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mercoledì 4 maggio 2011

Soppressione dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Aspetti contributivi legati al trasferimento all'Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST.




I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 11-2-2011 n. 35
Soppressione dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Aspetti contributivi legati al trasferimento all'Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.


Circ. 11 febbraio 2011, n. 35 (1).

Soppressione dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Aspetti contributivi legati al trasferimento all'Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

L'art. 7, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Il successivo terzo comma ha disposto il trasferimento delle funzioni dell'IPOST all'INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con la presente circolare vengono illustrate le istruzioni relative alla compilazione delle denunce mensili ed al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie dell'Istituto Postelegrafonici.

L'IPOST, ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a. e società collegate.

L'organizzazione e le funzioni dell'Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre 1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'ente dall'art. 6 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella L. 29 gennaio 1994, n. 71. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l'Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro.



1. Contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore degli iscritti ex IPOST

Le prestazioni di quiescenza e previdenza erogate, rispettivamente, dalla gestione quiescenza nonché dalla gestione assistenza e dalla gestione fondo credito, sono finanziate da contribuzione obbligatoria posta a carico di Poste Italiane s.p.a. e degli altri datori di lavoro già tenuti al versamento della predetta contribuzione nei confronti di IPOST, nonché degli iscritti stessi, tramite prelievo sulla retribuzione mensile. Nei successivi paragrafi vengono indicate, per ciascun fondo, le basi imponibili ai fini contributivi nonché le relative aliquote.



2. Fondo quiescenza

L'INPS, in virtù dell'assegnazione delle funzioni già attribuite all'IPOST, provvede - ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. n. 71/1994 (all. 1) - alla erogazione del trattamento di quiescenza in favore degli iscritti "applicando le norme previste per il personale statale" dal D.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'IPOST tale obbligo era stato ribadito dall'art. 53, comma 6, della L. n. 449/1997 (all. 2).


2.1 Determinazione della base imponibile contributiva


Ai fini della determinazione della base imponibile su cui opera il prelievo contributivo, trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973, come modificata dall'art. 15, comma 1, della L. n. 724/1994, secondo cui "con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177".

Successivamente l'art. 2, comma 9, della L. n. 335/1995 (all. 3) ha stabilito che, a far tempo dal 1° gennaio 1996, ha stabilito che, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'AGO, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della L. n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il successivo comma 10 ha specificato che "nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177".

Dal combinato disposto delle predette norme deriva pertanto che le competenze accessorie sono assoggettabili a contribuzione ex art. 12 della L. n. 153/1969 solo per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, comma 1, L. n. 724/1994 (all. 4).


2.2 Aliquota contributiva


L'articolo 1, comma 240, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335."

Successivamente, l'articolo 1, comma 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento". Al riguardo, si veda la Circ. 24 gennaio 2007, n. 23.

Pertanto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore.



3. Gestione assistenza. Base imponibile ed aliquota contributiva

L'erogazione di benefici assistenziali a favore dei figli degli iscritti all'IPOST (borse di studio, centri vacanze, sussidi scolastici, ecc.) è alimentata dal contributo di cui all'art. 3, della L. n. 1408/1942 e all'art. 3, comma 3, della L. n. 208/1952 (all. 5).

Tale norma pone a totale carico dei lavoratori iscritti alla gestione il versamento di un contributo pari allo 0,40%, calcolato sull'80% delle voci retributive fisse (stipendio tabellare, aggiunta di famiglia, indennità pensionabile ed indennità di funzione, calcolati al netto delle relative ritenute previdenziali), come chiarito dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con Circ. 23 gennaio 1974, n. 4 e con Circ. 19 febbraio 1974, n. 11.



4. Gestione fondo credito. Base imponibile e aliquota contributiva

Detta gestione eroga piccoli prestiti e prestiti pluriennali in favore degli iscritti. Per il finanziamento della gestione è dovuto, a carico dei soli lavoratori iscritti, ai sensi dell'art. 1, commi 242 e 246, della L. n. 662/1996 (all. 6), un contributo obbligatorio pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Il contributo dello 0,35% in argomento è, pertanto, calcolato sulla stessa base imponibile del contributo dovuto al fondo quiescenza, illustrato al precedente p. 2.1.



5. Istruzioni operative

5.1 Codifica aziende.


Alle posizioni contributive riferite a Poste Italiane S.p.A. e agli altri datori di lavoro già tenuti al versamento dei contributi all'ex-Ipost, sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2011" il codice di autorizzazione "1V", che assume il nuovo significato di "posizione relativa a personale iscritto ex-IPOST".


5.2 Modalità di versamento.


Gli oneri relativi alle contribuzioni sopra descritte confluiranno nel saldo dell'UniEmens, insieme con le contribuzioni cd. minori che le aziende di cui al punto 5.1 erano già solite dichiarare. Il versamento andrà pertanto effettuato complessivamente, utilizzando il modello F24 con causale "DM10", entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.


5.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens individuale.


Si riepilogano di seguito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, che meglio saranno specificate all'interno del documento tecnico reperibile sul sito Internet dell'Istituto.

