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martedì 26 aprile 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri Lett.Circ. 5-4-2011 n. 7/2011 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, Servizio contrattazione collettiva.

Lett.Circ. 5 aprile 2011, n. 7/2011 (1).

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, Servizio contrattazione collettiva.



 

Alla


Presidenza del consiglio dei Ministri
   

Segretariato generale
   

Roma
 

Alle


Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
   

Loro sedi
 

Al


Consiglio di Stato
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

Alla


Corte dei conti
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

All'


Avvocatura generale dello Stato
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

A


Tutte le agenzie
   

Loro sedi
 

A


Tutte le istituzioni universitarie
   

Loro sedi
 

Agli


Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
   

Loro sedi
 

Agli


Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001)
   

Loro sedi
 

Alle


Istituzioni ed enti di ricerca
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Ministero dell'economia e delle finanze
   

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop
   

Roma




Con la presente lettera circolare, facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da molteplici amministrazioni pubbliche, si forniscono ulteriori indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Si conferma che - fermi restando i diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2009 o di parti di esso - risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del D.Lgs. n. 150 del 2009; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.

Pertanto, si confermano le indicazioni operative fornite con la Circ. 13 maggio 2010, n. 7 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, nei termini che sono stati chiariti con la Lett.Circ. 17 febbraio 2011, n. 1/2011 del medesimo Ministro, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato D.Lgs. n. 150 del 2009.

Tali circolari risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato".

In ordine alle modalità del controllo esercitato ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rinvia alla sopra richiamata Circ. 13 maggio 2010, n. 7 e si coglie l'occasione per ribadire che a tale controllo esterno sono sottoposti i contratti integrativi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

Sono, quindi, esclusi dal predetto controllo ex art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.

Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata Circ. 13 maggio 2010, n. 7.

Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Renato Brunetta



D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 19
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40-bis
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70

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