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venerdì 22 luglio 2011

Corte dei Conti "...“agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”...."

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente
SENTENZA  2297/2011
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 48471 del registro di segreteria, depositato in data 2.10.2007,
proposto da
####################, nato a OMISSIS;
contro
Ministero dell’interno;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Alla pubblica udienza del 9.6.2011, presente il ricorrente, assente l’amministrazione convenuta.
FATTO
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio dal 29.4.2001, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico “tenendo conto ai sensi art. 16 legge 29.04.1976 n. 177 dell’aumento del 18% delle voci escluse nel decreto: 1° indennità pensionabile – 2° assegno funzionale e 3° indennità integrativa speciale”.
Il Ministero dell’Interno, con memorie depositate in data 6.6.2008 e in data 11.4.2011, richiamando copiosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali, della Seconda Sezione Centrale d’appello e delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Il ricorso oggetto dell’odierno giudizio, con il quale è stato chiesto il computo nella base pensionabile dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile, dell’indennità integrativa speciale, con la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 che ha sostituito l’art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, si presenta manifestamente infondato.
1. L’assegno funzionale, introdotto dall’art. 1 co. 9° del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 per gli appartenenti alle Forze Armate, e dall’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 per gli appartenenti ai Corpi di Polizia infatti, è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto tale norma elenca tassativamente gli emolumenti che vi devono essere assoggettati, tra i quali l’indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l’assegno perequativo ex art. 1 della legge n. 628/1973 e l’assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957, non includendo l’assegno in argomento.
Del resto, il suddetto disposto normativo, al fine di evitare contrasti interpretativi, sancisce che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
All’uopo si rappresenta che le norme istitutive dell’assegno funzionale, pur successive alla legge n. 177/1976, stabiliscono soltanto che lo stesso si aggiunga alla retribuzione individuale di anzianità, con la conseguenza che deve ritenersi di natura accessoria e, pertanto, in assenza di una previsione legislativa espressa, non entra a comporre la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
In tal senso si è espressa la Sezione II Centrale d’Appello con le sentenze n. 32/2006 e n. 18/2006, la III Sezione Centrale d’Appello con le sentenze n. 72/2006 e n. 57/2006, le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/2006/QM e da ultimo con la sentenza n.9/2011/QM, alle quali per economia espositiva si rinvia, condividendone le argomentazioni, nonché la Corte dei Conti in sede di controllo, con la delibera n. 23/90 del 1° marzo 1990, confermata dalla successiva n. 52/2000 del 18 maggio 2000.
2. Per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale e l'indennità pensionabile la conferma della soluzione negativa si ricava anche dal dato testuale dell’art. 15 co. 1° della legge 724/1994 ove è statuito espressamente che “con decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge. 29 aprile 1976, n. 177”. L’esplicita esclusione dalla base pensionabile delle suddette indennità è chiaramente indicativa, oltre alle argomentazioni sopra esposte, della mancanza dei presupposti di legge per l’estensione della maggiorazione del 18% prevista dal predetto art. 16 della legge n. 177/1976.
3. Atteso che l’amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011
                                                                                  Il Giudice
                                                                       F.to Dott.ssa Igina Maio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,   13 giugno 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2297 2011 Pensioni 13-06-2011

 

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