Nel flusso UniEmens individuale i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in parola, saranno individuati all'interno dell'elemento “DatiRetributivi” con il nuovo codice “TipoLavoratore” "PS" avente il significato di "lavoratori iscritti ex-IPOST".

Si precisa che i dipendenti con qualifica di dirigente iscritti all'ex-IPOST dovranno essere indicati nel flusso UniEmens valorizzando in corrispondenza dell'elemento “TipoContribuzione” il codice "61", al posto del tipo contribuzione "72", finora utilizzato.


- Nell'elemento “Imponibile” andrà indicata la somma degli elementi imponibili fissi e accessori corrisposti nel mese, con esclusione della maggiorazione del 18%.

Nell'elemento “Contributo” andrà indicato l'importo della contribuzione dovuta (IVS, contribuzioni minori) calcolata sull'imponibile di cui sopra.


- Per il versamento del contributo dovuto alla gestione Fondo Credito dovrà essere valorizzato l'elemento “AltreADebito” indicando in corrispondenza dell'elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale "M174"; in corrispondenza dell'elemento “AltroImponibile” andrà indicato l'imponibile, come meglio specificato al precedente punto 4, sul quale è calcolato il contributo e nell'elemento “ImportoADebito” l'importo del contributo stesso.


- Per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Assistenza dovrà essere valorizzato l'elemento “AltreADebito” indicando in corrispondenza dell'elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale "M175"; in corrispondenza dell'elemento “AltroImponibile” andrà indicato l'imponibile, come meglio specificato al precedente punto 3, sul quale è calcolato il contributo e nell'elemento “ImportoADebito” l'importo del contributo stesso.


- Infine, nell'elemento “FondoIntegrativo” andrà valorizzato l'elemento “ImponibileFondoIntegr” indicando l'eventuale differenza tra la maggiorazione del 18% e le competenze accessorie e nell'elemento “ContributoFondoIntegr” l'importo della sola contribuzione IVS calcolato sul suddetto imponibile.


Il datore di lavoro dovrà altresì valorizzare, all'interno dell'elemento “FondiSpeciali”, i seguenti nuovi elementi:


- Elemento “ExIPOST” che contiene i seguenti elementi:


“DatiMese”

Le retribuzioni presenti nei dati mese vengono esposte facendo riferimento a quanto effettivamente corrisposto.


“PreavvisoIPOST”

Contiene le retribuzioni particolari calcolate sull'indennità sostitutiva del mancato preavviso.


“ContribSindAnnoIPOST”

Elemento obbligatorio se “TipoLavoratore” PS e presente CA 1V. Contribuzione integrativa sindacalisti ex L. n. 177/1976.


- All'interno dell'elemento “DatiMese” andranno valorizzati poi seguenti elementi:


- Elemento “Retribuzioni” che contiene i seguenti elementi:


“Retribuzione177”

Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Retribuzione ex art. 15, L. n. 177/1976, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“GiorniRetribuitiIPOST”

Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero). Giorni (secondo i criteri dell'anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell'elemento “GiorniUtili”, per il calcolo della pensione - al netto delle assenze integrabili con accredito figurativo.


“GiorniUtili”

Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.


“Tredicesima”

Importo della tredicesima mensilità - è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“CompetenzeAccessorie”

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“IndennitaIntegrSpec”

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero). Importo dell'indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“RetribuzioneUltimoGiorno” che contiene i seguenti elementi:

“Retribuzione177” Elemento obbligatorio.

Retribuzione mensile ex art. 15, L. n. 177/1976 con esclusione della maggiorazione del 18% spettante all'ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

“IndennitaIntegrSpec”

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero). Importo dell'indennità integrativa speciale dell'ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

“Benefici336”

Importo dei benefici di cui alla L. n. 336/1970. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


- Elemento “Figurativi” che contiene i seguenti elementi:


“Retribuzione177”

Elemento obbligatorio.

Retribuzione ex art. 15, L. n. 177/1976, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“GiorniRetribuitiIPOST”

Elemento obbligatorio.

Giorni (secondo i criteri dell'anno commerciale) accreditabili in modo figurativo per il diritto a pensione e, in mancanza dell'elemento “GiorniUtili”, per il calcolo della pensione.


“GiorniUtili”

Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.


“Tredicesima”

Importo della tredicesima mensilità - è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“CompetenzeAccessorie”

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“IndennitaIntegrSpec”

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero). Importo dell'indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

- All'interno dell'elemento “PreavvisoIPOST” andranno valorizzati poi seguenti elementi:


“Retribuzione177”

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all'atto della cessazione.

Retribuzione ex art. 15, L. n. 177/1976, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“GiorniRetribuitiIPOST”

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione. Diversamente, non deve essere presente. Giorni (secondo i criteri dell'anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell'elemento “GiorniUtili”, per il calcolo della pensione.


“GiorniUtili”

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione e limitatamente ai lavoratori a tempo parziale. Diversamente, non deve essere presente. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.


