IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prevenzione e comunicazione
Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita'
marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e
successive modificazioni, recante disposizioni per il rilasciao
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo
supplenti;
Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del citato regio decreto 29
settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con
periodicita' non superiore a cinque anni per il rinnovo della
originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e
dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo
supplenti;
Visto il proprio decreto ministeriale 28 gennaio 2009, con il quale
e' stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni
all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio
2001 al 31 dicembre 2004;
Visto il D.D. 5 agosto 2010 con il quale sono stati approvati gli
elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui
autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della
conclusione delle procedure di revisione in base a quanto previsto
dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 28 gennaio
2009;
Vista l'istanza del dott. Costantino De Pasquale;
Preso atto del giudizio di idoneita' espresso della Commissione
medica di primo grado di Genova in data 13 ottobre 2010;
Acquisito il certificato medico di idoneita' rilsciato in data 22
febbraio 2011 dall'Ufficio di sanita' marittima di Genova a
completamento della documentazione necessaria per la revisione
dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo abilitati;
Decreta:
L'elenco di cui all'allegato A (medici abilitati) del decreto
ministeriale 28 gennaio 2009 e' integrato con il nominativo del dott.
Costantino De Pasquale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2011
Il capo dipartimento: Oleari
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