Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 - di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n 689. |
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