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sabato 28 maggio 2011

Corte dei Conti "...Ciò premesso, la Sezione osserva che la necessità di procedere all'aggiornamento dei prezzi d'inventario di taluni beni, ha indotto la Commissione Amministrativa presso la Zona telecomunicazioni Veneto della Polizia di Stato, con sede a Padova, a eseguire d'ufficio le necessarie variazioni amministrativo contabili, che hanno comportato la rideterminazione del valore complessivo delle rimanenze da Euro 19.392352,34 a Euro 19.385.967,61, con una differenza in meno di Euro 6.384,73...."

C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., 26-11-2010, n. 826Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  relazione n. 2666/2010 del 21/10/2010 il Magistrato Istruttore sul conto giudiziale in epigrafe indicato riguardante attività gestoria a materia della "Zona Telecomunicazioni Veneto" dei Servizi II. TT. e T.L.C. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, proponeva al Presidente della Sezione, nell'ambito dei propri poteri, di rimettere alla stessa, in sede Collegiale, ogni valutazione sul discarico del contabile attesa l'irregolarità del predetto documento conseguente alle variazioni di valore di taluni beni, al 2004, a fronte del valore risultante dall'inventario e dal conto relativo alla gestione 2003. In specie, dalla documentazione giustificativa allegata al conto indicato in epigrafe risulta che l'agente contabile ......., consegnatario "del Materiale REMA", della Zona TLC Veneto - UTG di Padova - ha redatto il predetto conto riportando nella voce "rimanenze iniziali es. 2004",
la consistenza finale del valore dei materiali della gestione precedente (es. 2003). Tali rimanenze, tuttavia, subivano una riduzione, in termini  di valore, a causa delle variazioni dei prezzi degli inventari di una consistente parte di materiale, che hanno comportato l'aggiornamento degli stessi rispetto a quelli riportati, per l'anno finanziario 2003, dalle relative fatture d'acquisto.
E, invero, in ragione di tale esigenza, il 1 gennaio 2004, la Commissione Amministrativa della P.S. dell'U.T.G. di Padova, in sede di riscontro amministrativo contabile, provvedeva, d'ufficio, a rettificare la dianzi  specificata rimanenza iniziale al 1 gennaio 2004 dal valore complessivo  di Euro 19.392.352,34 al valore di Euro 19.385.967,61 con una differenza in meno di Euro 6.384,73, così rideterminando il valore complessivo dei beni gestiti dall'agente contabile - consegnatario G.N. per l'esercizio finanziario 2004.
Il Magistrato Istruttore, viste le differenti risultanze iniziali del conto, che non corrispondevano alle rimanenze finali dell'esercizio precedente, stante la disposta rettifica ad opera della Commissione Amministrativa, con una sostanziale irregolarità contabile rilevata per la gestione 2004 non attribuibile al contabile, considerato altresì che,  dal riscontro documentale effettuato, il conto in oggetto non presentava prima facie altre irregolarità contabili, in quanto computisticamente esatto, rilevato, tuttavia, che la riscontrata irregolarità rendeva necessario il discarico del contabile a materia attraverso un pronunciamento della Sezione competente, instava per la remissione del conto predetto al giudizio della Sezione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R.D. 1038/1933,  previa fissazione dell'udienza di discussione. Il Presidente della Sezione con proprio decreto, in data
22/10/2010, in calce alla relazione, fissava l'udienza del 17 novembre 2010 per la discussione del  giudizio, ordinando la comunicazione della relazione del Magistrato Istruttore al Procuratore Regionale, con possibilità delle parti di depositare memorie e documenti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Alla  pubblica udienza odierna, il P.M., dott.ssa Mariapaola Daino, in ragione di quanto emergente dagli atti di causa instava per il discarico  del contabile; quest'ultimo ritualmente costituito in giudizio con il deposito del conto, era presente ma non rappresentato.
Esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.Motivi della decisione
In  via preliminare, il Collegio, rileva che correttamente, il Magistrato Istruttore, ha proposto di rimettere alle proprie valutazioni l'esame del conto in epigrafe, giacché pur non rientrando nelle fattispecie di obbligatoria iscrizione a ruolo, previste sia dall'art. 34, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (recante il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), sia dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), esso presenta delle irregolarità che ostano al suo discarico mediante la procedura abbreviata del decreto presidenziale.
