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mercoledì 20 aprile 2011

Notifica dell'accertamento del contribuente irreperibile. Secondo la Sent. n. 6102 del 16 marzo 2011 della Cassazione "la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente (...) è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito" -ai sensi dell'art. 140 c.p.c.- "nell'albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale".

   
  
Cass. Civ., Sez. V, 16 marzo 2011, n. 6102

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   IMPOSTE E TASSE IN GENERE   -   TRIBUTI LOCALI Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6102 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità.
Quanto segue:
Che               B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale  di Caserta l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia delle  entrate  di Aversa relativamente ad IRPEF ed  ILOR  per  l'anno 1995;
che  la  Commissione  adita dichiarò inammissibile  il  ricorso  per tardività;
che   l'appello  proposto  dal          B.  venne   rigettato  dalla Commissione  tributaria  regionale  della  Campania,  la  quale,  con sentenza  depositata l'11 aprile 2005, osservò  che,  ai  sensi  del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e),  il termine per la proposizione  del  ricorso - avvenuta il 1 aprile  2003  -  decorreva dall'ottavo  giorno  successivo a quello dell'affissione  alla  porta dell'abitazione   dell'avviso   del  deposito   dell'atto   nell'albo comunale,  cioè,  nella fattispecie, dal 27 dicembre  2002,  ed  era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;
che   avverso  tale  sentenza                 B.A.  ed  il  coniuge            R.E. propongono ricorso per cassazione,  illustrato anche con  memoria,  al  quale  resiste con controricorso  l'Agenzia  delle entrate.
Che,   con   i   due   motivi  formulati,  con  i  quali   denunciano rispettivamente  "violazione dell'art. 140 c.p.c.  e  art.  48  disp. att."  e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.  60  in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.",  nonchè vizio di motivazione, i  ricorrenti  assumono che, ai sensi del citato  art.  140,  per  il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e  tre  le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto  nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata);
che  va  preliminarmente  dichiarata l'inammissibilità  del  ricorso proposto  da              R.E., la quale  non  è  stata  parte  del giudizio di merito;
che  il  ricorso proposto da               B.A. -  i cui due  motivi possono   essere  esaminati  congiuntamente  per  la   loro   stretta connessione - è manifestamente infondato e va, pertanto,  rigettato;
che,   infatti,  premesso  che  il  vizio  di  motivazione  non  può costituire   oggetto  di  ricorso  per  cassazione   quando   riguarda l'applicazione di principi giuridici (da ult., Cass.,  sez.  un.,  n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla  quale  il  Collegio  non  ha  motivo  di  discostarsi  -,   la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente  D.P.R.  29 settembre  1973,  n.  600, ex art. 60, comma 1, lett.  e),  il  quale deroga,  in  materia, all'art. 140 c.p.c.,  è ritualmente  effettuata quando  nel  comune  nel quale deve eseguirsi   non  v'è  abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità  di  spedizione mediante raccomandata, e la  notificazione stessa  si ha per eseguita nell'ottavo  giorno successivo
a quello  di affissione,  senza,  peraltro,  che  ciò   dia  adito  a   dubbi   di legittimità  costituzionale (cfr. Cass. nn.  8363 del  1993,  7120  e 9922 del 2003, 7773 del 2006).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

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