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mercoledì 13 aprile 2011

La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 APRILE 2011
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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
Testo Completo: STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)


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