E, invero, l'art. 34 summenzionato obbliga di iscrivere a ruolo, potendosi su di essi esprimere solo il Collegio e previa relazione del Magistrato Istruttore,  non potendosi da essa prescindere (per motivi anche di economia processuale), i conti non resi dal contabile e compilati d'ufficio, i conti relativi all'ultima gestione, i deconti, compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione, i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa dell'agente i cui conti siano già stati decisi, i cc.dd. conti speciali, per i quali non sussiste, in via normale, l'obbligo di resa periodica del conto, i conti  per i quali sia stata riscontrata l'inosservanza delle disposizioni stabilite per la giustificazione dei conti (art. 615 reg. cont. Stato), quelli per i quali siano state rilevate irregolarità in sede di esame da  parte delle ragionerie degli organi competenti
alla revisione (art. 624  reg. cit.), o siano state rilevate mancanze, deteriorazioni o diminuzioni per furto, forza maggiore e naturale deperimento, ancorché sia stato emesso decreto di discarico in sede amministrativa (art. 194 reg. pred.), quelli in cui le osservazioni mosse in sede di esame da parte del magistrato relatore non abbiano portato alla completa regolarizzazione della gestione dell'agente.
Al  di fuori di tali ipotesi, il conto è iscritto a ruolo quando la proposta del relatore e le conclusioni del Procuratore Regionale non concordino, nei casi in cui il Presidente dissenta, nelle ipotesi di proposta di condanna o di provvedimenti interlocutori (artt. 30 e 33 del R.D. n. 1038/1933).
Soggiunge,  la Sezione, che ogni volta nel conto, a materia (come nel caso de quo),  si riscontra una sua irregolarità, concetto questo in cui rientra la non coincidenza (in termini di valore complessivo) tra le rimanenze della gestione precedente (anno 2003) e il carico iniziale della nuova gestione (anno 2004), derivata da una rettifica d'ufficio operata nel corso del 2004, e che mantiene una sua specifica autonomia dal fatto che  il conto concluda in pareggio, la valutazione della correttezza del procedimento di variazione applicato deve operarsi nell'appropriata sede  Collegiale.
In sostanza, atteso che non ogni irregolarità si traduce in uno squilibrio delle risultanze finali del conto, l'esame al Collegio, proposto dal Magistrato Istruttore e deciso dal Presidente, rientra nelle prerogative di quest'ultimo, traducendosi,  per l'Amministrazione e per il contabile, in una maggiore garanzia del proprio operato.
Ciò premesso, la Sezione osserva che la necessità di procedere all'aggiornamento dei prezzi d'inventario di taluni beni, ha indotto la Commissione Amministrativa presso la Zona telecomunicazioni Veneto della Polizia di Stato,  con sede a Padova, a eseguire d'ufficio le necessarie variazioni amministrativo contabili, che hanno comportato la rideterminazione del valore complessivo delle rimanenze da Euro 19.392352,34 a Euro 19.385.967,61, con una differenza in meno di Euro 6.384,73.
All'esito  di tale variazione, il conto si presenta con tutti gli elementi richiesti dall'art. 616 del Reg. di Cont. Generale dello Stato, ossia il  carico (nella versione corretta), lo scarico, i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza; in particolare, si presenta conforme  a legge e alla normativa secondaria di gestione, evidenzia in termini chiari gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze a valore del carico, è  redatto secondo la modulistica regolamentare e risulta formalmente completo in ogni sua parte: appare, quindi, computisticamente esatto, è sottoscritto dal contabile a materia, G.N., verificato e riscontrato regolare dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno.
In ragione di tanto, la gestione  in discussione, così come evidenziata e documentata nel prodotto conto giudiziale, non affetto da squilibri finanziari, deve essere approvata nelle sue risultanze, con conseguente discarico dell'agente contabile - consegnatario che ha reso il conto medesimo.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.P.Q.M.
La  Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, approva il conto in epigrafe con rettifica  delle rimanenze come in motivazione e, per l'effetto discarica il contabile N.G.
Nulla per le spese di giudizio
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 17 novembre 2010.
Depositata in Segreteria il 26 novembre 2010.

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