Translate

lunedì 7 febbraio 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 1-2-2011 n. 4 D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.

Nota 1 febbraio 2011, n. 4 (1).

D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.



Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


Caf

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011 è stato pubblicato il D.M. 22 dicembre 2010 del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze contenente le modalità attuative per l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010 (all. 1).

Per ottenere il beneficio in esame, gli interessati sono tenuti a presentare, all'ente previdenziale che eroga il relativo trattamento pensionistico, la domanda corredata dalla dichiarazione redatta secondo il modello allegato al decreto ministeriale (all. 2), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 28 marzo 2011 (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.).

Nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici diretti la domanda deve essere presentata all'Ente previdenziale che eroga il trattamento di maggiore importo.

L'ammontare del contributo è determinato con riferimento all'importo della rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nella tabella A allegata al D.M. (all. 3).

Per esplicita disposizione prevista dall'art. 5, i coefficienti di cui alla sopra citata tabella A potranno essere rimodulati in misura proporzionale, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari che saranno resi noti con uno specifico decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le Sedi, una volta accertato che la domanda per l'erogazione del contributo straordinario sia stata presentata nei termini, devono preliminarmente verificare il diritto al beneficio medesimo, anche sulla scorta della documentazione già presente agli atti ed in particolare che:

a) il richiedente sia orfano di vittima deceduta In conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice di cui alla L. 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni;

b) che sia stato già collocato in pensione alla data del 1° gennaio 2010.

Alla luce di quanto sopra, le Sedi sono invitate a definire tempestivamente il diritto al riconoscimento del contributo straordinario richiedendo, eventualmente, ulteriori elementi alle amministrazioni competenti, nonché a comunicare con sollecitudine i dati secondo le modalità che verranno impartite con specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi, al fine di procedere al pagamento centralizzato del beneficio in esame, con la prima rata utile di pensione.

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la D. C. Sistemi Informativi.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1


D.M. 22 dicembre 2010

Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione (Gazz. Uff. 27 gennaio 2011, n. 21).


Il Ministro dell’interno


di concerto con


Il Ministro dell’economia e delle finanze


Visto l’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l’anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione, disponendo altresì che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della L. 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;

Vista la L. 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Ritenuto che la sopra richiamata somma di euro 5.000.000,00 prevista dall’art. 2, comma 59 della L. n. 191/2009 debba essere ripartita tra gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, limitatamente agli orfani già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;

Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione, che l’erogazione debba essere effettuata dagli enti previdenziali competenti a seguito di istanza presentata dagli interessati;

Visto l’esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in data 3 novembre 2010, al fine di acquisire l’assenso delle amministrazioni interessate all’emanazione del presente decreto;


Decreta:


Art. 1


I soggetti destinatari del beneficio di cui all’art. 2, comma 59, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010.


Art. 2


Ai soggetti di cui all’art. 1, è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell’allegata tabella «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.


Art. 3


Il pagamento dell’importo spettante è effettuato dall’ente previdenziale competente, sulla base della domanda dell’interessato e degli elementi forniti dalle amministrazioni competenti, ove necessario.


Art. 4


La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico diretto di maggior importo, in godimento al 1° gennaio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l’allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 5


Entro 4 mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’art. 4, si procederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nell’allegata tabella «A», sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa, di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potrà in ogni caso superare il valore di 15.


Art. 6


La spesa conseguente all’attuazione del presente decreto stabilita nel limite massimo di complessivi 5.000.000,00 di euro è imputata sul capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell’interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - esercizio finanziario 2010, a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.


Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato 2


Alla Sede provinciale/territoriale
 

di


Il sottoscritto


COGNOME


NOME
 

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA
 

CODICE FISCALE
                           

Titolare di pensione n.
                           



Residenza anagrafica del richiedente


VIA/PIAZZA
 




COMUNE
 

PROVINCIA
 

CAP


TELEFONO
 

CELLULARE
 

FAX




CHIEDE


l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.


Allega la dichiarazione che è parte integrante della presente richiesta (Mod. B).


Il/la sottoscritto/a dichiara che non ha presentato ad altro ente previdenziale analoga richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 dicembre 2010 .


Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato con la presente domanda, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Data


Firma del dichiarante


* Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità


Modello "B"


Allegato al D.M. 22 dicembre 2010


Scarica il file



Allegato 3


Tabella A


 

Rata mensile pensione (CI)


Coefficiente di calcolo (C2)

1


Fino a euro 2.000


10

2


Da 2.001 a 3.000


7

3


Da 3.001 a 4.000


5,5

4


Da 4.001 oltre


4



Il coefficiente sub.1 è previsto per rate di pensione fino a 2.000 euro consente di attribuire nella misura del 100% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.2 è previsto per rate di pensione da euro 2.001 a 3.000 consente di attribuire nella misura del 70% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.3 è previsto per rate di pensione da euro 3.001 a 4.000 consente di attribuire nella misura del 55% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.4 previsto per rate di pensione da euro 4.001 e oltre consente di attribuire nella misura del 40% un contributo equivalente a dieci mensilità.



D.M. 22 dicembre 2010
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
L. 3 agosto 2004, n. 206

Nessun commento: