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mercoledì 4 maggio 2011

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391 Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Lazio

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391
Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa.
Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Det. Reg. 25 gennaio 2011, n. 391   (1).

Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. (2)


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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Dipartimento programmazione economica e sociale.



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Il Direttore del Dipartimento

Su proposta del Direttore della Direzione regionale bilancio ragioneria, finanza e tributi

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria;

VISTO l'art. 53 comma 1 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il Reg. reg. n. 1/2002 in particolare il combinato disposto tra l'art. 66 comma 1 e l'art. 67 comma 1-2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 17 comma 10 della L. n. 449/1997, che ha demandato dal 1° gennaio 1999, alle Regioni a statuto ordinario, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO il D.M. n. 418/1998, art. 2 e art. 3, con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso e recupero delle tasse automobilistiche;

VISTA la L.R. n. 57/1998 art. 21 comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;

CONSIDERATO CHE con Delib.G.R. n. 35/2008, nell'approvare lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lazio e ad ACI per il triennio 2008-2010, è stata anche rinnovata la potestà, da parte della Regione Lazio, di avvalersi dell'ACI nella gestione in 1° istanza, delle domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte di soggetti disabili;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 3/2010 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" in cui si autorizza la Giunta a rinnovare per l'annualità 2011 la Convenzione sopra citata;

VISTO il D.Lgs. n. 546/1992, che consente la presentazione del ricorso, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTE la legge n. 449/1997 art. 8, la legge n. 342/2000 art. 50 e la legge n. 388/2000 art. 30 comma 7, le quali prevedono, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per:

• disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con auto adattata;

• disabili non vedenti e sordomuti;

• disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

ENUNCIATA la possibilità concessa ai sensi comma 1 dell'art. 6 L. n. 89/2006 in cui possono essere unificate, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità' civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 296/2006, art. 1 comma 36 in cui si prevede che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti";

VISTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000;

VISTA la circolare n. 30/E/1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTA la circolare n. 186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E/1998, di cui al punto precedente, con la quale ha sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedite capacità motorie permanenti". In particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

• il riconoscimento delle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);

• i veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);

• gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:

- i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, ma anche

- solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;

• l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere indicata la targa;

• la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio;

• nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;

• l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata. I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

VISTA la circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - che, a seguito dell'emanazione della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

• non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;

• per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre la seguente documentazione:

- verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990;

• l'istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall'Amministrazione finanziaria, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento;

• nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

VISTA la Risoluzione n. 110/2001 del 5 luglio 2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, a partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";

CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978;

RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 dell'11 giugno 2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997;

RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che gli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non hanno competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

VISTA la circolare n. 4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, in comunione dei beni, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

VISTA la circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

VISTA la circolare n. 23/2010 dell' Agenzia delle Entrate che prevede:

• che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

• che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

CONSTATATO che a partire dal 1° gennaio 2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentata all'INPS ai sensi art. 20 L. n. 102/2009;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere un'adeguata informazione ai contribuenti circa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti affetti dalle disabilità per le quali è prevista tale esenzione;

RITENUTO che, al fine di agevolare gli interessati nella presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, sia in prima istanza all'ACI, che in sede di riesame alla Direzione Regionale Bilancio Ragioneria Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio, è opportuno predisporre e mettere a disposizione degli stessi appositi modelli di domanda, nei quali riportare, fra l'altro, la documentazione occorrente ai fini dell'ottenimento della citata esenzione, nonché i modelli relativi all'autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, rispettivamente per il fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell'indennità di accompagnamento;

Determina


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[Testo della determinazione]


per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione: "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE", comprendente anche i modelli di domanda, di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, sia per le domande di prima istanza da presentare all'ACI, che per quelle di riesame da presentare alla Direzione Bilancio Ragioneria, Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio;

2. che al fine di attuare la dovuta informazione sull'argomento e di agevolare gli interessati nella presentazione delle istanze sia pubblicata la presente determinazione, comprensiva dell'allegato sul BUR della Regione Lazio;

3. che l'Area Tributi provveda alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - link Tributi - dell'Allegato della presente disposizione "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE",

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.


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Allegato
Diversamente abili: "Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" - Modalità attuative


1. Beneficiari
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario dei veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. Ai fini di tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione
Sono previste quattro tipologie di disabilità ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Nella TABELLA 1, di seguito riportata, sono indicate le quattro tipologie di disabilità e le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

Tabella 1

Tipologia di disabilità  Legge di riferimento 
1) non vedenti e sordi I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4, individua la varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.   
L'art. 1 legge n, 95/2006, sostituisce il termine "sordomuto" con il termine "sordo", in tutte le disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».  (art. 50 L. 342/2000) 
Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».    
2) disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).  (art. 8 L. 449/1997) 
N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli.    
 