“Tredicesima”

Importo della tredicesima mensilità: è presente solo se corrisposta. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“CompetenzeAccessorie”

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“IndennitaIntegrSpec”

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all'atto della cessazione.

Importo dell'indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

- All'interno dell'elemento “ContribSindAnnoIPOST” andranno valorizzati poi seguenti elementi:


“Anno”

Attributo obbligatorio.

Anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva espresso nel formato "AAAA".


“Retribuzione177”

Elemento obbligatorio.

Retribuzione ex art. 15, L. n. 177/1976, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.


“Tredicesima”

Importo della tredicesima mensilità - è presente solo se il periodo comprende il mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.



6. Istruzioni contabili

In sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2011, è stata istituita un'apposita gestione per tenere conto della specificità della normativa che regolamentava l'ex Ipost:


FT - Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste Italiane S.p.A."- Art. 7, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.


La gestione è articolata in tante contabilità separate per quante sono le tipologie di attività da rappresentare. In particolare, per ciò che riguarda la rilevazione della contribuzione dovuta per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza, alla Gestione assistenza e al Fondo credito, le contabilità separate sono le seguenti:


FTR - Gestione assicurativa a ripartizione, che rileva i fatti connessi con l'erogazione del trattamento pensionistico al personale postelegrafonico;

FTU - Gestione assistenza, che rileva i fatti connessi con l'erogazione di benefici di natura assistenziale a favore dei figli dei dipendenti postelegrafonici e dei pensionati ex Ipost;

FTV - Fondo credito, che rileva i fatti connessi con l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali a favore del personale postelegrafonico.


Ai fini della rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nel modello UniEmens per la contribuzione obbligatoria, secondo le modalità indicate nei precedenti punti, sono istituiti i seguenti conti:

- Contributo IVS per il finanziamento del trattamento di quiescenza;

FTR21110 - per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTR21170 - per i contributi di competenza dell'anno in corso.


- Contributo per il finanziamento dei benefici assistenziali

FTU21110 - per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTU21170 - per i contributi di competenza dell'anno in corso.


- Contributo per il finanziamento dei piccoli prestiti e prestati pluriennali

FTV21110 - per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTV21170 - per i contributi di competenza dell'anno in corso


I suddetti conti vengono riportati nell'allegato n. 7.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


D.L. 1° dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (G.U. 2 dicembre 1993, n. 283) convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 1994, n. 71 (G.U. 31 gennaio 1994, n. 24)


Art. 6

Rapporti giuridici.


1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici [1].

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime [1].

5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".

8. L'ente "Poste Italiane" dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.


[1] Comma modificato dalla legge di conversione.



Allegato 2


L. 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, suppl. ord.)


Art. 53

Ente poste italiane.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ":1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato".

6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;

c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;

d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.

7. Dal 1° gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, è abrogato [1].

8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il D.P.C.M. 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.

10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.

11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

12. La società "Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.

13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.

14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

16. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".


[1] Comma così modificato dall'art. 40, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448.



Allegato 3


L. 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16 agosto 1995, n. 190, suppl. ord.)


Art. 2

Armonizzazione.


… omissis …


9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724/1994.


… omissis …



Allegato 4


L. 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. 30 dicembre 1994, n. 304, suppl. ord. n. 74)


Art. 15

Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione


1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.


… omissis…



Allegato 5


L. 27 marzo 1952, n. 208

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico. (GU n. 87 del 11 aprile 1952)


Art. 3


1. L’istituto postelegrafonici è autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed in separate gestioni, le forme di assistenza di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

2. L’Istituto attuerà, inoltre, a favore dei personali medesimi, tutte le altre forme di assistenza che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ed approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

3. I personali medesimi sono tenuti a corrispondere allo Istituto un contributo individuale del 0,40 per cento sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti.

4. Una parte del contributo predetto, in misura non inferiore al 10 per cento del gettito complessivo, potrà essere annualmente erogata a favore dei circoli ricreativo-assistenziali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

5. Per ogni gestione concernente i personali suindicati sarà tenuto un conto speciale nel bilancio dell’Istituto.



Allegato 6


L. 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, suppl. ord.)


Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.


242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.



Allegato 7


Variazione al piano dei conti


Tipo variazione


I


Codice conto


FTR21110


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza degli anni precedenti


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-1969 - A.P.


Tipo variazione


I


Codice conto


FTR21170


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza dell'anno in corso


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-69 - A.C.


Tipo variazione


I


Codice conto


FTU21110


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza degli anni precedenti


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-1969 - A.P.


Tipo variazione


I


Codice conto


FTU21170


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza dell'anno in corso


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-1969 - A.C.


Tipo variazione


I


Codice conto


FTV21110


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza degli anni precedenti


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-1969 - A.P.


Tipo variazione


I


Codice conto


FTV21170


Denominazione completa


Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - di competenza dell'anno in corso


Denominazione abbreviata


CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX D.M. 5-2-1969 - A.C.




D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7
D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542
D.M. 12 giugno 1995, n. 329
D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6
D.M. 12 giugno 1995, n. 329, art. 2

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