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mercoledì 17 luglio 2013
martedì 16 luglio 2013
TAR: "Con ricorso notificato il 7 giugno 2005 il maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri (Lpd) impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento descritto in epigrafe con il quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva negato il conferimento della qualifica di luogotenente non avendo egli ottenuto, dell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, ed impugnava altresì dette valutazioni."
TAR: "Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 28, relativa al periodo dal 10/01/2011 al 01/11/2011, con la quale è stato valutato "superiore alla media" e il decreto n. 160 del 13 settembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la suddetta scheda valutativa."
Corte dei Conti: "Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai sig.ri (Lpd), già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e (Lpd), già sottufficiale della Guardia di Finanza, entrambi collocati in congedo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 121 del 01.04.1981, mirante ad ottenere la riliquidazione della pensione mediante l'equiparazione del trattamento economico a quello attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato ai sensi della L. 6 marzo 1992, n. 216."
Cassazione: "Come precisato nella sentenza impugnata, il sistema è, in parte cambiato, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662 che ha riconosciuto a tutti (tranne che al personale militare, a quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco militari ed a quello "non privatizzato") la possibilità di eliminare le incompatibilità di lavoro autonomo a condizione di passare per il 50% a tempo parziale. "
Cassazione: "La sentenza qui impugnata della Corte d'appello di Reggio Calabria ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta il 23 marzo 2000 da (Lpd) - dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la polizia di Stato in (Lpd) - per ottenere la condanna del Ministero a risarcirgli i danni biologico, all'immagine e alla reputazione, che gli sarebbero stati cagionati dalla sospensione cautelare dal servizio disposta dal 17 giugno 1992 all'8 aprile 1995 in relazione alla pendenza di due processi penali a suo carico - successivamente conclusi con l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 -, nonostante che, già in data 15 maggio 1992, il GIP avesse revocato la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio da lui ricoperto."
lunedì 15 luglio 2013
domenica 14 luglio 2013
sabato 13 luglio 2013
Una legge del Pd salva Berlusconi
Una legge del Pd salva Berlusconi
Dopo aver ceduto al
diktat del Pdl sul blocco delle Camere contro la Cassazione, i
Democratici ne combinano un’altra: a firma Mucchetti e Zanda un
marchingegno sul conflitto d’interessi che di fatto accantona
l’incandidabilità del Caimano. Che intanto vola da Putin. Il Colle
contro “Libero” sulla grazia al Cavaliere
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