3. Presentazione delle domande
Le istanze tese ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, presentate dagli interessati utilizzando la modulistica appositamente predisposta, devono essere debitamente compilate, sottoscritte e complete della documentazione richiesta. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva Tabella 2.

- Le istanze di esenzione devono essere presentate, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnate a mano.

> Presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI. L'ACI concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.

In caso di diniego da parte dell'ACI, l'interessato potrà:

> entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare richiesta di riesame, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnata a mano al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Tributi - Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. Le richieste di riesame potranno essere inviate anche tramite il servizio di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato al sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. Attualmente l'indirizzo PEC è il seguente: protocollo-economico-occupazionale@regione.lazio.legalmail.it

La Regione Lazio concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica.

NB: se a seguito del diniego da parte di ACI, viene presentata richiesta di riesame alla Regione Lazio, per evitare sovrapposizioni di istruttoria, l'interessato non potrà ripresentare ad ACI una nuova domanda (a seguito, ad esempio, di un fatto nuovo), prima di aver ottenuto il provvedimento di accettazione o di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte della stessa Regione. L'eventuale nuova documentazione dovrà essere presentata, nel frattempo, alla Regione Lazio che ha in essere la citata istruttoria di riesame. Ad ogni modo, ai fini di una semplificazione delle procedure istruttorie, l'interessato potrà presentare un'eventuale nuova istanza ad ACI, solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della nota di diniego dell'ACI.

In caso di diniego da parte della Regione Lazio l'interessato potrà:

> entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

NB: Il provvedimento di diniego o di accoglimento dell'esenzione verrà inviato all'interessato tramite raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nella domanda di esenzione o al diverso indirizzo comunicato dallo stesso successivamente alla presentazione dell'istanza. Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni e il provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione (es.: nel caso di condomini indicare, oltre alla Via, n. civico, CAP, città e provincia, l'eventuale scala e l'interno) e comunicare le eventuali variazioni di indirizzo intervenute dopo la presentazione dell'istanza, al fine di evitare i mancati recapiti dei citati provvedimenti e la restituzione al mittente degli stessi. A questo riguardo è importante che nell'istanza siano riportate, nello spazio appositamente riservato del modello di domanda, le informazioni relative al recapito telefonico e all'eventuale numero di fax ed e-mail, se
disponibili. Ciò consentirà, in caso di mancato recapito del provvedimento, di contattare l'interessato per il successivo invio dello stesso secondo le modalità dal medesimo indicate. Nel caso di mancato recapito del provvedimento inviato con raccomandata a.r., gli interessati verranno contattati ai recapiti telefonici e all'eventuale numero di fax ed e-mail comunicati, al fine dell'invio del provvedimento ritornato al mittente. Esperiti senza esito tutti i tentativi indicati, il provvedimento verrà considerato come notificato con la prima raccomandata a.r.

4. Modulistica
=> Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica (prima istanza da presentare ad ACI)

=> Modelli di domanda per la richiesta di riesame alla Regione Lazio

=> Modello autocertificazione per attestare che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo

=> Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

5. Scelta del modello di domanda
Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (uno per ogni tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) e un modello "generale", nel quale sono riportate tutte e quattro le tipologie delle citate disabilità. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare, all'interessato, i dati da fornire agli uffici preposti all'istruttoria delle istanze e la relativa documentazione da allegare.

I modelli specifici sono così denominati:

1. Modello 1: disabile non vedente e/o sordo

2. Modello 2: disabile affetto da handicap psichico o mentale

3. Modello 3: disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

4. Modello 4: disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti

NB: l'interessato sceglierà il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Il modello "generale" potrà essere utilizzato se è presente più di una delle quattro tipologie di disabilità.

L'interessato, unitamente alla documentazione indicata nei diversi modelli di domanda per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, specificandola nell'apposito spazio dedicato del modello.

6. Irricevibilità della domanda
La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, quando non è sottoscritta dall'interessato. In questo caso, si provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di irricevibilità dell'istanza, specificandone la motivazione e concedendo allo stesso 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, per l'invio di un'istanza regolarmente compilata e sottoscritta. Trascorso infruttuosamente tale termine, non si potrà procedere ad eseguire l'istruttoria dell'istanza e la pratica sarà definitivamente archiviata.

7. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa
L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica, una volta riconosciuta, è valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza. Dal momento che vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio (Usabile non più fiscalmente a carico), l'interessato dovrà comunicare le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati e l'irrogazione delle previste sanzioni.

Nel caso che la Commissione medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda in prima istanza ad ACI, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione in prima istanza presso ACI, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione.

8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi legali. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la relativa sanzione.

