REPUBBLICA ITALIANA
In
Nome del Popolo Italiano
Corte
dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente
SENTENZA 2297/2011
sul ricorso in materia
di pensione, iscritto al n. 48471 del registro di segreteria,
depositato in data 2.10.2007,
proposto da
####################,
nato a OMISSIS;
contro
Ministero dell’interno;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Alla pubblica udienza del 9.6.2011, presente il ricorrente, assente
l’amministrazione convenuta.
FATTO
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal
servizio dal 29.4.2001, ha chiesto la riliquidazione del trattamento
pensionistico “tenendo conto ai sensi art. 16 legge 29.04.1976 n.
177 dell’aumento del 18% delle voci escluse nel decreto: 1°
indennità pensionabile – 2° assegno funzionale e 3° indennità
integrativa speciale”.
Il Ministero dell’Interno, con memorie depositate in data 6.6.2008 e
in data 11.4.2011, richiamando copiosa giurisprudenza delle Sezioni
Regionali, della Seconda Sezione Centrale d’appello e delle Sezioni
Riunite di questa Corte, ha argomentato per l’infondatezza del
ricorso, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha eccepito la
prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Il ricorso oggetto dell’odierno
giudizio, con il quale è stato chiesto il computo nella base
pensionabile dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile,
dell’indennità integrativa speciale, con la maggiorazione del 18%
prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 che ha sostituito
l’art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, si presenta manifestamente
infondato.
1. L’assegno funzionale,
introdotto dall’art. 1 co. 9° del decreto legge 16 settembre 1987 n.
379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 per gli
appartenenti alle Forze Armate, e dall’art. 6 del decreto legge 21
settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20
novembre 1987 n. 472 per gli appartenenti ai Corpi di Polizia
infatti, è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione
del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto
tale norma elenca tassativamente gli emolumenti che vi devono essere
assoggettati, tra i quali l’indennità di funzione ex art. 8 della
legge n. 804/1973, l’assegno perequativo ex art. 1 della legge n.
628/1973 e l’assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957, non
includendo l’assegno in argomento.
Del resto, il suddetto disposto
normativo, al fine di evitare contrasti interpretativi, sancisce che
“agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base
pensionabile”.
All’uopo si rappresenta che le
norme istitutive dell’assegno funzionale, pur successive alla legge
n. 177/1976, stabiliscono soltanto che lo stesso si aggiunga alla
retribuzione individuale di anzianità, con la conseguenza che deve
ritenersi di natura accessoria e, pertanto, in assenza di una
previsione legislativa espressa, non entra a comporre la base
pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
In tal senso si è espressa la
Sezione II Centrale d’Appello con le sentenze n. 32/2006 e n.
18/2006, la III Sezione Centrale d’Appello con le sentenze n.
72/2006 e n. 57/2006, le Sezioni Riunite di questa Corte con la
sentenza n. 9/2006/QM e da ultimo con la sentenza n.9/2011/QM, alle
quali per economia espositiva si rinvia, condividendone le
argomentazioni, nonché la Corte dei Conti in sede di controllo, con
la delibera n. 23/90 del 1° marzo 1990, confermata dalla successiva
n. 52/2000 del 18 maggio 2000.
2. Per quanto riguarda l'indennità
integrativa speciale e l'indennità pensionabile la conferma della
soluzione negativa si ricava anche dal dato testuale dell’art. 15 co.
1° della legge 724/1994 ove è statuito espressamente che “con
decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a
ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, lo stipendio e gli altri assegni
pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo
svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile,
spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza
disciplinato dal testo unico approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli
15, 16 e 22 della legge. 29 aprile 1976, n. 177”.
L’esplicita esclusione dalla base pensionabile delle suddette
indennità è chiaramente indicativa, oltre alle argomentazioni sopra
esposte, della mancanza dei presupposti di legge per l’estensione
della maggiorazione del 18% prevista dal predetto art. 16 della
legge n. 177/1976.
3. Atteso che l’amministrazione
non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione
monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera
di consiglio del 9 giugno 2011
Il Giudice
F.to Dott.ssa Igina Maio
Depositata oggi in segreteria nei modi
di legge.
Palermo, 13 giugno 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
SICILIA | Sentenza | 2297 | 2011 | Pensioni | 13-06-2011 |
Nessun commento:
Posta un commento