'appellante eccessiva e non attestata sulla sola pena pecuniaria, come sarebbe stato equo considerando la peculiarità della situazione ed il modestissimo grado di colpa del prevenuto. La Corte non ritiene fondata la richiesta di determinazione della sola pena pecuniaria, avuto riguardo alla gravità del fatto e delle conseguenze derivatene e, tuttavia ritiene maggiormente adeguata ai parametri dell'art. 133 c.p. una riduzione della pena inflitta dal primo Giudice. Va, peraltro, evidenziato come,in realtà, il Giudicante abbia ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti pur non esplicitando tale giudizio di valenza (non si comprenderebbe altrimenti la quantificazione della pena inferiore ai minimi edittali).
La pena inflitta può essere rideterminata, tenuto conto dell'elevato grado del contributo colposo della vittima alla realizzazione dell'evento muovendo dalla pena base, valutate le attenuanti prevalenti, di mesi uno di reclusione, ridotta per il rito a giorni venti di reclusione.P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza impugnata, specificato che le concesse attenuanti generiche vanno valutate prevalenti sulla contestata aggravante, riduce al pena a giorni venti di reclusione. Conferma nel resto.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Così deciso in Trento il 15 aprile 2011.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011.



MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. (11A09675) (GU n. 167 del 20-7-2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n.121; Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13, che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011; Considerato che non tutte le regioni hanno dato avvio ovvero lo concluso i necessari percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo; Considerata la necessita' di non interrompere i servizi di assistenza in atto nel pieno della stagione estiva; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare»; 2) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»; 3) l'alinea del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, e' subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»; b) all'art. 2, comma 1, le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia dove e' istituito l'elenco nel quale e' iscritto l'addetto ai servizi di controllo»; c) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' individuate dall'art. 5. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'.»; d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo; b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Quando e' stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attivita' di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto. 1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attivita' di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attivita' fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Roma, 30 giugno 2011 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 58

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Proroga del decreto 8 agosto 2009 concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi. (11A09674) (GU n. 167 del 20-7-2011 )

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge 94/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2010 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2011 l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato da ultimo dal decreto del 23 dicembre 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010 e 23 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «fino alla stessa data del 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla stessa data del 31 dicembre 2011». Roma, 30 giugno 2011 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 56

mercoledì 20 luglio 2011

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE
PER LA PARTE CHE RIGUARDA I TICKET SANITARI
(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - La regione Friuli Venezia Giulia
impugnera' davanti alla Corte Costituzionale la manovra
finanziaria del Governo per quella parte che riguarda gli
aspetti sanitari legati all'applicazione del ticket per le
prestazioni di pronto soccorso qualificate come codice bianco.
La decisione e' stata presa oggi dal presidente della Regione,
Renzo Tondo.
In un incontro al quale hanno partecipato anche gli assessori
alla salute, Vladimir Kosic, e alle Finanze, Sandra Savino,
accompagnati dal direttore della sanita' Paolo Basaglia e dal
ragioniere generale Antonella Manca, la regione ha deciso che
l'impugnazione sara' formalizzata nella prossima riunione della
Giunta regionale, in programma venerdi'.
''Riconosciamo la gravita' della situazione economica
italiana per cui non sfuggiamo alle nostre responsabilita' - ha
spiegato Tondo - ed infatti riteniamo di aver gia' raggiunto
importanti risultati, riconosciuti dalla Corte dei Conti. La
nostra impugnazione non intende assolutamente uscire da un
quadro, necessario, in cui ciascuno deve contribuire al
risanamento dei conti pubblici, come correttamente viene
sottolineato anche dal Capo dello Stato. La nostra azione vuole
rilanciare con vigore l'autonomia in materia di sanita', per cui
anche la Regione Friuli Venezia Giulia fara' e sta gia' facendo
la sua parte. Il Governo nazionale puo' indicarci il principio
ma non obbligarci a comportamenti di dettaglio, che sono nostra
esclusiva competenza''. (ANSA).

GRT/SM
20-LUG-11 18:35 NNNN

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria
Oltre 200 imprese associate, fatturato supera 1 mld

Roma, 20 lug. (TMNews) - Ivri, Istituti di vigilanza riuniti
d`Italia, attiva in 31 province italiane, ha aderito ad Assiv,
l`associazione di categoria pi rappresentativa del settore della
vigilanza privata che fa parte del sistema della Confindustria.
Ivri impiega 2.828 addetti, di cui 2.367 guardie giurate armate,
e fornisce servizi a oltre 60.000 clienti, con un fatturato di
200 milioni di euro e 187 milioni di euro di ricavi annui.

Con l`adesione di Ivri, Assiv, informa una nota, consolida la sua
posizione come riferimento primario per il comparto della
vigilanza, con pi di duecento imprese associate per oltre 20.000
dipendenti e un fatturato che supera il miliardo di euro.

"Il gruppo Ivri - ha dichiarato Italo Soncini, presidente e
amministratore delegato della capogruppo Ivri direzione Spa -
leader indiscusso del mercato e quindi l`adesione a Assiv,
l`associazione di categoria aderente a Confindustria, stata una
scelta naturale per una giusta rappresentanza. Con Assiv faremo
una lunga strada riproponendoci fin d`ora di innovare il settore
attraverso nuovi strumenti regolamentari e un rinnovato contratto
di categoria".

"L`adesione di Ivri - ha commentato il presidente di Assiv Matteo
Balestrero - conferma la correttezza del lavoro che abbiamo
avviato per imprimere una svolta in senso pi moderno e
professionale al settore della vigilanza in Italia. La recente
emanazione del decreto ministeriale sui requisiti tecnici della
vigilanza privata, auspicato dalla nostra associazione, un
primo passo verso una maggiore qualificazione delle aziende del
settore e il consolidamento anche in termini di immagine del
ruolo complementare e sussidiario rispetto alle forze di pubblica
sicurezza".

Red/Gab

201847 lug 11

**FLASH -INCHIESTA P4: CAMERA APPROVA RICHIESTA ARRESTO PAPA- FLASH** = (Red/Opr/Adnkronos) 20-LUG-11 18:39 NNNN

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - ''Riteniamo infondato e pericoloso un
parallelo tra i fatti della Val di Susa e le manifestazioni per
il decennale del G8 di Genova, perche' rischia di alimentare
tensioni che i cittadini e gli operatori di polizia certamente
non vogliono''. Lo afferma la segreteria nazionale del sindacato
di polizia Silp-Cgil.
''Consideriamo una cosa di buon senso - rileva il sindacato -
la raccomandazione della Procura di Genova a un'osservanza
scrupolosa delle norme sugli interventi delle forze di polizia
in ordine pubblico, perch‚ ha l'obiettivo di garantire
l'incolumit… dei cittadini che protestano pacificamente, quindi
lo stesso obiettivo della legge, e degli stessi operatori, che
sono consapevoli, a qualunque livello di responsabilit…, del
loro ruolo di garanzia verso tutti i cittadini''. Gli operatori
di polizia, aggiunge il Silp, ''non vogliono mandare alcun
segnale, ma poter garantire, come e' successo a Firenze nel
2002, il pacifico svolgimento di tutte le manifestazioni
organizzate e attuate nel rispetto della legge''. (ANSA).

NE/NE
20-LUG-11 16:27 NNNN

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154) (GU n. 166 del 19-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. -------------------------------------------------------------------------------- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. - Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.