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sabato 28 maggio 2011

Reg. (CE) 11-4-2011 n. 350/2011 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato di partite di ostriche giapponesi destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali in relazione all'Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) approvate a norma della decisione 2010/221/UE(Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 12 aprile 2011, n. L 97.

Reg. (CE) 11 aprile 2011, n. 350/2011   (1) (2).
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato  di partite di ostriche giapponesi destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali in relazione all'Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) approvate a norma della decisione 2010/221/UE(Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 12 aprile 2011, n. L 97.
(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 15 aprile 2011.


LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia  sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi  prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie , in particolare l'articolo 61, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali di acquacoltura e relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici , stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, incluse le prescrizioni relative alla certificazione di polizia  sanitaria, per i movimenti di animali di acquacoltura in aree sottoposte a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010,  recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio .
(2)  Dal 2008 è stato registrato un aumento della mortalità delle ostriche giapponesi (Crassostrea gigas) in diverse area dell'Irlanda, della Francia e del Regno Unito. Le indagini epidemiologiche effettuate nel 2009 suggeriscono che un nuovo ceppo dell'Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), l'OsHV-1 μvar, ha contribuito notevolmente a tale aumento.
(3) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell'Ostreid herpesvirus 1 μvar è stato adottato al fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μvar. Esso introduce  misure per controllare la propagazione di tale malattia ed è applicabile fino al 30 aprile 2011.
(4) La decisione 2010/221/UE, come modificata dalla decisione 2011/187/UE della Commissione , al fine di prevenire l'introduzione di OsHV-1 μvar in aree sottoposte a programmi di sorveglianza approvati, consente agli Stati membri elencati nel suo allegato III di imporre condizioni di immissione sul mercato sui movimenti di ostriche giapponesi in tali aree. Nell'interesse della chiarezza e della  semplificazione della legislazione dell'Unione occorre stabilire le condizioni di immissione sul mercato nel regolamento (CE) n. 1251/2008.
(5) Al fine di prevenire l'introduzione del virus OsHV-1 μvar negli Stati membri o parti degli stessi elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE le partite di ostriche giapponesi destinate alle zone di allevamento e di stabulazione, ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, introdotte in tali Stati membri o parti degli stessi, devono essere originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente.
(6) Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario appropriato che garantisce la conformità alle prescrizioni.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1251/2008.
(8)  È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
(9) Al  fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μvar, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la data di scadenza del regolamento (UE) n. 175/2010.
(10)  Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:
1)  all'articolo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)  animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli  stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (*);
(*) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.»;
2)  all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iii):
«iii) all'allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;»
3)  è inserito il seguente articolo 8 ter:
«Articolo 8 ter
Molluschi  vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
1.  Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla  parte B dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se gli  animali:
a) sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;
b)  appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma  di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a).
2.  Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1.
3.  Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri  di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati  di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall'autorità competente, che:
a) rende inattivi i virus con involucro; oppure
b) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»;
4)  l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.



Articolo 2
1.   Per un periodo transitorio fino al 15 maggio 2011 le partite di ostriche giapponesi corredate di certificati sanitari rilasciati a norma  della parte A o B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento e di un certificato sanitario rilasciato a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 175/2010 possono essere immesse sul mercato a condizione che esse raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

2.   Per un periodo transitorio fino al 1° luglio 2012 le partite di animali  di acquacoltura corredate di certificati sanitari rilasciati a norma della parte A o B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono essere immesse sul mercato purché non siano applicabili gli attestati di  polizia sanitaria relativi all'OsHV-1 μvar di cui alla parte II dei certificati e le partite raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.




Articolo 3
Il  presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO




Allegato

«Allegato II
PARTE A
Modello  di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento
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PARTE B
Modello  di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano
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PARTE C
Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

 Malattia Specie sensibili
 Viremia primaverile delle carpe (VPC) Carpa  testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)
 Nefrobatteriosi (BKD) Famiglia: Salmonidae
 Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Trota  iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e  salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus  lavaretus)
 Infezione da Gyrodactylus salaris Salmone  atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago  nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).
 Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)»

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