9. Documentazione da allegare all'istanza
All'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella Tabella 2 di seguito riportata, distinta per tipologia di disabilità:

Tabella 2

Tasse Auto - Agevolazioni per i disabili

Documentazione da allegare all'istanza di esenzione

Tipologia di disabilità  Caratteristiche del veicolo  Documentazione da allegare all'istanza 
      => Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi. 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
Disabilità per cecità o per sordità  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (1); 
=> Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento delta indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità; 
ovvero 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con l'indicazione della ASL (o della sentenza del Tribunale) che ha riconosciuto l'indennità e della data dalla quale decorre tale riconoscimento (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
Disabilità psichica o mentale  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità (grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione) (2); 
Disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  => Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
   => Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto, (gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi).  => Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento). 
=> Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: 
a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); 
b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*); 
Disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti  Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.  (*): gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice dulia Strada e riportati sulla polente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998). 
Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel.  => Copia della patente speciale (**) eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida); 
(**): in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada). 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
  


(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

N.B.: l'interessato, oltre alla necessaria documentazione sopra indicata per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

10. Approfondimenti
10.1 Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. n. 388/2000)

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 (Circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25 gennaio 2007, n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

• Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;

• Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.2 Disabili con handicap psichico o mentale

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa (non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la
presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale).

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.3 Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di Down

A partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

10.4 Disabili grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni
mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

11. È da evidenziare che …
=> L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica compete solo ai 4 casi di disabilità previsti dalle leggi riportate nella Tabella 1 e non per qualsiasi tipologia di disabilità o patologia, attestata dalle certificazioni rilasciate dalle Commissioni Mediche Pubbliche. Pertanto, non è un generico beneficio economico destinato a tutti i disabili.

=> Gli Uffici che istruiscono le istanze relative alle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, non hanno competenze mediche. Pertanto, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la tipologia di disabilità deve essere esplicitamente riportata nel certificato delle Commissioni Mediche Pubbliche deputate all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. A tal riguardo, è sufficiente che gli interessati alleghino alla domanda di esenzione, se disponibile, il certificato rilasciato dalle competenti commissioni mediche pubbliche con la diagnosi omessa, per motivi di privacy, in luogo dello stesso certificato con le indicazioni della diagnosi. È il tipo di disabilità esplicitamente individuato e contrassegnato nell'apposita casellina del certificato dalle Commissioni mediche, che può consentire o meno l'accoglimento della domanda.

=> L'interessato, nel caso di certificazioni delle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, rilasciate con i modelli che non prevedevano l'indicazione della disabilità, ma solo l'indicazione della tipologia di handicap, potrà avanzare richiesta alla ASL, al fine di ottenere, da parte della stessa commissione, qualora ne ricorrono i presupposti, una certificazione aggiuntiva riferita al citato certificato, da cui risulti che la propria minorazione comporta una delle quattro tipologie di disabilità che danno diritto alla citata esenzione. Ottenuta l'integrazione, l'interessato potrà reiterare all'Ufficio competente, apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (riferimento circolare del Ministero della Salute DPV.5/HF2/312 dell'11 giugno 2003).

=> La circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998, ha precisato che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio. Tale precisazione è stata ripresa anche dalla successiva circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001, la quale ha specificato che l'istanza volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento. L'agevolazione decorre retroattivamente, dalla data di presentazione della relativa istanza alla commissione medica, nel caso in cui sia riconosciuta la sussistenza di una delle quattro
previste condizioni di disabilità da parte della stessa commissione. Naturalmente, l'applicazione retroattiva incontra un limite invalicabile nei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale.

=> La Circolare ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici
fiscali è la seguente:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale o con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave con la certificazione specificata nella sezione "approfondimenti" della presente Guida, alla quale si rimanda.

12. Inoltre …
=> L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedite o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

=> L'art. 6 della legge n. 80/2006, relativo alla "Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità", prevede la possibilità di richiedere simultaneamente, in un'unica data e sede, l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap. Per chi non fosse stato ancora dichiarato invalido civile, la richiesta di accertamento simultaneo dello stato di invalidità e dell'handicap è una scelta consigliabile. Infatti, ai fini dell'ottenimento di determinate agevolazioni, la legge richiede che sia stato certificato l'handicap (si può verificare, che un soggetto invalido, anche con alta percentuale di invalidità, non possa essere ammesso a beneficiare di determinate agevolazioni, in quanto la legge richiede il riconoscimento dello stato di handicap ex art. 3 della L. n. 104/1992).

=> L'art. 20 della legge n. 102/2009 (contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) dispone, tra l'altro, che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS". Dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL. L'INPS accerta, altresì, la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, si ricorda che:

=> Le Amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);

=> Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.

13. Modelli di domanda da presentare in prima istanza ad ACI
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda in prima istanza ad ACI

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14. Modelli di domanda di riesame da presentare alla Regione Lazio
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda di riesame

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15. Modelli di dichiarazione di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Modello dichiarazione riconoscimento indennità accompagnamento rilasciata dal disabile

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Modello dichiarazione indennità di accompagnamento da parte del familiare che ha o meno fiscalmente a carico il disabile

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Modello dichiarazione "fiscalmente a carico"

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