La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività. |
Nessun commento:
Posta un commento